Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 8681 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto “separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”
Promosso da
, nata a [...], il [...], con Parte_1
l'avv.to ALIBRANDO ALESSANDRA e , nato a Controparte_1
CASARANO (LE), il 27/08/1984, con l'avv.to CATALDO STEFANIA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
PARABITA (LE), il 26.12.2014 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di PARABITA (LE), al n. 15, P. II, serie A, anno 2014).
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 20/12/2023, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale e, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di cui trattasi, alle condizioni del ricorso (segnatamente “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, sita in Parabita (LE), Via Tito Schipa, n°11/C, rimane nella totale disponibilità del medesimo, con quanto in essa contenuto e la moglie se ne è già allontanata, previo accordo con il coniuge, asportando solamente i propri beni ed effetti personali;
3) il marito, all'esito del deposito del presente
4) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo autonomi economicamente;
5) all'esito del decorso dei termini di legge e, previo passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione personale consensuale, i coniugi chiedono la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Parabita (LE), il
26/12/2014, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Parabita dell'anno 2014, atto n° 15, parte 2, serie A”).
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status, depositata il 20.02.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore, per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 02.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il giudice riservava la causa in decisione collegiale.
I coniugi hanno dichiarato di avere interrotto ogni loro rapporto, a far data dall'udienza di comparizione virtuale degli stessi innanzi all'intestato
Tribunale, quale la stessa è stata appositamente calendarizzata, sempre nell'ambito del presente procedimento, con riguardo alla distinta e cumulata domanda di separazione personale dei coniugi, già accolta con la citata sentenza parzialmente definitiva, ormai passata in giudicato.
In ragione di ciò, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per cui è procedimento, di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) Legge n. 898/1970, risultando i coniugi separati da oltre 6 mesi, e non essendo emersi elementi dai quali possa desumersi la ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento la concorde richiesta di pronuncia del divorzio, alle condizioni del ricorso;
si ponga mente, da un lato, alla circostanza che non sussiste prole minore, e, dall'altro, alla circostanza che il PM non ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...], il [...], e Parte_1
, nato a [...], il [...], così Controparte_1
provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in PARABITA (LE), il 26.12.2014 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di PARABITA (LE), al n. 15, P. II, serie A, anno 2014), alle condizioni di cui al ricorso, come riportate in parte motiva.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000.
Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore