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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 945/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTI ROBERTO, Presidente
AMBROSIO LUIGI, LA
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5587/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Resistente_1 S.p.a. - PIVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.TO C/TERZI n. 09784202400000501001 SPESE GIUSTIZIA 2008
- PIGN.TO C/TERZI n. 09784202400000501001 IRPEF-ALTRO 2015
- PIGN.TO C/TERZI n. 09784202400000501001 IMU 2012
- PIGN.TO C/TERZI n. 09784202400000501001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PIGN.TO C/TERZI n. 09784202400000501001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200188065704 IMU 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200170526510 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210201017549 SPESE GIUSTIZIA 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220070290159 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6972017347976007 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento fascicolo n. 97/2024/000068277 – Codice Identificativo della procedura esecutiva n.
09784202400000501001 per la somma di € 73.963,40 composto da 10 cartelle esattoriali e un avviso di accertamento - Terzo esecutato: Banca_1 S.p.a. notificato in data 07/02/2024 a mezzo servizio postale.
Fa presente di aver proposto ricorso ex art. 615 II C.P.C. e 617 C.P.C. innanzi al Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione Esecuzioni Mobiliari – Ricorso iscritto a ruolo il 27 febbraio 2024 avente R.G.E.n. 80097/2024 e che in data 27 novembre 2024 il Tribunale Ordinario di Roma a seguito dello svolgimento dell'udienza emetteva ordinanza con la quale dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare fissando, al contempo, il termine perentorio fino al 28 febbraio 2025 per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice competente per materia.
Fa presente, inoltre, che è interesse della parte attrice instaurare la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II C.P.C. con riferimento alle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento relativamente alle sole cartelle e avviso di accertamento avente natura tributaria, come di seguito specificate:
n.09720200188065704000 relativa a Imu del 2012 di € 3.289,33; n.09720200170526510000 relativa a Tassa
Automobilistica del 2018 di € 460,86; n.09720210201017549000 relativa a Spese di Giudizio del 2008 di
€ 1.252,52; n.09720220070290159000 relativa a Tassa Automobilistica del 2020 di € 424,62; avviso di accertamento n.6972017347976007000 relativo a Irpef del 2015 di € 5.915,16 per un totale di € 11.342,49
(undicimilatrecentoquarantadue/49).
Eccepisce, a tal riguardo, la nullità dell'atto di pignoramento per indeterminatezza e violazione del diritto alla difesa – Carenza di motivazione, l'illegittimità e nullità dell'atto di pignoramento per indeterminatezza e violazione del diritto stante la mancata indicazione del dettaglio dei crediti, la totale assenza di titolo -
Inesigibilità delle somme di cui dell'atto di pignoramento per indeterminatezza e violazione del diritto -
Mancata e/o irritualità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle esattoriali.
Eccepisce, inoltre, la totale assenza di titolo stante la mancata notifica delle cartelle esattoriali e dell'avviso di accertamento n.6972017347976007000 sottesi all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto,
l'illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi e delle cartelle esattoriali e dell'avviso di accertamento n.6972017347976007000 sottesi all'atto di pignoramento per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste.
Chiede, infine, l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa, eccependo anche la nullità degli atti presupposti all'atto di pignoramento dei crediti verso i terzi opposto per violazione del diritto di difesa della contribuente stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito nel presente grado di giudizio per la parte di interesse, relativa all'avviso di accertamento IMU n. 53421 anno di imposta 2012, specificando che lo stesso è stato notificato con raccomandata AG 78410833277-5 del 26/09/2017 presso la residenza della ricorrente.
Considerata la mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario l'Agente notificatore con raccomandata n. 668111686978, immessa nella cassetta postale per assenza del destinatario, comunicava l'avvenuto deposito presso l'Ufficio Postale. La notifica dell'atto, decorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), si perfezionava per compiuta giacenza.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Anche l'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, si è costituita nel presente grado di giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992 in quanto l'atto di pignoramento è impugnabile solo per vizi propri e non per far valere eventuali vizi dell'atto divenuto definitivo per omessa impugnazione e l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto legislativo n. 546/1992.
Contesta, inoltre, tutte le altre eccezioni sollevate dalla ricorrente chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso ovvero che lo stesso sia respinto in quanto infondato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale III di Roma, anch'essa costituita, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando la documentazione concernente l'avvenuta regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
Risultano costituite, infine, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, e la Regione Lazio che chiedono il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con memoria depositata in data 08/01/2026 la ricorrente insiste nelle proprie conclusioni in relazione alla notifica delle cartelle di pagamento relative alla tassa automobilistica n. 0972020170526510000 e n.
09720220070290159000, facendo presente che nulla è stato provato in relazione alla loro notifica. Con riferimento, invece, alla cartella n. 09720210201017549000 relativa a spese di giustizia anno 2008 chiede che sia dichiarata la nullità stante l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste con la cartella asseritamente notificata solo nel 2023.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, si ritiene di dover esaminare l'eccezione di nullità della comparsa dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, sollevata dalla ricorrente all'udienza di discussione del ricorso, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 32076/2025.
A tal riguardo, si osserva che la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 4767/2025 ha statuito il principio in base al quale “Per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, salve le ipotesi di conflitto, le condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; solo quando la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro.
Nel caso del contenzioso tributario, la convenzione esime l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente con riferimento ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto al quale dunque in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da in validità con conseguente inammissibilità del ricorso”.
Tale principio è stato anche ribadito con l'ordinanza n. 16040/2025 emessa dalla stessa Sezione Tributaria, della Corte di Cassazione, che ha statuito che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di avvalersi di avvocati del libero Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato.
Si ritiene, pertanto, che l'eccezione sollevata dalla ricorrente non possa essere accolta.
Nel merito, occorre precisare, innnanzitutto, che, come fatto presente dalla ricorrente, l'ambito dell'odierno ricorso deve essere circoscritto “alle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento relativamente alle sole cartelle e avviso di accertamento avente natura tributaria, come di seguito specificate: n.09720200188065704000 relativa a Imu del 2012 di € 3.289,33; n.09720200170526510000 relativa a Tassa Automobilistica del 2018 di € 460,86; n.09720210201017549000 relativa a Spese di Giudizio del 2008 di
€ 1.252,52; n.09720220070290159000 relativa a Tassa Automobilistica del 2020 di € 424,62; avviso di accertamento n.6972017347976007000 relativo a Irpef del 2015 di € 5.915,16 per un totale di € 11.342,49
(undicimilatrecentoquarantadue/49).”
Si precisa, inoltre, che, come fatto presente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dalla Regione lazio nelle loro controdeduzioni, la ricorrente ha erroneamente indicato nel ricorso la cartella di pagamento n.
09720200170526510000, che non è elencata nell'atto impugnato, in luogo di quella n. 09720210013867682000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018 in riferimento al veicolo targato
Targa_1
Dalla documentazione depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta che la cartella di pagamento n. 09720200188065704000 è stata notificata in data 14/04/2023 con la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta mediante deposito dell' atto da notificare presso la casa comunale di Roma e affissione dell' avviso di tale deposito nell'albo dello stesso Comune.
Con la stessa procedura risultano essere state notificate, in data 11/06/2023, la cartella n.
09720210201017549000 e, in data 03/08/2023, la cartella n. 09720220070290159000. Infine, sebbene la cartella n. 09720210013867682000 non sia stata indicata tra quelle opposte nell'odierno giudizio, la stessa risulta essere stata notificata in data 16/06/2023 anch'essa con la procedura prevista nei casi di irreperibilità assoluta.
Analogamente, dalla documentazione depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di
Pescara, risulta che La notifica dell'avviso di accertamento n. 250-TJQM003895, relativo all'anno d'imposta
2015, si è perfezionata il 03/08/2021 per compiuta giacenza.
Nello specifico, l'avviso in oggetto è stato validamente notificato, in data15/07/2021, presso il domicilio fiscale della contribuente, tramite servizio postale con raccomandata A/R n. 78823097686-8 e l'Agente postale, stante la temporanea assenza del destinatario, dopo aver immesso avviso in cassetta in corrispondenza dello stabile in indirizzo, depositava il plico presso l'ufficio postale, in data 23/07/2021, dandone comunicazione alla parte con CAD n. 788230976868 del 26/07/2021.
Anche l'avviso di accertamento IMU n. 53421 anno di imposta 2012, cui è seguita la cartella di pagamento n. 09720200188065704000, è stato notificato con raccomandata AG 78410833277-5 del 26/09/2017 presso la residenza della ricorrente.
Considerata la mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario, l'agente notificatore con raccomandata n. 668111686978, immessa nella cassetta postale per assenza del destinatario, comunicava l'avvenuto deposito presso l'ufficio postale. La notifica dell'atto, decorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), si è perfezionato per compiuta giacenza.
Con riferimento all'eccezione concernente il difetto di motivazione dell'atto impugnato, si osserva che lo stesso indica gli specifici atti prodromici e l'ammontare del credito, per cui detta eccezione è priva di fondamento giuridico.
In relazione alla eccepita prescrizione, da parte della ricorrente, si osserva che nel ricorso la stessa ha fatto presente, a pag. 2, di aver provveduto a richiedere, in data 26/11/2024, “la rateizzazione delle cartelle esattoriali e avvisi di accertamento sotteso al suddetto atto di pignoramento al solo fine di sbloccare il conto corrente, pagando la prima rata di cui alla dilazione e senza riconoscimento di debito alcuno”.
Sul punto, si precisa che l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle è incompatibile con l'affermazione della contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse. La contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha statuito che la richiesta di rateizzazione, poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento, costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. La Corte, cioè, non chiede una specifica intenzione ricognitiva ma ritiene sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
La Corte ha espresso l'orientamento secondo il quale la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. anche in altre pronunce (cfr. Corte Cass., n. 3414/2024; n. 11338/2023).
Il riconoscimento del debito, in base alla norma del Codice civile, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Per tale motivo, anche nel caso in cui fosse stata ritenuta fondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente in relazione alla nullità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con avvocato del libero foro, il ricorso non avrebbe potuto avere una diversa sorte.
Peraltro, si precisa che in tema di prescrizione dei tributi erariali, il diritto alla riscossione delle imposte IVA,
IRPEF, IRES e IRAP, in mancanza di espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario decennale e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno di imposta.
Da tutto quanto fin qui esposto deriva che gli atti presupposti all'atto oggetto dell'odierno gravame risultano essere stati tutti regolarmente e correttamente notificati, con la conseguenza che non possono essere più fatte valere, in questa sede, le eccezioni concernenti detti atti, che sono divenuti irretrattabili.
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata in relazione agli interessi, si precisa che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; se, invece, la cartella di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr. Corte Cass., Sez. Un., n. 22281/2022).
Inoltre, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la richiesta di rateizzazione, poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento, costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2944
c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Di conseguenza, prive di pregio appaiono tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto, in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, determinate in complessivi € 2.000,00, di cui € 1,000,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, € 200,00, in favore di ciascuno dei seguenti uffici dell'Agenzia delle Entrate: Direzione provinciale I di Roma, Direzione provinciale III di Roma e Centro Operativo di Pescara, € 200,00, in favore del Comune di Roma Capitale ed € 200,00 in favore della Regione Lazio, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
GI IO BE ET
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTI ROBERTO, Presidente
AMBROSIO LUIGI, LA
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5587/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Resistente_1 S.p.a. - PIVA_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.TO C/TERZI n. 09784202400000501001 SPESE GIUSTIZIA 2008
- PIGN.TO C/TERZI n. 09784202400000501001 IRPEF-ALTRO 2015
- PIGN.TO C/TERZI n. 09784202400000501001 IMU 2012
- PIGN.TO C/TERZI n. 09784202400000501001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PIGN.TO C/TERZI n. 09784202400000501001 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200188065704 IMU 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200170526510 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210201017549 SPESE GIUSTIZIA 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220070290159 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6972017347976007 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento fascicolo n. 97/2024/000068277 – Codice Identificativo della procedura esecutiva n.
09784202400000501001 per la somma di € 73.963,40 composto da 10 cartelle esattoriali e un avviso di accertamento - Terzo esecutato: Banca_1 S.p.a. notificato in data 07/02/2024 a mezzo servizio postale.
Fa presente di aver proposto ricorso ex art. 615 II C.P.C. e 617 C.P.C. innanzi al Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione Esecuzioni Mobiliari – Ricorso iscritto a ruolo il 27 febbraio 2024 avente R.G.E.n. 80097/2024 e che in data 27 novembre 2024 il Tribunale Ordinario di Roma a seguito dello svolgimento dell'udienza emetteva ordinanza con la quale dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare fissando, al contempo, il termine perentorio fino al 28 febbraio 2025 per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice competente per materia.
Fa presente, inoltre, che è interesse della parte attrice instaurare la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II C.P.C. con riferimento alle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento relativamente alle sole cartelle e avviso di accertamento avente natura tributaria, come di seguito specificate:
n.09720200188065704000 relativa a Imu del 2012 di € 3.289,33; n.09720200170526510000 relativa a Tassa
Automobilistica del 2018 di € 460,86; n.09720210201017549000 relativa a Spese di Giudizio del 2008 di
€ 1.252,52; n.09720220070290159000 relativa a Tassa Automobilistica del 2020 di € 424,62; avviso di accertamento n.6972017347976007000 relativo a Irpef del 2015 di € 5.915,16 per un totale di € 11.342,49
(undicimilatrecentoquarantadue/49).
Eccepisce, a tal riguardo, la nullità dell'atto di pignoramento per indeterminatezza e violazione del diritto alla difesa – Carenza di motivazione, l'illegittimità e nullità dell'atto di pignoramento per indeterminatezza e violazione del diritto stante la mancata indicazione del dettaglio dei crediti, la totale assenza di titolo -
Inesigibilità delle somme di cui dell'atto di pignoramento per indeterminatezza e violazione del diritto -
Mancata e/o irritualità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle esattoriali.
Eccepisce, inoltre, la totale assenza di titolo stante la mancata notifica delle cartelle esattoriali e dell'avviso di accertamento n.6972017347976007000 sottesi all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto,
l'illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi e delle cartelle esattoriali e dell'avviso di accertamento n.6972017347976007000 sottesi all'atto di pignoramento per intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste.
Chiede, infine, l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa, eccependo anche la nullità degli atti presupposti all'atto di pignoramento dei crediti verso i terzi opposto per violazione del diritto di difesa della contribuente stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito nel presente grado di giudizio per la parte di interesse, relativa all'avviso di accertamento IMU n. 53421 anno di imposta 2012, specificando che lo stesso è stato notificato con raccomandata AG 78410833277-5 del 26/09/2017 presso la residenza della ricorrente.
Considerata la mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario l'Agente notificatore con raccomandata n. 668111686978, immessa nella cassetta postale per assenza del destinatario, comunicava l'avvenuto deposito presso l'Ufficio Postale. La notifica dell'atto, decorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), si perfezionava per compiuta giacenza.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Anche l'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, si è costituita nel presente grado di giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992 in quanto l'atto di pignoramento è impugnabile solo per vizi propri e non per far valere eventuali vizi dell'atto divenuto definitivo per omessa impugnazione e l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto legislativo n. 546/1992.
Contesta, inoltre, tutte le altre eccezioni sollevate dalla ricorrente chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso ovvero che lo stesso sia respinto in quanto infondato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale III di Roma, anch'essa costituita, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositando la documentazione concernente l'avvenuta regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
Risultano costituite, infine, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Roma, e la Regione Lazio che chiedono il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con memoria depositata in data 08/01/2026 la ricorrente insiste nelle proprie conclusioni in relazione alla notifica delle cartelle di pagamento relative alla tassa automobilistica n. 0972020170526510000 e n.
09720220070290159000, facendo presente che nulla è stato provato in relazione alla loro notifica. Con riferimento, invece, alla cartella n. 09720210201017549000 relativa a spese di giustizia anno 2008 chiede che sia dichiarata la nullità stante l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste con la cartella asseritamente notificata solo nel 2023.
All'udienza del 20 gennaio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, si ritiene di dover esaminare l'eccezione di nullità della comparsa dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, sollevata dalla ricorrente all'udienza di discussione del ricorso, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 32076/2025.
A tal riguardo, si osserva che la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 4767/2025 ha statuito il principio in base al quale “Per la difesa e la rappresentanza in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione intervenuta con la stessa, salve le ipotesi di conflitto, le condizioni di cui art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè con apposita, motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; solo quando la convenzione non riservi all'Avvocatura erariale la difesa, non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro.
Nel caso del contenzioso tributario, la convenzione esime l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente con riferimento ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dunque al giudizio di merito, mentre lo prevede espressamente per quello di legittimità, rispetto al quale dunque in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da in validità con conseguente inammissibilità del ricorso”.
Tale principio è stato anche ribadito con l'ordinanza n. 16040/2025 emessa dalla stessa Sezione Tributaria, della Corte di Cassazione, che ha statuito che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione di avvalersi di avvocati del libero Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato.
Si ritiene, pertanto, che l'eccezione sollevata dalla ricorrente non possa essere accolta.
Nel merito, occorre precisare, innnanzitutto, che, come fatto presente dalla ricorrente, l'ambito dell'odierno ricorso deve essere circoscritto “alle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento relativamente alle sole cartelle e avviso di accertamento avente natura tributaria, come di seguito specificate: n.09720200188065704000 relativa a Imu del 2012 di € 3.289,33; n.09720200170526510000 relativa a Tassa Automobilistica del 2018 di € 460,86; n.09720210201017549000 relativa a Spese di Giudizio del 2008 di
€ 1.252,52; n.09720220070290159000 relativa a Tassa Automobilistica del 2020 di € 424,62; avviso di accertamento n.6972017347976007000 relativo a Irpef del 2015 di € 5.915,16 per un totale di € 11.342,49
(undicimilatrecentoquarantadue/49).”
Si precisa, inoltre, che, come fatto presente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dalla Regione lazio nelle loro controdeduzioni, la ricorrente ha erroneamente indicato nel ricorso la cartella di pagamento n.
09720200170526510000, che non è elencata nell'atto impugnato, in luogo di quella n. 09720210013867682000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018 in riferimento al veicolo targato
Targa_1
Dalla documentazione depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta che la cartella di pagamento n. 09720200188065704000 è stata notificata in data 14/04/2023 con la procedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta mediante deposito dell' atto da notificare presso la casa comunale di Roma e affissione dell' avviso di tale deposito nell'albo dello stesso Comune.
Con la stessa procedura risultano essere state notificate, in data 11/06/2023, la cartella n.
09720210201017549000 e, in data 03/08/2023, la cartella n. 09720220070290159000. Infine, sebbene la cartella n. 09720210013867682000 non sia stata indicata tra quelle opposte nell'odierno giudizio, la stessa risulta essere stata notificata in data 16/06/2023 anch'essa con la procedura prevista nei casi di irreperibilità assoluta.
Analogamente, dalla documentazione depositata in atti dall'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di
Pescara, risulta che La notifica dell'avviso di accertamento n. 250-TJQM003895, relativo all'anno d'imposta
2015, si è perfezionata il 03/08/2021 per compiuta giacenza.
Nello specifico, l'avviso in oggetto è stato validamente notificato, in data15/07/2021, presso il domicilio fiscale della contribuente, tramite servizio postale con raccomandata A/R n. 78823097686-8 e l'Agente postale, stante la temporanea assenza del destinatario, dopo aver immesso avviso in cassetta in corrispondenza dello stabile in indirizzo, depositava il plico presso l'ufficio postale, in data 23/07/2021, dandone comunicazione alla parte con CAD n. 788230976868 del 26/07/2021.
Anche l'avviso di accertamento IMU n. 53421 anno di imposta 2012, cui è seguita la cartella di pagamento n. 09720200188065704000, è stato notificato con raccomandata AG 78410833277-5 del 26/09/2017 presso la residenza della ricorrente.
Considerata la mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario, l'agente notificatore con raccomandata n. 668111686978, immessa nella cassetta postale per assenza del destinatario, comunicava l'avvenuto deposito presso l'ufficio postale. La notifica dell'atto, decorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), si è perfezionato per compiuta giacenza.
Con riferimento all'eccezione concernente il difetto di motivazione dell'atto impugnato, si osserva che lo stesso indica gli specifici atti prodromici e l'ammontare del credito, per cui detta eccezione è priva di fondamento giuridico.
In relazione alla eccepita prescrizione, da parte della ricorrente, si osserva che nel ricorso la stessa ha fatto presente, a pag. 2, di aver provveduto a richiedere, in data 26/11/2024, “la rateizzazione delle cartelle esattoriali e avvisi di accertamento sotteso al suddetto atto di pignoramento al solo fine di sbloccare il conto corrente, pagando la prima rata di cui alla dilazione e senza riconoscimento di debito alcuno”.
Sul punto, si precisa che l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle è incompatibile con l'affermazione della contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle stesse. La contribuente, infatti, formula la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non può negare di conoscere.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha statuito che la richiesta di rateizzazione, poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento, costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. La Corte, cioè, non chiede una specifica intenzione ricognitiva ma ritiene sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta.
La Corte ha espresso l'orientamento secondo il quale la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. anche in altre pronunce (cfr. Corte Cass., n. 3414/2024; n. 11338/2023).
Il riconoscimento del debito, in base alla norma del Codice civile, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Per tale motivo, anche nel caso in cui fosse stata ritenuta fondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente in relazione alla nullità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con avvocato del libero foro, il ricorso non avrebbe potuto avere una diversa sorte.
Peraltro, si precisa che in tema di prescrizione dei tributi erariali, il diritto alla riscossione delle imposte IVA,
IRPEF, IRES e IRAP, in mancanza di espressa disposizione di legge in senso contrario, si prescrive nel termine ordinario decennale e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno di imposta.
Da tutto quanto fin qui esposto deriva che gli atti presupposti all'atto oggetto dell'odierno gravame risultano essere stati tutti regolarmente e correttamente notificati, con la conseguenza che non possono essere più fatte valere, in questa sede, le eccezioni concernenti detti atti, che sono divenuti irretrattabili.
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata in relazione agli interessi, si precisa che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; se, invece, la cartella di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr. Corte Cass., Sez. Un., n. 22281/2022).
Inoltre, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la richiesta di rateizzazione, poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento, costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2944
c.c. in base al quale la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Di conseguenza, prive di pregio appaiono tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto, in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, determinate in complessivi € 2.000,00, di cui € 1,000,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, € 200,00, in favore di ciascuno dei seguenti uffici dell'Agenzia delle Entrate: Direzione provinciale I di Roma, Direzione provinciale III di Roma e Centro Operativo di Pescara, € 200,00, in favore del Comune di Roma Capitale ed € 200,00 in favore della Regione Lazio, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 20 gennaio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
GI IO BE ET