Articolo 107 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 106Articolo 108
Versione
15 dicembre 1981
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Versione
30 dicembre 2022
Art. 107. (( (Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda). )) ((Per l'esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69.
Competente e' il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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