Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 4936/2019, riservata in decisione all'udienza del
15.1.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(C.F. ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di appello, C.F._2
dall'avv. Angelina Serino (C.F. ), presso il cui studio, sito in San C.F._3
Giorgio del Sannio (BN) alla via Vicolo Freddo, n. 1, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._4
procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Nicola Marino (C.F.
), Filomena Marino (C.F. e C.F._5 C.F._6 CP_2
(C.F. ), presso il cui studio, sito in Benevento alla via G. Manciotti C.F._7
n.30, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°4936/2019 -sentenza
- 1 -
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.12.2015 Controparte_1
conveniva in giudizio e al fine di sentir dichiarare la Parte_1 Parte_2
sua esclusiva proprietà, in forza dell'atto pubblico del 19.12.1986, sul terreno censito nel
Comune di Venticano (AV), al foglio2, mappale n.509, s.a. cl.2, are 3.00, reddito dominicale €1.55, reddito agrario 1.01, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile da essi occupato sine titulo; per l'effetto, sentir dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 12.3.2010, con cui ivi dichiaratosi proprietario per Parte_1
usucapione, donava il suindicato terreno ad . Parte_2
1.2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio Parte_1
e , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, per Parte_2
mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, nonché la decadenza dall'azione, non essendo chiara la natura, ordinaria o possessoria, del giudizio instaurato;
nel merito, chiedevano il rigetto della domanda attorea. Spiegavano, altresì, domanda riconvenzionale diretta ad accertare l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del terreno de quo in capo ad con conseguente validità dell'atto di Parte_1
donazione del 12.3.2010 con cui quest'ultimo trasferiva il bene ad . Parte_2
1.3 Istruita la causa, sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale di Benevento, all'udienza del
25.3.2019, ha riservato la causa in decisione e, con sentenza n. 1432/2019, ha rigettato la domanda di rivendica proposta in via principale da;
ha rigettato la Controparte_1
domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti e, per l'effetto, ha accolto l'altro capo della domanda attorea, avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell'atto di donazione del
12.3.2010.
Segnatamente, il Tribunale ha respinto la domanda di rivendica, ritenendo non fornita dall'istante la probatio diabolica del diritto dominicale vantato;
ha rigettato, d'altro canto, la domanda avversaria di usucapione, sul presupposto che i convenuti, a loro volta, non avessero fornito la prova di un possesso pacifico, continuativo e ultraventennale maturato in capo al donante ha conseguentemente dichiarato la nullità di siffatto Parte_1
atto di donazione in accoglimento del secondo capo della domanda attorea.
1.4 Avverso tale pronuncia pubblicata in data 5.8.2019, con atto di citazione notificato in data 6.11.2019, e hanno proposto appello, affidato Parte_1 Parte_2
ad un unico articolato motivo.
RGn°4936/2019 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In particolare, gli appellanti protestano che alla luce delle risultanze istruttorie acquisite è stata raggiunta la prova dell'esercizio di un possesso ad usucapionem idoneo a consolidare la fattispecie acquisitiva in capo al donante ai sensi dell'art. 1158 c.c.; denunziano, per l'effetto, l'errore in cui è incorso il giudice a quo nel dichiarare la nullità dell'atto di donazione, posto che al momento della stipula, era legittimato a Parte_1
disporre del diritto dominicale sul bene.
1.5 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.1.2020, si è costituito in giudizio , che ha resistito al gravame, eccependone l'inammissibilità ai Controparte_1
sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.6 All'udienza del 15.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe, la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 6.11.2019, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 5.8.2019.
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello è ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che gli appellanti hanno, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.2 In via ulteriormente preliminare non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo gli appellanti addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
2.3 L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
All'esito della rinnovata disamina delle risultanze istruttorie acquisite, sollecitata dal gravame, deve confermarsi la conclusione cui è pervenuto il primo giudice, secondo cui non
è stata raggiunta la prova che dante causa di , abbia Parte_1 Parte_2
esercitato sul terreno in questione un potere materiale connotato, sul piano oggettivo e
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda soggettivo, dai caratteri postulati dall'art. 1140 c.c. ai fini del consolidamento, con la durata ventennale prevista dall'art. 1158 c.c., di un acquisto dominicale ad usucapionem.
Come chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene
(cfr. Cass. n. 4931/2022, Cass. n. 1796/2022, Cass. n. 6123/2020, Cass. n.
17376/2018, Cass. n. 18215/2013). Sul punto si è precisato che la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. jus excludendi alios) che il giudice di merito deve, pertanto, accertare se il soggetto che chiede il riconoscimento dell'usucapione abbia dimostrato non soltanto di aver utilizzato il bene, ma anche di averne precluso ai terzi la fruizione, come significativamente può avvenire con la recinzione del fondo (cfr. Cass. n. 18528/2023, Cass.
n. 7621/2023, Cass. n. 6485/2023, Cass. n. 1796/2022).
Nella prospettiva così delineata non appaiono decisive le deposizioni dei testi invocate dagli appellanti, i quali hanno riferito di aver visto “lavorare il terreno”, Parte_1
coltivandolo e raccogliendone i frutti, trattandosi di attività di per sé compatibile anche con un utilizzo del bene a titolo diverso da quello dominicale.
In assenza di ulteriori segni esterni, quali l'esistenza di opere e/o impianti stabili nonché la recinzione del terreno, cui va assegnata una rilevanza prioritaria in termini di ius excludendi alios, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, il godimento del bene estrinsecatosi nella coltivazione rimane equivoco, perché, come già sopra chiarito, compatibile anche con titoli diversi da quello dominicale.
Va, perciò, confermata la decisione del giudice a quo che ha escluso l'accertamento dell'acquisto ad usucapionem della proprietà sul fondo di cui è causa in capo al donante, della cui fattispecie difetta, in primis, l'esistenza di un potere di fatto sul bene qualificabile in termini di possesso tipico del dominus.
Va conseguentemente confermata la declaratoria di nullità dell'atto di donazione, pronunciata dal primo giudice sull'accertato presupposto del difetto di legittimazione a
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda disporre del diritto in capo al donante, dichiaratosi usucapiente nell'atto del 13.3.2010.
Inconferenti sono, poi, le considerazioni difensive degli appellanti sulla necessità che l'attore in rivendicazione fornisca la cd. probatio diabolica fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, senza che tale rigore sia attenuato dal sol fatto che il convenuto sollevi un'eccezione o proponga una domanda riconvenzionale di usucapione.
Il primo giudice ha, invero, rigettato la domanda di rivendicazione proposta in via principale da , reputandolo onerato della prova tipica di colui che agisce ai sensi Controparte_1 dell'art. 948 c.c. ed escludendo ogni forma di temperamento alla luce del contegno difensivo dei convenuti.
È vero che in un passaggio della motivazione il giudice a quo, in maniera contraddittoria con l'iter logico precedente, afferma che “l'attore risulta invece proprietario in base all'atto di permuta indicato in citazione”. E, tuttavia, tale affermazione non ha spiegato alcuna concreta incidenza sul dispositivo della statuizione, che, coerentemente con il ritenuto fallimento della probatio diabolica da parte del rivendicante, ha rigettato la domanda ex art. 948 c.c. proposta da . Del resto, tale capo della Controparte_1
statuizione è divenuto irretrattabile perché non attinto da gravame dall'odierno appellato, che, seppur in parte qua legittimato ad interporre impugnazione in quanto soccombente, ha prestato acquiescenza alla decisione, ritenendosi evidentemente soddisfatto dalla declaratoria di nullità del titolo di acquisto vantato dalle controparti.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad €
5.200,00, concretamente rapportati alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1432/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna e , in solido tra loro, alla refusione, Parte_1 Parte_2
in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, che liquida in €
1.900,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Nicola
Marino, Filomena Marino e dichiaratisene anticipatari;
CP_2
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico degli appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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