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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/05/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1399/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1399/2025 promosso
Da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. CAZZANIGA FEDERICA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, Piazza Monte Grappa n. 12, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. SPASSINO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Luino (VA), Via V. Veneto n. 5/a, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede (atti vistati senza osservazioni in data 29.4.2025);
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. –
Modifica delle condizioni”.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“In modifica della sentenza di divorzio n. 92/2022, pubblicata in data 14 gennaio 2022, omologare la seguente nuova condizione:
1. A titolo di contributo al mantenimento ordinario di e sino al Persona_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, , con Parte_1
l'accordo di , verserà ogni mese direttamente alla GL l'importo di Parte_2
€ 300,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il pagamento verrà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato ad , entro il giorno venti di ogni mese, con decorrenza Per_1
anticipata dal mese di dicembre 2024. Il rimborso delle spese straordinarie verrà, invece, effettuato in favore della IG.ra . Pt_2
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
1. , debitore nei confronti della IGnora della somma Parte_1 Parte_2 di €
5.102,02 a titolo di arretrati relativi al mantenimento della GL , si Per_1
obbliga a corrispondere quanto dovuto attraverso il versamento di 51 rate mensili dell'importo di € 100,00 ciascuna. Il pagamento verrà effettuato, con l'accordo di
, direttamente alla GL , a mezzo di bonifico bancario sul Parte_2 Per_1 conto corrente intestato a quest'ultima, entro il giorno venti di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025. Si conviene sin d'ora, in questa sede, tra le parti, che il mancato esatto adempimento del IG. all'obbligazione Parte_1
restitutoria di cui sopra in favore della IG.ra , determinerà in capo al IG. Pt_2
la decadenza dal beneficio concesso, con conseguente facoltà per la Parte_1
IG.ra di procedere per il recupero del relativo credito. Pt_2
2. Spese legali interamente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.4.2025 e hanno adito Parte_1 Parte_2
congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 92/2022 pubblicata in data 14.1.2022 e passata in giudicato il
20.1.2022.
pagina 2 di 3 Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale della GL Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio dell'8.5.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1399/2025 promosso
Da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. CAZZANIGA FEDERICA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, Piazza Monte Grappa n. 12, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ) nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. SPASSINO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Luino (VA), Via V. Veneto n. 5/a, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede (atti vistati senza osservazioni in data 29.4.2025);
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. –
Modifica delle condizioni”.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“In modifica della sentenza di divorzio n. 92/2022, pubblicata in data 14 gennaio 2022, omologare la seguente nuova condizione:
1. A titolo di contributo al mantenimento ordinario di e sino al Persona_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, , con Parte_1
l'accordo di , verserà ogni mese direttamente alla GL l'importo di Parte_2
€ 300,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il pagamento verrà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato ad , entro il giorno venti di ogni mese, con decorrenza Per_1
anticipata dal mese di dicembre 2024. Il rimborso delle spese straordinarie verrà, invece, effettuato in favore della IG.ra . Pt_2
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
1. , debitore nei confronti della IGnora della somma Parte_1 Parte_2 di €
5.102,02 a titolo di arretrati relativi al mantenimento della GL , si Per_1
obbliga a corrispondere quanto dovuto attraverso il versamento di 51 rate mensili dell'importo di € 100,00 ciascuna. Il pagamento verrà effettuato, con l'accordo di
, direttamente alla GL , a mezzo di bonifico bancario sul Parte_2 Per_1 conto corrente intestato a quest'ultima, entro il giorno venti di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025. Si conviene sin d'ora, in questa sede, tra le parti, che il mancato esatto adempimento del IG. all'obbligazione Parte_1
restitutoria di cui sopra in favore della IG.ra , determinerà in capo al IG. Pt_2
la decadenza dal beneficio concesso, con conseguente facoltà per la Parte_1
IG.ra di procedere per il recupero del relativo credito. Pt_2
2. Spese legali interamente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.4.2025 e hanno adito Parte_1 Parte_2
congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 92/2022 pubblicata in data 14.1.2022 e passata in giudicato il
20.1.2022.
pagina 2 di 3 Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale della GL Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio dell'8.5.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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