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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 6 novembre 2025 ,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 345/2025 del ruolo generale lavoro
TRA
(CF: , nata a [...] il 7 Parte_1 C.F._1 febbraio 1969, e residente in Gricignano di Aversa (CE) alla via Araldo di Crollalanza, rappresentata e difesa, giusta procura in primo grado e nuovamente in calce al reclamo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Ottavio Pannone (C.F. , Avv. Marco Pannone (C.F. ) e C.F._2 C.F._3
Avv. Matilde Pannone (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il loro studio in Caserta alla via Tescione n. 14 (pec:
Email_1 Email_2
Email_3
Con dichiarazione espressa di voler ricevere notifiche e comunicazioni presso gli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
Reclamante
CONTRO
in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Controparte_1
, con sede legale in Milano, Via Privata Venezia Giulia n. 5/A(di CP_2 seguito, “ o la “Società” o la “Reclamata”), C.F. e , CP_1 PartitaIVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Michele Bignami (C.F. ), Chiara C.F._5
AR HE (C.F. ) e SS AR GO (C.F. C.F._6
), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente C.F._7 domiciliata presso il loro Studio in Milano, via Agnello n. 12, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ex art. 170 c.p.c. al numero di fax 02- 72551501 ( , all'attenzione degli Avv.ti Michele Bignami, Chiara Controparte_3
AR HE e SS AR GO) ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_4
. ecavvoca Email_5 Email_6 Email_7 Em_
) Reclamata -
OGGETTO : reclamo avverso la sentenza n. 339 del 2025, depositata e comunicata il 13 febbraio 2025, non notificata, del Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in funzione del Giudice del Lavoro, emessa nel giudizio avente RG 3246/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.1, comma 48 della legge 92/2012 ed iscritto al R.G. 6859/2022 conveniva in giudizio la per sentir Parte_1 CP_1 dichiarare l' inefficacia del licenziamento intimato in forma orale in data 11 luglio 2022, con conseguente reintegra in servizio, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.684,69 dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra (…).”. Si costitutiva ritualmente in giudizio eccependo che il licenziamento era CP_1 stato intimato con lettera raccomandata datata 16 aprile 2022, inviata tramite ufficio postale alla residenza della ricorrente in data 27 aprile 2022 e che detto licenziamento era stato impugnato dalla stessa oltre il termine di decadenza di 60 giorni previsto dall'art. 6 della L. n. 604/1966. A scioglimento della riserva, con ordinanza sommaria del 3.5.2023 il Tribunale adito rigettava la domanda , con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite . Avverso tale decisione proponeva opposizione la lavoratrice soccombente sulla base dei motivi indicati ritualmente nel ricorso, fondati essenzialmente sulle deduzioni già oggetto del ricorso introduttivo della fase sommaria. Anche nella fase di opposizione si costituiva, con tempestiva memoria difensiva, la società che chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto l'ordinanza impugnata andava esente dalle censure sollevate. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione per la tardività dell'impugnativa e conseguente decadenza dal diritto ad impugnare il licenziamento ex art. 6 L. 604/1966 con condanna della lavoratrice soccombente al pagamento delle spese di lite. Con reclamo tempestivamente depositato presso questa Corte in data 25.2.2025 ai sensi dell'art.1 comma 58 della l. n. 92/2012, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza: ripercorsi i fatti, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente il provvedimento espulsivo , deducendo l'erroneità della decisione in ordine alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale per i motivi di cui a breve si dirà , chiedendo , in riforma della pronuncia gravata , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio ,con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la società che , CP_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
IN , all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata per la decisione.
In via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito nonché sostanziale, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero), le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello) “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo. Mette conto, poi, osservare che il reclamo, a differenza del giudizio di opposizione, è un vero e proprio giudizio di natura impugnatoria, assoggettato, in quanto tale, alle regole specifiche del grado di appello, sicché lo stesso va esaminato esclusivamente nei limiti del devoluto e delle critiche mosse alla sentenza di prime cure.
Ciò posto, la Corte giudica il reclamo infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dalla reclamante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado, la quale ha ritenuto l'impugnazione stragiudiziale del recesso tardiva siccome intervenuta soltanto in data 1° settembre 2022 e, dunque, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 L. 604/1966, a fronte di un licenziamento intimato in forma scritta con lettera del 16 aprile 2022, inviata all'indirizzo di residenza ,mai contestata, della lavoratrice. Parte reclamante ribadisce nei motivi di gravame di non aver mai rinvenuto all'interno della cassetta postale l'avviso di giacenza. Ebbene premesso che il licenziamento è un atto unilaterale ricettizio, il quale si presume conosciuto– ai sensi dell'art. 1335 c.c. – “nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prende effettiva conoscenza (…)” (Cass. civ., sez. lav., 29 settembre 2018, n. 23589),nella fattispecie all'odierno vaglio ,deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione ed ulteriormente confermata da una recente sentenza del S. C. ( v.Cass. civ., 31 maggio 2023, n. 15397, richiamata anche dal primo giudice), secondo cui la compiuta giacenza della raccomandata inviata al domicilio del lavoratore, anche in mancanza della prova dell'effettivo deposito dell'avviso in cassetta, è idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza della lettera di licenziamento che contiene ,presumendosi la effettiva consegna del plico per il fatto che la documentazione prodotta risulta estratta dai dati informatici di
[...]
“soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato CP_4 dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione”. Nella citata pronuncia il giudice di legittimità, nel rigettare il ricorso della lavoratrice, osserva che: (a) la presunzione legale di conoscenza degli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario, di cui all'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato nella norma e può essere superata solo allorché sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa da parte del destinatario;
(b) nel caso di specie, la presunzione di conoscenza della lettera di licenziamento non si fonda sulla prova della spedizione della raccomandata, avendo la società datrice di lavoro documentato, con la produzione della sola scheda informativa di , anche le CP_4 attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna e la compiuta giacenza;
(c) la lavoratrice, dal canto suo, non sarebbe stata invece in grado di fornire la prova dell'impossibilità di avere notizia della comunicazione senza colpa, essendo la comunicazione pervenuta all'indirizzo che ella stessa aveva fornito al datore di lavoro, e non potendosi ritenere sufficiente a vincere la presunzione la mera allegazione di non avere mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua casella postale.
La richiamata sentenza della Cassazione, dunque , viene a confermare la decisione dei giudici di merito che avevano giudicato valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata, inviata al domicilio della lavoratrice, e ciò sebbene la società datrice di lavoro avesse omesso di produrre in giudizio copia dell'avviso immesso nella cassetta, così argomentando : “la Corte di merito ha ritenuto idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio (ossia del pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio della lavoratrice), pur in mancanza di produzione di copia dell'avviso immesso in cassetta, la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative, provenienti da , dalle quali si desumono la CP_4 mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l'ufficio postale, la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza;
documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informativi di , soggetto al quale CP_4
è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione”.
Ebbene tali principi sono perfettamente applicabili al caso di specie ove la documentazione richiamata dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia è la medesima prodotta da sub doc. 7 alla memoria difensiva della fase CP_1 sommaria. Ed invero la busta prodotta agli atti riporta uno specifico numero identificativo della raccomandata collegato alla scheda informativa estratta dal sito di , la quale dimostra e documenta tutte le attività svolte CP_4 dall'agente postale incaricato della consegna della lettera raccomandata alla Sig.ra . Parte_1
L'ufficio postale indicato nella scheda informativa è quello di Gricignano di Aversa, in Via Aversa n. 97, che dista circa 1,7 km dalla residenza della Sig.ra
(Gricignano di Aversa, Via Araldo di Crollalanza n. 19). Parte_1
La data riportata nella lettera di licenziamento è contestuale rispetto alla data di spedizione della raccomandata. Parimenti provata per tabulas è l'immissione nella cassetta postale dell'avviso di giacenza in data 2 maggio 2022. Il tentativo di consegna dell'agente postale emerge, infatti, in via documentale dalla scheda informativa di citata e prodotta in atti. In data 2 CP_4 maggio 2022, alle ore 13:58:57, la raccomandata n. 154991290180 risultava “In consegna” all'indirizzo della ricorrente, mentre alle ore 15:46:58 della stessa data la medesima raccomandata era nuovamente in transito verso il medesimo ufficio postale;
la stessa era poi disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale a partire dal 04/05/2022 . (cfr. memoria difensiva fase sommaria, doc. 7). Questo dimostra inequivocabilmente che l'agente postale si è recato presso l'indirizzo della ricorrente, ha tentato senza successo la consegna della raccomandata notificando - tramite avviso immesso nella cassetta postale della ricorrente - tale tentativo, e che successivamente la raccomandata è stata collocata in giacenza presso l'ufficio postale.
È acquisizione consolidata in giurisprudenza che il dies a quo da cui decorre il termine per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento coincida con l'immissione dell'avviso di giacenza presso la cassetta postale del destinatario. A tale proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il licenziamento “si presume conosciuto – ai sensi dell'art. 1335 c.c. – nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario” (Cass. civ. 28 settembre 2018, n. 23589; v. anche Cass. 511/2019 .Cass 9427/2003). Ed ancora , la S. C ha affermato che “In tema di licenziamento individuale, qualora la comunicazione del provvedimento di recesso, spedita al domicilio del dipendente, non sia consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, essa si presume conosciuta dal momento della consegna del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sicché da quella data decorre il termine per impugnare, spettando al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto” (Cass. civ., 31 marzo 2016, n. 6256). La documentazione sopra richiamata – contrariamente a quanto opinato da parte reclamante - è stata ritenuta dalla Suprema Corte del tutto sufficiente per provare l'operatività della presunzione legale di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.; infatti, la Corte di Cassazione ha espressamente statuito che le schede informative estratte dal sito ufficiale di sono idonee a provare il CP_4 deposito e la restituzione al mittente della raccomandata non ritirata, indipendentemente dall'allegazione dell'avviso di ricevimento immesso in cassetta. Le stesse emergenze documentali rendono, poi, del tutto inconsistenti le deduzioni di parte reclamante in ordine alla produzione di copia di una busta aperta o priva di contenuto.
Parimenti del tutto inconferente è il riferimento alla giurisprudenza richiamata dal difensore della reclamante in quanto le relative pronunce si riferiscono al diverso caso della notifica di atti impositivi o processuali , laddove nel caso di specie è in discussione la regolarità o meno della procedura di comunicazione del recesso – con raccomandata semplice – al destinatario per il tramite dell'ufficiale postale , venendo, dunque, in rilievo le norme del servizio postale ordinario di cui al DM 1.10.2008 e non la L. 890/1982 che attiene alla notifica degli atti giudiziari. Di contro mette conto osservare che parte reclamante non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante volto a superare la citata presunzione legale di conoscibilità posto che, come correttamente osservato dal Giudice della fase di opposizione nella sentenza impugnata , “(…) Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito la prova di un evento che ha precluso la conoscibilità del tentativo di recapito, né ha contestato l'indirizzo di destinazione, limitandosi ad eccepire di non aver ritrovato l'avviso in cassetta.” (cfr. pag. 4)”. Stando così le cose è evidente , in conformità a quanto affermato dal primo giudice primo giudice , che il processo notificatorio si sia perfezionato e che, operando la presunzione di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c., l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, pervenuta ad in data 1° settembre 2022, sia CP_1 tardiva siccome intervenuta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 6 L. 604/1966.
Ed infatti la citata raccomandata n. 154991290180 inviata dalla alla CP_1 odierna reclamante contenente la comunicazione di licenziamento, è risultata disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale dal 04.05.2022; da tale momento, dunque, decorrono i trenta giorni (…) con conseguente perfezionamento della compiuta giacenza in data 04.06.2022 ; l'impugnativa , pertanto , sarebbe dovuta intervenire entro il 03.08.2022, laddove invece –per quanto sopra detto-- è avvenuta tardivamente in data 1.9.2022. Né ovviamente la comunicazione del precedente legale della reclamante datata 11 luglio 2022 potrebbe essere interpretata come impugnazione stragiudiziale del licenziamento, poiché dalla stessa non emerge alcuna volontà impugnatoria di un recesso, richiesta dall'art. 6 della L. 604/1966, come correttamente evidenziato dal primo giudice .Ed infatti ,come si evince dal tenore letterale della stessa, tramite la comunicazione in questione, la ricorrente intendeva soltanto manifestare la sua intenzione di rendersi disponibile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Infine alcun rilievo ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione ,riveste la circostanza relativa ad un differimento dell'efficacia del licenziamento al 10.7.2022,in relazione ossia alla cessazione dello stato di malattia della lavoratrice . Sul punto, con iter logico ineccepibile , il primo giudice ha ritenuto che la data di risoluzione del rapporto di lavoro al 10.07.2022 va ricondotta non ad un asserito licenziamento orale, quanto alla necessità di differire gli effetti del licenziamento al cessare dello stato di malattia del dipendente, come peraltro reso noto nella comunicazione stessa” (cfr. lettera di licenziamento in atti) (cfr. pag. 4) Ciò risulta pienamente conforme all'orientamento della S. C. che , a tale proposito, ha affermato che il licenziamento, quale atto negoziale unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza, per l'impugnazione del recesso, opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell'efficacia del rapporto di lavoro per cui la eventuale sospensione di efficacia del licenziamento, ritualmente comunicato e perfezionato, in relazione agli eventi di cui all'art. 2110 c.c., incide unicamente sulla decorrenza dell'effetto di risoluzione del rapporto. ( cfr. Cass. n. 6845/2014 ; Cass.n. n. 2747/2016 ; Cass n. 9268/2019 ; Cass. n. 19740/2024 ). In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici, essendo la parte incorsa nella decadenza ai sensi dell'art. 6 della Legge n.604/1966, con conseguente inammissibilità delle domande tutte formulate . Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate da parte reclamante, con conseguente reiezione del reclamo e conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-,rigetta il reclamo;
- condanna parte reclamante alla refusione , in favore della società reclamata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre rimborso spese generali Iva e Cpa come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 6.11.2025
Il Cons. est. rel Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati:
1. dr.Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr.Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 6 novembre 2025 ,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 345/2025 del ruolo generale lavoro
TRA
(CF: , nata a [...] il 7 Parte_1 C.F._1 febbraio 1969, e residente in Gricignano di Aversa (CE) alla via Araldo di Crollalanza, rappresentata e difesa, giusta procura in primo grado e nuovamente in calce al reclamo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Ottavio Pannone (C.F. , Avv. Marco Pannone (C.F. ) e C.F._2 C.F._3
Avv. Matilde Pannone (C.F. ), ed elettivamente domiciliata C.F._4 presso il loro studio in Caserta alla via Tescione n. 14 (pec:
Email_1 Email_2
Email_3
Con dichiarazione espressa di voler ricevere notifiche e comunicazioni presso gli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
Reclamante
CONTRO
in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Controparte_1
, con sede legale in Milano, Via Privata Venezia Giulia n. 5/A(di CP_2 seguito, “ o la “Società” o la “Reclamata”), C.F. e , CP_1 PartitaIVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Michele Bignami (C.F. ), Chiara C.F._5
AR HE (C.F. ) e SS AR GO (C.F. C.F._6
), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente C.F._7 domiciliata presso il loro Studio in Milano, via Agnello n. 12, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ex art. 170 c.p.c. al numero di fax 02- 72551501 ( , all'attenzione degli Avv.ti Michele Bignami, Chiara Controparte_3
AR HE e SS AR GO) ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_4
. ecavvoca Email_5 Email_6 Email_7 Em_
) Reclamata -
OGGETTO : reclamo avverso la sentenza n. 339 del 2025, depositata e comunicata il 13 febbraio 2025, non notificata, del Tribunale di Santa AR Capua Vetere, in funzione del Giudice del Lavoro, emessa nel giudizio avente RG 3246/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.1, comma 48 della legge 92/2012 ed iscritto al R.G. 6859/2022 conveniva in giudizio la per sentir Parte_1 CP_1 dichiarare l' inefficacia del licenziamento intimato in forma orale in data 11 luglio 2022, con conseguente reintegra in servizio, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.684,69 dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra (…).”. Si costitutiva ritualmente in giudizio eccependo che il licenziamento era CP_1 stato intimato con lettera raccomandata datata 16 aprile 2022, inviata tramite ufficio postale alla residenza della ricorrente in data 27 aprile 2022 e che detto licenziamento era stato impugnato dalla stessa oltre il termine di decadenza di 60 giorni previsto dall'art. 6 della L. n. 604/1966. A scioglimento della riserva, con ordinanza sommaria del 3.5.2023 il Tribunale adito rigettava la domanda , con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite . Avverso tale decisione proponeva opposizione la lavoratrice soccombente sulla base dei motivi indicati ritualmente nel ricorso, fondati essenzialmente sulle deduzioni già oggetto del ricorso introduttivo della fase sommaria. Anche nella fase di opposizione si costituiva, con tempestiva memoria difensiva, la società che chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto l'ordinanza impugnata andava esente dalle censure sollevate. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione per la tardività dell'impugnativa e conseguente decadenza dal diritto ad impugnare il licenziamento ex art. 6 L. 604/1966 con condanna della lavoratrice soccombente al pagamento delle spese di lite. Con reclamo tempestivamente depositato presso questa Corte in data 25.2.2025 ai sensi dell'art.1 comma 58 della l. n. 92/2012, ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza: ripercorsi i fatti, ha richiamato le linee essenziali della vicenda inerente il provvedimento espulsivo , deducendo l'erroneità della decisione in ordine alla ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Tribunale per i motivi di cui a breve si dirà , chiedendo , in riforma della pronuncia gravata , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio ,con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la società che , CP_1 sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
IN , all'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata per la decisione.
In via preliminare occorre evidenziare che, essendo la causa in questione assoggettata, sotto il profilo del rito nonché sostanziale, alle previsioni dell'art. 1, comma 48 e ss., della legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero), le modalità della decisione sono quelle previste dal comma 60 (che interessa in maniera specifica il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello) “La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione”, non essendo prevista la lettura del dispositivo. Mette conto, poi, osservare che il reclamo, a differenza del giudizio di opposizione, è un vero e proprio giudizio di natura impugnatoria, assoggettato, in quanto tale, alle regole specifiche del grado di appello, sicché lo stesso va esaminato esclusivamente nei limiti del devoluto e delle critiche mosse alla sentenza di prime cure.
Ciò posto, la Corte giudica il reclamo infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Occorre anche in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dalla reclamante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado, la quale ha ritenuto l'impugnazione stragiudiziale del recesso tardiva siccome intervenuta soltanto in data 1° settembre 2022 e, dunque, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 L. 604/1966, a fronte di un licenziamento intimato in forma scritta con lettera del 16 aprile 2022, inviata all'indirizzo di residenza ,mai contestata, della lavoratrice. Parte reclamante ribadisce nei motivi di gravame di non aver mai rinvenuto all'interno della cassetta postale l'avviso di giacenza. Ebbene premesso che il licenziamento è un atto unilaterale ricettizio, il quale si presume conosciuto– ai sensi dell'art. 1335 c.c. – “nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prende effettiva conoscenza (…)” (Cass. civ., sez. lav., 29 settembre 2018, n. 23589),nella fattispecie all'odierno vaglio ,deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione ed ulteriormente confermata da una recente sentenza del S. C. ( v.Cass. civ., 31 maggio 2023, n. 15397, richiamata anche dal primo giudice), secondo cui la compiuta giacenza della raccomandata inviata al domicilio del lavoratore, anche in mancanza della prova dell'effettivo deposito dell'avviso in cassetta, è idonea a fondare la presunzione legale di conoscenza della lettera di licenziamento che contiene ,presumendosi la effettiva consegna del plico per il fatto che la documentazione prodotta risulta estratta dai dati informatici di
[...]
“soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato CP_4 dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione”. Nella citata pronuncia il giudice di legittimità, nel rigettare il ricorso della lavoratrice, osserva che: (a) la presunzione legale di conoscenza degli atti unilaterali diretti a un determinato destinatario, di cui all'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato nella norma e può essere superata solo allorché sia fornita la prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa da parte del destinatario;
(b) nel caso di specie, la presunzione di conoscenza della lettera di licenziamento non si fonda sulla prova della spedizione della raccomandata, avendo la società datrice di lavoro documentato, con la produzione della sola scheda informativa di , anche le CP_4 attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna e la compiuta giacenza;
(c) la lavoratrice, dal canto suo, non sarebbe stata invece in grado di fornire la prova dell'impossibilità di avere notizia della comunicazione senza colpa, essendo la comunicazione pervenuta all'indirizzo che ella stessa aveva fornito al datore di lavoro, e non potendosi ritenere sufficiente a vincere la presunzione la mera allegazione di non avere mai rinvenuto l'avviso di giacenza nella sua casella postale.
La richiamata sentenza della Cassazione, dunque , viene a confermare la decisione dei giudici di merito che avevano giudicato valida la comunicazione del licenziamento avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata, inviata al domicilio della lavoratrice, e ciò sebbene la società datrice di lavoro avesse omesso di produrre in giudizio copia dell'avviso immesso nella cassetta, così argomentando : “la Corte di merito ha ritenuto idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio (ossia del pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio della lavoratrice), pur in mancanza di produzione di copia dell'avviso immesso in cassetta, la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative, provenienti da , dalle quali si desumono la CP_4 mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l'ufficio postale, la sua restituzione al mittente all'esito della compiuta giacenza;
documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informativi di , soggetto al quale CP_4
è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione”.
Ebbene tali principi sono perfettamente applicabili al caso di specie ove la documentazione richiamata dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia è la medesima prodotta da sub doc. 7 alla memoria difensiva della fase CP_1 sommaria. Ed invero la busta prodotta agli atti riporta uno specifico numero identificativo della raccomandata collegato alla scheda informativa estratta dal sito di , la quale dimostra e documenta tutte le attività svolte CP_4 dall'agente postale incaricato della consegna della lettera raccomandata alla Sig.ra . Parte_1
L'ufficio postale indicato nella scheda informativa è quello di Gricignano di Aversa, in Via Aversa n. 97, che dista circa 1,7 km dalla residenza della Sig.ra
(Gricignano di Aversa, Via Araldo di Crollalanza n. 19). Parte_1
La data riportata nella lettera di licenziamento è contestuale rispetto alla data di spedizione della raccomandata. Parimenti provata per tabulas è l'immissione nella cassetta postale dell'avviso di giacenza in data 2 maggio 2022. Il tentativo di consegna dell'agente postale emerge, infatti, in via documentale dalla scheda informativa di citata e prodotta in atti. In data 2 CP_4 maggio 2022, alle ore 13:58:57, la raccomandata n. 154991290180 risultava “In consegna” all'indirizzo della ricorrente, mentre alle ore 15:46:58 della stessa data la medesima raccomandata era nuovamente in transito verso il medesimo ufficio postale;
la stessa era poi disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale a partire dal 04/05/2022 . (cfr. memoria difensiva fase sommaria, doc. 7). Questo dimostra inequivocabilmente che l'agente postale si è recato presso l'indirizzo della ricorrente, ha tentato senza successo la consegna della raccomandata notificando - tramite avviso immesso nella cassetta postale della ricorrente - tale tentativo, e che successivamente la raccomandata è stata collocata in giacenza presso l'ufficio postale.
È acquisizione consolidata in giurisprudenza che il dies a quo da cui decorre il termine per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento coincida con l'immissione dell'avviso di giacenza presso la cassetta postale del destinatario. A tale proposito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il licenziamento “si presume conosciuto – ai sensi dell'art. 1335 c.c. – nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario” (Cass. civ. 28 settembre 2018, n. 23589; v. anche Cass. 511/2019 .Cass 9427/2003). Ed ancora , la S. C ha affermato che “In tema di licenziamento individuale, qualora la comunicazione del provvedimento di recesso, spedita al domicilio del dipendente, non sia consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, essa si presume conosciuta dal momento della consegna del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sicché da quella data decorre il termine per impugnare, spettando al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto” (Cass. civ., 31 marzo 2016, n. 6256). La documentazione sopra richiamata – contrariamente a quanto opinato da parte reclamante - è stata ritenuta dalla Suprema Corte del tutto sufficiente per provare l'operatività della presunzione legale di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.; infatti, la Corte di Cassazione ha espressamente statuito che le schede informative estratte dal sito ufficiale di sono idonee a provare il CP_4 deposito e la restituzione al mittente della raccomandata non ritirata, indipendentemente dall'allegazione dell'avviso di ricevimento immesso in cassetta. Le stesse emergenze documentali rendono, poi, del tutto inconsistenti le deduzioni di parte reclamante in ordine alla produzione di copia di una busta aperta o priva di contenuto.
Parimenti del tutto inconferente è il riferimento alla giurisprudenza richiamata dal difensore della reclamante in quanto le relative pronunce si riferiscono al diverso caso della notifica di atti impositivi o processuali , laddove nel caso di specie è in discussione la regolarità o meno della procedura di comunicazione del recesso – con raccomandata semplice – al destinatario per il tramite dell'ufficiale postale , venendo, dunque, in rilievo le norme del servizio postale ordinario di cui al DM 1.10.2008 e non la L. 890/1982 che attiene alla notifica degli atti giudiziari. Di contro mette conto osservare che parte reclamante non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante volto a superare la citata presunzione legale di conoscibilità posto che, come correttamente osservato dal Giudice della fase di opposizione nella sentenza impugnata , “(…) Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito la prova di un evento che ha precluso la conoscibilità del tentativo di recapito, né ha contestato l'indirizzo di destinazione, limitandosi ad eccepire di non aver ritrovato l'avviso in cassetta.” (cfr. pag. 4)”. Stando così le cose è evidente , in conformità a quanto affermato dal primo giudice primo giudice , che il processo notificatorio si sia perfezionato e che, operando la presunzione di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c., l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, pervenuta ad in data 1° settembre 2022, sia CP_1 tardiva siccome intervenuta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 6 L. 604/1966.
Ed infatti la citata raccomandata n. 154991290180 inviata dalla alla CP_1 odierna reclamante contenente la comunicazione di licenziamento, è risultata disponibile per il ritiro presso l'Ufficio Postale dal 04.05.2022; da tale momento, dunque, decorrono i trenta giorni (…) con conseguente perfezionamento della compiuta giacenza in data 04.06.2022 ; l'impugnativa , pertanto , sarebbe dovuta intervenire entro il 03.08.2022, laddove invece –per quanto sopra detto-- è avvenuta tardivamente in data 1.9.2022. Né ovviamente la comunicazione del precedente legale della reclamante datata 11 luglio 2022 potrebbe essere interpretata come impugnazione stragiudiziale del licenziamento, poiché dalla stessa non emerge alcuna volontà impugnatoria di un recesso, richiesta dall'art. 6 della L. 604/1966, come correttamente evidenziato dal primo giudice .Ed infatti ,come si evince dal tenore letterale della stessa, tramite la comunicazione in questione, la ricorrente intendeva soltanto manifestare la sua intenzione di rendersi disponibile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Infine alcun rilievo ai fini dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per l'impugnazione ,riveste la circostanza relativa ad un differimento dell'efficacia del licenziamento al 10.7.2022,in relazione ossia alla cessazione dello stato di malattia della lavoratrice . Sul punto, con iter logico ineccepibile , il primo giudice ha ritenuto che la data di risoluzione del rapporto di lavoro al 10.07.2022 va ricondotta non ad un asserito licenziamento orale, quanto alla necessità di differire gli effetti del licenziamento al cessare dello stato di malattia del dipendente, come peraltro reso noto nella comunicazione stessa” (cfr. lettera di licenziamento in atti) (cfr. pag. 4) Ciò risulta pienamente conforme all'orientamento della S. C. che , a tale proposito, ha affermato che il licenziamento, quale atto negoziale unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza, per l'impugnazione del recesso, opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell'efficacia del rapporto di lavoro per cui la eventuale sospensione di efficacia del licenziamento, ritualmente comunicato e perfezionato, in relazione agli eventi di cui all'art. 2110 c.c., incide unicamente sulla decorrenza dell'effetto di risoluzione del rapporto. ( cfr. Cass. n. 6845/2014 ; Cass.n. n. 2747/2016 ; Cass n. 9268/2019 ; Cass. n. 19740/2024 ). In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici, essendo la parte incorsa nella decadenza ai sensi dell'art. 6 della Legge n.604/1966, con conseguente inammissibilità delle domande tutte formulate . Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate da parte reclamante, con conseguente reiezione del reclamo e conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-,rigetta il reclamo;
- condanna parte reclamante alla refusione , in favore della società reclamata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre rimborso spese generali Iva e Cpa come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 6.11.2025
Il Cons. est. rel Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.