Ordinanza presidenziale 11 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Sentenza 15 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 15 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/09/2025, n. 7307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7307 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07307/2025REG.PROV.COLL.
N. 07868/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 7868 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Cantile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione prima, n. 5410 del 2024, resa tra le parti, concernente l’informativa antimafia ostativa del Prefetto di Caserta, prot. n. 128896 del 29 settembre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione dell’Amministrazione appellata;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025, il consigliere Nicola D’Angelo;
Nessuno comparso per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società cooperativa -OMISSIS- (di seguito indicata come società) ha impugnato dinanzi al Tar di Napoli il provvedimento del 29 settembre 2023 del Prefetto di Caserta con il quale la stessa Amministrazione ha ritenuto perdurante il rischio di contaminazione mafiosa all’esito dell’istanza di aggiornamento di una precedente interdittiva del 2020.
1.1. Con motivi aggiunti la società ha poi impugnato il conseguente provvedimento della Motorizzazione Civile di Napoli del 14 gennaio 2024 con il quale è stata cancellata dall’albo autotrasportatori.
2. In particolare, gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva del 2020 e confermati con il provvedimento del 2023 sono stati incentrati sul ruolo del signor -OMISSIS-, consigliere di amministrazione della società ricorrente e già consigliere di amministrazione della -OMISSIS- e della -OMISSIS-, entrambe destinatarie di altrettanti provvedimenti interdittivi.
2.1. Nella precedente informativa antimafia era infatti risultato che il signor -OMISSIS-deteneva partecipazioni societarie nella società -OMISSIS- nella -OMISSIS- e nella -OMISSIS- Nel capitale della -OMISSIS- figurava il signor -OMISSIS- che nella sentenza n. 22/2018 del GIP di Napoli veniva indicato quale soggetto che con la consorte signora -OMISSIS- avrebbe contribuito a concretizzare il disegno criminoso dell’ ex Sindaco di -OMISSIS-, affiliato al “clan dei -OMISSIS-”, volto al rilascio di permessi di costruire illegittimi finalizzati a favorire la speculazione edilizia del clan.
2.2. Inoltre, il fratello del signor -OMISSIS-, -OMISSIS-, è risultato socio della -OMISSIS- e coniuge di -OMISSIS-, socia della -OMISSIS-, implicata, sulla base della predetta sentenza del GIP di Napoli n. 22/2018, nella vicenda dei permessi di costruire illegittimi del Comune di -OMISSIS-.
2.3. La precedente interdittiva del 2020 è stata comunque impugnata dinanzi al Tar di Napoli, che ha rigettato il gravame con sentenza n. 5297 del 2021 (decisione confermata in appello da questa Sezione con sentenza n. 11320 del 2022).
2.4. La Prefettura di Caserta ha poi confermato il precedente provvedimento interdittivo in quanto ha ritenuto che il proscioglimento della signora AM NE, coniuge del signor -OMISSIS-, con sentenza n. 593/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dal reato di cui all’art. 323 c.p. (in seguito alla parziale abolitio criminis operata dal legislatore) e da quello di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, avesse carattere neutro perché non avrebbe eliminano il significato indiziario delle vicende fattuali in cui i predetti soggetti sono stati coinvolti. Inoltre, l’ammissione della -OMISSIS- al controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis del d.lgs. n. 159 del 2011 non avrebbe inciso sul medesimo quadro indiziario.
2.5. Secondo la ricorrente invece le società indicate come collegate destinatarie di interdittiva sarebbero state estranee alle sue attività ed inoltre la cessione del ramo di azienda della Cosma sarebbe stata priva di significato indiziante, in quanto ad essa non si sarebbe accompagnato alcun ulteriore elemento indiziario di contaminazione, tenuto conto anche del proscioglimento di tutti gli esponenti dalla vicenda relativa al Comune di -OMISSIS- (vicenda penale che ha riguardato l’ ex Sindaco di -OMISSIS- e che comunque non avrebbe connotazioni mafiose e riguarderebbe al più abusi di tipo amministrativo, ma non contatti con la criminalità organizzata).
3. Il Tar di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 5410 del 2024), ha respinto il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, compensando le spese di giudizio.
3.1. In sintesi, lo stesso Tribunale, dopo aver evidenziato che le censure proposte in larga parte riproponevano profili già considerati nel precedente contenzioso concluso con la sentenza n. 5297 del 2021, ha rilevato la centralità nell’esercizio dell’impresa del signor -OMISSIS-, interessato da pregiudizi derivanti sia dai suoi passati ruoli in società interdette, sia da rapporti familiari.
4. Contro la suddetta sentenza ha quindi proposto appello la società cooperativa -OMISSIS-, prospettando l’erroneità della sentenza riguardo ai rilievi mossi al signor -OMISSIS-(il Tar non avrebbe considerato gli sviluppi penali delle vicende relative alle società di cui aveva fatto parte quest’ultimo), nonché all’esito della vicenda penale relativa al Comune di -OMISSIS- e comunque all’inattualità delle circostanze riportate nel provvedimento interdittivo.
5. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta si sono costituiti per resistere in giudizio il 24 ottobre 2024.
6. Le parti hanno depositato ulteriori memorie l’8 novembre 2024 (l’appellante) e il 10 novembre 2024 (le Amministrazioni appellate).
7. La società ricorrente ha poi depositato una serie di sentenze di questa Sezione e del Tar di Napoli a sostegno delle proprie tesi difensive.
8. Con ordinanza cautelare n. 4334 del 15 novembre 2024 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, con la seguente motivazione: “ Considerato che, nella comparazione degli interessi, anche alla luce degli elementi indiziari evidenziati dall’Amministrazione, appare prevalente quello relativo al mantenimento degli effetti della sentenza impugnata ”.
9. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 19 giugno 2025.
10. L’appello non è fondato.
11. Il Collegio rileva, preliminarmente, che la società appellante ha depositato numerose sentenze, per lo più di questa Sezione, con le quali sono state annullate informative interdittive emesse nei confronti di altre imprese comunque in qualche modo connesse a quella per cui qui si procede, al fine di dimostrare il fondamento delle tesi difensive (tutte imprese attive nel settore dell’edilizia coinvolte in un’indagine penale che ha portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di -OMISSIS-, a seguito del quale la Prefettura ha adottato “a strascico” una serie di interdittive nei confronti di tutte le imprese che avevano avuto rapporti con tale Comune).
11.1. Tuttavia, non può che rimarcarsi che ciascuna vicenda va riguardata nella propria autonomia e con riferimento allo specifico quadro indiziario posto a base del provvedimento interdittivo, prescindendo dalle altre situazioni che possono a loro volta aver risentito di proprie specifiche peculiarità.
11.2. In particolare, per le sentenze di questa Sezione richiamate dall’appellante può osservarsi che:
a ) quanto alla sentenza n. 552 del 2024 (-OMISSIS-), in quel caso l’Amministrazione aveva emesso un provvedimento molto scarno, ritenendo, sulla scorta di una giurisprudenza ampiamente superata, che nella specie sussistesse una sorta di automatismo potendo il pericolo di condizionamento mafioso presumersi in via assoluta dall’esistenza di una sentenza di condanna per uno dei delitti-spia di cui all’articolo 84, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e quindi omettendo ogni considerazione “critica” del compendio indiziario, e questa è stata la ragione esclusiva dell’annullamento dell’informativa;
b ) quanto alla sentenza n. 3083 del 2025 (-OMISSIS-), in quel caso si trattava di riedizione del potere successivo a una precedente sentenza del Tar, non appellata dall’Amministrazione, che aveva annullato una prima interdittiva per ritenuta insufficienza del quadro indiziario, e la nuova informativa è stata annullata perché l’Amministrazione aveva sic et simpliciter richiamato i medesimi elementi già posti a base del precedente provvedimento, senza aggiungervi nessun elemento nuovo (come riconosciuto dallo stesso Tar, che pure aveva respinto il ricorso), sicché si è ritenuto non accettabile tale modus operandi che si risolveva in una sostanziale elusione di un giudicato vincolante tra le parti.
12. Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie, diversamente da quanto avvenuto nel caso sub b ), si parte da una sentenza di rigetto del Tar di Napoli di una precedente interdittiva (la n. 5297 del 2021, da questa Sezione confermata con decisione n. 11320 del 2022). Di conseguenza, il vincolo del giudicato opera in maniera esattamente opposta a quanto avvenuto in quel caso nel senso che l’adeguatezza di determinati elementi indiziari deve ritenersi coperta dal giudicato e, versandosi nella specie in ipotesi di nuova informativa adottata in sede di aggiornamento, deve trovare applicazione la pacifica giurisprudenza secondo cui il mero decorso del tempo è un fattore in sé neutro (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 2) e in tali casi per potersi addivenire a un provvedimento liberatorio occorre che vi siano fatti o circostanze nuovi o sopravvenuti che possano indurre a escludere la perdurante attualità del quadro indiziario originario.
13. Partendo dal quadro sopra delineato, può dunque rilevarsi che le argomentazioni svolte con i motivi di impugnazione non possono essere ritenute fondate.
13.1. Risulta infatti del tutto condivisibile, e non adeguatamente contrastato ex adverso , l’avviso del primo giudice secondo cui buona parte dei motivi di censura sviluppati in primo grado e riproposti in appello riproduce quelli già disattesi con precedenti sentenze che costituiscono giudicato tra le parti (ciò è a dirsi, ad esempio, per la legittimità della decisione della Prefettura di estendere gli accertamenti antimafia a soggetti estranei alla compagine sociale fra i quali il fratello del Consigliere sig. -OMISSIS-, per la “vicinanza” della legale rappresentante della società istante all’ex Sindaco di -OMISSIS-, per la valenza indiziaria dell’operazione di acquisto di ramo d’azienda da -OMISSIS-);
13.2. Del pari condivisibile, alla stregua della giurisprudenza, è anche la conclusione del Tar circa il carattere non decisivo, nel senso di ridimensionare la prognosi infiltrativa della Prefettura, dei provvedimenti giudiziari di proscioglimento sui quali l’appellante molto insiste anche in appello, nella misura in cui gli stessi – al di là del mancato raggiungimento di un livello di prova idoneo e sufficiente per l’affermazione della responsabilità penale per i reati contestati – confermano il fatto storico del legame tra i soggetti riconducibili alla società istante e un personaggio (signor -OMISSIS-) sicuramente coinvolto nell’attività criminosa dell’ ex Sindaco di -OMISSIS-.
13.3. Quanto poi alla pretesa “inattualità” del quadro indiziario su cui si sofferma l’ultimo motivo di appello, richiamando il carattere risalente degli episodi richiamati nell’interdittiva e il fatto che la rete criminale sorta nel Comune di -OMISSIS- sarebbe stata ormai smantellata da indagini e procedimenti giudiziari, è sufficiente richiamare i consolidati indirizzi secondo cui gli elementi indiziari – sulla cui sufficienza, giova ribadirlo, nella specie c’è un giudicato cogente inter partes – non perdono consistenza per il solo decorso del tempo, dovendo essere allegati e documentati fatti e circostanze nuovi o sopravvenuti che consentano di ritenere attenuato o venuto meno il rischio di condizionamento mafioso (e, sotto tale profilo, non risulta in alcun modo censurata l’osservazione del primo giudice secondo cui a tutt’oggi la compagine sociale della appellante risulta invariata né la stessa ha adottato alcuna misura di self-cleaning ).
14. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
15. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone fisiche e giuridiche indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.