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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3304/2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca De Santis Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
nonché contro
IN PERSONA DEL Controparte_2
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocatessa Maria Grazia Pannitteri
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 9 1. Parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto, da parte di
[...]
l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
03020249006584423000, avente ad oggetto, per quel che in questa sede rileva, il carico debitorio pari a complessivi € 15.225,67, portato dagli avvisi di addebito nn.
33020160000386825000, 33020160001813260000, 33020170000578767000 e
33020180001031319000, relativi a contributi IVS dovuti all' per gli anni CP_1
2015/2016/2017.
1.1. Ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati.
2. L' ha argomentato, in via preliminare, per la tardività dell'opposizione, CP_1
ex art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c., per il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, chiedendo, in ipotesi di accoglimento della stessa, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di con conseguente condanna della stessa alla CP_2
corresponsione, all'Istituto, a titolo di risarcimento danni, degli importi dovuti in forza dei richiamati avvisi di addebito.
3. ha dedotto l'inammissibilità per tardività Controparte_2 della domanda, la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito dell'avverso ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
4. Preliminarmente, è inammissibile (oltre che genericamente formulata) ogni questione sulla validità della notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione opposta, essendosi verificata la decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.
4.1. Invero, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il
Pag. 2 a 9 contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
4.2. Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 5/11/2024 ed il ricorso è stato proposto in data 28/12/2024, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
5. Con riferimento all'unico motivo ammissibile, che qualifica la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia quello relativo alla prescrizione della pretesa contributiva, deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . CP_1
5.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
6. Orbene, può procedersi ad esaminare il merito della domanda.
6.1. Posto che, come già accennato, gli AVA nn. 33020160000386825000,
33020160001813260000, 33020170000578767000 e 33020180001031319000 devono ritenersi ritualmente notificati, rispettivamente, il 13/5/2016, l'11/11/2016, il 27/9/2017 ed il 12/7/2018, ogni questione attinente la prescrizione della pretesa contributiva maturata anteriormente alla notifica dei suddetti titoli avrebbe dovuto
Pag. 3 a 9 essere proposta mediante l'opposizione avverso gli stessi, da esperire nel termine di
40 giorni dalla ricezione dell'atto, ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
6.2. Con riferimento, invece, alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli AVA deve evidenziarsi che il relativo termine quinquennale, decorrente dalla notifica dei suddetti titoli, avrebbe dovuto compiersi nelle seguenti date: 20/3/2022, 18/9/2022, 3/4/2023 e 18/5/2024 (aggiungendo, alle date di maturazione della prescrizione quinquennale ordinaria – 13/5/2021, 11/11/2021,
27/9/2022 e 12/7/2023 – i 311 giorni di sospensione del corso della prescrizione, di cui di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020).
6.3. Sennonché ha dimostrato di aver indirizzato alla ricorrente CP_2
l'intimazione di pagamento n. 03020199004918091/000, notificata ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e), DPR n. 600/1973.
6.4. Detta disposizione prevede, nella specifica materia fiscale, che “Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
6.5. Formalità pienamente eseguite nell'odierno caso di specie, per come emerge dalla produzione documentale di dalla quale risulta che: a) l'agente CP_2
notificatore ha annotato di aver svolto le necessarie ricerche al fine di individuare l'effettiva residenza del destinatario, mediante estrazione di visura dai registri anagrafici in data 8/5/2022, dopo una serie di tentativi infruttuosi di notifica (tali indicazioni sono assistite da fede pubblica fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività di percezione del pubblico ufficiale: cfr., ex multis, Cass. Civ., 04.06.2014, n. 12526; Cass. Civ., 03.04.2017, n. 8638; Cass.
Civ., 12.12.2017, n. 29671; Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2530); b) accertata l'irreperibilità assoluta della destinataria, l'intimazione in esame è stata depositata
Pag. 4 a 9 in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale di Palermiti e del deposito è stato affisso avviso dal 22/8/2022 al 29/8/2022.
6.6. Dovendosi, dunque, ritenere perfezionata a far data dal 30/8/2022 la notifica dell'intimazione n. 03020199004918091/000, la stessa ha validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione con riferimento agli AVA nn.
33020160001813260000, 33020170000578767000 e 33020180001031319000, con la conseguenza per la quale, alla data di notifica dell'intimazione opposta in questa sede (5/11/2024) non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi portati dai suddetti titoli.
6.7. Alla data del 30/8/2022 era invece già maturata la prescrizione della pretesa sottesa all'AVA n. 33020160000386825000 (spirata, come detto il 20/3/2022), sicché alcuna rilevanza possono avere i successivi ulteriori atti interruttivi che ha dedotto di aver posto in essere, non potendo gli stessi ritenersi idonei né CP_2
ad interrompere un termine prescrizionale già compiutamente spirato (cfr. Cass. n.
454/2020 e giurisprudenza ivi citata), né a farne decorrere uno nuovo, operando una sorta di rimessione in termini.
6.8. Né pare potersi invocare, nella fattispecie in esame, l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'art. 68 d.l. n. 18/2020.
6.9. Tale disposizione prevede che «
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
Pag. 5 a 9 6.10. L'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita: «
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
6.11. In sostanza, per effetto del combinato disposto delle disposizioni riportate, il corso della prescrizione è rimasto sospeso per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021 (pari a 541 gg).
6.12. La tesi dell'applicabilità della normativa in esame all'odierno caso di specie
– propugnata dall' – non convince, in quanto l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si CP_1
riferisce, espressamente, ai termini di versamenti, tributari e non tributari, non ancora scaduti e derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali notificati a ridosso dell'8 marzo 2020.
6.13. Come noto, infatti, allorché l'ente impositore o si Controparte_3
attivano per la riscossione dei crediti di pertinenza o affidati alla riscossione esattoriale, lo fanno con atti, quali gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali, che individuano specifici termini finali di adempimento.
6.14. Ed, allora, la norma sembra chiara nel disciplinare, esclusivamente, tale fattispecie, prevedendo che i termini non ancora scaduti siano sospesi per l'intero periodo dall'8 marzo al 31 agosto del 2021. Ove, invece, i termini risultino già scaduti, senza che sia stata poi avviata alcuna azione esecutiva, dovranno trovare applicazione le generali disposizioni emergenziali in tema di sospensione del corso della prescrizione per le contribuzioni obbligatorie e, quindi, la durata complessiva di sospensione del corso della prescrizione sarà pari a 311 giorni, come sopra specificato.
Pag. 6 a 9 6.15. In definitiva, la disposizione invocata dall' riguarda la sospensione CP_1
della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Come appare evidente, infatti, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una "sospensione" in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi (cfr. Tribunale Cosenza sez. lav.,
08/02/2023 n.195).
6.16. L'art. 68 d.l. n. 18/2020, per concludere, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato, in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento, ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
6.17. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
6.18. La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione.
6.19. Le altre disposizioni recate dall'art. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020 e dall'art. 11, co. 9, d.l. n. 183/2020, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria (così anche
Trib. Napoli, sez. lav., sent. n. 7894/2024).
Pag. 7 a 9 6.20. Ora, nel caso in esame, per tali ragioni, trattandosi di un credito contributivo cristallizzato in un avviso di addebito notificato in data 13/5/2016 (ed esigibile entro 60 giorni dalla notifica, dunque entro il 13/7/2016), non si applica l'art. 68 d.l.
n. 18/2020 bensì i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37, co. 2, d.l. n.
18/2020 e dall'art. 11, co. 9, d.l. n. 183/2020.
7. In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini appena indicati e, per l'effetto, deve essere accertata e dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito contributivo sotteso all'avviso di addebito n.
33020160000386825000, nel suo attuale ammontare, ossia ferma restando l'irripetibilità degli eventuali pagamenti effettuati, per il suddetto titolo, da parte ricorrente, prima della maturazione della prescrizione.
5. Alla luce del parziale e limitato accoglimento della domanda, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al
DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 15.255,67), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate), e con riconoscimento, in favore di dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, CP_1
collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014), vengono compensate tra le parti in misura di 1/4, mentre i restanti 3/4 vengono posti a carico della parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito contributivo sotteso all'avviso di addebito n. 33020160000386825000, nel suo attuale ammontare;
Pag. 8 a 9 - rigetta nel resto;
- compensa per ¼ le spese di lite tra le parti, liquidate per l'intero in complessivi € 2.424,50 per onorari, oltre accessori di legge, in favore di;
ed CP_1 in € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge, in favore di e pone a CP_2
carico di parte ricorrente i restanti ¾.
Catanzaro, 14/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3304/2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca De Santis Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
nonché contro
IN PERSONA DEL Controparte_2
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocatessa Maria Grazia Pannitteri
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 9 1. Parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto, da parte di
[...]
l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
03020249006584423000, avente ad oggetto, per quel che in questa sede rileva, il carico debitorio pari a complessivi € 15.225,67, portato dagli avvisi di addebito nn.
33020160000386825000, 33020160001813260000, 33020170000578767000 e
33020180001031319000, relativi a contributi IVS dovuti all' per gli anni CP_1
2015/2016/2017.
1.1. Ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati.
2. L' ha argomentato, in via preliminare, per la tardività dell'opposizione, CP_1
ex art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c., per il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, chiedendo, in ipotesi di accoglimento della stessa, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di con conseguente condanna della stessa alla CP_2
corresponsione, all'Istituto, a titolo di risarcimento danni, degli importi dovuti in forza dei richiamati avvisi di addebito.
3. ha dedotto l'inammissibilità per tardività Controparte_2 della domanda, la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito dell'avverso ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
4. Preliminarmente, è inammissibile (oltre che genericamente formulata) ogni questione sulla validità della notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione opposta, essendosi verificata la decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.
4.1. Invero, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il
Pag. 2 a 9 contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
4.2. Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 5/11/2024 ed il ricorso è stato proposto in data 28/12/2024, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
5. Con riferimento all'unico motivo ammissibile, che qualifica la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia quello relativo alla prescrizione della pretesa contributiva, deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . CP_1
5.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
6. Orbene, può procedersi ad esaminare il merito della domanda.
6.1. Posto che, come già accennato, gli AVA nn. 33020160000386825000,
33020160001813260000, 33020170000578767000 e 33020180001031319000 devono ritenersi ritualmente notificati, rispettivamente, il 13/5/2016, l'11/11/2016, il 27/9/2017 ed il 12/7/2018, ogni questione attinente la prescrizione della pretesa contributiva maturata anteriormente alla notifica dei suddetti titoli avrebbe dovuto
Pag. 3 a 9 essere proposta mediante l'opposizione avverso gli stessi, da esperire nel termine di
40 giorni dalla ricezione dell'atto, ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
6.2. Con riferimento, invece, alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli AVA deve evidenziarsi che il relativo termine quinquennale, decorrente dalla notifica dei suddetti titoli, avrebbe dovuto compiersi nelle seguenti date: 20/3/2022, 18/9/2022, 3/4/2023 e 18/5/2024 (aggiungendo, alle date di maturazione della prescrizione quinquennale ordinaria – 13/5/2021, 11/11/2021,
27/9/2022 e 12/7/2023 – i 311 giorni di sospensione del corso della prescrizione, di cui di cui agli artt. 37 d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020).
6.3. Sennonché ha dimostrato di aver indirizzato alla ricorrente CP_2
l'intimazione di pagamento n. 03020199004918091/000, notificata ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e), DPR n. 600/1973.
6.4. Detta disposizione prevede, nella specifica materia fiscale, che “Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
6.5. Formalità pienamente eseguite nell'odierno caso di specie, per come emerge dalla produzione documentale di dalla quale risulta che: a) l'agente CP_2
notificatore ha annotato di aver svolto le necessarie ricerche al fine di individuare l'effettiva residenza del destinatario, mediante estrazione di visura dai registri anagrafici in data 8/5/2022, dopo una serie di tentativi infruttuosi di notifica (tali indicazioni sono assistite da fede pubblica fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività di percezione del pubblico ufficiale: cfr., ex multis, Cass. Civ., 04.06.2014, n. 12526; Cass. Civ., 03.04.2017, n. 8638; Cass.
Civ., 12.12.2017, n. 29671; Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2530); b) accertata l'irreperibilità assoluta della destinataria, l'intimazione in esame è stata depositata
Pag. 4 a 9 in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale di Palermiti e del deposito è stato affisso avviso dal 22/8/2022 al 29/8/2022.
6.6. Dovendosi, dunque, ritenere perfezionata a far data dal 30/8/2022 la notifica dell'intimazione n. 03020199004918091/000, la stessa ha validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione con riferimento agli AVA nn.
33020160001813260000, 33020170000578767000 e 33020180001031319000, con la conseguenza per la quale, alla data di notifica dell'intimazione opposta in questa sede (5/11/2024) non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi portati dai suddetti titoli.
6.7. Alla data del 30/8/2022 era invece già maturata la prescrizione della pretesa sottesa all'AVA n. 33020160000386825000 (spirata, come detto il 20/3/2022), sicché alcuna rilevanza possono avere i successivi ulteriori atti interruttivi che ha dedotto di aver posto in essere, non potendo gli stessi ritenersi idonei né CP_2
ad interrompere un termine prescrizionale già compiutamente spirato (cfr. Cass. n.
454/2020 e giurisprudenza ivi citata), né a farne decorrere uno nuovo, operando una sorta di rimessione in termini.
6.8. Né pare potersi invocare, nella fattispecie in esame, l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'art. 68 d.l. n. 18/2020.
6.9. Tale disposizione prevede che «
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
Pag. 5 a 9 6.10. L'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, recita: «
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione».
6.11. In sostanza, per effetto del combinato disposto delle disposizioni riportate, il corso della prescrizione è rimasto sospeso per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021 (pari a 541 gg).
6.12. La tesi dell'applicabilità della normativa in esame all'odierno caso di specie
– propugnata dall' – non convince, in quanto l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si CP_1
riferisce, espressamente, ai termini di versamenti, tributari e non tributari, non ancora scaduti e derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali notificati a ridosso dell'8 marzo 2020.
6.13. Come noto, infatti, allorché l'ente impositore o si Controparte_3
attivano per la riscossione dei crediti di pertinenza o affidati alla riscossione esattoriale, lo fanno con atti, quali gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali, che individuano specifici termini finali di adempimento.
6.14. Ed, allora, la norma sembra chiara nel disciplinare, esclusivamente, tale fattispecie, prevedendo che i termini non ancora scaduti siano sospesi per l'intero periodo dall'8 marzo al 31 agosto del 2021. Ove, invece, i termini risultino già scaduti, senza che sia stata poi avviata alcuna azione esecutiva, dovranno trovare applicazione le generali disposizioni emergenziali in tema di sospensione del corso della prescrizione per le contribuzioni obbligatorie e, quindi, la durata complessiva di sospensione del corso della prescrizione sarà pari a 311 giorni, come sopra specificato.
Pag. 6 a 9 6.15. In definitiva, la disposizione invocata dall' riguarda la sospensione CP_1
della prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Come appare evidente, infatti, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una "sospensione" in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi (cfr. Tribunale Cosenza sez. lav.,
08/02/2023 n.195).
6.16. L'art. 68 d.l. n. 18/2020, per concludere, è una diversa disposizione che ha un ambito applicativo più limitato, in quanto prevede la sospensione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non della prescrizione di qualsiasi termine di pagamento, ma solo ed esclusivamente dei termini dei versamenti in scadenza in tale arco di tempo solo se indicati nella relativa cartella di pagamento od avviso di addebito. In questo caso, infatti, il versamento deve essere eseguito in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
6.17. In altre parole, la disposizione in esame si applica solo in presenza delle seguenti condizioni cumulative:
1. credito già cristallizzato in una cartella di pagamento od avviso di addebito;
2. termine di pagamento, indicato espressamente dalla cartella o dall'avviso, ricadente nell'arco di tempo compreso tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021.
6.18. La ratio della disposizione, quindi, è rappresentata dalla volontà del legislatore di lasciare un maggior margine di tempo al debitore che riceve per la prima volta la notifica dell'atto impositivo. In questo caso, infatti, vi è il differimento del termine di pagamento alla scadenza del mese successivo al periodo di sospensione.
6.19. Le altre disposizioni recate dall'art. 37, co. 2, d.l. n. 18/2020 e dall'art. 11, co. 9, d.l. n. 183/2020, invece, riguardano qualsiasi pretesa creditoria (così anche
Trib. Napoli, sez. lav., sent. n. 7894/2024).
Pag. 7 a 9 6.20. Ora, nel caso in esame, per tali ragioni, trattandosi di un credito contributivo cristallizzato in un avviso di addebito notificato in data 13/5/2016 (ed esigibile entro 60 giorni dalla notifica, dunque entro il 13/7/2016), non si applica l'art. 68 d.l.
n. 18/2020 bensì i due periodi di sospensione previsti dall'art. 37, co. 2, d.l. n.
18/2020 e dall'art. 11, co. 9, d.l. n. 183/2020.
7. In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei termini appena indicati e, per l'effetto, deve essere accertata e dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito contributivo sotteso all'avviso di addebito n.
33020160000386825000, nel suo attuale ammontare, ossia ferma restando l'irripetibilità degli eventuali pagamenti effettuati, per il suddetto titolo, da parte ricorrente, prima della maturazione della prescrizione.
5. Alla luce del parziale e limitato accoglimento della domanda, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al
DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 15.255,67), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate), e con riconoscimento, in favore di dell'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, CP_1
collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014), vengono compensate tra le parti in misura di 1/4, mentre i restanti 3/4 vengono posti a carico della parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito contributivo sotteso all'avviso di addebito n. 33020160000386825000, nel suo attuale ammontare;
Pag. 8 a 9 - rigetta nel resto;
- compensa per ¼ le spese di lite tra le parti, liquidate per l'intero in complessivi € 2.424,50 per onorari, oltre accessori di legge, in favore di;
ed CP_1 in € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge, in favore di e pone a CP_2
carico di parte ricorrente i restanti ¾.
Catanzaro, 14/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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