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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
RG 125 /2025
IL TRIBUNALE DI GORIZIA
in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (c.f. Parte_1 ; C.F._1 visti i documenti allegati;
ritenuti i crediti liquidi, esigibili ed assistiti da prova scritta;
ritenuto sussistere grave pregiudizio nel ritardo trattandosi di crediti di natura retributiva, ritenuto che l'art. 1284, comma 4, c.c. non sia applicabile ai crediti di lavoro, stante la speciale disciplina prevista dall'art. 429 c.p.c.; ritenuto che tale interpretazione, pur nel quadro d'un contrasto giurisprudenziale, abbia ancora attualità, dal momento che la Corte di cassazione, chiamata a risolvere la questione in sede di rinvio pregiudiziale, non ha preso posizione sul punto [cfr., Cass., sez. un., nn. 12449/2024 e 12974/2024] visti gli artt. 633, 641 e 642, comma 2, c.p.c. visti gli artt. 633, 635, 641 e 642, comma 2, c.p.c., e l'art. 1, comma 13, decreto legge n. 688 del 1985, convertito dalla legge n. 11 del 1986
INGIUNGE
a (p.i. ) CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare a parte ricorrente, senza dilazione, la somma di euro 1.009,64, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dalle scadenze al saldo ed oltre alle spese della presente procedura, che liquida in complessivi euro 473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, ed oltre le spese successive occorrende
AUTORIZZA
in mancanza di pagamento l'esecuzione provvisoria del decreto;
AVVERTE
il debitore che può proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica.
Gorizia, 14/03/2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
IL TRIBUNALE DI GORIZIA
in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da (c.f. Parte_1 ; C.F._1 visti i documenti allegati;
ritenuti i crediti liquidi, esigibili ed assistiti da prova scritta;
ritenuto sussistere grave pregiudizio nel ritardo trattandosi di crediti di natura retributiva, ritenuto che l'art. 1284, comma 4, c.c. non sia applicabile ai crediti di lavoro, stante la speciale disciplina prevista dall'art. 429 c.p.c.; ritenuto che tale interpretazione, pur nel quadro d'un contrasto giurisprudenziale, abbia ancora attualità, dal momento che la Corte di cassazione, chiamata a risolvere la questione in sede di rinvio pregiudiziale, non ha preso posizione sul punto [cfr., Cass., sez. un., nn. 12449/2024 e 12974/2024] visti gli artt. 633, 641 e 642, comma 2, c.p.c. visti gli artt. 633, 635, 641 e 642, comma 2, c.p.c., e l'art. 1, comma 13, decreto legge n. 688 del 1985, convertito dalla legge n. 11 del 1986
INGIUNGE
a (p.i. ) CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare a parte ricorrente, senza dilazione, la somma di euro 1.009,64, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dalle scadenze al saldo ed oltre alle spese della presente procedura, che liquida in complessivi euro 473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, ed oltre le spese successive occorrende
AUTORIZZA
in mancanza di pagamento l'esecuzione provvisoria del decreto;
AVVERTE
il debitore che può proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica.
Gorizia, 14/03/2025
Il Giudice
Gabriele Allieri