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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/05/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 226/2022, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv.
Giovanni Del Priore, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via Italia n.
13, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa la procuratrice Controparte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Andrea Ornati e
Raffaele Zurlo, presso il cui studio, sito in La Spezia alla via Paolo Emilio
Taviani n. 170, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 30/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. Pt_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
2264/2021, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad € 43.362,82, a titolo di debitoria rinveniente dal contratto di finanziamento n. 20092592066812, da questi stipulato con la
Findomestic Banca S.P.A., oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che la domanda monitoria sarebbe improcedibile, per non avere la opposta espletato il tentativo di mediazione obbligatoria;
quale secondo motivo di opposizione, che il documento n. 5 della produzione della fase monitoria su cui l'opposta fonda la propria pretesa creditoria non è un contratto di finanziamento, bensì una richiesta di prestito sottoscritta solo dal cliente, come tale nulla ai sensi dell'articolo 117, co. 1, T.U.B.; quale terzo motivo di opposizione, che la opposta sarebbe priva della legittimazione attiva a far valere nei suoi confronti il diritto di credito azionato in via monitoria, non essendovi prova che tale credito rientri tra quelli oggetto della cessione “in blocco”, atteso che il contratto di cessione prodotto dall'opposta ha ad oggetto crediti di portafogli Findomestic Banca S.P.A. denominati: Portafolio
Home Collection 1, Portafolio Home Collection 2, Portafolio Home Collection
3, Portafolio Home Collection 4 e Portafolio with Discount Offer;
che, a ben vedere, invece, dal documento prodotto dalla opposta e, precisamente,
l'allegato n. 9 (denominato “lista crediti ceduti”) si evince che il nominativo dell'opponente risulterebbe da una lista crediti ceduti di un portafoglio denominato Findomestic Rubino 2018; che dallo stesso citato documento, si evince che il numero di NDG non corrisponde affatto al numero del contratto di finanziamento;
quale quarto motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza oggetto di ingiunzione;
quale quinto motivo di opposizione, che vi è divergenza tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello effettivamente applicato, con conseguente nullità dello stesso e rideterminazione del piano di ammortamento in base al tasso “B.O.T.”., che la clausola relativa al ritardo nei pagamenti e la clausola sulla decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto è vessatoria e che gli interessi sarebbero usurari.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2264/2021; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato GIOVANNI DEL
PRIORE, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la e per essa la procuratrice Controparte_1
deducendo: che il tentativo di mediazione Controparte_2
obbligatoria nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo va espletato dopo l'adozione dei provvedimenti ex artt. 648/649 c.p.c., cioè dopo la prima udienza;
che essa ha fornito la dimostrazione di avere acquistato mediante cessione il credito azionato in via monitoria;
che, infatti, nel caso di specie i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto;
che il contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria è valido, atteso che la mancata sottoscrizione da parte della mutuante non inficia di nullità lo stesso e che, in ogni caso, esso ha avuto esecuzione, come risulta dall'estratto conto in atti, da cui si evince che il sig. ha Pt_1
provveduto al pagamento di alcune rate, manifestando palesemente la propria volontà di dare esecuzione al contratto;
che essa ha fornito la dimostrazione dell'esistenza ed ammontare del credito attivato in via
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza monitoria, depositando il contratto di finanziamento e l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. analitico;
che le contestazioni circa le illegittimità delle condizioni economiche pattuite nel contratto di prestito sono generiche ed infondate.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la Controparte_1
procuratrice ha formulato le seguenti conclusioni: in Controparte_2
via principale, rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2264/2021; in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. Pt_1
al pagamento, in suo favore, della diversa, maggiore o minore
[...]
somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo ed onerava la parte opposta provvedere ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente il 30/8/2023 da parte opposta).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 30/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza telematicamente da parte opposta il 05/11/2021), di talchè il primo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
2 - Fermo quanto innanzi esposto, con il secondo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che che il documento n. 5 della produzione della fase monitoria su cui l'opposta fonda la propria pretesa creditoria non
è un contratto di finanziamento, bensì una richiesta di prestito sottoscritta solo dal cliente, come tale nulla ai sensi dell'articolo 117, co. 1, T.U.B.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Di fatti, per ciò che riguarda la dedotta nullità del contratto bancario di finanziamento oggetto di causa per carenza della forma scritta “ad substantiam” per violazione dell'articolo 117 T.U.B., per essere stato sottoscritto solo dal cliente, la Suprema Corte (“ex multis” Cass. Civ., Sez. I,
n. 9196/2021) ha chiarito che “… la prescrizione della forma scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo, risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di intermediazione finanziaria del contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario - che «il requisito della forma scritta del contrattoquadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n.
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle
SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018,
n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti.”.
Applicando il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte di
Cassazione al caso di specie, ne consegue che l'unico soggetto, quale cliente-contraente debole, legittimato a dolersi della propria, eventuale, mancata sottoscrizione, è il mutuatario sig. , mentre il consenso Pt_1
della Banca opposta può agevolmente rinvenirsi dall'avvenuta esecuzione del contratto di prestito stesso (cfr. all. 6 della produzione della fase monitoria) da parte dell'opponente, il quale ha restituito parte del finanziamento, comportamento che presuppone l'avvenuta erogazione dello
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza stesso, chiara ed inequivocabile manifestazione della volontà di concludere, sia pure mediante comportamenti concludenti o esecutivi, il contratto stesso.
3 - Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che l'opposta sarebbe priva della legittimazione attiva a far valere nei suoi confronti il credito azionato in via monitoria, atteso che non avrebbe dimostrato l'inclusione del credito fatto valere mediante Decreto Ingiuntivo nei suoi confronti tra quelli oggetto della cessione “in blocco” conclusa con la cedente.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per
Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari
“in blocco” è onerata dal fornire la prova della propria titolarità; la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza In base alla disciplina speciale prevista dall'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. Civ., n.
22268/2018).
Allegare la copia dell'estratto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto, non è da solo sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. Civ., n. 2780/2019), soprattutto tutte le volte in cui tale avviso pretenda di individuare il contenuto del contratto di cessione “in blocco”, mediante riferimento a criteri eccessivamente generici e non individualizzanti.
Costituisce inoltre principio ormai consolidato (“ex multis” Cass. Civ., n.
24978/2020) quello secondo cui “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Inoltre di recente la Suprema Corte, con ordinanza n. 21821/2023 ha ulteriormente chiarito che “In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”.
Più di recente, poi, è intervenuta l'ordinanza n. 17944 della Terza
Sezione Civile della Corte di Cassazione (confermata dall'ordinanza n.
3405/2024), la quale si segnala per avere risolto in modo chiaro gli aspetti relativi all'onere della prova circa la titolarità attiva in capo alla parte che assume di essere cessionaria del credito oggetto di ingiunzione (o, eventualmente, di esecuzione forzata).
Con la pronuncia indicata, in una vicenda del tutto analoga a quella di cui al presente giudizio (concernendo un caso in cui vi era stata una pluralità di cessioni), la Suprema Corte ha così statuito: “Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante
a __ - , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da poi da questa a quest'ultima all'intimante " ). ., .. , infine sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza fondato.
1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 e.e. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n.
385 {T.U.B.). In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto. 1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella
Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1 ° settembre 1993 n. 385 {T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la
Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni. In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati
e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
"ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un
'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n.
4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti,
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise
e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massi mazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito
e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”.
Orbene, nel caso concreto l'opposta ha dimostrato di avere acquistato il credito oggetto di ingiunzione osservando le formalità di cui all'articolo 58
T.U.B., come si evince dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale da cui sono desumibili le caratteristiche dei crediti ceduti in blocco (cfr. all. 1 della produzione della fase monitoria). Nell'estratto della Gazzetta Ufficiale n.
117 del 06/10/2018 è riportato che sono stati oggetto di cessione “in blocco” in favore della opposta “i crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da Findomestic ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza e il 2018 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate (i "Crediti") ai sensi
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione.”.
Nel caso di specie è evidente che il credito azionato in via monitoria corrisponde ai requisiti di cui alla suddetta cessione “in blocco”, derivando da contratto di finanziamento stipulato da Findomestic Banca S.P.A. nel
2015 (dunque sorto tra il 1994 ed il 2018), come tale ricompreso, appunto, nella predetta cessione: da qui la prova dell'inclusione dello stesso e la titolarità attiva del credito in capo alla parte opposta.
Quanto alla contestazione di parte opponente avente ad oggetto la circostanza che il servicer che agisce nel presente Controparte_2
giudizio per conto della mandataria di non risulta Controparte_1
iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B., deve rilevarsi che la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7243 del
2024 ha sancito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'articolo 106
T.U.B. ed i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti, non sono affetti da invalidità, in quanto l'articolo 2, comma 6, della L. n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali.
4 - Con il quarto motivo di opposizione l'opponente lamenta che l'opposta non avrebbe fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
L'opposta, infatti, ha fornito la prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito azionato in via monitoria, ha fornito la prova del credito azionato in
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza via monitoria, avendo prodotto in giudizio il contratto di prestito (cfr. all. 5 della produzione della fase monitoria) e l'estratto conto (cfr. all. 6 della produzione della fase monitoria) da cui si evince che l'opponente ha provveduto a restituire alcune rate, il che presuppone l'avvenuta erogazione della somma mutuata.
Dal canto suo, poi, l'opponente non ha contestato di avere sottoscritto il contratto di mutuo, nè di avere ricevuto gli importi di cui l'opposta ha chiesto la restituzione, nè di non averli restituiti integralmente (nè ha fornito la prova di avere adempiuto alla propria obbligazione restitutoria, pur essendo a ciò tenuto – Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di talché tali fatti devono ritenersi provate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co. 1, c.p.c.
5 - Con il quinto ed ultimo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che vi sarebbe divergenza tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello effettivamente applicato, con conseguente nullità dello stesso e rideterminazione del piano di ammortamento in base al tasso “B.O.T.”., che la clausola relativa al ritardo nei pagamenti e la clausola sulla decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto sarebbe vessatoria e che gli interessi sarebbero usurari.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
La doglianza dell'opponente relativa all'asserita discrasia tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello, maggiore, effettivamente applicato, risulta essre del tutto generica, non avendo il sig. neppure indicato per Pt_1
quali ragioni vi sarebbe tale divergenza, nonché in che misura il T.A.E.G. concretamente applicato sarebbe maggiore di quello pattuito.
Analoghe considerazioni si impongono con riguardo, poi, alla dedotta usurarietà degli interessi, le contestazioni di parte opponente sono del tutto generiche, non avendo questa neppure allegato, in concreto, quali clausole negoziali avrebbero previsto gli interessi in misura usuraria, nè tanto meno
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza le circostanze che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
Civ., SS.UU., n. 19597/2020) rendono sufficientemente specifica e, quindi, ammissibile, la doglianza circa l'usurarietà degli interessi (ovvero il tasso in concreto applicato, quello “soglia”, il trimestre di riferimento e la tipologia di operazione negoziale). Peraltro parte opponente non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria doglianza.
In ordine, poi, alla dedotta vessatorietà delle clausole relative alla decadenza dal beneficio del termine ed agli interessi di mora, deve rilevarsi che la contestazione circa la vessatorietà di una o più clausole negoziali deve essere suffragata da elementi specifici, allegando e provando i motivi della vessatorietà; in termini, tra le altre, Trib. Castrovillari del 13/7/2021, secondo cui “la stessa appare destituita di fondamento giacché manifestamente generica, non avendo parte opponente indicato i necessari parametri di riferimento a sostegno dell'assunto circa la vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori e dei motivi per i quali gli stessi sarebbero manifestamente eccessivi (nello specifico, non risulta dedotta la qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, invero nemmeno prodotto). Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo – di contro – l'odierna opponente fornito la prova di aver adempiuto integralmente alla propria obbligazione di pagamento, né allegato
e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dalla medesima proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto”.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, dove la parte opponente non ha indicato, neppure in modo generico, quali sarebbero le ragioni della
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza vessatorietà delle singole pattuizioni.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 2264/2021 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e, considerate la natura, il Parte_1
valore (€ 43.362,82, pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonché € 268,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (per la sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 2264/2021;
2) Condanna alla refusione, in favore di Parte_1
e per essa della procuratrice Controparte_1 CP_2 CP_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.768,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 04/5/2025
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 226/2022 - Sentenza