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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 18450/2021 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
assicurazione contro i danni
vertente TRA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.11.1968 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Pagano Maurizio (c.f. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Aversa (CE) alla via Cilea n. 62, giusta procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA. ), con sede in Milano (MI) alla via Controparte_1 P.IVA_1
Scarsellini n. 14, in persona del procuratore speciale, sig. CP_2
rappresentata e difesa dagli avv. Filippi Giorgio e Paoletti Michele (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
dell'avv. Filippi in Napoli (NA) alla via A. De Gasperi n. 55, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti si sono riportate alle proprie domande e conclusioni;
parte attrice ha altresì richiesto il rimborso delle spese per la CTU, poste provvisoriamente a suo carico, e l'attribuzione delle spese di lite al procuratore anticipatario.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, agiva Parte_1
contro la compagnia assicurativa onde ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente marittimo coinvolgente la sua imbarcazione da diporto a motore Chaparall Boat Inc. mod. Signature
280, denominata “AXIS ONE” (acquistata il 06.12.2019 dal sig. Per_1
), in virtù di apposita polizza “Columbus Yacht” n. 8001520591-31,
[...]
sottoscritta in data 07.07.2020, con validità fino al 07.07.2021.
Esponeva, infatti, l'attore che in data 30.10.2020, mentre navigava al largo del porto di Baia (NA), la strumentazione della sua imbarcazione improvvisamente segnalava una temperatura eccessiva del motore destro, che di conseguenza andava in blocco;
aggiungeva che, sollevando il piede poppiero del motore, aveva rinvenuto la presenza di una busta di plastica,
situazione che presumibilmente aveva causato detto surriscaldamento;
successivamente, durante le operazioni di ormeggio per rientrare in porto, asseriva l'attore che, a causa del momentaneo funzionamento del solo motore di sinistra, l'imbarcazione urtava la propria fiancata sinistra contro la banchina, riportando alcuni graffi e danni superficiali.
Nel segnalare il sinistro all'autorità portuale, l'attore lo comunicava altresì
alla compagnia assicurativa, chiedendo la nomina di un perito per
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 2 di 12 l'accertamento dei danni patiti (quantificati dal in €.21.569,80, oltre Pt_1
IVA, in base ai preventivi), onde ottenerne il risarcimento.
Nonostante la conclusione delle operazioni peritali in data 14.01.2021, il affermava di non aver ricevuto più alcun riscontro dalla compagnia Pt_1
assicuratrice per cui, dopo l'esperimento, senza successo, del tentativo CP_1
obbligatorio di mediazione, nonchè dopo aver richiesto e impugnato la perizia tecnica assicurativa, adiva il presente Tribunale, chiedendo di riconoscere la piena operatività della polizza per il sinistro in esame e la responsabilità a fini risarcitori della e, per l'effetto, di Controparte_1
condannarla al risarcimento dei danni, per come già richiesti e quantificati, unitamente alla somma di €.4.100, a titolo di danno emergente per l'ormeggio dell'imbarcazione danneggiata, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree, richiamando gli esiti della perizia tecnica e l'art.
2.6 delle
Condizioni Generali della polizza, che elenca le ipotesi di esclusione dell'assicurazione: in particolare, la richiamava le lett. c) e p) di tale CP_1
clausola (che escludono la copertura assicurativa quando i danni siano causati da usura o difetto di manutenzione dell'imbarcazione, oppure quando gli stessi derivino da ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare del motore, qualora la causa dell'ostruzione non sia accertata dagli incaricati della compagnia assicurativa), asserendo che il perito non aveva rinvenuto residui della busta di plastica che, a detta dell'attore, avrebbe danneggiato il motore destro, avendo accertato piuttosto gravi difetti di manutenzione della imbarcazione, escludendo così l'operatività della polizza.
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 3 di 12 In subordine, la convenuta contestava il quantum richiesto a titolo risarcitorio, richiamando anche l'applicabilità della riduzione per degrado d'uso del bene (di cui all'art.
2.3 delle Condizioni Generali della polizza).
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., durante l'istruttoria si procedeva all'escussione del teste di parte attrice, il sig. , Testimone_1
mentre parte convenuta rinunciava al proprio teste;
veniva altresì disposta c.t.u., con attribuzione dell'incarico all'ing. ; infine, ritenuta Persona_2
matura per la decisione, la causa era assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e di replica.
Il Tribunale, letti gli scritti difensivi delle parti e gli atti di causa, comprese le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, decide come segue.
La domanda di parte attrice può essere accolta solo in parte.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare che non si è verificata alcuna violazione dell'art.
4.1 lett. c) delle Condizioni Generali della polizza (che impone all'assicurato di procedere alla tempestiva denuncia di evento straordinario all'autorità portuale), come invece sostenuto dalla parte convenuta nella prima comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.: tale contestazione appare pretestuosa, in quanto, oltre a essere stata avanzata per la prima volta a conclusione dell'istruttoria, non tiene conto della denuncia datata 01.11.2020, depositata in atti dall'attore, che, seppur formalmente indirizzata alla compagnia assicurativa, era inoltrata anche all'autorità portuale (si veda il timbro apposto dall'Ufficio Marittimo di Baia), sicché è
da ritenersi che tale condizione di operatività della polizza sia stata soddisfatta dall'assicurato.
Tanto chiarito, tuttavia, la domanda di parte attrice non può essere
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 4 di 12 integralmente accolta e ciò alla luce dell'art.
2.6 delle Condizioni Generali di richiamato dalla società convenuta nella propria comparsa di CP_1
costituzione.
In particolare, è opportuno richiamare le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio, che permettono di analizzare le condizioni dell'imbarcazione assicurata e di valutare l'applicabilità o meno della polizza al sinistro in esame.
La prima questione riguarda lo stato di usura dell'imbarcazione, compreso il suo motore destro, soggetto a blocco per surriscaldamento, causato, a detta dell'attore, dell'aggancio di una busta di plastica durante la navigazione: onde contestare l'operatività della copertura assicurativa, la richiamava CP_1
l'art.
2.6 lett. c) delle Condizioni Generali, asserendo che il proprio perito avesse riscontrato rilevanti difetti di manutenzione delle componenti del natante, incompatibili con il surriscaldamento del motore causato da una sua momentanea ostruzione, ma piuttosto derivanti dalla prolungata incuria;
viceversa, il allegava documenti comprovanti l'effettuazione di Pt_1
interventi manutentivi tra il 2018 e il 2019 (ad opera del precedente proprietario), negando i difetti di manutenzione contestati dalla controparte.
Orbene, alla luce delle risultanze della c.t.u., non sono riscontrabili oggettivamente nell'imbarcazione difetti di manutenzione tali da escludere la copertura assicurativa ai sensi di polizza.
Infatti, sebbene l'ing. abbia potuto esaminare la barca solo dopo la Per_2
sostituzione del motore danneggiato, lo stesso ha evidenziato che la stessa “si presenta in buono stato di manutenzione e conservazione” (pag. 9 della relazione tecnica d'ufficio) e che “per quanto attiene alla manutenzione
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 5 di 12 dell'imbarcazione, […] la stessa, per uno scafo del 2008 e quindi con 15 anni di vita, si considera buona e non carente come riportato dal CTP” (pag.
11).
Dunque, tenendo conto delle predette considerazioni del c.t.u. e della produzione documentale di parte attrice, si ritiene non operante la causa di esclusione della polizza di cui all'art.
2.6 lett. c) delle Condizioni Generali,
riferita a difetti manutentivi del bene assicurato.
Tuttavia, la parte convenuta richiamava altresì la lett. p) dell'art. 2.6, che limita la copertura assicurativa prevedendo che “i danni ai motori derivanti da ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare nonché
degli scarichi saranno risarciti in presenza della traccia della causa verificata dagli incaricati di . CP_1
Ebbene, dalla lettura della perizia tecnica, redatta dalla N.A.M.E. s.r.l. per la compagnia assicurativa, emerge che il perito incaricato non ha potuto rinvenire alcuna traccia del sacchetto di plastica in nessuna delle componenti del motore destro dell'imbarcazione (si veda la pag. 14 della relazione, ove si legge che “nel corso dei nostri accertamenti non è stato possibile determinare in maniera oggettiva la presenza del sacchetto di plastica”).
Pur essendo possibile e plausibile che la presenza di una busta di plastica sia causa di surriscaldamento del motore (come rilevato anche dal c.t.u.) e sebbene anche il teste di parte attrice abbia riferito in tal senso, tuttavia il mancato rinvenimento del sacchetto o di almeno qualche suo residuo in sede di ispezione da parte del perito assicurativo esclude inevitabilmente l'operatività della polizza per il surriscaldamento e conseguente danneggiamento del motore destro dell'imbarcazione, alla luce della
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 6 di 12 formulazione letterale dell'art.
2.6 lett. p) (“I danni ai motori derivanti da ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare nonché degli
scarichi saranno risarciti in presenza della traccia della causa verificata dagli incaricati di .”). CP_1
Il discorso è diverso per quanto attiene ai graffi riportati sulla fiancata sinistra della barca, che, come asserito dall'attore, urtava contro la banchina durante le operazioni di ormeggio a causa del funzionamento del solo motore sinistro:
tali danni rientrano nella copertura assicurativa e, dunque, sono risarcibili.
Infatti, essendo stati esclusi difetti manutentivi dell'imbarcazione (come chiarito in precedenza), può dirsi che la dinamica dell'evento sia stata accertata non solo dal c.t.u., ma ancor prima anche dal perito della compagnia assicurativa, che non ha escluso il verificarsi di un surriscaldamento del motore destro e il suo conseguente danneggiamento, concentrandosi esclusivamente sulla presenza o meno del sacchetto di plastica: dunque, poiché l'origine dei danni in oggetto è da rinvenirsi proprio nel blocco del motore di destra, con conseguente sbilanciamento dell'imbarcazione e difficoltà nella sua conduzione, allora bisogna ritenere che in questo caso sia stata accertata la causa del danno, non operando alcuna causa di esclusione della polizza.
A tal proposito, il perito assicurativo contestava che i danni della fiancata sinistra della barca fossero diretta conseguenza dell'evento denunciato, in quanto i graffi erano rinvenuti ad altezze differenti;
tuttavia, tale circostanza non dimostra l'assenza di nesso tra il sinistro e i danni in esame, in quanto, come ha correttamente evidenziato l'ing. (c.t.p. dell'attore, ancor Per_3
prima da lui incaricato per contestare la perizia assicurativa, come da note
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 7 di 12 depositate in atti), l'ondeggiamento dell'imbarcazione mentre si trova in acqua determina un movimento inevitabile, che rende plausibili che i graffi si trovino ad altezze diverse della fiancata.
Quanto all'ammontare del pregiudizio risarcibile, da limitare ai soli danni per i quali si ritiene operante la polizza, il chiedeva €.5.000 (IVA Pt_1
esclusa) per la riparazione e la riverniciatura della fiancata sinistra, nonché
€.250 e €.1.500 (sempre oltre IVA), rispettivamente per il trasporto della barca fino al rimessaggio e per il parcheggio nel periodo invernale, in base ai preventivi depositati in atti.
Orbene, tali somme devono essere ricalcolate, in quanto l'attore non ha allegato fatture o prove effettive degli avvenuti pagamenti, limitandosi a depositare i predetti preventivi, che, tuttavia, non sono sufficienti a dimostrare l'effettivo ammontare delle spese sostenute o da sostenere, in quanto redatti da soggetti estranei alla controversia e non corroborati da ulteriori elementi (Cass. 28.11.2013, n. 26693).
Dunque, è opportuno e necessario richiamarsi alle considerazioni svolte dal c.t.u., che ha quantificato in €.500 le spese necessarie al trasporto e in €.3.000
i costi per la riverniciatura della murata sinistra della barca con gel coat in tinta chiara, per un totale di €.3.500, oltre IVA (senza aggiungere,
ovviamente, i costi per la sostituzione del motore destro, quantificati dal consulente in €.14.887,74 più IVA, dei quali - per quanto si è detto - è stata esclusa la risarcibilità a carico della compagnia assicurativa).
Tuttavia, da tale cifra va sottratta la franchigia di €.500, prevista dall'art. 2.5
delle Condizioni Generali del contratto assicurativo, sicché il danno risarcibile definitivo ammonta a €.3.000, più IVA;
viceversa, non si ritiene
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 8 di 12 applicabile la riduzione del 65% per degrado d'uso richiesta dalla società
convenuta (che, tuttalpiù, avrebbe potuto essere applicata solo ai danni al motore), in quanto i danni alla fiancata sinistra dell'imbarcazione non riguardano una componente da “rimpiazzare”, essendo richiesta una semplice riverniciatura della parte.
Il chiedeva altresì il risarcimento di €.4.100, come danno emergente Pt_1
per le spese sostenute per il contratto di ormeggio dell'imbarcazione dal
01.05.2021 al 31.10.2021. Tale domanda deve essere rigettata, in quanto manca la prova non solo dell'effettivo esborso della cifra in esame, ma soprattutto del nesso tra tale spesa e il sinistro denunciato dall'assicurato; in altri termini, non è stato dimostrato che l'ormeggio della barca sia stato dovuto alla sua inutilizzabilità per i danni subiti il 30.10.2020, oppure ad altre esigenze dell'attore.
Analogamente, va esclusa la risarcibilità della spesa preventivata di €.
1.500 per il parcheggio dell'imbarcazione nel periodo invernale: non solo, come evidenziato in precedenza, non è stata allegata una prova dell'effettivo pagamento, ma soprattutto non è dimostrato il nesso tra tale spesa e il sinistro, considerando che, ancor più che nel periodo estivo, durante l'inverno
è plausibile la sosta stabile nelle rimesse per le imbarcazioni, destinate ad un uso certamente ridotto (al di fuori, chiaramente, degli utilizzi lavorativi).
Bisogna pronunciarsi, infine, sulla domanda attorea di interessi e rivalutazione del danno. In primis, è bene ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il debito dell'assicuratore nasce come debito di valore, divenendo un debito di valuta solo quando sia liquidato, il che può
avvenire proprio con la sentenza in caso di controversia sull'operatività o
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 9 di 12 meno della polizza: ciò comporta che, fino alla liquidazione, la determinazione dell'ammontare oggetto di risarcimento è soggetta a rivalutazione monetaria, da calcolarsi con riferimento al momento del sinistro, nonché all'applicazione degli eventuali interessi (cd. compensativi),
quale parte del risarcimento stesso a titolo di lucro cessante (Cass.
02.04.2014, n. 7697). L'obbligazione di risarcimento del danno cagionato da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità
extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore: al relativo creditore
è dunque riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria, applicabile dal giorno di verificazione dell'evento dannoso, e degli interessi compensativi secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa applicato al capitale rivalutato anno per anno o all'importo medio tra la somma all'epoca del verificarsi dell'evento dannoso ed il momento della sua liquidazione risarcitoria (Cass. 19/01/2022, n. 1627; Cass. 06/09/2022, n. 26202; Cass.
23/02/2005, n. 3747).
Nella fattispecie, il danno è stato liquidato dal c.t.u. in epoca prossima alla presente decisione (precisamente al settembre 2024), per cui può ritenersi quantificato all'attualità e non necessita dunque di rivalutazione;
la somma media tra il danno all'attualità (€.3.000) e quello all'epoca dell'evento
(€.2.320, applicando gli indici Istat) si quantifica in €.2.660.
Sulla somma di €.2.660,00 vanno quindi riconosciuti gli interessi compensativi, che si determinano al tasso del 3% annuo, stante il rendimento del denaro nel periodo in questione, con decorrenza a far data dal 30.10.2020.
Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali per
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 10 di 12 cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non risulta avvenuta, a meno che non risulti dagli atti che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'IVA per tale riparazione (Cass. 11/11/2022, n. 33369).
Pertanto all'attore va riconosciuto il risarcimento del danno di €.3.000,00 oltre IVA, quindi complessivi €.3.660,00, oltre interessi al 3% annuo calcolati sulla somma di €.2.660,00 con decorrenza a far data dal 30.10.2020
fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo. Tuttavia, alla luce del limitato accoglimento della domanda, si ritiene opportuno ricorrere allo scaglione di riferimento del
decisum effettivo (da €.
1.101 a €.5.200).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie, nei limiti di quanto di ragione, la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di €.3.660,00, oltre interessi al 3% Parte_1
annuo calcolati sulla somma di €.2.660,00 con decorrenza a far data dal 30.10.2020 fino al soddisfo;
2. Condanna al rimborso in favore dell'attore delle Controparte_1
spese di c.t.u. - come già liquidate nel corso dell'istruttoria - nonchè
al pagamento in favore del medesimo delle spese di lite, queste ultime liquidate in €.237,00 per esborsi ed €.1.276,00 per compensi
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 11 di 12 professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed
IVA secondo legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Maurizio Pagano.
Così deciso in Napoli il 17.04.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n. 69) nella causa iscritta al n. 18450/2021 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto:
assicurazione contro i danni
vertente TRA
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.11.1968 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Pagano Maurizio (c.f. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Aversa (CE) alla via Cilea n. 62, giusta procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA. ), con sede in Milano (MI) alla via Controparte_1 P.IVA_1
Scarsellini n. 14, in persona del procuratore speciale, sig. CP_2
rappresentata e difesa dagli avv. Filippi Giorgio e Paoletti Michele (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
dell'avv. Filippi in Napoli (NA) alla via A. De Gasperi n. 55, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti si sono riportate alle proprie domande e conclusioni;
parte attrice ha altresì richiesto il rimborso delle spese per la CTU, poste provvisoriamente a suo carico, e l'attribuzione delle spese di lite al procuratore anticipatario.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, agiva Parte_1
contro la compagnia assicurativa onde ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incidente marittimo coinvolgente la sua imbarcazione da diporto a motore Chaparall Boat Inc. mod. Signature
280, denominata “AXIS ONE” (acquistata il 06.12.2019 dal sig. Per_1
), in virtù di apposita polizza “Columbus Yacht” n. 8001520591-31,
[...]
sottoscritta in data 07.07.2020, con validità fino al 07.07.2021.
Esponeva, infatti, l'attore che in data 30.10.2020, mentre navigava al largo del porto di Baia (NA), la strumentazione della sua imbarcazione improvvisamente segnalava una temperatura eccessiva del motore destro, che di conseguenza andava in blocco;
aggiungeva che, sollevando il piede poppiero del motore, aveva rinvenuto la presenza di una busta di plastica,
situazione che presumibilmente aveva causato detto surriscaldamento;
successivamente, durante le operazioni di ormeggio per rientrare in porto, asseriva l'attore che, a causa del momentaneo funzionamento del solo motore di sinistra, l'imbarcazione urtava la propria fiancata sinistra contro la banchina, riportando alcuni graffi e danni superficiali.
Nel segnalare il sinistro all'autorità portuale, l'attore lo comunicava altresì
alla compagnia assicurativa, chiedendo la nomina di un perito per
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 2 di 12 l'accertamento dei danni patiti (quantificati dal in €.21.569,80, oltre Pt_1
IVA, in base ai preventivi), onde ottenerne il risarcimento.
Nonostante la conclusione delle operazioni peritali in data 14.01.2021, il affermava di non aver ricevuto più alcun riscontro dalla compagnia Pt_1
assicuratrice per cui, dopo l'esperimento, senza successo, del tentativo CP_1
obbligatorio di mediazione, nonchè dopo aver richiesto e impugnato la perizia tecnica assicurativa, adiva il presente Tribunale, chiedendo di riconoscere la piena operatività della polizza per il sinistro in esame e la responsabilità a fini risarcitori della e, per l'effetto, di Controparte_1
condannarla al risarcimento dei danni, per come già richiesti e quantificati, unitamente alla somma di €.4.100, a titolo di danno emergente per l'ormeggio dell'imbarcazione danneggiata, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta chiedeva il rigetto delle domande attoree, richiamando gli esiti della perizia tecnica e l'art.
2.6 delle
Condizioni Generali della polizza, che elenca le ipotesi di esclusione dell'assicurazione: in particolare, la richiamava le lett. c) e p) di tale CP_1
clausola (che escludono la copertura assicurativa quando i danni siano causati da usura o difetto di manutenzione dell'imbarcazione, oppure quando gli stessi derivino da ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare del motore, qualora la causa dell'ostruzione non sia accertata dagli incaricati della compagnia assicurativa), asserendo che il perito non aveva rinvenuto residui della busta di plastica che, a detta dell'attore, avrebbe danneggiato il motore destro, avendo accertato piuttosto gravi difetti di manutenzione della imbarcazione, escludendo così l'operatività della polizza.
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 3 di 12 In subordine, la convenuta contestava il quantum richiesto a titolo risarcitorio, richiamando anche l'applicabilità della riduzione per degrado d'uso del bene (di cui all'art.
2.3 delle Condizioni Generali della polizza).
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., durante l'istruttoria si procedeva all'escussione del teste di parte attrice, il sig. , Testimone_1
mentre parte convenuta rinunciava al proprio teste;
veniva altresì disposta c.t.u., con attribuzione dell'incarico all'ing. ; infine, ritenuta Persona_2
matura per la decisione, la causa era assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e di replica.
Il Tribunale, letti gli scritti difensivi delle parti e gli atti di causa, comprese le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, decide come segue.
La domanda di parte attrice può essere accolta solo in parte.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare che non si è verificata alcuna violazione dell'art.
4.1 lett. c) delle Condizioni Generali della polizza (che impone all'assicurato di procedere alla tempestiva denuncia di evento straordinario all'autorità portuale), come invece sostenuto dalla parte convenuta nella prima comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.: tale contestazione appare pretestuosa, in quanto, oltre a essere stata avanzata per la prima volta a conclusione dell'istruttoria, non tiene conto della denuncia datata 01.11.2020, depositata in atti dall'attore, che, seppur formalmente indirizzata alla compagnia assicurativa, era inoltrata anche all'autorità portuale (si veda il timbro apposto dall'Ufficio Marittimo di Baia), sicché è
da ritenersi che tale condizione di operatività della polizza sia stata soddisfatta dall'assicurato.
Tanto chiarito, tuttavia, la domanda di parte attrice non può essere
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 4 di 12 integralmente accolta e ciò alla luce dell'art.
2.6 delle Condizioni Generali di richiamato dalla società convenuta nella propria comparsa di CP_1
costituzione.
In particolare, è opportuno richiamare le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio, che permettono di analizzare le condizioni dell'imbarcazione assicurata e di valutare l'applicabilità o meno della polizza al sinistro in esame.
La prima questione riguarda lo stato di usura dell'imbarcazione, compreso il suo motore destro, soggetto a blocco per surriscaldamento, causato, a detta dell'attore, dell'aggancio di una busta di plastica durante la navigazione: onde contestare l'operatività della copertura assicurativa, la richiamava CP_1
l'art.
2.6 lett. c) delle Condizioni Generali, asserendo che il proprio perito avesse riscontrato rilevanti difetti di manutenzione delle componenti del natante, incompatibili con il surriscaldamento del motore causato da una sua momentanea ostruzione, ma piuttosto derivanti dalla prolungata incuria;
viceversa, il allegava documenti comprovanti l'effettuazione di Pt_1
interventi manutentivi tra il 2018 e il 2019 (ad opera del precedente proprietario), negando i difetti di manutenzione contestati dalla controparte.
Orbene, alla luce delle risultanze della c.t.u., non sono riscontrabili oggettivamente nell'imbarcazione difetti di manutenzione tali da escludere la copertura assicurativa ai sensi di polizza.
Infatti, sebbene l'ing. abbia potuto esaminare la barca solo dopo la Per_2
sostituzione del motore danneggiato, lo stesso ha evidenziato che la stessa “si presenta in buono stato di manutenzione e conservazione” (pag. 9 della relazione tecnica d'ufficio) e che “per quanto attiene alla manutenzione
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 5 di 12 dell'imbarcazione, […] la stessa, per uno scafo del 2008 e quindi con 15 anni di vita, si considera buona e non carente come riportato dal CTP” (pag.
11).
Dunque, tenendo conto delle predette considerazioni del c.t.u. e della produzione documentale di parte attrice, si ritiene non operante la causa di esclusione della polizza di cui all'art.
2.6 lett. c) delle Condizioni Generali,
riferita a difetti manutentivi del bene assicurato.
Tuttavia, la parte convenuta richiamava altresì la lett. p) dell'art. 2.6, che limita la copertura assicurativa prevedendo che “i danni ai motori derivanti da ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare nonché
degli scarichi saranno risarciti in presenza della traccia della causa verificata dagli incaricati di . CP_1
Ebbene, dalla lettura della perizia tecnica, redatta dalla N.A.M.E. s.r.l. per la compagnia assicurativa, emerge che il perito incaricato non ha potuto rinvenire alcuna traccia del sacchetto di plastica in nessuna delle componenti del motore destro dell'imbarcazione (si veda la pag. 14 della relazione, ove si legge che “nel corso dei nostri accertamenti non è stato possibile determinare in maniera oggettiva la presenza del sacchetto di plastica”).
Pur essendo possibile e plausibile che la presenza di una busta di plastica sia causa di surriscaldamento del motore (come rilevato anche dal c.t.u.) e sebbene anche il teste di parte attrice abbia riferito in tal senso, tuttavia il mancato rinvenimento del sacchetto o di almeno qualche suo residuo in sede di ispezione da parte del perito assicurativo esclude inevitabilmente l'operatività della polizza per il surriscaldamento e conseguente danneggiamento del motore destro dell'imbarcazione, alla luce della
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 6 di 12 formulazione letterale dell'art.
2.6 lett. p) (“I danni ai motori derivanti da ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare nonché degli
scarichi saranno risarciti in presenza della traccia della causa verificata dagli incaricati di .”). CP_1
Il discorso è diverso per quanto attiene ai graffi riportati sulla fiancata sinistra della barca, che, come asserito dall'attore, urtava contro la banchina durante le operazioni di ormeggio a causa del funzionamento del solo motore sinistro:
tali danni rientrano nella copertura assicurativa e, dunque, sono risarcibili.
Infatti, essendo stati esclusi difetti manutentivi dell'imbarcazione (come chiarito in precedenza), può dirsi che la dinamica dell'evento sia stata accertata non solo dal c.t.u., ma ancor prima anche dal perito della compagnia assicurativa, che non ha escluso il verificarsi di un surriscaldamento del motore destro e il suo conseguente danneggiamento, concentrandosi esclusivamente sulla presenza o meno del sacchetto di plastica: dunque, poiché l'origine dei danni in oggetto è da rinvenirsi proprio nel blocco del motore di destra, con conseguente sbilanciamento dell'imbarcazione e difficoltà nella sua conduzione, allora bisogna ritenere che in questo caso sia stata accertata la causa del danno, non operando alcuna causa di esclusione della polizza.
A tal proposito, il perito assicurativo contestava che i danni della fiancata sinistra della barca fossero diretta conseguenza dell'evento denunciato, in quanto i graffi erano rinvenuti ad altezze differenti;
tuttavia, tale circostanza non dimostra l'assenza di nesso tra il sinistro e i danni in esame, in quanto, come ha correttamente evidenziato l'ing. (c.t.p. dell'attore, ancor Per_3
prima da lui incaricato per contestare la perizia assicurativa, come da note
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 7 di 12 depositate in atti), l'ondeggiamento dell'imbarcazione mentre si trova in acqua determina un movimento inevitabile, che rende plausibili che i graffi si trovino ad altezze diverse della fiancata.
Quanto all'ammontare del pregiudizio risarcibile, da limitare ai soli danni per i quali si ritiene operante la polizza, il chiedeva €.5.000 (IVA Pt_1
esclusa) per la riparazione e la riverniciatura della fiancata sinistra, nonché
€.250 e €.1.500 (sempre oltre IVA), rispettivamente per il trasporto della barca fino al rimessaggio e per il parcheggio nel periodo invernale, in base ai preventivi depositati in atti.
Orbene, tali somme devono essere ricalcolate, in quanto l'attore non ha allegato fatture o prove effettive degli avvenuti pagamenti, limitandosi a depositare i predetti preventivi, che, tuttavia, non sono sufficienti a dimostrare l'effettivo ammontare delle spese sostenute o da sostenere, in quanto redatti da soggetti estranei alla controversia e non corroborati da ulteriori elementi (Cass. 28.11.2013, n. 26693).
Dunque, è opportuno e necessario richiamarsi alle considerazioni svolte dal c.t.u., che ha quantificato in €.500 le spese necessarie al trasporto e in €.3.000
i costi per la riverniciatura della murata sinistra della barca con gel coat in tinta chiara, per un totale di €.3.500, oltre IVA (senza aggiungere,
ovviamente, i costi per la sostituzione del motore destro, quantificati dal consulente in €.14.887,74 più IVA, dei quali - per quanto si è detto - è stata esclusa la risarcibilità a carico della compagnia assicurativa).
Tuttavia, da tale cifra va sottratta la franchigia di €.500, prevista dall'art. 2.5
delle Condizioni Generali del contratto assicurativo, sicché il danno risarcibile definitivo ammonta a €.3.000, più IVA;
viceversa, non si ritiene
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 8 di 12 applicabile la riduzione del 65% per degrado d'uso richiesta dalla società
convenuta (che, tuttalpiù, avrebbe potuto essere applicata solo ai danni al motore), in quanto i danni alla fiancata sinistra dell'imbarcazione non riguardano una componente da “rimpiazzare”, essendo richiesta una semplice riverniciatura della parte.
Il chiedeva altresì il risarcimento di €.4.100, come danno emergente Pt_1
per le spese sostenute per il contratto di ormeggio dell'imbarcazione dal
01.05.2021 al 31.10.2021. Tale domanda deve essere rigettata, in quanto manca la prova non solo dell'effettivo esborso della cifra in esame, ma soprattutto del nesso tra tale spesa e il sinistro denunciato dall'assicurato; in altri termini, non è stato dimostrato che l'ormeggio della barca sia stato dovuto alla sua inutilizzabilità per i danni subiti il 30.10.2020, oppure ad altre esigenze dell'attore.
Analogamente, va esclusa la risarcibilità della spesa preventivata di €.
1.500 per il parcheggio dell'imbarcazione nel periodo invernale: non solo, come evidenziato in precedenza, non è stata allegata una prova dell'effettivo pagamento, ma soprattutto non è dimostrato il nesso tra tale spesa e il sinistro, considerando che, ancor più che nel periodo estivo, durante l'inverno
è plausibile la sosta stabile nelle rimesse per le imbarcazioni, destinate ad un uso certamente ridotto (al di fuori, chiaramente, degli utilizzi lavorativi).
Bisogna pronunciarsi, infine, sulla domanda attorea di interessi e rivalutazione del danno. In primis, è bene ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il debito dell'assicuratore nasce come debito di valore, divenendo un debito di valuta solo quando sia liquidato, il che può
avvenire proprio con la sentenza in caso di controversia sull'operatività o
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 9 di 12 meno della polizza: ciò comporta che, fino alla liquidazione, la determinazione dell'ammontare oggetto di risarcimento è soggetta a rivalutazione monetaria, da calcolarsi con riferimento al momento del sinistro, nonché all'applicazione degli eventuali interessi (cd. compensativi),
quale parte del risarcimento stesso a titolo di lucro cessante (Cass.
02.04.2014, n. 7697). L'obbligazione di risarcimento del danno cagionato da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità
extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore: al relativo creditore
è dunque riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria, applicabile dal giorno di verificazione dell'evento dannoso, e degli interessi compensativi secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa applicato al capitale rivalutato anno per anno o all'importo medio tra la somma all'epoca del verificarsi dell'evento dannoso ed il momento della sua liquidazione risarcitoria (Cass. 19/01/2022, n. 1627; Cass. 06/09/2022, n. 26202; Cass.
23/02/2005, n. 3747).
Nella fattispecie, il danno è stato liquidato dal c.t.u. in epoca prossima alla presente decisione (precisamente al settembre 2024), per cui può ritenersi quantificato all'attualità e non necessita dunque di rivalutazione;
la somma media tra il danno all'attualità (€.3.000) e quello all'epoca dell'evento
(€.2.320, applicando gli indici Istat) si quantifica in €.2.660.
Sulla somma di €.2.660,00 vanno quindi riconosciuti gli interessi compensativi, che si determinano al tasso del 3% annuo, stante il rendimento del denaro nel periodo in questione, con decorrenza a far data dal 30.10.2020.
Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali per
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 10 di 12 cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non risulta avvenuta, a meno che non risulti dagli atti che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'IVA per tale riparazione (Cass. 11/11/2022, n. 33369).
Pertanto all'attore va riconosciuto il risarcimento del danno di €.3.000,00 oltre IVA, quindi complessivi €.3.660,00, oltre interessi al 3% annuo calcolati sulla somma di €.2.660,00 con decorrenza a far data dal 30.10.2020
fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo. Tuttavia, alla luce del limitato accoglimento della domanda, si ritiene opportuno ricorrere allo scaglione di riferimento del
decisum effettivo (da €.
1.101 a €.5.200).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie, nei limiti di quanto di ragione, la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di €.3.660,00, oltre interessi al 3% Parte_1
annuo calcolati sulla somma di €.2.660,00 con decorrenza a far data dal 30.10.2020 fino al soddisfo;
2. Condanna al rimborso in favore dell'attore delle Controparte_1
spese di c.t.u. - come già liquidate nel corso dell'istruttoria - nonchè
al pagamento in favore del medesimo delle spese di lite, queste ultime liquidate in €.237,00 per esborsi ed €.1.276,00 per compensi
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 11 di 12 professionali di difesa, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed
IVA secondo legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Maurizio Pagano.
Così deciso in Napoli il 17.04.2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 18450/2021 R.G. – sentenza Pagina 12 di 12