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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 707/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da:
Dott.ssa NA AN Presidente
Dott.ssa ER VA Consigliere est.
Avv. Daniela Macaluso Consigliere GA
all'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. N. 707/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Rechichi e Parte_1 C.F._1
BR RO e domicilio eletto presso lo studio del primo in Bovalino (RC); via Garibaldi, 218,
-appellante- contro
(C.F. ), domiciliato ex Controparte_1 P.IVA_1 lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano,
-appellato contumace- oggetto: carta docente.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“in riforma dell'impugnata sentenza,
- accertare e dichiarare che la ricorrente, in forza dei su citati rapporti di lavoro intrattenuti con il resistente , per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ha maturato il diritto CP_1 al godimento del beneficio economico previsto dall'art.1, comma 121 e ss., Legge 107/2015, c.d. Carta docenti nella misura di € 1.500,00;
pagina 1 di 5 - per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Trastevere n. 76/A, all'attribuzione a parte ricorrente della Carta Elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 1.500,00;
- Condannare il , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Trastevere n.76/A, al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa oltre IVA e CAP come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, con l'appellata sentenza n. 75 del 15.1.2025, provvedendo fuori udienza,
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., sulle domane avanzate dalla ricorrente, volte a ottenere il beneficio della c.d. Carta Docente per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in cui aveva prestato attività di docenza in forza di contratti di lavoro subordinato di durata superiore ai 180 gg. (e, segnatamente, il primo anno dal 30.11.2020 al 30.6.2021 presso l'IC Guido Galli di Milano, il secondo dal 15.10.2021 al 30.6.2022 presso l'IC Luciano Manara di Milano, il terzo dal 12.9.2022 al
30.6.2023 presso l'IK Wojtyla di Garbagnate Milanese e dal 7.10.2022 al 30.6.2023 presso l'IC di
Pero), ha rigettato il ricorso, nella contumacia del , per difetto di prova del requisito della CP_1 permanenza del rapporto di lavoro o, comunque, della permanenza della docente all'interno del sistema scolastico (in costanza d'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, provinciali o di istituto), requisito richiesto dall'art. 3, comma 2, DPCM 28.11.2016, a mente del quale “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio” e in difetto proposizione di domanda risarcitoria e di allegazione e prova del pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta;
il tutto a spese integralmente compensate dal momento che il non aveva sollevato eccezione idonee a frustare la domanda CP_1 di parte ricorrente.
Con ricorso depositato in data 4.7.2025, la ricorrente ha appellato la sentenza sulla base di unico motivo, con il quale ha censurato l'erroneità e lacunosità della motivazione della sentenza, allegando, a tal fine, in punto di fatto, che al momento del deposito del ricorso di primo grado (19.9.2023) la stessa era assunta a tempo determinato con contratto di docenza dal 4.9.2023 al 30.6.2024 e, in punto di diritto e sul piano processuale, che, all'udienza del 15.4.2024, il Tribunale, in luogo di trattenere la causa in decisione con esonero dalla lettura del dispositivo come richiesto dalla sua difesa nelle note pagina 2 di 5 scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12.4.2025, aveva concesso termine per il deposito di note scritte conclusive facoltative sino all'11.1.2025, avvertendo che nei successivi 30 giorni avrebbe emesso sentenza, senza che, tuttavia, nella contumacia del , vi fosse la necessità per la stessa CP_1 di approfondire ulteriormente le proprie argomentazioni (essendo la causa cristallizzata al 24.4.2023 con rapporto di lavoro al 30.6.2024) e risultando, in assunto, inammissibile la produzione di nuovi documenti con le note conclusive. L'appellante ha lamentato, inoltre, che, riscontrato il mancato deposito di note in sostituzione dell'udienza, il primo giudice avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine per il deposito delle suddette note sostitutive e, una volta emersi gli elementi prospettati, alla luce delle risultanze delle nuove evidenze offerte, la motivazione della sentenza avrebbe dovuto essere adeguata con conseguente soddisfacimento dell'interesse dalla stessa azionato.
Argomentata l'ammissibilità dell'appello, l'appellante ha concluso, quindi, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado e per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e loro distrazione in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Il , pur ritualmente convenuto, è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 28.1.2025 la causa è stata, quindi, discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le assorbenti ragioni di seguito esposte l'appello è infondato.
Va, innanzi tutto, premesso che la ricorrente nel presente giudizio, premesso di aver diritto all'attribuzione del beneficio economico della carta docente per le tre annualità scolastiche 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, nelle quali aveva prestato attività di docenza in forza di supplenze conferite per oltre 180 giorni sino al termine delle attività didattiche (ossia sino al 30.6) e lamentato Cont l'inadempimento del , si è limitata a chiedere l'adempimento in forma specifica e, segnatamente, la condanna dell'amministrazione scolastica all'attribuzione della Carta Elettronica per un valore di complessivi € 1.500,00, senza formulare in alternativa alcuna domanda risarcitoria.
Il giudice di primo grado, rilevato che, al momento della decisione (15.1.2025), non risultava provata la permanenza della ricorrente all'interno del sistema delle docenze scolastiche, ha rigettato la domanda e ciò, in quanto, l'art. 3, comma 2, del DPCM 28.11.2016 prevede che “La Carta non è più fruibile
pagina 3 di 5 all'atto della cessazione dal servizio”, ancorando, pertanto, l'attribuzione della carta elettronica in discussione al fatto che il docente sia ancora in servizio, requisito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità alla luce di un'interpretazione razionale e logico-sistematica della disposizione normativa, può ritenersi soddisfatto anche dalla sola costanza d'iscrizione nelle graduatorie per le supplenze.
Ciò è stato espressamente statuito dalla Suprema Corte che, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha enunciato, tra gli altri, anche il seguente principio di diritto:
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”.
Il requisito della permanenza all'interno del sistema “Scuola” dev'essere, pertanto, attuale e deve, quindi, sussistere al momento della pronuncia della sentenza, non essendo sufficiente che lo stesso fosse presente all'epoca della proposizione della domanda né che permanesse all'epoca della prima udienza ex art. 420 c.p.c., in questo caso sostituita nel decreto ex art. 415 c.p.c. del 27.9.2023 con la trattazione scritta (mediante note difensive da depositarsi entro il 12.4.2024), in quanto la causa non è stata definita in quella sede, ma è stata decisa in data 15.1.2025, a seguito di ulteriore trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione di termine perentorio per il deposito di note difensive
“facoltative” sino all'11.1.2025.
Considerato che l'incarico di supplenza in atto al momento del deposito del ricorso introduttivo e della prima udienza (costituita con la trattazione scritta) aveva scadenza al 30.6.2024, sarebbe stato onere della ricorrente ex art. 2697, comma 1, c.c. provare la permanenza del requisito, depositando, entro il termine del 12.1.2025, assegnato per il deposito delle note scritte conclusive facoltative (sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.), la documentazione dimostrativa della propria eventuale stabilizzazione o del conferimento di ulteriori incarichi di supplenza in corso di esecuzione o, ancora, in difetto, della costanza della propria iscrizione nelle graduatorie per le supplenze, produzioni pagina 4 di 5 senz'altro ammissibili, in quanto resesi necessarie in ragione dei tempi di definizione del processo e aventi ad oggetto documenti sopravvenuti indispensabili ai fini dell'accoglimento della domanda, come formulata.
In difetto di tale prova il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, essendo tenuto a verificare il permanere del requisito alla data della decisione.
Vero è che, come osservato dall'appellante, non avendo nessuna delle parti depositato note nel termine da ultimo assegnato, il primo giudice, in applicazione dell'art. 127-ter, comma IV, c.p.c., avrebbe dovuto assegnare ulteriore termine perentorio per il deposito di note scritte o fissare udienza.
Tale vizio procedimentale, tuttavia, integra una nullità comportante la rimessione del giudizio in primo grado ex art. 354 c.p.c. (retrocessione che neppure l'appellante, infatti, richiede), sicché, essendo la
Corte, comunque, tenuta a decidere la causa nel merito, l'appello non può che essere rigettato, in quanto la neppure nel presente grado di giudizio, ha allegato o documentato alcunché in ordine Pt_2 alla propria permanenza all'interno del sistema delle docenze, né con riferimento alla pregressa annualità scolastica (2024-2025), né, ciò che ora rileva, avuto riguardo a quella corrente (2025-2026), risultando tale requisito provato solo sino al 30.6.2024 (vd. contratto a.s. 2023-2024 depositato in primo grado con le note scritte del 12.4.2024) e non, come necessario, all'attualità.
Cont Nulla si dispone per le spese, attesa la contumacia del .
Avendo depositato dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato, l'appellante non
è tenuta all'ulteriore versamento di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 75/2025 del Tribunale di Busto Arsizio;
- nulla per le spese.
Milano, 28/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ER VA NA AN
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da:
Dott.ssa NA AN Presidente
Dott.ssa ER VA Consigliere est.
Avv. Daniela Macaluso Consigliere GA
all'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. N. 707/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Rechichi e Parte_1 C.F._1
BR RO e domicilio eletto presso lo studio del primo in Bovalino (RC); via Garibaldi, 218,
-appellante- contro
(C.F. ), domiciliato ex Controparte_1 P.IVA_1 lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano,
-appellato contumace- oggetto: carta docente.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“in riforma dell'impugnata sentenza,
- accertare e dichiarare che la ricorrente, in forza dei su citati rapporti di lavoro intrattenuti con il resistente , per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ha maturato il diritto CP_1 al godimento del beneficio economico previsto dall'art.1, comma 121 e ss., Legge 107/2015, c.d. Carta docenti nella misura di € 1.500,00;
pagina 1 di 5 - per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Trastevere n. 76/A, all'attribuzione a parte ricorrente della Carta Elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 1.500,00;
- Condannare il , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Trastevere n.76/A, al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa oltre IVA e CAP come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, con l'appellata sentenza n. 75 del 15.1.2025, provvedendo fuori udienza,
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., sulle domane avanzate dalla ricorrente, volte a ottenere il beneficio della c.d. Carta Docente per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, in cui aveva prestato attività di docenza in forza di contratti di lavoro subordinato di durata superiore ai 180 gg. (e, segnatamente, il primo anno dal 30.11.2020 al 30.6.2021 presso l'IC Guido Galli di Milano, il secondo dal 15.10.2021 al 30.6.2022 presso l'IC Luciano Manara di Milano, il terzo dal 12.9.2022 al
30.6.2023 presso l'IK Wojtyla di Garbagnate Milanese e dal 7.10.2022 al 30.6.2023 presso l'IC di
Pero), ha rigettato il ricorso, nella contumacia del , per difetto di prova del requisito della CP_1 permanenza del rapporto di lavoro o, comunque, della permanenza della docente all'interno del sistema scolastico (in costanza d'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, provinciali o di istituto), requisito richiesto dall'art. 3, comma 2, DPCM 28.11.2016, a mente del quale “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio” e in difetto proposizione di domanda risarcitoria e di allegazione e prova del pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta;
il tutto a spese integralmente compensate dal momento che il non aveva sollevato eccezione idonee a frustare la domanda CP_1 di parte ricorrente.
Con ricorso depositato in data 4.7.2025, la ricorrente ha appellato la sentenza sulla base di unico motivo, con il quale ha censurato l'erroneità e lacunosità della motivazione della sentenza, allegando, a tal fine, in punto di fatto, che al momento del deposito del ricorso di primo grado (19.9.2023) la stessa era assunta a tempo determinato con contratto di docenza dal 4.9.2023 al 30.6.2024 e, in punto di diritto e sul piano processuale, che, all'udienza del 15.4.2024, il Tribunale, in luogo di trattenere la causa in decisione con esonero dalla lettura del dispositivo come richiesto dalla sua difesa nelle note pagina 2 di 5 scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 12.4.2025, aveva concesso termine per il deposito di note scritte conclusive facoltative sino all'11.1.2025, avvertendo che nei successivi 30 giorni avrebbe emesso sentenza, senza che, tuttavia, nella contumacia del , vi fosse la necessità per la stessa CP_1 di approfondire ulteriormente le proprie argomentazioni (essendo la causa cristallizzata al 24.4.2023 con rapporto di lavoro al 30.6.2024) e risultando, in assunto, inammissibile la produzione di nuovi documenti con le note conclusive. L'appellante ha lamentato, inoltre, che, riscontrato il mancato deposito di note in sostituzione dell'udienza, il primo giudice avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine per il deposito delle suddette note sostitutive e, una volta emersi gli elementi prospettati, alla luce delle risultanze delle nuove evidenze offerte, la motivazione della sentenza avrebbe dovuto essere adeguata con conseguente soddisfacimento dell'interesse dalla stessa azionato.
Argomentata l'ammissibilità dell'appello, l'appellante ha concluso, quindi, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado e per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c., con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e loro distrazione in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Il , pur ritualmente convenuto, è rimasto contumace. CP_1
All'udienza del 28.1.2025 la causa è stata, quindi, discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le assorbenti ragioni di seguito esposte l'appello è infondato.
Va, innanzi tutto, premesso che la ricorrente nel presente giudizio, premesso di aver diritto all'attribuzione del beneficio economico della carta docente per le tre annualità scolastiche 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, nelle quali aveva prestato attività di docenza in forza di supplenze conferite per oltre 180 giorni sino al termine delle attività didattiche (ossia sino al 30.6) e lamentato Cont l'inadempimento del , si è limitata a chiedere l'adempimento in forma specifica e, segnatamente, la condanna dell'amministrazione scolastica all'attribuzione della Carta Elettronica per un valore di complessivi € 1.500,00, senza formulare in alternativa alcuna domanda risarcitoria.
Il giudice di primo grado, rilevato che, al momento della decisione (15.1.2025), non risultava provata la permanenza della ricorrente all'interno del sistema delle docenze scolastiche, ha rigettato la domanda e ciò, in quanto, l'art. 3, comma 2, del DPCM 28.11.2016 prevede che “La Carta non è più fruibile
pagina 3 di 5 all'atto della cessazione dal servizio”, ancorando, pertanto, l'attribuzione della carta elettronica in discussione al fatto che il docente sia ancora in servizio, requisito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità alla luce di un'interpretazione razionale e logico-sistematica della disposizione normativa, può ritenersi soddisfatto anche dalla sola costanza d'iscrizione nelle graduatorie per le supplenze.
Ciò è stato espressamente statuito dalla Suprema Corte che, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha enunciato, tra gli altri, anche il seguente principio di diritto:
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”.
Il requisito della permanenza all'interno del sistema “Scuola” dev'essere, pertanto, attuale e deve, quindi, sussistere al momento della pronuncia della sentenza, non essendo sufficiente che lo stesso fosse presente all'epoca della proposizione della domanda né che permanesse all'epoca della prima udienza ex art. 420 c.p.c., in questo caso sostituita nel decreto ex art. 415 c.p.c. del 27.9.2023 con la trattazione scritta (mediante note difensive da depositarsi entro il 12.4.2024), in quanto la causa non è stata definita in quella sede, ma è stata decisa in data 15.1.2025, a seguito di ulteriore trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione di termine perentorio per il deposito di note difensive
“facoltative” sino all'11.1.2025.
Considerato che l'incarico di supplenza in atto al momento del deposito del ricorso introduttivo e della prima udienza (costituita con la trattazione scritta) aveva scadenza al 30.6.2024, sarebbe stato onere della ricorrente ex art. 2697, comma 1, c.c. provare la permanenza del requisito, depositando, entro il termine del 12.1.2025, assegnato per il deposito delle note scritte conclusive facoltative (sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.), la documentazione dimostrativa della propria eventuale stabilizzazione o del conferimento di ulteriori incarichi di supplenza in corso di esecuzione o, ancora, in difetto, della costanza della propria iscrizione nelle graduatorie per le supplenze, produzioni pagina 4 di 5 senz'altro ammissibili, in quanto resesi necessarie in ragione dei tempi di definizione del processo e aventi ad oggetto documenti sopravvenuti indispensabili ai fini dell'accoglimento della domanda, come formulata.
In difetto di tale prova il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, essendo tenuto a verificare il permanere del requisito alla data della decisione.
Vero è che, come osservato dall'appellante, non avendo nessuna delle parti depositato note nel termine da ultimo assegnato, il primo giudice, in applicazione dell'art. 127-ter, comma IV, c.p.c., avrebbe dovuto assegnare ulteriore termine perentorio per il deposito di note scritte o fissare udienza.
Tale vizio procedimentale, tuttavia, integra una nullità comportante la rimessione del giudizio in primo grado ex art. 354 c.p.c. (retrocessione che neppure l'appellante, infatti, richiede), sicché, essendo la
Corte, comunque, tenuta a decidere la causa nel merito, l'appello non può che essere rigettato, in quanto la neppure nel presente grado di giudizio, ha allegato o documentato alcunché in ordine Pt_2 alla propria permanenza all'interno del sistema delle docenze, né con riferimento alla pregressa annualità scolastica (2024-2025), né, ciò che ora rileva, avuto riguardo a quella corrente (2025-2026), risultando tale requisito provato solo sino al 30.6.2024 (vd. contratto a.s. 2023-2024 depositato in primo grado con le note scritte del 12.4.2024) e non, come necessario, all'attualità.
Cont Nulla si dispone per le spese, attesa la contumacia del .
Avendo depositato dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato, l'appellante non
è tenuta all'ulteriore versamento di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 75/2025 del Tribunale di Busto Arsizio;
- nulla per le spese.
Milano, 28/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ER VA NA AN
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