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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5338/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to VARCHETTA PAOLO
RICORRENTE
E
, nato il 21/05/1979 in NAPOLI (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to BOVE GIUSEPPE
RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 05.05.2205 da intendersi qui richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale con addebito al coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio in data CP_1
26.01.2008, dal quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Chiedeva di disporre l'affido in via esclusiva alla madre e di adottare le statuizioni accessori.
2. Ritualmente citato, il resistente si costituiva e, pur associandosi alla domanda di separazione, chiedeva di affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre cui assegnare la casa coniugale, e di regolamentare il diritto di visita nonché l'ammontare di contribuzione al mantenimento.
3. All'udienza di comparizione tenutasi in data 05.05.2025, all'esito di una lunga interlocuzione con le parti, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione le quali accettavano la proposta conciliativa proposta nei seguenti termini: “- affido condiviso e diritto di visita secondo le indicazioni date da parte resistente e comunque qualvolta i figli vorranno;
- assegnazione della casa familiare alla signora - rinuncia alle domande di Parte_1 addebito;
- rinuncia al mantenimento da parte della signora e degli arretrati;
- mantenimento a carico del padre di Euro
500,00 per entrambi i figli, oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo, con rivalutazione ISTAT nonché
l'Assegno Unico al 50% come per legge”.
Il Giudice, preso atto dell'accettazione della proposta conciliativa, rimetteva la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass.
Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
5. La domanda è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento. Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
2 Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 26.01.2008 in Marigliano (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
6. Con riferimento alle intese raggiunte in udienza, va disposto, come richiesto dalle parti, l'affido dei minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre. Del resto, nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità ai sensi dell'art. 337ter c.c. dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo cui è preposto e ad assumere consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita dei minori. Pertanto, la previsione di affidamento condiviso è conforme all'interesse dei minori e . Per_1 Per_2
Ne consegue che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori.
La casa coniugale sita in Marigliano alla via Masseria Verduzio n. 20 va assegnata, ai sensi dell'art. 337sexies c.c., alla che vi abiterà unitamente ai figli. Parte_1
I tempi di permanenza dei minori e presso il padre verranno stabiliti di comune Per_1 Per_2 accordo, tenuto conto dell'età dei ragazzi, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi. In mancanza di accordo, come da intese tra le parti, il padre terrà con sé i minori dalle ore
17.00 alle ore 20.00, compatibilmente con le attività extrascolastiche dei figli e con gli orari di lavoro del suddetto;
a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.00. Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli, durante le festività natalizie, ad anni alterni il 24 dicembre (anche per la cena della Vigilia di Natale) o il 25 dicembre, il 31 dicembre (anche per la cena della vigilia di
Capodanno) o il 1 gennaio, nonché durante le festività pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno successivo. Il padre ha diritto di tenere con sé i figli durante le vacanze estive per almeno 15 giorni consecutivi nel mese di agosto (che i coniugi definiranno entro il 15 maggio di ciascun anno compatibilmente con le loro esigenze lavorative).
In riferimento al mantenimento dei minori, tenuto conto dell'occupazione del resistente e dei relativi guadagni, risulta congruo il contributo pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, che dovrà versare a mezzo bonifico CP_1
3 bancario alla entro il 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, Parte_1 come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, ove concordate, urgenti o documentate.
L'Assegno Unico, come da intese delle parti, sarà percepito al 50% da entrambe le parti.
Il Collegio prende atto delle ulteriori intese delle parti e dichiara cessata la materia del contendere in merito ad ogni altra domanda.
4. Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia e gli intervenuti accordi tra le parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) pronuncia la separazione personale tra e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Marigliano (NA) il 26.01.2008, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio al n. 2, Serie 1, Parte II, anno 2008;
b) affida i figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
c) assegna la casa coniugale sita in Marigliano (NA) alla via Masseria Verduzio n. 20 alla , Parte_1 che vi abiterà unitamente ai figli minori;
d) i tempi di permanenza di e presso il padre andranno definiti di comune Per_1 Per_2 accordo tra i minori ed il genitore non collocatario. In mancanza di accordo, il padre terrà con sé i minori dalle ore 17.00 alle ore 20.00, compatibilmente con le attività extrascolastiche dei figli e con gli orari di lavoro del suddetto;
a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.00. Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli, durante le festività natalizie, ad anni alterni il 24 dicembre (anche per la cena della Vigilia di Natale) o il 25 dicembre, il 31 dicembre
(anche per la cena della vigilia di Capodanno) o il 1 gennaio, nonché durante le festività pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno successivo. Il padre ha diritto di tenere con sé i figli durante le vacanze estive per almeno 15 giorni consecutivi nel mese di agosto (che i coniugi definiranno entro il 15 maggio di ciascun anno compatibilmente con le loro esigenze lavorative);
e) dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico CP_1 Parte_1 bancario la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, a titolo di mantenimento per i figli;
4 f) dispone che ciascuno dei genitori sia tenuto al 50% delle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, ove documentate, giustificate o urgenti;
g) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
h) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile);
j) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 13/05/202
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5338/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to VARCHETTA PAOLO
RICORRENTE
E
, nato il 21/05/1979 in NAPOLI (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to BOVE GIUSEPPE
RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 05.05.2205 da intendersi qui richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale con addebito al coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio in data CP_1
26.01.2008, dal quale sono nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Chiedeva di disporre l'affido in via esclusiva alla madre e di adottare le statuizioni accessori.
2. Ritualmente citato, il resistente si costituiva e, pur associandosi alla domanda di separazione, chiedeva di affidare i figli in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre cui assegnare la casa coniugale, e di regolamentare il diritto di visita nonché l'ammontare di contribuzione al mantenimento.
3. All'udienza di comparizione tenutasi in data 05.05.2025, all'esito di una lunga interlocuzione con le parti, il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione le quali accettavano la proposta conciliativa proposta nei seguenti termini: “- affido condiviso e diritto di visita secondo le indicazioni date da parte resistente e comunque qualvolta i figli vorranno;
- assegnazione della casa familiare alla signora - rinuncia alle domande di Parte_1 addebito;
- rinuncia al mantenimento da parte della signora e degli arretrati;
- mantenimento a carico del padre di Euro
500,00 per entrambi i figli, oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo, con rivalutazione ISTAT nonché
l'Assegno Unico al 50% come per legge”.
Il Giudice, preso atto dell'accettazione della proposta conciliativa, rimetteva la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass.
Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
5. La domanda è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento. Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
2 Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 26.01.2008 in Marigliano (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
6. Con riferimento alle intese raggiunte in udienza, va disposto, come richiesto dalle parti, l'affido dei minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre. Del resto, nel corso del giudizio non sono emersi profili di inidoneità ai sensi dell'art. 337ter c.c. dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo cui è preposto e ad assumere consapevolmente le decisioni relative alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla crescita dei minori. Pertanto, la previsione di affidamento condiviso è conforme all'interesse dei minori e . Per_1 Per_2
Ne consegue che i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori.
La casa coniugale sita in Marigliano alla via Masseria Verduzio n. 20 va assegnata, ai sensi dell'art. 337sexies c.c., alla che vi abiterà unitamente ai figli. Parte_1
I tempi di permanenza dei minori e presso il padre verranno stabiliti di comune Per_1 Per_2 accordo, tenuto conto dell'età dei ragazzi, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi. In mancanza di accordo, come da intese tra le parti, il padre terrà con sé i minori dalle ore
17.00 alle ore 20.00, compatibilmente con le attività extrascolastiche dei figli e con gli orari di lavoro del suddetto;
a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.00. Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli, durante le festività natalizie, ad anni alterni il 24 dicembre (anche per la cena della Vigilia di Natale) o il 25 dicembre, il 31 dicembre (anche per la cena della vigilia di
Capodanno) o il 1 gennaio, nonché durante le festività pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno successivo. Il padre ha diritto di tenere con sé i figli durante le vacanze estive per almeno 15 giorni consecutivi nel mese di agosto (che i coniugi definiranno entro il 15 maggio di ciascun anno compatibilmente con le loro esigenze lavorative).
In riferimento al mantenimento dei minori, tenuto conto dell'occupazione del resistente e dei relativi guadagni, risulta congruo il contributo pari ad € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, che dovrà versare a mezzo bonifico CP_1
3 bancario alla entro il 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, Parte_1 come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, ove concordate, urgenti o documentate.
L'Assegno Unico, come da intese delle parti, sarà percepito al 50% da entrambe le parti.
Il Collegio prende atto delle ulteriori intese delle parti e dichiara cessata la materia del contendere in merito ad ogni altra domanda.
4. Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia e gli intervenuti accordi tra le parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) pronuncia la separazione personale tra e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Marigliano (NA) il 26.01.2008, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio al n. 2, Serie 1, Parte II, anno 2008;
b) affida i figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione privilegiata presso la madre;
c) assegna la casa coniugale sita in Marigliano (NA) alla via Masseria Verduzio n. 20 alla , Parte_1 che vi abiterà unitamente ai figli minori;
d) i tempi di permanenza di e presso il padre andranno definiti di comune Per_1 Per_2 accordo tra i minori ed il genitore non collocatario. In mancanza di accordo, il padre terrà con sé i minori dalle ore 17.00 alle ore 20.00, compatibilmente con le attività extrascolastiche dei figli e con gli orari di lavoro del suddetto;
a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica sera alle ore 20.00. Il padre avrà diritto di tenere con sé i figli, durante le festività natalizie, ad anni alterni il 24 dicembre (anche per la cena della Vigilia di Natale) o il 25 dicembre, il 31 dicembre
(anche per la cena della vigilia di Capodanno) o il 1 gennaio, nonché durante le festività pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno successivo. Il padre ha diritto di tenere con sé i figli durante le vacanze estive per almeno 15 giorni consecutivi nel mese di agosto (che i coniugi definiranno entro il 15 maggio di ciascun anno compatibilmente con le loro esigenze lavorative);
e) dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico CP_1 Parte_1 bancario la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento ISTAT, a titolo di mantenimento per i figli;
4 f) dispone che ciascuno dei genitori sia tenuto al 50% delle spese straordinarie, come individuate in base al Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola, ove documentate, giustificate o urgenti;
g) dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
h) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile);
j) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 13/05/202
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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