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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Relatore
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al 4855 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato NARDUCCI STEFANIA, con domicilio eletto in PIAZZA DE' CELESTINI 3 40100 BOLOGNA presso il proprio difensore;
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
MODENA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la ricorrente come da memoria ex art. 473-bis
17 co. 1 c.p.c. depositata in data 13/12/2024. RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
La ricorrente, nubile e senza figli, ha esposto di aver sempre manifestato natura psicologica e comportamento tipicamente maschile, pur essendo individuo di sesso femminile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di un uomo;
di aver intrapreso percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso maschile percepito come quello di appartenenza;
di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti dai quali è seguita.
Ciò premesso, la ricorrente ha proposto azione per la rettificazione degli atti dello Stato Civile svolgendo duplice domanda con la quale ha chiesto, da un lato, che il Tribunale autorizzi, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge
164/1982, l'intervento chirurgico di riconversione del sesso e, dall'altro, che contestualmente disponga l'immediata rettificazione degli atti dello Stato Civile
con conseguente riattribuzione del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome da a ordinando tutte le eventuali ulteriori Pt_1 Parte_2
modifiche che dovessero rendersi necessarie, ai sensi e per gli effetti della legge
164/1982.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 22/01/2025 è personalmente comparsa che, Parte_1
sentita dal G.I., ha dichiarato: “da diversi anni utilizzo il nome maschile Parte_1
sono conosciuto così da amici e familiari e anche nell'ambiente di lavoro. Faccio il
Pag. 2 di 7 magazziniere a Spilamberto. Chiedo anche di fare l'intervento, non sono ancora in lista
ma mi sto informando. Faccio cure ormonali, da quasi tre anni sono seguito da un
endocrinologo, il dott. di Baggiovara. Sono assolutamente convinto di andare Per_1
avanti per questa strada”.
Il difensore della parte ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
§
La domanda è fondata.
All'esame diretto, la ricorrente, di anni 27, nubile e senza figli, si è presentata con aspetto maschile, tono di voce maschile e abiti maschili.
Nella consulenza psicologica datata 25/04/2024 della dott.ssa Per_2
psicologa clinica psicoterapeuta, si legge che la parte ricorrente
[...]
non presenta disturbi della personalità, anzi “(…) Si attesta, quindi, che Parte_1
è deciso e motivato a proseguire e compiere la sua transizione, in piena autonomia,
[...]
consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che necessita per realizzarla.
(…). Non vi sono controindicazioni e non si rilevano problematiche di tipo
psicopatologico che inficino il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica,
sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di irreversibilità,
radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettivo. Si rammenta altresì
che i riferimenti di sé al genere assegnato alla nascita sono fonte di disforia,
incongruenza e discordanza, comportando un disagio che può essere eliminato con il
Pag. 3 di 7 riconoscimento del genere d'elezione, che va pertanto adeguato nei dati anagrafici e di
genere, in considerazione anche della necessità espressa di affermazione chirurgica e
anagrafica, in forza della completa e distinta consapevolezza di cui sopra, per
consentirgli di vivere finalmente nel genere autoriconosciuto e percepito come proprio”.
Inoltre, il dott. , endocrinologo, nella propria Persona_3
certificazione medica attesta: “(…) non esistono controindicazioni di natura
endocrinologica al trattamento chirurgico, in particolare non controindicazioni di
natura endocrinologica per mastectomia bilaterale e per riassegnazione chirurgica dei
genitali (…)”.
In sintesi, le relazioni mediche e psicologiche effettuate sulla parte ricorrente,
concludono nel senso dell'idoneità all'intervento chirurgico, essendo la richiedente pienamente consapevole della sua decisione e delle relative conseguenze.
Gli accertamenti di parte effettuati presentano sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionisti affiliati a primarie strutture sanitarie pubbliche. Non appare, di conseguenza, necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che Parte_1
ha effettivamente acquisito l'identità di genere maschile in modo
[...]
definitivo e irreversibile, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici,
psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
Pag. 4 di 7 A norma dell'art. 1 della legge 14.4.1982, n. 164, va quindi attribuito a esso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita anche Parte_1
prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali,
sul rilievo di sistema che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei
registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico
demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziale” (Cass., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
In merito all'ulteriore domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, tesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, nonché come mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute, si osserva che con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha
“dichiara[to] l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive
Pag. 5 di 7 l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le
modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale
sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Difatti, la Corte chiarisce che, a fronte del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Nella fattispecie de quo, la ricorrente ha sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è
necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
In conformità alla sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale, non è
dunque necessaria alcuna pronuncia di codesto Tribunale in merito alla domanda di parte attrice di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. attribuisce a nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, il sesso maschile, attribuendogli il nome di C.F._1 Parte_1
così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso femminile e il nome
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, Pt_1
ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2.nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 10/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Susanna Zavaglia
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Relatore
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al 4855 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato NARDUCCI STEFANIA, con domicilio eletto in PIAZZA DE' CELESTINI 3 40100 BOLOGNA presso il proprio difensore;
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
MODENA
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la ricorrente come da memoria ex art. 473-bis
17 co. 1 c.p.c. depositata in data 13/12/2024. RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
La ricorrente, nubile e senza figli, ha esposto di aver sempre manifestato natura psicologica e comportamento tipicamente maschile, pur essendo individuo di sesso femminile;
di aver assunto l'aspetto e mantenuto gli atteggiamenti di un uomo;
di aver intrapreso percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali sì da ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli del sesso maschile percepito come quello di appartenenza;
di aver ricevuto nulla-osta all'intervento dagli specialisti dai quali è seguita.
Ciò premesso, la ricorrente ha proposto azione per la rettificazione degli atti dello Stato Civile svolgendo duplice domanda con la quale ha chiesto, da un lato, che il Tribunale autorizzi, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge
164/1982, l'intervento chirurgico di riconversione del sesso e, dall'altro, che contestualmente disponga l'immediata rettificazione degli atti dello Stato Civile
con conseguente riattribuzione del sesso anagrafico da femminile in maschile e del nome da a ordinando tutte le eventuali ulteriori Pt_1 Parte_2
modifiche che dovessero rendersi necessarie, ai sensi e per gli effetti della legge
164/1982.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 22/01/2025 è personalmente comparsa che, Parte_1
sentita dal G.I., ha dichiarato: “da diversi anni utilizzo il nome maschile Parte_1
sono conosciuto così da amici e familiari e anche nell'ambiente di lavoro. Faccio il
Pag. 2 di 7 magazziniere a Spilamberto. Chiedo anche di fare l'intervento, non sono ancora in lista
ma mi sto informando. Faccio cure ormonali, da quasi tre anni sono seguito da un
endocrinologo, il dott. di Baggiovara. Sono assolutamente convinto di andare Per_1
avanti per questa strada”.
Il difensore della parte ricorrente ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
§
La domanda è fondata.
All'esame diretto, la ricorrente, di anni 27, nubile e senza figli, si è presentata con aspetto maschile, tono di voce maschile e abiti maschili.
Nella consulenza psicologica datata 25/04/2024 della dott.ssa Per_2
psicologa clinica psicoterapeuta, si legge che la parte ricorrente
[...]
non presenta disturbi della personalità, anzi “(…) Si attesta, quindi, che Parte_1
è deciso e motivato a proseguire e compiere la sua transizione, in piena autonomia,
[...]
consapevolezza e coscienza, acconsentendo a svolgere ciò che necessita per realizzarla.
(…). Non vi sono controindicazioni e non si rilevano problematiche di tipo
psicopatologico che inficino il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica,
sessuale e anagrafica, data la consapevolezza della condizione di irreversibilità,
radicalità, ineludibilità e definitività dell'identità di genere elettivo. Si rammenta altresì
che i riferimenti di sé al genere assegnato alla nascita sono fonte di disforia,
incongruenza e discordanza, comportando un disagio che può essere eliminato con il
Pag. 3 di 7 riconoscimento del genere d'elezione, che va pertanto adeguato nei dati anagrafici e di
genere, in considerazione anche della necessità espressa di affermazione chirurgica e
anagrafica, in forza della completa e distinta consapevolezza di cui sopra, per
consentirgli di vivere finalmente nel genere autoriconosciuto e percepito come proprio”.
Inoltre, il dott. , endocrinologo, nella propria Persona_3
certificazione medica attesta: “(…) non esistono controindicazioni di natura
endocrinologica al trattamento chirurgico, in particolare non controindicazioni di
natura endocrinologica per mastectomia bilaterale e per riassegnazione chirurgica dei
genitali (…)”.
In sintesi, le relazioni mediche e psicologiche effettuate sulla parte ricorrente,
concludono nel senso dell'idoneità all'intervento chirurgico, essendo la richiedente pienamente consapevole della sua decisione e delle relative conseguenze.
Gli accertamenti di parte effettuati presentano sicure caratteristiche di serietà ed imparzialità, provenendo da professionisti affiliati a primarie strutture sanitarie pubbliche. Non appare, di conseguenza, necessario disporre analoghi accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che Parte_1
ha effettivamente acquisito l'identità di genere maschile in modo
[...]
definitivo e irreversibile, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici,
psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
Pag. 4 di 7 A norma dell'art. 1 della legge 14.4.1982, n. 164, va quindi attribuito a esso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita anche Parte_1
prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali,
sul rilievo di sistema che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei
registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico
demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziale” (Cass., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
In merito all'ulteriore domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, tesa alla corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, nonché come mezzo per il conseguimento del pieno benessere psico-fisico in attuazione del fondamentale diritto alla salute, si osserva che con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha
“dichiara[to] l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive
Pag. 5 di 7 l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le
modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale
sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Difatti, la Corte chiarisce che, a fronte del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, l'autorizzazione prevista dalla disposizione censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato.
Nella fattispecie de quo, la ricorrente ha sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione.
Pertanto, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è
necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
In conformità alla sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale, non è
dunque necessaria alcuna pronuncia di codesto Tribunale in merito alla domanda di parte attrice di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1. attribuisce a nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, il sesso maschile, attribuendogli il nome di C.F._1 Parte_1
così rettificando l'atto di nascita ove vi è enunciato il sesso femminile e il nome
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, Pt_1
ove l'atto di nascita è stato trascritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
2.nulla sulle spese.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 10/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Susanna Zavaglia
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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