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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4853 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
SEZIONE DISATACCATA DI ISCHIA
Nella persona del GO Dottoressa MA PI De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.10689 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2015 avente ad
OGGETTO: Altri contratti atipici
Tra
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente dom.ta in Napoli alla Via Cosenz 26, presso lo studio dell'Avv. Carmela Sarnataro, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti pec: Email_1
Attrice
Contro
di , (P.IVA ,) in persona del CP_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rapp.te elettivamente dom.to in Pomigliano d'Arco alla Via F.
Terraciano, presso lo studio dell'Avv.to Michele di Lucca, dal quale è TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Concetta Izzo, giusta procura in atti
per: Email_2 Email_3
Convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Preliminarmente si precisa che il presente giudizio è giunto all'attenzione della sottoscritta gop estensore per la prima volta all'udienza del 8.5.23 ad istruttoria parzialmente conclusa avendo dovuto la stessa disporre la rinnovazione della CTU e trattenuta in decisione all'udienza del 27.1.25, svoltasi in modalità telematica con i termini ex art. 190 cpc
Sempre in via preliminare va precisato che non risultano depositati dal 15.10.20 atti da parte convenuta e che l'ultimo verbale in atti nel quale risulta presente é quello del 28.6.2019, pur non risultano in atti dichiarazione di revoca o rinuncia al mandato ai difensori TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 28.4.25, la signora citava in giudizio il sig. nella Parte_1 Parte_2
qualità di titolare della omonima ditta .IN di , al CP_1 Parte_2
fine di veder risolto il contratto per la fornitura e posa in opera di serramenti scorrevoli per i quali si erano riscontrati vizi occulti a causa di infiltrazioni di acqua piovana con la restituzione di quanto corrisposto per la fornitura e la installazione degli stessi.
Esponeva l'attrice che a seguito dell'offerta del 10.02.11, formulata dalla .IN di , aveva commissionato a CP_2 Parte_2
quest'ultima la fornitura e l'istallazione di serramenti e vetrazioni per l'immobile di sua proprietà sito in Ischia alla località Panza “Forio di
Ischia” alla Via San Gennaro n.7.
Tra i serramenti commissionati, in particolare veniva richiesta la fornitura e la posa in opera di un finestrone da collocare nella zona soggiorno con elevate capacità di isolamento termico tali da garantire anche un notevole risparmio energetico, il cui prezzo di acquisto e di installazione veniva concordato (nell'offerta/contratto richiamata) in euro 7.400,00.
Tale finestrone sin dalla sua installazione presentava delle anomalie, per cui dopo numerosi solleciti e lamentele da parte della Signora C
il sig. , titolare della ditta . , in data Parte_1 Parte_2 CP_1
23.9.14 provvedeva con propri incaricati alla sostituzione dello stesso.
Dopo le prime piogge, il nuovo finestrone istallato dimostrò di non avere le caratteristiche di impermeabilizzazione e di termicità, pattuite nel contratto di acquisto per cui in data 25.9.14 ed in data
2.2.15 l'attrice a mezzo della sua procuratrice contestava il vizio occulto e chiedendo la restituzione dell'importo pagato per lo stesso TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Andata deserto l'invito transattivo , l'attrice citava in giudizio la
.IN di Rosario Spena, per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: 1) accertare che in data 23.9.14 il finestrone acquistato dalla veniva sostituita dalla ditta .IN di Parte_1 CP_1
perché non rispondeva alle caratteristiche richieste e Parte_2
promesse dalla ditta venditrice;
2) Accertare che in seguito a copiose piogge cadute nei giorni di fine gennaio 2015, si verificavano infiltrazioni d'acqua per le quali veniva denunziato negli otto giorni dalla scoperta il vizio occulto;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità del venditore, ossia della . IN di CP_2 Pt_2
nella vendita del finestrone per cui è causa affetto da vizi
[...]
occulti che non lo rendono assolutamente idoneo all'utilizzo per il quale lo stesso è stato acquistato;
4) Dichiarare risolto il contratto di vendita relativamente al bene mobile “n. 2 alzante scorrevole in alluminio/legno del tipo S 900 a taglio termico”; 5)Condannare la convenuta di alla restituzione del prezzo di CP_1 Parte_2
acquisto del finestrone nei confronti della Signora Parte_1
pari a €7400,00 oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria
[...]
di spese con attribuzione.
Venuta la causa sul ruolo si costituiva la convenuta con domanda riconvenzionale, con la quale contestava l'assunto attoreo in via preliminare eccependo la nullità della citazione ex art. 164 cpc nel merito chiedeva il rigetto della domanda, proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 6709,86, o in via subordinata del pagamento di € 4140,00 oltre iva:
La difesa di parte convenuta contestava la veridicità dei fatti di causa così come esposti da parte attrice ed eccepiva che a differenza di TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
quanto dichiarato da quest'ultima nessuna sostituzione del finestrone era stata posta in essere dalla prima ma che nella realtà la Signora
nel 2014 aveva commissionato due nuovi e diversi Parte_1
infissi, istallati in data 22.9.14, con caratteristiche tecniche e funzionale diverse e di nuovo prezzo. La convenuta al momento della contestazione su tale istallazione non aveva ben compreso il motivo della stessa, ragion per cui non aveva dato alcun riscontro.
In ogni caso gli infissi contestati restavano nella disponibilità della attrice che non aveva mai pagato il corrispettivo prezzo, del quale si richiedeva il pagamento a titolo di domanda riconvenzionale.
La convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare : accogliere l'eccezione di nullità con cancellazione della causa dal ruolo;
nel merito ( in via gradata senza rinunciare all'eccezione preliminare: - accertare e dichiarare che in data 23.4.25 alcuna sostituzione in garanzia è stata effettuata dalla .IN di CP_2
, a fronte del rapporto contrattuale sorto ed eseguito CP_4
nell'anno 2011 mediante l'esecuzione dell'ordine 022/2011 del
10.2.2011; accertare e dichiarare che la Signora Parte_1
nel mese di luglio 2014 commissionava alla ditta .IN
[...] CP_1
di l'esecuzione dei lavori di cui all'ordine 0197/2014 Parte_2
del 3/7/2014 eseguito in data 23/09/2014 nel quale era previsto, tra l'altro la fornitura e posa in opera di due nuovi e diversi infissi al prezzo di euro 4.140,00oltre Iva come per legge con caratteristiche tecniche e funzionali completamente diverse rispetto agli infissi acquistati nel 2011; - per l'effetto rigettare la domanda attrice avente ad oggetto la risoluzione del contratto intercorso tra le parti nell'anno 2011 con conseguente richiesta di restituzione del prezzo TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
di acquisto degli infissi avvenuto nel 2011 pari a € 7.400,00; nel merito rigettare la domanda attrice tesa ad accertare la responsabilità della . IN di per vizi occulti della cosa CP_2 Parte_2
venduta perché non provata in fatto e non fondata in diritto;
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare la signora al pagamento in favore della Parte_1
Cont
. di delle somma di € 6.709,86; - in linea CP_1 CP_4
subordinata in caso di accoglimento parziale della domanda riconvenzionale , condannare la Sig.ra al Parte_1
pagamento in favore della N si alla somma CP_1 CP_4
di € 4.140,00 oltre iva come per legge , con vittoria di spese con attribuzione
Veniva ammessa la prova per testi e nominato un CTU nella persona dell'Ing. , il quale pur richiedendo numerose proroghe Persona_1
non ha mai dato inizio all'incarico conferito, al punto che la Contr sottoscritta estensore è stata costretta a disporre la revoca dell'incarico con trasmissione degli atti al Presidente ai sensi dell'art. 19 disp.att. cpc con nomina di un nuovo CTU nella persona dell'Ing. che depositava nei termini l'elaborato Persona_2
peritale
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.1.25, svoltasi in modalità telematica con i termini ex art. 190 cpc
Parte attrice depositava comparsa conclusionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
PRELIMINARMENTE va dichiarata la procedibilità dell'azione per essere stata esperito l'invito a aderire alla convenzione assistita ex art. 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014
IN VIA PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE
Va rilevato che la costituzione del convenuto, effettuata con il deposito della comparsa di costituzione in data 27.7.25, risulta essere stato fatto oltre i 20 gg disposti dall'art. 166 cpc.
Il termine ultimo di costituzione del convenuto va indicato nella data del 24.7.14, applicando la sospensione feriale (1-31 agosto), giusto decreto legge 132/14 convertito con legge 10.11.14.
Pertanto, la convenuta ditta, essendosi costituita oltre i 20 gg è incorsa nelle decadenze di cui agli art.li 38 e 167 cc, per cui la sua attività difensiva deve essere limitata allo svolgimento delle mere difese, non potendosi esaminare eccezioni non rilevabili d'ufficio né tantomeno la domanda riconvenzionale.
Alla luce di ciò va dichiarata la decadenza del convenuto alla proposizione della domanda riconvenzionale.
Nel Merito
La domanda attorea va accolta
La fattispecie per cui è causa nasce dalla domanda di risarcimento del danno e di parziale di risoluzione del contratto n.022 /2011 nella parte in cui veniva convenuta la messa in opera ed il montaggio di un finestrone con particolari caratteristiche di isolamento termico e risparmio energetico, sostituito dalla ditta fornitrice in seguito a contestazioni in data 23.9.14 con un diverso modello di inferiore qualità ed affetto da vizi anch'esso. Vizi contestati da parte attorea con raccomandata del 27.9.2014 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Parte convenuta nel costituirsi ha eccepito che nel caso di specie non di sostituzione di trattava ma di nuova fornitura pattuita ex novo tra le parti, a cui alcun difetto poteva essere imputato essendo tale fornitura già pattuita con caratteristiche di qualità inferiori alla prima fornitura.
Parte convenuta a riprova di ciò ha allegato un preventivo ed un'offerta di contratto del 3.7.2014, che risultano però prive della firma per accettazione dell'attrice
Le dichiarazioni rese dal teste di parte attorea hanno di fatto confermato la versione di cui alla domanda introduttiva, mentre quelle del teste di parte convenuta non possono essere considerate esaustive rispetto alla circostanza che nel caso di specie l'infisso montato nel settembre del 2014 fosse stato commissionato ex novo dall'attrice e non fornito in sostituzione di quello precedente risultato difettoso, avendo lo stesso dichiarato di non essere stato presente agli accordi intercorsi tra le parti né di sapere del montaggio del primo finestrone.
Fermo restando è senza dubbio certo che in ogni caso l'infisso montato in data 23.9.14, la cui qualità veniva già contestata dalla parte nell'immediato montaggio
(con raccomandata del 25.9.24) presentava una serie di vizi occulti permettendo infiltrazioni d'acqua e non completo isolamento termico, come contestato dall'attrice con raccomandata del 2.2.15, tornata indietro “per compiuta giacenza”
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 cc il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano idonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano il valore TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
La Suprema Corte ha precisato che “in tema di inadempimento del contratto di compravendita è sufficiente che il compratore alleghi
l'inesatto adempimento, ovvero denunzi la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene”( Cass.
21927/2017).
Tale prova non è stata fornita dal convenuto anche in considerazione della circostanza che in ogni caso all'infisso montato nel 2014 veniva contestato non solo la qualità ma principalmente l'inidoneità all'uso della cosa stessa presentando difetti tali da permettere infiltrazioni di aria e di acqua di cui anche l'infisso più economico dovrebbe essere privo.
Tralasciando il comportamento processuale di parte convenuta che di fatto ha abbandonato il giudizio dopo l'assunzione della prova testimoniale, non depositando più alcuna memoria difensiva né fatto pervenire alcuna dichiarazione di revoca o di rinuncia al mandato da parte dei difensori costituiti, va evidenziato che i vizi contestati dall'attrice sono stati accertati anche in fase di tu.
Il Tu IN. , nominato in seguito alla revoca del Persona_2
precedente ausiliario che di fatto non aveva mai dato inizio agli accertamenti richiesti pur incassando l'acconto riconosciuto in fase di giuramento, ha accertato, anche a mezzo di prova empirica , con un tubo di irrigazione , la fonte di infiltrazione attraverso entrambi i TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
serramenti, confermando le contestazioni di vizio occulto tempestivamente contestati ai sensi dell'art. 1495 cc da parte convenuta con le raccomandate del 25.9.14 e 2.2.15
Alla luce di tali considerazione e risultanze istruttorie, accertati il vizi occulti dei finestroni montati dalla .IN, va CP_2
dichiarata la parziale risoluzione del contratto intercorso tra le parti relativamente alla parte in cui è prevista la vendita di bene mobile
“n.2 alzante scorrevole in alluminio /legno del tipo S900 a taglio termico”, con condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato nell'importo pagato per l'infisso affetto da vizi in
€7.400,00, oltre interessi e rivalutazioni dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 37/2018), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte ( calcolate al valore minimo ), con attribuzione alla stessa dichiaratasi antistatario
Le spese di ctu seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del
GO , MA PI De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in via preliminare e pregiudiziale
Si dichiara la decadenza del convenuto dalla domanda riconvenzionale
Nel Merito
- Accoglie la domanda TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
- Dichiara la parziale risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data 10.2.2011 relativamente al bene mobile di cui in parte motiva
- Condanna la di , in persona del legale CP_1 Parte_2
rappresentante al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore della Signora della Parte_1
somma di €7.400, oltre interessi e svalutazione dalla domanda
- Condanna la di , in persona del CP_1 Parte_2
legale rappresentante, al rimborso delle spese di CTU sostenute da parte dell'attrice
- Condanna la .IN di , in persona del CP_1 Parte_2
legale rappresentante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in parte motiva in € 2540,00 per onorai,
€500.00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti, con attribuzione alla procuratrice dichiaratasi antistataria
- Cosi deciso in Napoli 15.05.2025
Il GO
Dott. MA PI De Riso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
SEZIONE DISATACCATA DI ISCHIA
Nella persona del GO Dottoressa MA PI De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.10689 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2015 avente ad
OGGETTO: Altri contratti atipici
Tra
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente dom.ta in Napoli alla Via Cosenz 26, presso lo studio dell'Avv. Carmela Sarnataro, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti pec: Email_1
Attrice
Contro
di , (P.IVA ,) in persona del CP_1 Parte_2 P.IVA_1
legale rapp.te elettivamente dom.to in Pomigliano d'Arco alla Via F.
Terraciano, presso lo studio dell'Avv.to Michele di Lucca, dal quale è TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Concetta Izzo, giusta procura in atti
per: Email_2 Email_3
Convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Preliminarmente si precisa che il presente giudizio è giunto all'attenzione della sottoscritta gop estensore per la prima volta all'udienza del 8.5.23 ad istruttoria parzialmente conclusa avendo dovuto la stessa disporre la rinnovazione della CTU e trattenuta in decisione all'udienza del 27.1.25, svoltasi in modalità telematica con i termini ex art. 190 cpc
Sempre in via preliminare va precisato che non risultano depositati dal 15.10.20 atti da parte convenuta e che l'ultimo verbale in atti nel quale risulta presente é quello del 28.6.2019, pur non risultano in atti dichiarazione di revoca o rinuncia al mandato ai difensori TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 28.4.25, la signora citava in giudizio il sig. nella Parte_1 Parte_2
qualità di titolare della omonima ditta .IN di , al CP_1 Parte_2
fine di veder risolto il contratto per la fornitura e posa in opera di serramenti scorrevoli per i quali si erano riscontrati vizi occulti a causa di infiltrazioni di acqua piovana con la restituzione di quanto corrisposto per la fornitura e la installazione degli stessi.
Esponeva l'attrice che a seguito dell'offerta del 10.02.11, formulata dalla .IN di , aveva commissionato a CP_2 Parte_2
quest'ultima la fornitura e l'istallazione di serramenti e vetrazioni per l'immobile di sua proprietà sito in Ischia alla località Panza “Forio di
Ischia” alla Via San Gennaro n.7.
Tra i serramenti commissionati, in particolare veniva richiesta la fornitura e la posa in opera di un finestrone da collocare nella zona soggiorno con elevate capacità di isolamento termico tali da garantire anche un notevole risparmio energetico, il cui prezzo di acquisto e di installazione veniva concordato (nell'offerta/contratto richiamata) in euro 7.400,00.
Tale finestrone sin dalla sua installazione presentava delle anomalie, per cui dopo numerosi solleciti e lamentele da parte della Signora C
il sig. , titolare della ditta . , in data Parte_1 Parte_2 CP_1
23.9.14 provvedeva con propri incaricati alla sostituzione dello stesso.
Dopo le prime piogge, il nuovo finestrone istallato dimostrò di non avere le caratteristiche di impermeabilizzazione e di termicità, pattuite nel contratto di acquisto per cui in data 25.9.14 ed in data
2.2.15 l'attrice a mezzo della sua procuratrice contestava il vizio occulto e chiedendo la restituzione dell'importo pagato per lo stesso TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Andata deserto l'invito transattivo , l'attrice citava in giudizio la
.IN di Rosario Spena, per ivi sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: 1) accertare che in data 23.9.14 il finestrone acquistato dalla veniva sostituita dalla ditta .IN di Parte_1 CP_1
perché non rispondeva alle caratteristiche richieste e Parte_2
promesse dalla ditta venditrice;
2) Accertare che in seguito a copiose piogge cadute nei giorni di fine gennaio 2015, si verificavano infiltrazioni d'acqua per le quali veniva denunziato negli otto giorni dalla scoperta il vizio occulto;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità del venditore, ossia della . IN di CP_2 Pt_2
nella vendita del finestrone per cui è causa affetto da vizi
[...]
occulti che non lo rendono assolutamente idoneo all'utilizzo per il quale lo stesso è stato acquistato;
4) Dichiarare risolto il contratto di vendita relativamente al bene mobile “n. 2 alzante scorrevole in alluminio/legno del tipo S 900 a taglio termico”; 5)Condannare la convenuta di alla restituzione del prezzo di CP_1 Parte_2
acquisto del finestrone nei confronti della Signora Parte_1
pari a €7400,00 oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria
[...]
di spese con attribuzione.
Venuta la causa sul ruolo si costituiva la convenuta con domanda riconvenzionale, con la quale contestava l'assunto attoreo in via preliminare eccependo la nullità della citazione ex art. 164 cpc nel merito chiedeva il rigetto della domanda, proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 6709,86, o in via subordinata del pagamento di € 4140,00 oltre iva:
La difesa di parte convenuta contestava la veridicità dei fatti di causa così come esposti da parte attrice ed eccepiva che a differenza di TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
quanto dichiarato da quest'ultima nessuna sostituzione del finestrone era stata posta in essere dalla prima ma che nella realtà la Signora
nel 2014 aveva commissionato due nuovi e diversi Parte_1
infissi, istallati in data 22.9.14, con caratteristiche tecniche e funzionale diverse e di nuovo prezzo. La convenuta al momento della contestazione su tale istallazione non aveva ben compreso il motivo della stessa, ragion per cui non aveva dato alcun riscontro.
In ogni caso gli infissi contestati restavano nella disponibilità della attrice che non aveva mai pagato il corrispettivo prezzo, del quale si richiedeva il pagamento a titolo di domanda riconvenzionale.
La convenuta concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare : accogliere l'eccezione di nullità con cancellazione della causa dal ruolo;
nel merito ( in via gradata senza rinunciare all'eccezione preliminare: - accertare e dichiarare che in data 23.4.25 alcuna sostituzione in garanzia è stata effettuata dalla .IN di CP_2
, a fronte del rapporto contrattuale sorto ed eseguito CP_4
nell'anno 2011 mediante l'esecuzione dell'ordine 022/2011 del
10.2.2011; accertare e dichiarare che la Signora Parte_1
nel mese di luglio 2014 commissionava alla ditta .IN
[...] CP_1
di l'esecuzione dei lavori di cui all'ordine 0197/2014 Parte_2
del 3/7/2014 eseguito in data 23/09/2014 nel quale era previsto, tra l'altro la fornitura e posa in opera di due nuovi e diversi infissi al prezzo di euro 4.140,00oltre Iva come per legge con caratteristiche tecniche e funzionali completamente diverse rispetto agli infissi acquistati nel 2011; - per l'effetto rigettare la domanda attrice avente ad oggetto la risoluzione del contratto intercorso tra le parti nell'anno 2011 con conseguente richiesta di restituzione del prezzo TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
di acquisto degli infissi avvenuto nel 2011 pari a € 7.400,00; nel merito rigettare la domanda attrice tesa ad accertare la responsabilità della . IN di per vizi occulti della cosa CP_2 Parte_2
venduta perché non provata in fatto e non fondata in diritto;
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare la signora al pagamento in favore della Parte_1
Cont
. di delle somma di € 6.709,86; - in linea CP_1 CP_4
subordinata in caso di accoglimento parziale della domanda riconvenzionale , condannare la Sig.ra al Parte_1
pagamento in favore della N si alla somma CP_1 CP_4
di € 4.140,00 oltre iva come per legge , con vittoria di spese con attribuzione
Veniva ammessa la prova per testi e nominato un CTU nella persona dell'Ing. , il quale pur richiedendo numerose proroghe Persona_1
non ha mai dato inizio all'incarico conferito, al punto che la Contr sottoscritta estensore è stata costretta a disporre la revoca dell'incarico con trasmissione degli atti al Presidente ai sensi dell'art. 19 disp.att. cpc con nomina di un nuovo CTU nella persona dell'Ing. che depositava nei termini l'elaborato Persona_2
peritale
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.1.25, svoltasi in modalità telematica con i termini ex art. 190 cpc
Parte attrice depositava comparsa conclusionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
PRELIMINARMENTE va dichiarata la procedibilità dell'azione per essere stata esperito l'invito a aderire alla convenzione assistita ex art. 2 e 3 del Decreto Legge 132/2014
IN VIA PRELIMINARE e PREGIUDIZIALE
Va rilevato che la costituzione del convenuto, effettuata con il deposito della comparsa di costituzione in data 27.7.25, risulta essere stato fatto oltre i 20 gg disposti dall'art. 166 cpc.
Il termine ultimo di costituzione del convenuto va indicato nella data del 24.7.14, applicando la sospensione feriale (1-31 agosto), giusto decreto legge 132/14 convertito con legge 10.11.14.
Pertanto, la convenuta ditta, essendosi costituita oltre i 20 gg è incorsa nelle decadenze di cui agli art.li 38 e 167 cc, per cui la sua attività difensiva deve essere limitata allo svolgimento delle mere difese, non potendosi esaminare eccezioni non rilevabili d'ufficio né tantomeno la domanda riconvenzionale.
Alla luce di ciò va dichiarata la decadenza del convenuto alla proposizione della domanda riconvenzionale.
Nel Merito
La domanda attorea va accolta
La fattispecie per cui è causa nasce dalla domanda di risarcimento del danno e di parziale di risoluzione del contratto n.022 /2011 nella parte in cui veniva convenuta la messa in opera ed il montaggio di un finestrone con particolari caratteristiche di isolamento termico e risparmio energetico, sostituito dalla ditta fornitrice in seguito a contestazioni in data 23.9.14 con un diverso modello di inferiore qualità ed affetto da vizi anch'esso. Vizi contestati da parte attorea con raccomandata del 27.9.2014 TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
Parte convenuta nel costituirsi ha eccepito che nel caso di specie non di sostituzione di trattava ma di nuova fornitura pattuita ex novo tra le parti, a cui alcun difetto poteva essere imputato essendo tale fornitura già pattuita con caratteristiche di qualità inferiori alla prima fornitura.
Parte convenuta a riprova di ciò ha allegato un preventivo ed un'offerta di contratto del 3.7.2014, che risultano però prive della firma per accettazione dell'attrice
Le dichiarazioni rese dal teste di parte attorea hanno di fatto confermato la versione di cui alla domanda introduttiva, mentre quelle del teste di parte convenuta non possono essere considerate esaustive rispetto alla circostanza che nel caso di specie l'infisso montato nel settembre del 2014 fosse stato commissionato ex novo dall'attrice e non fornito in sostituzione di quello precedente risultato difettoso, avendo lo stesso dichiarato di non essere stato presente agli accordi intercorsi tra le parti né di sapere del montaggio del primo finestrone.
Fermo restando è senza dubbio certo che in ogni caso l'infisso montato in data 23.9.14, la cui qualità veniva già contestata dalla parte nell'immediato montaggio
(con raccomandata del 25.9.24) presentava una serie di vizi occulti permettendo infiltrazioni d'acqua e non completo isolamento termico, come contestato dall'attrice con raccomandata del 2.2.15, tornata indietro “per compiuta giacenza”
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 cc il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano idonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano il valore TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
La Suprema Corte ha precisato che “in tema di inadempimento del contratto di compravendita è sufficiente che il compratore alleghi
l'inesatto adempimento, ovvero denunzi la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene”( Cass.
21927/2017).
Tale prova non è stata fornita dal convenuto anche in considerazione della circostanza che in ogni caso all'infisso montato nel 2014 veniva contestato non solo la qualità ma principalmente l'inidoneità all'uso della cosa stessa presentando difetti tali da permettere infiltrazioni di aria e di acqua di cui anche l'infisso più economico dovrebbe essere privo.
Tralasciando il comportamento processuale di parte convenuta che di fatto ha abbandonato il giudizio dopo l'assunzione della prova testimoniale, non depositando più alcuna memoria difensiva né fatto pervenire alcuna dichiarazione di revoca o di rinuncia al mandato da parte dei difensori costituiti, va evidenziato che i vizi contestati dall'attrice sono stati accertati anche in fase di tu.
Il Tu IN. , nominato in seguito alla revoca del Persona_2
precedente ausiliario che di fatto non aveva mai dato inizio agli accertamenti richiesti pur incassando l'acconto riconosciuto in fase di giuramento, ha accertato, anche a mezzo di prova empirica , con un tubo di irrigazione , la fonte di infiltrazione attraverso entrambi i TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
serramenti, confermando le contestazioni di vizio occulto tempestivamente contestati ai sensi dell'art. 1495 cc da parte convenuta con le raccomandate del 25.9.14 e 2.2.15
Alla luce di tali considerazione e risultanze istruttorie, accertati il vizi occulti dei finestroni montati dalla .IN, va CP_2
dichiarata la parziale risoluzione del contratto intercorso tra le parti relativamente alla parte in cui è prevista la vendita di bene mobile
“n.2 alzante scorrevole in alluminio /legno del tipo S900 a taglio termico”, con condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato nell'importo pagato per l'infisso affetto da vizi in
€7.400,00, oltre interessi e rivalutazioni dalla domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 37/2018), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte ( calcolate al valore minimo ), con attribuzione alla stessa dichiaratasi antistatario
Le spese di ctu seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del
GO , MA PI De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in via preliminare e pregiudiziale
Si dichiara la decadenza del convenuto dalla domanda riconvenzionale
Nel Merito
- Accoglie la domanda TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione distaccata di Ischia
- Dichiara la parziale risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data 10.2.2011 relativamente al bene mobile di cui in parte motiva
- Condanna la di , in persona del legale CP_1 Parte_2
rappresentante al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore della Signora della Parte_1
somma di €7.400, oltre interessi e svalutazione dalla domanda
- Condanna la di , in persona del CP_1 Parte_2
legale rappresentante, al rimborso delle spese di CTU sostenute da parte dell'attrice
- Condanna la .IN di , in persona del CP_1 Parte_2
legale rappresentante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come in parte motiva in € 2540,00 per onorai,
€500.00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti, con attribuzione alla procuratrice dichiaratasi antistataria
- Cosi deciso in Napoli 15.05.2025
Il GO
Dott. MA PI De Riso