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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 534/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GE AN IO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0029480 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Cosenza, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il Data di nascita_1, ivi residente al Indirizzo_1, CF:CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Indirizzo_2, impugnava l'avviso pagamento TARI 2024 n. 0029480 del 02.08.2024 limitatamente all'utenza n.
B2902/00001 , per la quale era richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 261,03 in ordine al posto auto coperto sito in Indirizzo_3, riportato in catasto al Dati catastali_1 sub 65 di mq. 10.
Allegava la ricorrente l'errato calcolo della tassa relativa a tale utenza e concludeva chiedendo l'annullamento in parte qua dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva il Comune di Cosenza, C.F. P.IVA_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, responsabile del settore contenzioso tributario, allegando di aver provveduto all'annullamento della pretesa nei limiti richiesti dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questo giudicante che il giudizio sia estinto per cessazione della materia del contendere, per la parte della pretesa annullata dal Comune di Cosenza con l'atto di rettifica depositato in atti;
ciò perché con tale annullamento è venuto meno ogni interesse del ricorrente alla prosecuzione in parte qua del giudizio.
Ciò posto, per il resto il ricorso deve ritenersi infondato;
per stessa ammissione del ricorrente, infatti: “ per tale posto auto il Comune di Cosenza avrebbe dovuto richiedere a titolo di Tari anno 2024 il pagamento della somma complessiva di euro 20,48 risultante dall'applicazione dei seguenti corretti e dovuti parametri ( parte fissa euro 1,85550 x 10mq = 18,555 + parte variabile euro 1,92064 x 1= 1,92064 per un totale di euro
20,47564) di cui alla allegato sopra richiamato che si allega unitamente alla delibera C.C. n. 13 del 29.04.2024 richiamata nella motivazione di cui all'atto impugnato.”
Per tale ragione non può ritenersi accoglibile la domanda dello stesso ricorrente di annullamento integrale della pretesa relativa all'immobile per cui è causa.
Infine le spese;
queste, atteso l'esito del giudizio, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per la parte oggetto dell'atto di rettifica;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cosenza il 23 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GE AN IO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0029480 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Cosenza, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il Data di nascita_1, ivi residente al Indirizzo_1, CF:CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Indirizzo_2, impugnava l'avviso pagamento TARI 2024 n. 0029480 del 02.08.2024 limitatamente all'utenza n.
B2902/00001 , per la quale era richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 261,03 in ordine al posto auto coperto sito in Indirizzo_3, riportato in catasto al Dati catastali_1 sub 65 di mq. 10.
Allegava la ricorrente l'errato calcolo della tassa relativa a tale utenza e concludeva chiedendo l'annullamento in parte qua dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario.
Si costituiva il Comune di Cosenza, C.F. P.IVA_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, responsabile del settore contenzioso tributario, allegando di aver provveduto all'annullamento della pretesa nei limiti richiesti dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene preliminarmente questo giudicante che il giudizio sia estinto per cessazione della materia del contendere, per la parte della pretesa annullata dal Comune di Cosenza con l'atto di rettifica depositato in atti;
ciò perché con tale annullamento è venuto meno ogni interesse del ricorrente alla prosecuzione in parte qua del giudizio.
Ciò posto, per il resto il ricorso deve ritenersi infondato;
per stessa ammissione del ricorrente, infatti: “ per tale posto auto il Comune di Cosenza avrebbe dovuto richiedere a titolo di Tari anno 2024 il pagamento della somma complessiva di euro 20,48 risultante dall'applicazione dei seguenti corretti e dovuti parametri ( parte fissa euro 1,85550 x 10mq = 18,555 + parte variabile euro 1,92064 x 1= 1,92064 per un totale di euro
20,47564) di cui alla allegato sopra richiamato che si allega unitamente alla delibera C.C. n. 13 del 29.04.2024 richiamata nella motivazione di cui all'atto impugnato.”
Per tale ragione non può ritenersi accoglibile la domanda dello stesso ricorrente di annullamento integrale della pretesa relativa all'immobile per cui è causa.
Infine le spese;
queste, atteso l'esito del giudizio, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per la parte oggetto dell'atto di rettifica;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cosenza il 23 gennaio 2026
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise