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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice
dott. STEFANA CURADI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2332 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DIONISIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e Avv. FABIO DEORSOLA, elettivamente domiciliato in Torino, Via Mercantini n.5 presso lo studio dei difensori e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MASCITELLI PAOLO e Avv. CARMELA BONVISSUTO, elettivamente domiciliata in Livorno,
Piazza della Repubblica n.24 presso lo studio dei difensori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 13/12/1997, nel Comune di Pisa (PI), dalla cui unione sono nate: ad Abano Terme, il 13/06/2001, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente, a Pisa, il 7/07/2005, maggiorenne ma non Persona_2
economicamente indipendente, a Viterbo, il 20/05/2008, minorenne. La figlia Persona_3
maggiore frequenta l'Università di Howest in Belgio – indirizzo DAE (Digital Arts and Per_1
Entertainment) ed ha mantenuto la residenza anagrafica presso il padre, mentre ed Per_2 Per_3 hanno trasferito la loro residenza presso l'abitazione materna.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi,
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto: 1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(CN), l'11/08/1971, (C.F.: ), e nata a C.F._1 Controparte_1
Pisa (PI), il 29/06/1970, (C.F. ), che hanno contratto matrimonio in C.F._2
data 13/12/1997, nel Comune di Pisa (PI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pisa con i seguenti estremi: Atto N. 29, parte II, serie A, anno 1997;
2. AFFIDA la figlia minore di anni 16, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_3
presso la madre e visite libere padre-figlia.
3. DISPONE l'obbligo a carico del IG. di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 maggiore , versandole in modo diretto l'importo di euro 500,00 mensili, oltre alla Per_1
copertura integrale delle tasse universitarie.
4. DISPONE l'obbligo a carico del IG. di corrispondere alla IG.ra , a Pt_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed entro il giorno 5 di ogni Per_2 Per_3 mese, l'importo di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat;
a far data da ottobre 2024, quando si trasferisce a Sanremo per Per_2 ivi frequentare l'Accademia d'arte, e è ospitata dai nonni paterni, il contributo al suo mantenimento (euro 500,00 mensili) le verrà erogato in forma diretta nei mesi da ottobre a maggio inclusi, mentre da giugno a settembre tale contributo verrà erogato per 300,00 euro mensili alla madre e per 200,00 euro mensili alla ragazza. Le spese straordinarie riferite ad
, ed escluse quelle sottoelencate nel presente punto, sono suddivise Per_1 Per_2 Per_3
dalle parti nella misura del 90% in capo al IG. e 10% in capo alla IG.ra , Pt_1 CP_1
come da Linee Guida sulle spese straordinarie del 14/11/2017 applicate presso il Tribunale di
Milano. Le parti, in particolare, hanno precisato che le spese per trasferimenti da e verso il luogo di studio, le tasse universitarie, le spese scolastiche, l'acquisto di libri e tutto ciò che riguarda lo studio di , ed restano a carico del padre, che relativamente Per_1 Per_2 Per_3
alla figlia si assume interamente anche i costi delle ripetizioni pomeridiane ai fini Per_3
scolastici, di cui già i genitori ne hanno riconosciuto la necessità, avendone sempre la minore usufruito;
le predette spese devono essere preventivamente concordate. La IG.ra beneficia del 100% dell'assegno unico riferito ad ed CP_1 Per_2 Per_3
5. I coniugi si sono dati il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- A titolo di definizione di ogni pregresso, reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale tra le parti, hanno concordato che il IG. entro la data del 30/09/2024, ha proceduto alla Pt_1 estinzione parziale del mutuo contratto dalla IG.ra con l'Istituto di credito CP_1 CheBanca! per l'acquisto dell'immobile di Tirrenia – Via delle Salvie, n. 21-23, attraverso CP_2
la riduzione del debito residuo di mutuo da 195.779,78 euro a 100.000,00 euro.
- Sino al completo adempimento delle pattuizioni in sede divorzile riferite al predetto contratto di mutuo, che prevedono il futuro accollo dell'obbligazione in capo al IG. quest'ultimo Pt_1
sosterrà integralmente le relative rate, senza diritto di restituzione a carico della IG.ra
. CP_1
- Sempre in ordine all'immobile sito a Tirrenia (PI) – Via delle Salvie n. 21-23, di proprietà esclusiva della OR , il SI dichiara di rinunciare Controparte_1 Parte_1
a qualsivoglia richiesta di restituzione delle somme dallo stesso versate sia per l'acquisto dell'immobile che per il pagamento del relativo mutuo, nonché per la sua ristrutturazione e/o gestione ordinaria o straordinaria e arredi.
- La IG.ra si è impegnata ad aderire alle richieste del IG. relative ad CP_1 Pt_1 eventuali surroghe del predetto mutuo, purché all'esito delle stesse il rateo mensile del nuovo piano di ammortamento non sia di importo inferiore ad euro 500,00 mensili e/o all'eventuale futura cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile di Vitorchiano, di proprietà del marito.
- I coniugi hanno dichiarano di essere economicamente indipendenti.
- Il IG. ha acconsentito a che l'immobile di Tirrenia – Via delle Salvie, n. 21-23, venga Pt_1
locato dalla IG.ra durante il periodo estivo, senza che tale circostanza possa CP_1
rappresentare un fatto nuovo rilevante ai fini della modifica delle pattuizioni convenute nel presente ricorso cumulativo.
- In occasione dell'inizio del progetto universitario di analogamente a quanto già Per_2
effettuato in precedenza per , il IG. si è impegna a corrispondere alla figlia Per_1 Pt_1
l'importo di euro 15.000,00, erogati entro il 31/08/2024. Le parti hanno convenuto che tale somma sia utilizzata per la metà (pari ad euro 7.500,00) per il pagamento delle rette universitarie (di euro
5.000,00 annui, e così per un totale di 15.000,00 euro nel triennio), e la restante metà per sostenere altri costi legati allo studio o ad eIGenze ad esso connesse. Analogo principio verrà seguito per con individuazione dei costi che verrà concordata a tempo debito, e comunque prima del Per_3
compimento dei suoi 18 anni.
6. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
7. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pisa (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 23/01/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice
dott. STEFANA CURADI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2332 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DIONISIO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e Avv. FABIO DEORSOLA, elettivamente domiciliato in Torino, Via Mercantini n.5 presso lo studio dei difensori e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MASCITELLI PAOLO e Avv. CARMELA BONVISSUTO, elettivamente domiciliata in Livorno,
Piazza della Repubblica n.24 presso lo studio dei difensori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 13/12/1997, nel Comune di Pisa (PI), dalla cui unione sono nate: ad Abano Terme, il 13/06/2001, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente, a Pisa, il 7/07/2005, maggiorenne ma non Persona_2
economicamente indipendente, a Viterbo, il 20/05/2008, minorenne. La figlia Persona_3
maggiore frequenta l'Università di Howest in Belgio – indirizzo DAE (Digital Arts and Per_1
Entertainment) ed ha mantenuto la residenza anagrafica presso il padre, mentre ed Per_2 Per_3 hanno trasferito la loro residenza presso l'abitazione materna.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi,
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto: 1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(CN), l'11/08/1971, (C.F.: ), e nata a C.F._1 Controparte_1
Pisa (PI), il 29/06/1970, (C.F. ), che hanno contratto matrimonio in C.F._2
data 13/12/1997, nel Comune di Pisa (PI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pisa con i seguenti estremi: Atto N. 29, parte II, serie A, anno 1997;
2. AFFIDA la figlia minore di anni 16, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_3
presso la madre e visite libere padre-figlia.
3. DISPONE l'obbligo a carico del IG. di contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 maggiore , versandole in modo diretto l'importo di euro 500,00 mensili, oltre alla Per_1
copertura integrale delle tasse universitarie.
4. DISPONE l'obbligo a carico del IG. di corrispondere alla IG.ra , a Pt_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed entro il giorno 5 di ogni Per_2 Per_3 mese, l'importo di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale secondo indice Istat;
a far data da ottobre 2024, quando si trasferisce a Sanremo per Per_2 ivi frequentare l'Accademia d'arte, e è ospitata dai nonni paterni, il contributo al suo mantenimento (euro 500,00 mensili) le verrà erogato in forma diretta nei mesi da ottobre a maggio inclusi, mentre da giugno a settembre tale contributo verrà erogato per 300,00 euro mensili alla madre e per 200,00 euro mensili alla ragazza. Le spese straordinarie riferite ad
, ed escluse quelle sottoelencate nel presente punto, sono suddivise Per_1 Per_2 Per_3
dalle parti nella misura del 90% in capo al IG. e 10% in capo alla IG.ra , Pt_1 CP_1
come da Linee Guida sulle spese straordinarie del 14/11/2017 applicate presso il Tribunale di
Milano. Le parti, in particolare, hanno precisato che le spese per trasferimenti da e verso il luogo di studio, le tasse universitarie, le spese scolastiche, l'acquisto di libri e tutto ciò che riguarda lo studio di , ed restano a carico del padre, che relativamente Per_1 Per_2 Per_3
alla figlia si assume interamente anche i costi delle ripetizioni pomeridiane ai fini Per_3
scolastici, di cui già i genitori ne hanno riconosciuto la necessità, avendone sempre la minore usufruito;
le predette spese devono essere preventivamente concordate. La IG.ra beneficia del 100% dell'assegno unico riferito ad ed CP_1 Per_2 Per_3
5. I coniugi si sono dati il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- A titolo di definizione di ogni pregresso, reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale tra le parti, hanno concordato che il IG. entro la data del 30/09/2024, ha proceduto alla Pt_1 estinzione parziale del mutuo contratto dalla IG.ra con l'Istituto di credito CP_1 CheBanca! per l'acquisto dell'immobile di Tirrenia – Via delle Salvie, n. 21-23, attraverso CP_2
la riduzione del debito residuo di mutuo da 195.779,78 euro a 100.000,00 euro.
- Sino al completo adempimento delle pattuizioni in sede divorzile riferite al predetto contratto di mutuo, che prevedono il futuro accollo dell'obbligazione in capo al IG. quest'ultimo Pt_1
sosterrà integralmente le relative rate, senza diritto di restituzione a carico della IG.ra
. CP_1
- Sempre in ordine all'immobile sito a Tirrenia (PI) – Via delle Salvie n. 21-23, di proprietà esclusiva della OR , il SI dichiara di rinunciare Controparte_1 Parte_1
a qualsivoglia richiesta di restituzione delle somme dallo stesso versate sia per l'acquisto dell'immobile che per il pagamento del relativo mutuo, nonché per la sua ristrutturazione e/o gestione ordinaria o straordinaria e arredi.
- La IG.ra si è impegnata ad aderire alle richieste del IG. relative ad CP_1 Pt_1 eventuali surroghe del predetto mutuo, purché all'esito delle stesse il rateo mensile del nuovo piano di ammortamento non sia di importo inferiore ad euro 500,00 mensili e/o all'eventuale futura cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile di Vitorchiano, di proprietà del marito.
- I coniugi hanno dichiarano di essere economicamente indipendenti.
- Il IG. ha acconsentito a che l'immobile di Tirrenia – Via delle Salvie, n. 21-23, venga Pt_1
locato dalla IG.ra durante il periodo estivo, senza che tale circostanza possa CP_1
rappresentare un fatto nuovo rilevante ai fini della modifica delle pattuizioni convenute nel presente ricorso cumulativo.
- In occasione dell'inizio del progetto universitario di analogamente a quanto già Per_2
effettuato in precedenza per , il IG. si è impegna a corrispondere alla figlia Per_1 Pt_1
l'importo di euro 15.000,00, erogati entro il 31/08/2024. Le parti hanno convenuto che tale somma sia utilizzata per la metà (pari ad euro 7.500,00) per il pagamento delle rette universitarie (di euro
5.000,00 annui, e così per un totale di 15.000,00 euro nel triennio), e la restante metà per sostenere altri costi legati allo studio o ad eIGenze ad esso connesse. Analogo principio verrà seguito per con individuazione dei costi che verrà concordata a tempo debito, e comunque prima del Per_3
compimento dei suoi 18 anni.
6. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
7. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pisa (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 23/01/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori