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Decreto decisorio 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/01/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00580/2025REG.PROV.COLL.
N. 08795/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8795 del 2022, proposto dai signori NN LI GA, ET OV PU, ON ER, ZA EP e LA TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Dimitry Conte e OV Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
le signore NN RO e NG VI, non costituite in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 781/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025, il Cons. OV Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Considerato che in data 13 gennaio 2025 la parte appellante ha depositato una rinuncia al ricorso;
Rilevato che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia nella stessa data ha depositato una memoria nella quale ha dichiarato che “ Preso atto della rinuncia all’appello da parte dei ricorrenti, la scrivente difesa dichiara di non opporsi all’estinzione del procedimento ”;
Ritenuto che in ragione delle richiamate risultanze al Collegio non rimane che dichiarare estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c ), cod. proc. amm., e che in ragione della peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
OV Tulumello, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO