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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/07/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2453/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss nonché 473 bis 29 cpc, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 13/05/2025 da:
Parte_1
con gli avv. ENRICO VEDOVA e PICCO ANTONELLA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. ANDREOTTI LORIA EDOARDO
c.f.: C.F._2
nonché
CP_2
1 con l'avv. TRENTIN MICHELA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, il ricorrente presso di essere divorziato da CP_1
a seguito di sentenza n.272/2016 pronunciata da questo Tribunale con la quale le
[...]
parti avevano concordato, in allora, un assegno di mantenimento a favore della figlia
, nata il [...], di €.700,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, adiva CP_2
l'intestato Ufficio chiedendo che a modifica della predetta sentenza, il contributo fosse corrisposto direttamente alla figlia in quanto in grado di gestire autonomamente il predetto assegno.
Si costituivano in causa con atti separati la convenuta e le quali si CP_2
opponevano a tale richiesta evidenziando come la contribuzione diretta alla figlia non ancora economicamente autosufficiente, avrebbe per la stessa comportato l'inevitabile apertura di un conto corrente personale con relativo costo e conseguente pregiudizio economico;
che viveva con la resistente la quale provvedeva a tutte le sue CP_2
necessità e che, pertanto, non vi era ragione alcuna per prevedere l'attribuzione del contributo direttamente alla stessa.
All'udienza del 24.7.2025 veniva esperito infruttuosamente il tentativo per giungere ad una definizione bonaria della vertenza e le parti venivano invitate alla discussione, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, osserva il Tribunale come la volontà palesata dalla figlia e il CP_2
fatto che la madre gestisca il menage familiare anche con riguardo alle spese di quest'ultima, essendo con la medesima convivente, è sufficiente per statuire il rigetto della domanda attorea.
Tenuto conto della qualità delle parti e delle finalità per le quali il padre ha ritenuto di
2 proporre il presente giudizio, non essendo mai risultato inadempiente, posto che la madre ha autonomamente scelto di non richiedere allo stesso le spese straordinarie, induce a ritenere sussistenti i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)Rigetta il ricorso.
2)Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente rel-est.
Dott. Daniela Ronzani
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