TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 1938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 26/03/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/02/1981, con il proc. dom. avv. ROSSI SARA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/01/1974, con i proc. dom. avv. MONTEFIORI CARLO MARIA RINALDO e avv. LANCIA GIUSEPPE, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 civile in data 14/04/2014 a Bergamo, dalla cui unione è nato il figlio
[...]
(n. il 29/05/2013). La separazione personale dei coniugi è stata Persona_1 dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 176/2024, emessa il
24/04/2024, pubblicata in data 24/04/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice delegato, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 27/11/2024, entrambi i coniugi, per mezzo dei loro difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note del 21/11/2024 e del
22/11/2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso che si trascrivono integralmente in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 in Bergamo il 14/04/2014 (iscritto nei registri dello stato civile Parte_2 del medesimo Comune, anno 2014, atto n. 30, parte I), alle condizioni di seguito
2 riportate:
“1) I coniugi danno atto di vivere già separati, atteso che il sig. ha Parte_2 già trovato una diversa soluzione abitativa messa a disposizione dai suoi genitori.
2) La casa coniugale di Bergamo, via Marenzi n. 4, di proprietà esclusiva del IG
viene assegnata alla IGa con quanto Parte_2 Parte_1
l'arreda (comprensiva di mobili ed elettrodomestici) fino a quando non sarà ER economicamente indipendente. Per la ripartizione degli oneri condominiali e dei costi di manutenzione dell'abitazione coniugale, i coniugi fanno espresso rinvio per analogia alla Tabella di ripartizione oneri accessori tra locatore e conduttore concordata tra e registrata il 30.4.2014 a Roma (Ag. Parte_3 Controparte_1
Entrate Roma 2 n.° 8455/3, allegata al presente ricorso), laddove per "locatore" deve intendersi li sig. e per "conduttore" la sig.ra . Per quanto Parte_2 Pt_1 non espressamente previsto nell'allegata Tabella, gli oneri condominiali e i costi di manutenzione dell'abitazione coniugale e delle parti comuni verranno ripartiti tra i coniugi come segue: le spese ordinarie connesse alla fruizione, al godimento e alla manutenzione delle parti e servizi comuni e dell'abitazione coniugale saranno a carico di , mentre le spese ordinarie connesse alla proprietà (a Parte_1 titolo esemplificativo e non tassativo: assicurazione fabbricato, spese di amministrazione) e le spese, anche di manutenzione, di natura straordinaria saranno a carico del sig. che in aggiunta si impegna a mantenere in Parte_2 buono stato manutentivo la taverna, che a cagione di una macchia di umidità necessita di imbiancatura almeno ogni due anni.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in forma condivisa ER
e manterrà la propria residenza presso la casa coniugale, ove vivrà con la madre.
4) La responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente dai genitori, che assumeranno, seguendo la linea educativa comune, le decisioni che riterranno opportune nei periodi in cui terranno con sé il figlio.
5) Le decisioni di maggiore interesse per , con particolare riguardo a quelle ER relative all'istruzione scolastica (quali ad esempio scelta della scuola, del corso di studi, viaggi studio, eventuali ripetizioni private), all'istruzione religiosa, alla salute, dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori cui spetta l'esercizio
3 in comune della potestà genitoriale, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . ER
6) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative alle questioni di straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio minore, salvo casi di urgenza
(ad es. cure mediche indifferibili).
7) In caso di disaccordo sulle scelte relative alle questioni di cui ai precedenti punti
4, 5 e 6 da assumersi nell'interesse del figlio minore, ciascun genitore si impegna a rendere per iscritto all'altro genitore contestualmente all'assunzione della decisione adeguata motivazione del dissenso.
8) Il padre terrà con sé tutti i giorni del calendario scolastico dall'uscita di ER scuola fino alle ore 17:30 circa quando lo riaccompagnerà presso la casa coniugale.
Nell'eventualità in cui la madre sia impossibilitata a rincasare entro le ore 17:30 la stessa recupererà presso l'abitazione dei nonni paterni, avvisando di tale
ER impossibilità il padre entro le ore 17:15. Nell'eventualità in cui la madre sia impossibilitata a portare a scuola la mattina, oppure il padre sia
ER impossibilitato a recuperare al termine della giornata scolastica e l'altro
ER genitore non riesca a provvedervi in sostituzione del genitore tenuto, all'accompagnamento a scuola di , oppure al recupero dello stesso al
ER termine della giornata scolastica vi provvederà una baby sitter il cui costo sarà sostenuto dagli stessi nella misura del 50% ciascuno. Relativamente alle attività sportive attualmente praticate dal minore, il padre si incarica di portare a
ER nuoto il lunedì e a basket il mercoledì e il venerdì di sua competenza, di cui al prosieguo, ove ne curerà anche il recupero, mentre la madre si incarica di recuperarlo al termine della pratica sportiva nelle rispettive serate di lunedì, mercoledì e venerdì di sua competenza, di cui al prosieguo, ove ne curerà anche l'accompagnamento, previo ritiro del minore presso la casa paterna. I genitori, compatibilmente con i propri orari di lavoro, si impegnano a mantenere il medesimo assetto di accordi per il caso in cui il calendario settimanale di impegno sportivo di dovesse subire variazioni. Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana
ER alternati, dall'uscita di scuola del venerdì, sino al lunedì mattina quando accompagnerà a scuola. La madre, nel venerdì di sua competenza, all'uscita
ER dal lavoro avrà cura di recuperare presso la casa paterna. Nell'eventualità
ER in cui il padre non possa tenere con sé personalmente il figlio, verrà affidato
ER
4 ai nonni paterni, ovvero a una babysitter, il cui costo in tale ipotesi sarà interamente a carico del padre. Nei giorni in cui il minore dovrà astenersi dalla frequentazione delle attività scolastiche per indisposizione fisica, qualora nessuno dei genitori – per impegni lavorativi – possa occuparsi personalmente di , lo stesso sarà
ER affidato a una baby sitter il cui costo sarà sostenutodagli stessi nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti hanno stabilito che il genitore che sarà con avrà anche
ER cura di farlo partecipare alle feste di compleanno e/o alle altre attività sociali, culturali e religiose alle quali è interessato. Le parti concordano che ogni
ER modifica della calendarizzazione sopra detta, per impegni di ciascun genitore o per necessità di , dovrà essere comunicata (anche via sms/whatsapp o modalità
ER simili) all'altro genitore con congruo anticipo, fatta eccezione per urgenze e/o situazioni imprevedibili.
9) Periodi di vacanza: a. vacanze natalizie: durante la sospensione della frequenza scolastica, fermo quanto al punto 8 per il fine settimana, la madre accompagnerà
dal padre due giorni alla settimana, da stabilirsi all'inizio del mese e ER comunque 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze stesse, tra le ore 8:00 e le ore
8:30 e il padre lo riaccompagnerà alla casa coniugale alle ore 17:30.
Nell'eventualità in cui la madre sia impossibilitata a rincasare entro le ore 17:30 la stessa recupererà presso l'abitazione dei nonni paterni, avvisando di tale ER impossibilità il padre entro le ore 17:15. Nei giorni in cui non sarà con il ER padre, il minore verrà affidato a una baby-sitter il cui costo sarà sostenuto dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il giorno di Natale verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, a partire dal 2024 con la madre. Il giorno di
Capodanno verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore a cominciare dal padre. b. vacanze pasquali: durate la sospensione della frequenza scolastica, fermo quanto al punto 8 per il fine settimana, la madre accompagnerà dal padre ER due giorni alla settimana, da stabilirsi all'inizio del mese e comunque 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze stesse, tra le ore 8:00 e le ore 8:30 e il padre lo riaccompagnerà alla casa coniugale alle ore 17:30. Nell'eventualità in cui la madre sia impossibilitata a rincasare entro le ore 17:30 la stessa recupererà presso ER
l'abitazione dei nonni paterni, avvisando di tale impossibilità il padre entro le ore
17:15. Nei giorni in cui non sarà con il padre, il minore verrà affidato a una ER baby-sitter il cui costo sarà sostenuto dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il
5 giorno di Pasqua verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, a cominciare dalla madre. c. vacanze scolastiche estive: durate la sospensione della frequenza scolastica, fermo quanto al punto 8 per il fine settimana, nelle settimane in cui entrambi i genitori lavorano e non sia possibile allocare presso un C.R.E. ER
(o simili), la madre accompagnerà dal padre due giorni alla settimana, da
ER stabilirsi all'inizio del mese e comunque 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze stesse, tra le ore 8:00 e le ore 8:30 e il padre lo riaccompagnerà alla casa coniugale alle ore 17:30. Nell'eventualità in cui la madre sia impossibilitata a rincasare entro le ore 17:30 la stessa recupererà presso l'abitazione dei nonni paterni,
ER avvisando di tale impossibilità il padre entro le ore 17:15. Nei giorni in cui
ER non sarà con il padre, il minore verrà affidato a una babysitter il cui costo sarà sostenuto dai genitori nella misura del 50% ciascuno. trascorrerà con
ER ciascun genitore almeno due settimane all'anno. I genitori entro il 30 aprile di ogni anno dovranno concordare le settimane in cui porteranno ciascuno con sé in vacanza . d. ponti e carnevale: se comportano la sospensione della frequenza
ER scolastica, fermo quanto al punto 8 per il fine settimana, la madre accompagnerà
dal padre due giorni alla settimana, da stabilirsi all'inizio del mese e ER comunque 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze stesse, tra le ore 8:00 e le ore
8:30 e il padre lo riaccompagnerà alla casa coniugale alle ore 17:30.
Nell'eventualità in cui la madre sia impossibilitata a rincasare entro le ore 17:30 la stessa recupererà presso l'abitazione dei nonni paterni, avvisando di tale ER impossibilità il padre entro le ore 17:15. Nei giorni in cui non sarà con il ER padre, il minore verrà affidato a una baby-sitter il cui costo sarà sostenuto dai genitori nella misura del 50% ciascuno. e. restanti festività: i giorni festivi del 25 aprile, dell'1 maggio, del 2 giugno, dell'1 novembre e dell'8 dicembre, fermo quanto al punto 8 per il fine settimana, saranno trascorse dal minore ad anni alterni con ciascun genitore, la prima a cominciare dalla madre, le altre alternandole;
relativamente alle festività di competenza del padre, lo stesso avrà cura di andare a prendere dalla madre alle ore 10:30 e di riaccompagnarlo a casa alle ore ER
17:15. f. compleanno di : verrà possibilmente trascorso con entrambi i ER genitori, oppure con un duplice festeggiamento con ciascuno dei due. Le parti concordano che ogni modifica della calendarizzazione di cui al punto 9), per impegni di ciascun genitore o per necessità di , dovrà essere comunicata ER
6 (anche via sms/whatsapp o modalità simili) all'altro genitore con congruo anticipo, fatta eccezione per urgenze e/o situazioni imprevedibili.
10) Padre e madre si obbligano a rendersi sempre reciprocamente reperibili quando ciascuno di essi terrà con sé il figlio, garantendo quotidiani contatti quando ER si troverà con l'uno o con l'altro. I genitori stabiliscono che provvederanno reciprocamente ad informarsi quando non trascorrerà la notte o le notti ER presso le abitazioni degli stessi, comunicando il luogo in cui il minore si troverà.
11) Entrambi i genitori parteciperanno al mantenimento del figlio minore in ragione delle proprie capacità contributive e a tal fine si concorda che il IG
[...] contribuirà al mantenimento di versando mensilmente (per Parte_2 ER
12 mesi) alla IGa , a mezzo bonifico bancario, la somma di Parte_1
Euro 500,00 entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat ai sensi di legge.
12) Fermo quanto previsto al punto 11, le spese ordinarie per il mantenimento del figlio sono poste interamente a carico della madre, mentre le spese straordinarie verranno corrisposte in ugual misura dai genitori. Le spese ordinarie e quelle straordinarie necessarie al figlio saranno individuate secondo il protocollo in uso presso questo Ill.mo Tribunale, che qui di seguito si riporta: I genitori concorreranno altresì nella misura del 50% ciascuno alle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite
7 scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. I genitori concordano che eventuali dinieghi per spese straordinarie a favore del figlio minore dovranno essere adeguatamente motivati per iscritto. Il silenzio prolungato per oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta documentata equivarrà ad assenso. Le spese sostenute nell'interesse del figlio minore saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, laddove adeguatamente documentate, entro 7 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario, precisando con chiarezza la causale del pagamento.
13) I genitori concordano che le detrazioni fiscali per il figlio saranno al 50% in favore di ciascuno.
14) I genitori concordano di beneficiare in pari misura dell'importo dell'assegno unico (50% ciascuno) se usufruito.
15) I genitori si impegnano a mantenere buoni rapporti tra di loro e con le rispettive famiglie materna e paterna;
in particolare, a non denigrare/offendere agli occhi del figlio minore l'altro genitore né i suoi familiari, chiedendo a questi ultimi il rispetto delle decisioni genitoriali impartite nell'ambito dei canoni educativi condivisi.
16) I genitori si impegnano a favorire e facilitare la frequentazione del figlio da parte dei nonni materni e paterni e degli altri parenti e collaterali.
17) I genitori si impegnano a comunicarsi, con congruo preavviso, e a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro (medici, insegnanti, ecc.) che abbia a tema la salute, il benessere e lo stato attuale e/o futuro del figlio minore.
18) I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso all'espatrio e al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di altro documento equipollente e di quello per il figlio minore.
19) I genitori si impegnano a non condividere foto del minore su social network senza aver preventivamente ottenuto il consenso da parte dell'altro genitore.
8 20) I genitori si impegnano a non interferire reciprocamente nelle rispettive nuove vite private, salvo episodi o circostanze che coinvolgano direttamente e che ER richiedano di essere approfondite, nell'esclusivo interesse e a tutela del minore.
21) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver diritto al mantenimento e danno atto di avere già regolato ogni altro rapporto patrimoniale tra di essi insorto in costanza di matrimonio.”
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bergamo, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 26/03/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/02/1981, con il proc. dom. avv. ROSSI SARA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23/01/1974, con i proc. dom. avv. MONTEFIORI CARLO MARIA RINALDO e avv. LANCIA GIUSEPPE, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 civile in data 14/04/2014 a Bergamo, dalla cui unione è nato il figlio
[...]
(n. il 29/05/2013). La separazione personale dei coniugi è stata Persona_1 dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 176/2024, emessa il
24/04/2024, pubblicata in data 24/04/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice delegato, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 27/11/2024, entrambi i coniugi, per mezzo dei loro difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note del 21/11/2024 e del
22/11/2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso che si trascrivono integralmente in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 in Bergamo il 14/04/2014 (iscritto nei registri dello stato civile Parte_2 del medesimo Comune, anno 2014, atto n. 30, parte I), alle condizioni di seguito
2 riportate:
“1) I coniugi danno atto di vivere già separati, atteso che il sig. ha Parte_2 già trovato una diversa soluzione abitativa messa a disposizione dai suoi genitori.
2) La casa coniugale di Bergamo, via Marenzi n. 4, di proprietà esclusiva del IG
viene assegnata alla IGa con quanto Parte_2 Parte_1
l'arreda (comprensiva di mobili ed elettrodomestici) fino a quando non sarà ER economicamente indipendente. Per la ripartizione degli oneri condominiali e dei costi di manutenzione dell'abitazione coniugale, i coniugi fanno espresso rinvio per analogia alla Tabella di ripartizione oneri accessori tra locatore e conduttore concordata tra e registrata il 30.4.2014 a Roma (Ag. Parte_3 Controparte_1
Entrate Roma 2 n.° 8455/3, allegata al presente ricorso), laddove per "locatore" deve intendersi li sig. e per "conduttore" la sig.ra . Per quanto Parte_2 Pt_1 non espressamente previsto nell'allegata Tabella, gli oneri condominiali e i costi di manutenzione dell'abitazione coniugale e delle parti comuni verranno ripartiti tra i coniugi come segue: le spese ordinarie connesse alla fruizione, al godimento e alla manutenzione delle parti e servizi comuni e dell'abitazione coniugale saranno a carico di , mentre le spese ordinarie connesse alla proprietà (a Parte_1 titolo esemplificativo e non tassativo: assicurazione fabbricato, spese di amministrazione) e le spese, anche di manutenzione, di natura straordinaria saranno a carico del sig. che in aggiunta si impegna a mantenere in Parte_2 buono stato manutentivo la taverna, che a cagione di una macchia di umidità necessita di imbiancatura almeno ogni due anni.
3) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in forma condivisa ER
e manterrà la propria residenza presso la casa coniugale, ove vivrà con la madre.
4) La responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente dai genitori, che assumeranno, seguendo la linea educativa comune, le decisioni che riterranno opportune nei periodi in cui terranno con sé il figlio.
5) Le decisioni di maggiore interesse per , con particolare riguardo a quelle ER relative all'istruzione scolastica (quali ad esempio scelta della scuola, del corso di studi, viaggi studio, eventuali ripetizioni private), all'istruzione religiosa, alla salute, dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori cui spetta l'esercizio
3 in comune della potestà genitoriale, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . ER
6) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative alle questioni di straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio minore, salvo casi di urgenza
(ad es. cure mediche indifferibili).
7) In caso di disaccordo sulle scelte relative alle questioni di cui ai precedenti punti
4, 5 e 6 da assumersi nell'interesse del figlio minore, ciascun genitore si impegna a rendere per iscritto all'altro genitore contestualmente all'assunzione della decisione adeguata motivazione del dissenso.
8) Il padre terrà con sé tutti i giorni del calendario scolastico dall'uscita di ER scuola fino alle ore 17:30 circa quando lo riaccompagnerà presso la casa coniugale.
Nell'eventualità in cui la madre sia impossibilitata a rincasare entro le ore 17:30 la stessa recupererà presso l'abitazione dei nonni paterni, avvisando di tale
ER impossibilità il padre entro le ore 17:15. Nell'eventualità in cui la madre sia impossibilitata a portare a scuola la mattina, oppure il padre sia
ER impossibilitato a recuperare al termine della giornata scolastica e l'altro
ER genitore non riesca a provvedervi in sostituzione del genitore tenuto, all'accompagnamento a scuola di , oppure al recupero dello stesso al
ER termine della giornata scolastica vi provvederà una baby sitter il cui costo sarà sostenuto dagli stessi nella misura del 50% ciascuno. Relativamente alle attività sportive attualmente praticate dal minore, il padre si incarica di portare a
ER nuoto il lunedì e a basket il mercoledì e il venerdì di sua competenza, di cui al prosieguo, ove ne curerà anche il recupero, mentre la madre si incarica di recuperarlo al termine della pratica sportiva nelle rispettive serate di lunedì, mercoledì e venerdì di sua competenza, di cui al prosieguo, ove ne curerà anche l'accompagnamento, previo ritiro del minore presso la casa paterna. I genitori, compatibilmente con i propri orari di lavoro, si impegnano a mantenere il medesimo assetto di accordi per il caso in cui il calendario settimanale di impegno sportivo di dovesse subire variazioni. Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana
ER alternati, dall'uscita di scuola del venerdì, sino al lunedì mattina quando accompagnerà a scuola. La madre, nel venerdì di sua competenza, all'uscita
ER dal lavoro avrà cura di recuperare presso la casa paterna. Nell'eventualità
ER in cui il padre non possa tenere con sé personalmente il figlio, verrà affidato
ER
4 ai nonni paterni, ovvero a una babysitter, il cui costo in tale ipotesi sarà interamente a carico del padre. Nei giorni in cui il minore dovrà astenersi dalla frequentazione delle attività scolastiche per indisposizione fisica, qualora nessuno dei genitori – per impegni lavorativi – possa occuparsi personalmente di , lo stesso sarà
ER affidato a una baby sitter il cui costo sarà sostenutodagli stessi nella misura del 50% ciascuno. I ricorrenti hanno stabilito che il genitore che sarà con avrà anche
ER cura di farlo partecipare alle feste di compleanno e/o alle altre attività sociali, culturali e religiose alle quali è interessato. Le parti concordano che ogni
ER modifica della calendarizzazione sopra detta, per impegni di ciascun genitore o per necessità di , dovrà essere comunicata (anche via sms/whatsapp o modalità
ER simili) all'altro genitore con congruo anticipo, fatta eccezione per urgenze e/o situazioni imprevedibili.
9) Periodi di vacanza: a. vacanze natalizie: durante la sospensione della frequenza scolastica, fermo quanto al punto 8 per il fine settimana, la madre accompagnerà
dal padre due giorni alla settimana, da stabilirsi all'inizio del mese e ER comunque 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze stesse, tra le ore 8:00 e le ore
8:30 e il padre lo riaccompagnerà alla casa coniugale alle ore 17:30.
Nell'eventualità in cui la madre sia impossibilitata a rincasare entro le ore 17:30 la stessa recupererà presso l'abitazione dei nonni paterni, avvisando di tale ER impossibilità il padre entro le ore 17:15. Nei giorni in cui non sarà con il ER padre, il minore verrà affidato a una baby-sitter il cui costo sarà sostenuto dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il giorno di Natale verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, a partire dal 2024 con la madre. Il giorno di
Capodanno verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore a cominciare dal padre. b. vacanze pasquali: durate la sospensione della frequenza scolastica, fermo quanto al punto 8 per il fine settimana, la madre accompagnerà dal padre ER due giorni alla settimana, da stabilirsi all'inizio del mese e comunque 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze stesse, tra le ore 8:00 e le ore 8:30 e il padre lo riaccompagnerà alla casa coniugale alle ore 17:30. Nell'eventualità in cui la madre sia impossibilitata a rincasare entro le ore 17:30 la stessa recupererà presso ER
l'abitazione dei nonni paterni, avvisando di tale impossibilità il padre entro le ore
17:15. Nei giorni in cui non sarà con il padre, il minore verrà affidato a una ER baby-sitter il cui costo sarà sostenuto dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Il
5 giorno di Pasqua verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore, a cominciare dalla madre. c. vacanze scolastiche estive: durate la sospensione della frequenza scolastica, fermo quanto al punto 8 per il fine settimana, nelle settimane in cui entrambi i genitori lavorano e non sia possibile allocare presso un C.R.E. ER
(o simili), la madre accompagnerà dal padre due giorni alla settimana, da
ER stabilirsi all'inizio del mese e comunque 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze stesse, tra le ore 8:00 e le ore 8:30 e il padre lo riaccompagnerà alla casa coniugale alle ore 17:30. Nell'eventualità in cui la madre sia impossibilitata a rincasare entro le ore 17:30 la stessa recupererà presso l'abitazione dei nonni paterni,
ER avvisando di tale impossibilità il padre entro le ore 17:15. Nei giorni in cui
ER non sarà con il padre, il minore verrà affidato a una babysitter il cui costo sarà sostenuto dai genitori nella misura del 50% ciascuno. trascorrerà con
ER ciascun genitore almeno due settimane all'anno. I genitori entro il 30 aprile di ogni anno dovranno concordare le settimane in cui porteranno ciascuno con sé in vacanza . d. ponti e carnevale: se comportano la sospensione della frequenza
ER scolastica, fermo quanto al punto 8 per il fine settimana, la madre accompagnerà
dal padre due giorni alla settimana, da stabilirsi all'inizio del mese e ER comunque 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze stesse, tra le ore 8:00 e le ore
8:30 e il padre lo riaccompagnerà alla casa coniugale alle ore 17:30.
Nell'eventualità in cui la madre sia impossibilitata a rincasare entro le ore 17:30 la stessa recupererà presso l'abitazione dei nonni paterni, avvisando di tale ER impossibilità il padre entro le ore 17:15. Nei giorni in cui non sarà con il ER padre, il minore verrà affidato a una baby-sitter il cui costo sarà sostenuto dai genitori nella misura del 50% ciascuno. e. restanti festività: i giorni festivi del 25 aprile, dell'1 maggio, del 2 giugno, dell'1 novembre e dell'8 dicembre, fermo quanto al punto 8 per il fine settimana, saranno trascorse dal minore ad anni alterni con ciascun genitore, la prima a cominciare dalla madre, le altre alternandole;
relativamente alle festività di competenza del padre, lo stesso avrà cura di andare a prendere dalla madre alle ore 10:30 e di riaccompagnarlo a casa alle ore ER
17:15. f. compleanno di : verrà possibilmente trascorso con entrambi i ER genitori, oppure con un duplice festeggiamento con ciascuno dei due. Le parti concordano che ogni modifica della calendarizzazione di cui al punto 9), per impegni di ciascun genitore o per necessità di , dovrà essere comunicata ER
6 (anche via sms/whatsapp o modalità simili) all'altro genitore con congruo anticipo, fatta eccezione per urgenze e/o situazioni imprevedibili.
10) Padre e madre si obbligano a rendersi sempre reciprocamente reperibili quando ciascuno di essi terrà con sé il figlio, garantendo quotidiani contatti quando ER si troverà con l'uno o con l'altro. I genitori stabiliscono che provvederanno reciprocamente ad informarsi quando non trascorrerà la notte o le notti ER presso le abitazioni degli stessi, comunicando il luogo in cui il minore si troverà.
11) Entrambi i genitori parteciperanno al mantenimento del figlio minore in ragione delle proprie capacità contributive e a tal fine si concorda che il IG
[...] contribuirà al mantenimento di versando mensilmente (per Parte_2 ER
12 mesi) alla IGa , a mezzo bonifico bancario, la somma di Parte_1
Euro 500,00 entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat ai sensi di legge.
12) Fermo quanto previsto al punto 11, le spese ordinarie per il mantenimento del figlio sono poste interamente a carico della madre, mentre le spese straordinarie verranno corrisposte in ugual misura dai genitori. Le spese ordinarie e quelle straordinarie necessarie al figlio saranno individuate secondo il protocollo in uso presso questo Ill.mo Tribunale, che qui di seguito si riporta: I genitori concorreranno altresì nella misura del 50% ciascuno alle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite
7 scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. I genitori concordano che eventuali dinieghi per spese straordinarie a favore del figlio minore dovranno essere adeguatamente motivati per iscritto. Il silenzio prolungato per oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta documentata equivarrà ad assenso. Le spese sostenute nell'interesse del figlio minore saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, laddove adeguatamente documentate, entro 7 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario, precisando con chiarezza la causale del pagamento.
13) I genitori concordano che le detrazioni fiscali per il figlio saranno al 50% in favore di ciascuno.
14) I genitori concordano di beneficiare in pari misura dell'importo dell'assegno unico (50% ciascuno) se usufruito.
15) I genitori si impegnano a mantenere buoni rapporti tra di loro e con le rispettive famiglie materna e paterna;
in particolare, a non denigrare/offendere agli occhi del figlio minore l'altro genitore né i suoi familiari, chiedendo a questi ultimi il rispetto delle decisioni genitoriali impartite nell'ambito dei canoni educativi condivisi.
16) I genitori si impegnano a favorire e facilitare la frequentazione del figlio da parte dei nonni materni e paterni e degli altri parenti e collaterali.
17) I genitori si impegnano a comunicarsi, con congruo preavviso, e a favorire la partecipazione dell'altro genitore a qualsiasi incontro (medici, insegnanti, ecc.) che abbia a tema la salute, il benessere e lo stato attuale e/o futuro del figlio minore.
18) I genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso all'espatrio e al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di altro documento equipollente e di quello per il figlio minore.
19) I genitori si impegnano a non condividere foto del minore su social network senza aver preventivamente ottenuto il consenso da parte dell'altro genitore.
8 20) I genitori si impegnano a non interferire reciprocamente nelle rispettive nuove vite private, salvo episodi o circostanze che coinvolgano direttamente e che ER richiedano di essere approfondite, nell'esclusivo interesse e a tutela del minore.
21) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver diritto al mantenimento e danno atto di avere già regolato ogni altro rapporto patrimoniale tra di essi insorto in costanza di matrimonio.”
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bergamo, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
9