Sentenza 10 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2024
Parere definitivo 22 marzo 2024
Parere definitivo 7 agosto 2024
Parere definitivo 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 27/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00140/2025 e data 27/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 4 dicembre 2024
NUMERO AFFARE 01132/2023
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS- contro il Ministero della difesa, la Direzione generale per il personale militare, il Reparto comando e supporti tattici “-OMISSIS-” avverso: i) il decreto prot. n. -OMISSIS- del 2 agosto 2022 del Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, con il quale è stato disposto nei suoi confronti “ la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ”; ii) la comunicazione prot. n. M_D -OMISSIS- 23-08-2022 con la quale gli è stato negato il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute; iii) tutti gli atti preordinati, prodromici, connessi e consequenziali all’impugnato atto in quanto lesivi.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario depositato in data 27 settembre 2023;
Vista la relazione di cui alla nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0388503 del 4 luglio 2023, trasmessa con nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0558403 in data 27 settembre 2023,
con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. Come emerge dalla documentazione del fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti, non specificamente contestate:
a) il giorno 18 febbraio 2021 i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando provinciale di -OMISSIS- traevano in arresto il caporale maggiore ca. sc. -OMISSIS- perché colto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di kg. 10,200 di sostanza stupefacente; a seguito di perquisizione presso la sua abitazione veniva anche rinvenuto munizionamento da guerra;
b) in data 22 febbraio 2021 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- convalidava l’arresto e il 30 aprile 2021 disponeva la sottoposizione del -OMISSIS- agli arresti domiciliari: di conseguenza l’Amministrazione con decreto n. M_D GMILREG 2021 0306928 in data 1 luglio 2021 lo sospendeva precauzionalmente dall’impiego a titolo obbligatorio con decorrenza 18 febbraio 2021;
c) con sentenza n. -OMISSIS- del 23 agosto 2021 il giudice per le indagini preliminari dichiarava di non doversi procedere per il delitto di detenzione illecita di materiale esplodente in quanto estinto per oblazione;
d) il giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale militare di Roma con sentenza n. 8 del 10 febbraio 2022 dichiarava di non doversi procedere nei confronti del predetto signor -OMISSIS- in quanto già giudicato e prosciolto per il medesimo fatto dal g.i.p. presso il Tribunale di -OMISSIS-;
e) l’Amministrazione con decreto n. -OMISSIS- in data 9 giugno 2022 definiva la posizione disciplinare del graduato senza l’adozione di sanzioni di stato giuridico e con il rinvio degli atti al comandante di Corpo per le valutazioni di competenza;
f) in ordine al reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS-, emessa in data 10 giugno 2021 e divenuta irrevocabile in data 16 settembre 2021, irrogava al -OMISSIS- la pena, sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di ammenda;
g) acquisita in data 10 novembre 2021 tale sentenza il Comandante delle Forze operative Sud avviava inchiesta formale, contestando gli addebiti in data 26 gennaio 2022;
h) in data 8 aprile 2022, con provvedimento n. -OMISSIS-, l’Amministrazione modificava la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio del -OMISSIS- in sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo dal 10 novembre 2021;
i) in esito alla relazione finale redatta in data 2 marzo 2022 dall’ufficiale inquirente, che aveva ritenuto fondati gli addebiti contestati al graduato in questione, il Comandante delle Forze operative Sud con provvedimento n. -OMISSIS- del 20 aprile 2022, deferiva l’inquisito al giudizio della Commissione di disciplina che nella seduta del 24 maggio 2022 lo riteneva “non meritevole di conservare il grado ”;
l) con decreto n. -OMISSIS- del 2 agosto 2022, notificato in data 8 agosto 2022, veniva irrogata al graduato la sanzione della “ perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari ”;
m) in data 9 agosto 2022 il -OMISSIS- produceva istanza diretta a ottenere il conteggio della licenza ordinaria residua ai fini della monetizzazione delle ferie non godute, ai sensi dell’art. 5, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2021, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2021, n. 135, istanza rigettata con nota del 23 agosto 2022.
2. Il -OMISSIS- ha proposto ricorso straordinario avverso gli atti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento sulla base di un unico motivo di censura con cui ha lamentato “Violazione di legge come violazione degli artt. 3, 35, 36, 52 e 97 della Cost. it.; eccesso di potere come difetto di motivazione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, sviamento di potere”.
Il ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. mediante il reinserimento in servizio, la definizione della procedura sanitaria presso la competente commissione medica e l’erogazione delle somme spettanti nonché delle somme maggiorate di interessi e rivalutazione così come per legge.
3. L’Amministrazione, e per essa il Comandante del 45° Reparto comando e supporti tattici “Reggio”, con nota prot. n. M_D AF1AC39 REG2022 0008781 del 20 dicembre 2022, ha fornito elementi circostanziali in ordine al rigetto dell’istanza proposta dal ricorrente per la monetizzazione delle ferie non godute; quindi con la relazione di rito il Ministero ha concluso per l’irricevibilità e l’infondatezza del gravame e poi con nota prot. n. M_D AB05933 REG2023 0558403 in data 27 settembre 2023 ha comunicato che il ricorrente, reso edotto della citata relazione, non aveva fatto pervenire alcuna memoria di replica.
4. Le parti non hanno fornito riscontro alla nota presidenziale del 13 maggio 2024.
5. Passando all’esame del ricorso il Collegio osserva quanto segue.
5.1. Va preliminare ribadito che il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria a carattere demolitorio in quanto volto alla mera caducazione di atti amministrativi definitivi per soli motivi di legittimità, con la conseguenza che il ricorso straordinario non risulta praticabile per azioni diverse da quella di annullamento (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, Sez. I, n. 135 del 2024, nn. 1514 e 1050 del 2023, nn. 1874, 1666, 1620 e 298 del 2022, nn. 1867, 1681, 1625, 1481, 1401, 1380 e 1118 del 2021).
Di conseguenza la domanda di risarcimento del danno è inammissibile.
5.2. E’ irricevibile per tardività l’impugnazione del provvedimento disciplinare di cui al decreto n. -OMISSIS- del 2 agosto 2022: detto provvedimento è stato notificato al ricorrente in data 8 agosto 2022, mentre il ricorso, che reca la data 6 dicembre 2022, è stato notificato all’amministrazione il 7 dicembre 2022 e quindi oltre il termine di 120 giorni previsto dall’articolo 9, comma 1, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E’ appena il caso di rilevare al riguardo che non è applicabile al ricorso straordinario la sospensione dei termini processuali, stante la natura amministrativa e non giurisdizionale dei ricorsi amministrativi, compreso quello straordinario (cfr., ex aliis , Cons. stato sez. I, nn.1331/2022, 696/2022, 1854/2021, 1382/2020, 3044/2019, 2926/2019, 2218/2019, 2039/2019, 1995/2020).
5.3. Ciò senza contare – per mera completezza - che le censure sollevate avverso il predetto provvedimento disciplinare sono prive di fondamento alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui:
-è legittima l’irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione nei confronti del militare che abbia spacciato o fatto uso, anche isolato, di sostanze stupefacenti, considerato che tale uso - che concreta una palese violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti con il giuramento prestato - da un lato, costituisce, a prescindere da ogni altra considerazione circa i precedenti di servizio dell’incolpato, una condotta frontalmente confliggente con i doveri del ruolo ed oggettivamente incompatibile con la prospettica prosecuzione nel servizio e, dall’altro, inficia l'esemplarità della condotta, ponendosi in insanabile contrasto con i doveri attinenti al proprio status e al grado o alla qualifica rivestiti e ledendo il prestigio della Forza armata o del Corpo di appartenenza (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. I, n. 849 del 2024; sez. IV n. 484 del 2020, n. 413 del 2017, n. 2458 del 2010, n. 2705 del 2005; sez. III, n. 3371 del 2011; sez. VI, n. 763 del 2008, n. 3306 del 2006);
- la valutazione della gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente ai fini dell’irrogazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non sindacabile in sede giurisdizionale, salve le ipotesi manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti, che non si rinvengono nel caso di specie, dovendosi sottolineare che la “sproporzionalità”, anche quando espressione del “gradualismo sanzionatorio”, sussiste solo laddove la scelta dell’Amministrazione trasmodi in abnormità, non potendo essere messo in discussione il disvalore sociale attribuito alla condotta stigmatizzata, per giunta in raffronto con la peculiarità del ruolo che connota un militare ( ex multis, Cons. Stato, sez. I, n. 849 del 2024, n. 1632 del 2023, n.1429 del 2020; sez. II, n.9908 del 2023, n. 1562 del 2023; sez. II, n. 2001 del 2022; sez. II, n. 8463 del 2020; sez. IV, n. 7880 del 2020; sez. III, n. 206 del 2016; sez. VI, n.5723 del 2009); l’ampia discrezionalità de qua riguarda la valutazione dei fatti ascritti al dipendente nonché il convincimento sulla gravità delle infrazioni e la conseguente sanzione da infliggere, soprattutto in considerazione degli interessi pubblici che, attraverso tale procedimento, devono essere tutelati (Cons. Stato, sez. II, n.9908 del 2023, n. 5261 del 2022);
-sono inammissibili le censure rivolte alla qualificazione del fatto e all’entità della sanzione irrogata sono inammissibili in quanto impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità disciplinare (Cons. Stato, sez. I, n. 1632 del 2024 e n. 849 del 2024; sez. IV, n. 2428 del 2021, n. 3869 e n. 2053 del 2020).
- l’obbligo motivazionale è attenuato ed è da ritenersi assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare rilievo che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare (Cons. Stato, sez. I, n. 849 del 2024, n. 1632 del 2023; sez. IV, n. 2107 del 2020): non sussiste pertanto nel caso di specie il dedotto difetto di motivazione, stante l’esistenza di una sufficiente connessione logico-giuridica tra i pacifici fatti addebitati, la conseguente responsabilità e la sanzione disciplinare adottata anche in ragione del non irragionevole giudizio di disvalore che è stato tratto dai fatti addebitati, incompatibili con gli obblighi assunti dal militare con il giuramento ovvero con le finalità della Forza armata (Cons. Stato, sez. I, n. 849 del 2024; sez. II, n. 8463 del 2020; sez. IV, n. 2415 del 2009; n. 3887 del 2007, n. 339 del 2006, n. 5622 del 2005);
-non è neppure predicabile un difetto di istruttoria dal quale sarebbe affetto il provvedimento disciplinare impugnato atteso che il procedimento disciplinare ha preso le mosse da un verbale redatto da militari dell’Arma dei carabinieri in esito a un controllo effettuato in data 18 febbraio 2021 nei confronti del ricorrente, in occasione questi è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente; di conseguenza neppure è configurabile un travisamento dei fatti, tanto più che il procedimento disciplinare si è svolto nel pieno rispetto del contraddittorio, previa acquisizione e valutazione delle difese del militare anche ai fini del pieno accertamento dei fatti addebitati.
5.4. Infondata è l’impugnazione della comunicazione prot. n. M_D -OMISSIS- del 23 agosto 2022, con la quale è stato negato al ricorrente il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, sul presupposto che la loro mancata fruizione non fosse ascrivibile a fatto a lui non imputabile, circostanza che avrebbe escluso il divieto della loro monetizzazione stabilito dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012.
Invero, fermo che aldilà di un generico richiamo al fatto che la decisione dell’amministrazione sarebbe dipesa da una sorta di “ accanimento ” nei suoi confronti, non ha fornito alcuna prova che la mancata fruizione delle ferie non fosse ascrivibile a una circostanza a lui non imputabile, deve rilevarsi che, come anche si recente ribadito dalla Sezione, “ la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - in linea con la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 95 del 2016) e quella della Corte di giustizia (prima sezione, sentenza 25 giugno 2020, C-762/18 e C-37/19) - è ormai consolidata nel senso di ritenere che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile (Cons. Stato, sez. I, 3 luglio 2023, n. 982; sez. II, 30 marzo 2022, n. 2349, sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, e 21 marzo 2016, n. 1138) ” (Cons. Stato, sez. I, n. 1044 del 2024 e n. 148 del 2024).
Ciò posto, l’art. 923, comma 1, del codice sull’ordinamento militare declina le cause di cessazione del militare dal servizio, tra cui l’infermità (lett. b) e la perdita del grado (lett. i). Il comma 5 dello stesso articolo, come modificato dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 173/2019, stabilisce che “ il militare cessa dal servizio, nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio ”.
Poiché nella fattispecie in esame il procedimento disciplinare si è concluso con il provvedimento di perdita del grado per rimozione, l’Amministrazione era tenuta, ai sensi del secondo periodo dello stesso comma 5, a considerare avvenuta la cessazione dal servizio per tale causa. Proprio con riferimento al predetto comma 5 dell’art. 923 è stato rilevato che “ Lo scopo della norma è quello di evitare che un militare sottoposto a procedimento o processo penale o a procedimento disciplinare non ancora concluso cerchi di sottrarsi alle conseguenze che potrebbero trarsi dall’esito negativo del procedimento in corso ottenendo un collocamento in congedo per motivi sanitari oppure per limiti di età. E’ evidente che per poter trarre conseguenze disciplinari da una vicenda penalmente rilevante bisogna attendere la sua conclusione con sentenza passata in giudicato, il che può comportare che la valutazione disciplinare sia procrastinata per un sensibile lasso temporale. A fronte di ciò, l’ordinamento vuole evitare che un militare che abbia compiuto atti gravemente lesivi del giuramento prestato possa trarre beneficio dal tempo trascorso conseguendo in qualche modo il congedo prima che si concluda il procedimento disciplinare ” (Cons. Stato, sez. I. n. 1044 del 2024; sez. II, n. 5667 del 2024).
Quindi, poiché è ormai principio consolidato che l’eccezionale riconoscimento del diritto alla monetizzazione degli eventuali giorni di licenza maturati e non fruiti deve obbligatoriamente dipendere da una mancata volontà del lavoratore ovvero non ascriversi a una circostanza a lui non imputabile, non ricorrono nel caso di specie i delineati presupposti, in quanto la perdita del diritto alla monetizzazione deve ritenersi conseguenza diretta di una circostanza imputabile al ricorrente, il quale, con i fatti a lui ascritti, ha autonomamente posto le condizioni per la cessazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione, avvenuta in esito al descritto procedimento disciplinare conclusosi con la perdita del grado per rimozione.
6. In conclusione il Collegio esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato in parte irricevibile e comunque infondato nel merito.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile e comunque infondato nel merito.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sandro Menichelli | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.