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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6949/2018 R.G. vertente tra:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
(Avv.ti LEONARDO DELRE E CARLO MINDICINI) Parte_8
- ATTORI -
E
incorporata per atto di fusione per incorporazione in Controparte_2 [...]
Avv. FABIO CIVALE) Controparte_3
- CONVENUTA –
Controparte_4
- CONVENUTA CONTUMACE –
- FATTO E DIRITTO -
1. Con atto di citazione introduttivo del giudizio il sig. ha convenuto dinanzi a Parte_9 questo Tribunale la (ora incorporata per atto di fusione per incorporazione in Controparte_2 [...]
e la LCA, al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_3 Controparte_4 conclusioni: “- nel merito in via principale: a) accertare e dichiarare che il sig. ha Parte_8 acquistato da n°5.434 titoli (azioni e obbligazioni convertibili) NE AN S.p.a, di cui CP_2
n°5.111 per il complessivo valore di € 204.008,51 e n°323 per il valore che sarà determinato in corso di causa;
b) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di e di NE AN Controparte_2
S.p.a, per violazione degli obblighi informativi e di valutazione circa l'appropriatezza delle operazioni bancarie concluse dal sig. per tramite del citato istituto di credito, con conseguente Parte_9 risoluzione dei contratti di acquisto di azione e obbligazioni convertibili NE AN effettuate da parte attrice e, per l'effetto condannare in solido e NE AN S.p.a alla restituzione in Controparte_2 favore dell'attore della complessiva somma, che sarà determinata in corso di causa, impiegata per l'acquisto di n°5:434 titoli NE AN o della somma di euro 204.008,50, pari all'acquisto di n.
5.111 titoli NE
AN, oltre interessi e rivalutazione;
sempre nel merito ed in via subordinata: c) accertare e dichiarare la nullità del contratto di sottoscrizione di azioni NE AN S.p.A. concluso dal sig. per Parte_9 tramite di per violazioni da parte dei citati istituti di credito delle norme imperative ex Controparte_2 art. 2621 c.c. e 102 TUF e per effetto condannare in solido NE AN S.p.a e alla Controparte_2 restituzione in favore del sig. della complessiva somma, che sarà determinata in corso di Parte_9 causa, impiegata per l'acquisto di n°5.434 titoli NE AN o della somma di euro 204.008,50, pari all'acquisto di n°5.111 titoli NE AN, oltre interessi e rivalutazione;
d) accertare e dichiarare la nullità del contratto di sottoscrizione di azioni ,P.A. concluso dal sig. per Parte_10 Parte_9 tramite di per difetto di forma scritta ex art. 23 TUF e per effetto condannare Controparte_2 [...] alla restituzione in favore del sig. della complessiva somma, che sarà CP_2 Parte_9 determinata in corso di causa, impiegata per l'acquisto di n°5.434 titoli NE AN o della somma di euro
204.008,50, pari all'acquisto di n° 5.111 titoli NE AN, oltre interessi e rivalutazione;
e) accertare e dichiarare la nullità del contratto di sottoscrizione di azioni NE AN S.p.A. concluso dal sig. Parte_9
per tramite di per violazione ex art. 1418 c.c. della normativa sul conflitto di
[...] Controparte_2 interesse e per l'effetto condannare in solido NE AN S.p.a e alla restituzione in Controparte_2 favore del sig. della complessiva somma, che sarà determinata in corso di causa, Parte_9 impiegata per l'acquisto di n°5.434 titoli NE AN o della somma di euro 204.008,50, pari all'acquisto di n°5.111 titoli NE AN, oltre interessi e rivalutazione;
f) accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto di sottoscrizione di azioni NE AN S.p.A. concluso dal sig. per tramite di Parte_9 ex artt. 1428 c.c. e 1439 c.c. e per effetto condannare in solido e Controparte_2 Parte_11
AN alla restituzione in favore del sig. della complessiva somma, che sarà CP_2 Parte_9 determinata in corso di causa, impiegata per l'acquisto di n°5.434 titoli NE AN o della somma di euro
204.008,50, pari all'acquisto di n°5.111 titoli NE AN, oltre interessi e rivalutazione;
sempre nel merito, accertate e dichiarare le responsabilità aquiliano ex art. 2043 cod. civ., precontrattuale ex art. 1337
e 1338 cod. civ. e contrattuale per fatto doloso ex art, 1225 cod. civ della e NE AN CP_2
S.p.A. e per l'effetto, condannare le stesse al risarcimento del danno ingiusto cagionato al Sig. Parte_8
da commisurarsi alla perdita di valore dei titoli acquistati;
g) condannare parte convenuta al
[...] pagamento - in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari e distrattari - delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA come per legge”.
Costituendosi, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, la Controparte_2 prescrizione delle azioni di annullamento e di risarcimento danni e chiesto comunque il rigetto nel merito delle domande attoree, nonché, in caso di accertamento della responsabilità della convenuta, la riduzione dell'entità del risarcimento in ragione del grave concorso colposo dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero in ragione di quanto previsto dall'art. 1225 c.c., in ogni caso con condanna dell'attore alla restituzione dei titoli oggetto di causa o dei frutti incassati;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
La in LCA è rimasta contumace per l'intero giudizio. Parte_12
In data 20.01.2020, ha dato atto dell'intervenuta fusione per incorporazione di Controparte_3 in con decorrenza dal 27.05.2019, depositando il relativo atto di Controparte_2 Controparte_3 fusione.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti, l'espletamento della prova orale a mezzo dei testi e , nonché mediante la CTU depositata dal Testimone_1 Testimone_2 dott. . Persona_1
A seguito dell'evento interruttivo del decesso dell' , con comparsa di intervento volontario Pt_9 del 19.09.2022, si sono costituiti in giudizio gli eredi del de cuius, , , Parte_1 Parte_2
, , , , , Parte_3 Controparte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e , i quali si sono riportati agli scritti difensivi, ai verbali di udienza, nonché, a
[...] Parte_8 tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dall'originario attore.
All'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 18.06.2024, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La pretesa attorea va accolta per quanto di ragione.
2.1.1. Preliminarmente, va dichiarata l'improcedibilità della domanda nei confronti della
[...] posta in liquidazione coatta amministrativa prima dell'instaurazione del presente giudizio. In Parte_12 effetti, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 del R.D. 16.3.1942 n. 267 (legge fallimentare), qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora, pertanto, nonostante la dichiarazione di fallimento, la parte agisce in giudizio nei confronti del debitore, al quale subentra il curatore ai sensi dell'art. 43 legge fall., la domanda di pagamento somme deve essere dichiarata improcedibile (ex plurimis: Cass.
5.8.2011,n. 17035; Cass. 22.12.2005 n. 28481; Cass. 09.7.2005, n. 14468). In pratica, secondo il citato art. 52 L.F., la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento soggiace al rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, come disciplinato dagli artt. 93 e ss. L.F.
I principi esposti con riguardo al fallimento trovano peraltro applicazione anche in caso di liquidazione coatta amministrativa, in quanto l'art. 201 L.F. rinvia espressamente, in tema di liquidazione coatta, alle norme di cui agli artt. 52 e ss. L.F. La ratio che fonda l'improcedibilità dell'azione ordinaria promossa separatamente dal singolo creditore – e cioè la tutela della par condicio creditorum - è infatti comune a tutte le procedure concorsuali, sicché un trattamento differenziato tra di esse non avrebbe ragion d'essere (cfr., tra le altre, Cass. 9.03.2010, n. 5662; Cass. 10.8.2007, n. 17602).
2.1.2. Per quanto concerne l'eccepito difetto di legittimazione passiva di giova Controparte_3 precisare che quest'ultima è intervenuta nel presente procedimento quale incorporante della CP_2
(e non in forza del contratto di cessione di azienda intercorso tra la cedente NE AN s.p.a. in LCA
[...]
e la cessionaria;
pertanto, tale eccezione deve essere rigettata in quanto destituita di Controparte_3 qualsivoglia fondamento.
2.1.3. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
(rectius, estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio) della convenuta Al riguardo, Controparte_2 occorre premettere che nella sua qualità di intermediario, ha posto in essere le operazioni Controparte_2 di commercializzazione dei titoli della NE AN s.p.a. ed è in ragione di tali operazioni che parte attrice deduce la sussistenza di distinti profili di invalidità degli atti negoziali e di responsabilità.
Viene, innanzitutto, all'attenzione il D.L. 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 121, con cui è stato disposto l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di
NE AN s.p.a. e di AN AR di EN spa, al fine di far fronte alla gravissima crisi interessante i predetti istituti di credito. In particolare, ai sensi dell'art. 1, il citato decreto disciplina “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di AN AR di EN e di NE AN
(ciascuna singolarmente, la «AN» o, collettivamente, le «NC») nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”.
In forza dell'art.
1.1. lett. c), i commissari liquidatori devono procedere “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell' articolo 3, comma 3”, cioè Controparte_3
La cessione, ex art. 3 D.L. n. 99/2017 include “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Sono, tuttavia, esclusi, per quel che qui interessa, “i debiti delle NC nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle NC o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett. b).
In base a quanto previsto dal D.L. n. 99/2017, in data 26 giugno 2017, NE AN s.p.a. in LCA e la AN AR di EN spa concludevano con un contratto di cessione di Controparte_3 azienda, prodotto in giudizio, comprendente, tra l'altro, le partecipazioni di NE AN s.p.a. in
[...]
, in forza dell'art. 3.1.2. (xi) del contratto. Inoltre, per “Attività incluse” e “Passività incluse” di CP_2 NE AN s.p.a., l'art.
3.1.1. prevede debbano intendersi “anche quelle delle sue partecipate (tra cui
), che siano espressamente incluse nell'“Insieme Aggregato” (si noti che l'Allegato D al Controparte_2 contratto di cessione, relativo ai “Prospetti relativi all'Insieme Aggregato”, indica nel “Perimetro consolidato (sintetico)” anche le voci patrimoniali di ). Tuttavia, ai sensi del successivo art. Controparte_2
3.1.4. lett. (b) - (iv) (in linea con quanto previsto dal predetto art. 3, co. 1, lett. b D.L. n. 99/2017) devono ritenersi esclusi dalla cessione “i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in LCA”.
Quindi, alla luce di tale ultima diposizione del contratto di cessione di azienda concluso il 26 giugno
2017 tra NE AN s.p.a. in LCA (cedente) e (cessionario), sono escluse Controparte_3 espressamente dalla cessione i debiti e le responsabilità derivanti da o comunque connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili della NE AN s.p.a. in
LCA, effettuate dalla e in questa sede contestate. Pertanto, resta in capo a quest'ultima la Controparte_2 responsabilità delle violazioni commesse in dette operazioni di commercializzazione.
Per comprendere compiutamente la portata della disposizione negoziale appena menzionata (cioè quella di cui all'art.
3.1.4. lett. (b) - (iv)) e quindi il fatto che questa riguardi anche la responsabilità per l'attività di collocazione sul mercato dei titoli NE AN da parte della (controllata Controparte_2 dalla società i cui titoli venivano collocati), va ribadito che, come visto, il contratto di cessione di azienda in questione ha riguardato anche le attività e le passività delle partecipate della cedente NE AN s.p.a., nel senso che anche queste sono incluse nell'“Insieme Aggregato” oggetto di cessione. Quindi, la previsione negoziale di cui all'art. 3.1.4. (in deroga alla previsione generale di cui all'art.
3.1.1. per cui anche le passività delle controllate rientrano nella cessione) ha escluso tra le passività delle partecipate (come
[...]
la cessione di quelle originate dalla responsabilità di queste per l'attività di collocazione sul CP_2 mercato dei titoli NE AN.
La difesa della ha dedotto che con il “Secondo Atto ricognitivo del contratto di Controparte_2 cessione in data 26 giugno 2017 relativo a e Controparte_5 Parte_13
del 17 gennaio 2018 NE AN s.p.a. e indicavano nella Tabella B che il
[...] Controparte_3 contenzioso giudiziale relativo anche a in materia di azioni delle ex NC Venete rientra Controparte_2 nel “Contenzioso Escluso” dalla cessione, ai sensi dell'art.
3.1.1 e dell'art.
3.1.4 lett. (b) - (iv) del contratto di cessione di azienda in discussione.
Nella predetta tabella si legge che il “Contenzioso giudiziale in materia di azioni / obbligazioni subordinate delle ex NC Venete” deve intendersi “escluso dalla cessione ad e resta Controparte_3 quindi di competenza della LCA”. Tale previsione (che comunque conferma quanto si dirà a breve sull'esclusione dalla cessione a del contenzioso che qui rileva: quello sulla Controparte_3 commercializzazione dei titoli NE AN) va correttamente intesa: se infatti, come si è già esposto, in base al contratto del 26 giugno 2017 oggetto di cessione ad erano state anche le Controparte_3 passività della controllata con esclusione però delle responsabilità relative alla Controparte_2 commercializzazione delle azioni o obbligazioni NE AN s.p.a., il relativo contenzioso è conseguentemente e logicamente escluso dalla cessione e resta in capo ai soggetti/parti originari, cioè, per quanto qui interessa, ritenuta responsabile delle attività compiute. D'altronde, non può Controparte_2 sostenersi che rientri nella sfera della LCA della NE AN s.p.a. un contenzioso che prima della cessione di cui si discute non rientrava tra le poste passive di tale società, ma tra quelle della CP_2
[...
, soggetto di diritto autonomo (neppure, come già esposto, controllato al 100% dalla NE AN s.p.a.), che aveva posto in essere le relative operazioni di collocazione sul mercato dei titoli NE AN s.p.a., società questa comunque estranea all'operato della . Controparte_2
Alla luce di quanto fin qui esposto, la previsione negoziale del contratto di cessione del 26 giugno
2017 per cui deve ritenersi escluso dalla cessione “qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal Contenzioso
Pregresso” (art.
3.1.4. lett. (b) - (vi), in linea con il comma 1 dell'art. 3 D.L. n. 99/2017 (che esclude dalla prevista cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”) va intesa nel senso che la stessa fa riferimento a tutte le controversie relative all'attivo ed al passivo ceduto, con esclusione di quelle, al di là del dato temporale, relative alle responsabilità per le operazioni di commercializzazione dei titoli NE AN s.p.a. che, come visto, sono escluse dalla cessione. Si noti, a tal proposito, che l'art. 3.1.2. (b) - (vii) del contratto prevede che tra le
“Passività Incluse” nella cessione vi sono, tra l'altro, “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi anche per oneri e spese legali), relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle NC in LCA o con obbligazionisti convertibili e/o obbligazionisti subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle NC in LCA …”, con la conseguenza che le controversie relative alla negoziazione di azioni e obbligazioni convertibili/subordinate delle NC in LCA, a prescindere dal momento in cui sono state instaurate, sono, ratione materiae, fuori dalla cessione a Intesa San Paolo. Quindi, questo contenzioso resta a carico del soggetto che si assume essere responsabile e cioè la stessa NE AN s.p.a., se questa ha collocato direttamente i propri titoli, ovvero la che ha collocato i titoli della prima (ne deriva che Controparte_2 solo rispetto al contenzioso diverso da quello che qui interessa, e cioè quello relativo alle responsabilità per negoziazione di titoli della AN in LCA, vale la regola dell'esclusione delle controversie non ancora pendenti alla data della cessione d'azienda e dell'inclusione, invece, delle controversie pendenti in tale data
(“Contenzioso pregresso”) con il subentro di quale cessionaria, in tali rapporti Controparte_3 processuali pendenti).
In questo senso, è esplicativa la sentenza della Corte Costituzionale del 7 novembre 2022, n. 225, che ha dichiarato inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al D.L. n.
99/2017. I Giudici delle leggi, nel delineare dichiaratamente la portata normativa di detto provvedimento legislativo, osservano con estrema puntualità che “il perimetro della cessione ha lasciato fuori sia i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche, sia i debiti correlati alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, nonché, in generale, le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività. Il legislatore statale ha ravvisato, quale misura di tutela delle capacità operative della cessionaria, che la stessa dovesse restare esonerata anche dalle pretese di terzi e dalle passività collegate a condotte di misselling nella commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle due NC, seppure si trattasse di «atti o fatti» verificatisi prima della cessione, ma non già oggetto di controversia.” (né quanto fin qui esposto si ritiene possa essere smentito dalla pronuncia della
Cassazione del 21 giugno 2023 n. 17834, invocata dalla difesa della , che, con riferimento Controparte_2 all'affermato subentro dell in una delle due NC Venente ha valorizzato, rispetto al Controparte_3 caso esaminato, solo il profilo per cui sono escluse dalla cessione le sole controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, ma sorte successivamente, senza però tenere conto del tipo di contenzioso esaminato, cioè quello delle responsabilità conseguenti alle negoziazioni di titoli di una delle NC venete che, come visto, resta comunque escluso).
In ogni caso, giova ulteriormente osservare che, come riferito, intanto la disposizione negoziale appena menzionata può riguardare anche il passivo legato all'attività di collocazione sul mercato dei titoli
NE AN da parte della (controllata dalla società i cui titoli venivano collocati), in Controparte_2 quanto, come visto, il contratto di cessione di azienda in questione ha espressamente riguardato anche le attività e le passività delle partecipate dalla cedente, come . Tuttavia, una siffatta previsione Controparte_2 negoziale va ritenuta, a monte ed in via incidentale, priva di effetti poiché, in tesi generale, con l'atto di cessione di azienda la società cedente (nel nostro caso, NE AN s.p.a.) non è legittimata, sul piano sostanziale, a disporre delle attività e delle passività delle quali è titolare una sua partecipata (nel nostro caso,
, che, quale soggetto autonomo, è titolare di proprie situazioni giuridiche attive e passive, Controparte_2 di cui solo lui può disporre (d'altronde, nel menzionato decreto del Primo Presidente della Cassazione del 19 ottobre 2023, n. 29032 si evidenzia tale autonomia tanto che la questione di cui si discorre deve tenere conto della “incidenza della sottomissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un “gruppo” societario”).
Dunque, a fronte dell'inequivocabile previsione contrattuale, va affermato che NE AN s.p.a. in
LCA non era legittimata a disporre del patrimonio della partecipata , tanto più che nel caso Controparte_2 in esame la partecipazione non era nemmeno totalitaria (come visto, era partecipata da Controparte_2
NE AN nella misura del 70,414%). D'altronde, il contratto di cessione di azienda non può avere ad oggetto situazioni attive e passive di un soggetto estraneo all'accordo (cfr. art. 1372 c.c.).
Così argomentando, si deve concludere che il passivo in genere relativo alla non è Controparte_2 stato oggetto della cessione di cui si discute, compreso quindi quello afferente alle responsabilità di tale banca per la commercializzazione dei titoli NE AN s.p.a.. Del resto, da nessuna delle norme del D.L. n. 99/2017 emerge, in modo inequivocabile, che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti di credito in LCA, tra cui . Infatti, l'art. 3 co. 1 di detto decreto prevede che i commissari liquidatori delle LCA di Controparte_2
AN AR di EN spa e di NE AN s.p.a., in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 1, lett. c) “provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonchè beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Infatti, tanto l'art. 1 quanto l'art. 2, co. 2 del D.L. n. 99/2017, sono precisi nel restringere il campo applicativo della LCA alle due banche venete, nel cui ambito opera la cessione di azienda, cioè al patrimonio della AN AR di EN e della NE AN s.p.a..
Comunque, per quanto fin qui esposto e tenendo a parametro il diritto di difesa e la tutela del risparmio, valori costituzionalmente protetti (artt. 24 e 47 Cost.), il D.L. n. 99/2017 non può essere, in qualche modo, inteso nel senso che consente di arrivare alla conclusione per cui ammette il trasferimento della responsabilità per comportamenti posti in essere dalla controllata ( in capo alla banca Controparte_2 controllante, e ciò solo perché i comportamenti della prima hanno riguardato azioni emesse dalla seconda. In altri termini, la disciplina di cui al D.L. n. 99/2017 non può essere letta come volta ad esonerare la società controllata da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni dell'allora capogruppo.
Dal complesso di tali rilievi discende pertanto la titolarità da lato passivo del rapporto dedotto in giudizio della . Controparte_2
2.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione formulata dalla in ordine alla CP_2 irritualità della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata da parte attrice “che, in spregio al codice di rito, ha formulato una vera e propria replica (di ben 11 pagine) alla comparsa di costituzione depositata dalla AN”, poiché è principio consolidato che le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. permettono alle parti di meglio precisare le proprie richieste o difese, tenendo conto anche di quanto argomentato e dedotto dalle altre parti processuali.
In verità, come chiarito da consolidata giurisprudenza, “la evidenziazione, puntualizzazione o specificazione, con la memoria di cui all' art. 183, comma 6, c.p.c., vigente prima della riforma operata dall' art. 3, comma 13, lett. b), d.lg. n. 149/2022, di fatti già sottoposti, nella loro comprensibile essenzialità, al dibattito processuale, con l'atto introduttivo del giudizio, non importa tardivo mutamento della causa DI , nel caso in cui le conseguenze giuridiche che ne derivano costituiscono automatica conseguenza di legge, della quale il giudice è tenuto a conoscere” (Cassazione civile , sez. II , 14/03/2024 , n. 6881).
L'unico limite è da rinvenirsi nella necessità che le modifiche operate in sede di prima memoria istruttoria debbano essere collegate “alla vicenda legale sottoposta a dibattimento, senza compromettere le difese della controparte o provocare ritardi processuali” (Cassazione civile, sez. II, 01/08/2024, n. 21746).
2.3. Venendo al merito della vicenda, le operazioni delle quali si duole la difesa attorea sono i seguenti acquisti effettuati dall' : Pt_9
a) 09.10.2009 acquisto di n. 900 azioni per un costo complessivo dell'operazione pari ad €
33.300,00;
b) 15.06.2010 acquisto di n.
1.050 azioni per un costo complessivo dell'operazione pari ad €
40.162,50;
c) 04.01.2013 acquisto di n.
1.500 obbligazioni convertibili per un costo complessivo dell'operazione pari a € 67.500,00;
d) 04.01.2013 acquisto di n. 150 obbligazioni convertibili per un costo complessivo dell'operazione pari ad € 6.750,00;
e) 28.06.2013 acquisto di n. 300 azioni per un costo complessivo dell'operazione pari ad €
12.225,00;
f) 24.09.2013 acquisto di n. 100 azioni per un costo complessivo dell'operazione pari a € 4.075,00;
g) 01.07.2014 acquisto di n. 293 azioni per € 10.548,00, n. 572 per € 20.592,00 e n. 246 azioni per €
8.856,00 il tutto per complessivi € 39.996,00.
In particolare, parte attrice lamenta la drastica perdita di valore dei predetti titoli e una serie di omissioni e irregolarità informative, compiute dalla banca convenuta, fonte di nullità dei contratti di negoziazione titoli e comunque di risoluzione dei medesimi per violazione della disciplina in tema di intermediazione finanziaria, oltre che di risarcimento del danno.
La disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).
È necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera
Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004
(c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti"). Prevede inoltre l'art. 31 della delibera
Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”).
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre,
Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Con riguardo alla violazione degli obblighi di informazione c.d. passiva e c.d. attiva, la giurisprudenza è ormai consolidata (fin dalle pronunce delle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007) nel senso che il ricorso allo strumento di tutela consistente nella nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, non è giustificato, a meno che non ci siano disposizioni specifiche, principi generali o regole sistematiche che lo prevedano espressamente. Va pertanto seguito il tradizionale insegnamento per il quale la violazione di norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità” (v. sentt. Sez Un. cit.). Sulla base della distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, viene affermato che “la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità – del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto
d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che
l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso” (v. sent. Sez Un. cit.).
Quindi, secondo l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del c.d. contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del c.d. contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo (tra le altre, più di recente, Cass. n.
10646/2023).
La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici, ma richiede (in tal senso Cass. Civ. n. 10099/2020) una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario. Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso
Cass. Civ. n 9018/2020).
Inoltre, con riferimento ai titoli illiquidi, l'intermediario – in ottemperanza alla Comunicazione
Consob n. 9019104 del 02.03.2009 – è tenuto a fornire al cliente informazioni ancor più di dettaglio atte a valorizzare: le diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente quali per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido;
il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato;
il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata;
le modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.
Passando all'esame degli acquisti eseguiti dall' , occorre premettere che questi, in data Pt_9
19.06.2008, ha sottoscritto un contratto di “Deposito strumenti finanziari a custodia ed amministrazione, collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini e consulenza”, poi rinnovato in data 06.03.2009 e 09.10.2009 (cfr. docc. 1, 1A e 1B del fascicolo della AN convenuta).
In occasione della stipulazione di detti contratti, come in occasione della sottoscrizione degli ordini di acquisto da a) a f) difetta in atti la prova che la banca abbia assolto all'obbligo di informazione c.d. attiva, omettendo di consegnare documentazione idonea a descrivere le caratteristiche del prodotto oggetto di vendita (cfr. docc. Da 1 a 5 del fascicolo di parte attrice, nonché da 2 a 7 del fascicolo della banca CP_2
.
[...]
In particolare, dai documenti prodotti dalle parti, risulta che la abbia provveduto a CP_2 fornire al cliente il prospetto informativo generico in occasione delle sole operazioni di cui alle lett. c) e d) e che in nessun caso, invece, abbia fornito il set informativo specifico e rafforzato previsto dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di prodotti illiquidi (cfr. docc. 5, 14A e 14B del fascicolo della banca convenuta).
Tale circostanza risulta, altresì, accertata dalla relazione depositata dal CTU dott. , il Persona_1 quale – dopo un'attenta analisi della documentazione in atti – ha chiarito che “sebbene il contratto-quadro reca informazioni generali sulle caratteristiche e i contenuti dei servizi e prodotti offerti nonchè sui rischi generali dei servizi d'investimento trattati, non consta che l'intermediario abbia altresì consegnato in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento che occupano, una informativa precontrattuale contenente ogni opportuno riferimento alle specifiche caratteristiche dei titoli oggetto di causa. Né risulta che in sede di domanda di ammissione alla compagine sociale dell'intermediario e delle successive richieste di acquisizione di ulteriori azioni sia stata consegnata al cliente una informativa specifica sui titoli azionari oggetto di compravendita”.
Inoltre, esamina il CTU, “attesa la natura illiquida dei titoli oggetto di vertenza, assumono rilevanza
i più stringenti obblighi di trasparenza ex ante che impongono all'intermediario di allegare preliminarmente le informazioni qualificate atte a valorizzare: le diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido;
il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato;
il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata;
le modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione. Nella fattispecie non risulta che l'intermediario si sia attenuto ai suddetti canoni, mettendo a disposizione del cliente il set informativo specifico e rafforzato previsto dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di prodotti illiquidi, venendo in rilievo operazioni poste in essere successivamente all'emanazione della citata circolare (cfr. , decisione n. 161102 del 30 luglio 2014). Appare Controparte_6 pertanto che la convenuta si sia resa inadempiente anche in relazione a questi ulteriori aspetti di natura informativa, sia anteriormente alla stipula del c.d. contratto quadro, sia anteriormente all'esecuzione dei relativi ordini di acquisito/investimento (arg. ex artt. 27 e 40, RI;
cfr. lett c, comma 2, del quesito posto)”
(cfr. pagg. 58 e 59 dell'elaborato peritale).
Sul punto, non hanno pregio le osservazioni del CTP, secondo cui la banca avrebbe adempiuto agli obblighi informativi “fornendo tutte le informazioni necessarie”, in quanto non rispondenti al dato obiettivo che emerge dalla documentazione in atti.
Neppure appare fondata la considerazione del CTP, il quale non condivide le conclusioni formulate dal CTU in ordine alla natura illiquida dei titoli commercializzati. Il dott. infatti, assume che Per_2
“quantomeno fino al 2014, la condizione di liquidità era garantita dalla possibilità dello stesso emittente di procedere al riacquisto secondo criteri e meccanismi prefissati”.
Tale rilievo, tuttavia, non appare fondato poiché – come rilevato dal CTU (cfr. pag. 81 dell'elaborato peritale) – dal dossier titoli intestato all'attore risulta attestata la natura illiquida del titolo “
[...]
” sin dal 1° luglio 2010. Parte_14
Inoltre, a rilevare non è tanto la nozione esatta di quel titolo: se liquido o illiquido, quanto la sostanza delle sue caratteristiche che, come assume la stessa difesa della convenuta, era comunque a rischio illiquidità viste le peculiari e non snelle modalità di messa in vendita delle stesse, certamente non paragonabili a quelle di un mercato regolamentato com'è la borsa.
Venendo all'esame delle operazioni di cui alla lett. g) di acquisto di n. 293 per € 10.548,00, n. 572 per € 20.592,00 e n. 246 per € 8.856,00, tutte realizzate nel periodo di vigenza del regolamento Consob n.
16190/2007, deve essere rilevato quanto di seguito.
In vigenza del predetto regolamento la ha esteso alla propria clientela il servizio di CP_2 consulenza in abbinamento agli altri servizi d'investimento erogati (collocamento, negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini). In conseguenza di tanto, l'intermediario è tenuto a eseguire la valutazione di adeguatezza, tanto nel collocamento, quanto nella negoziazione e/o ricezione e trasmissione dei titoli.
Ebbene, come anche accertato dal CTU, le operazioni di cui sopra sono state eseguite in violazione dell'art. 21 TUF, poiché risulta documentalmente che “in sede di “pre-ordine” l'intermediario abbia, dapprima, agito in regime di adeguatezza – sconsigliando l'acquisto ritenuto “non adeguato al profilo de cliente” nonché segnalando il superamento della soglia di concentrazione – ed abbia riproposto dopo qualche minuto la medesima operazione in regime di appropriatezza, contestualmente autorizzata dal cliente”.
Inoltre, “al netto dell'informativa in ordine al “superamento della soglia di concentrazione”, nella segnalazione di non adeguatezza resa al cliente non risultano esplicitati i motivi alla stessa sottostanti, non consentendo al cliente di valutare compiutamente la raccomandazione negativa fornitagli prima di determinarsi a dare seguito all'investimento e, soprattutto, non consta alcun avvertimento sulla minore tutela che siffatta riproposizione in regime di appropriatezza implicasse” (cfr. pagg. 95 e 96 della CTU, nonché i docc. Da 21 a 25 alla stessa allegati).
Sul punto anche la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso a operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal D.lgs. n. 58/1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522/1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo. Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici” (Cassazione civile sez. I, 08/06/2023, n.16184).
Neppure le prove orali concorrono a suffragare la ricostruzione dei fatti operata dalla AN convenuta, in quanto le testimonianze rese dai sigg.ri e , nella loro qualità di ex Tes_1 Tes_2 dipendenti della durante le udienze del 10.11.2020 e 01.03.2022, si appalesano inattendibili CP_2 poiché presentano contraddizioni intrinseche ed estrinseche.
In particolare, il sig. all'udienza del 10.11.2020 ha dichiarato di essere stato responsabile Tes_1 della filiale di Gravina in Puglia, nel periodo compreso tra marzo 2013 e febbraio 2014 e di CP_2 aver, in quell'occasione, affiancato l' nelle operazioni di aumento del capitale, fornendogli tutte le Pt_9 informazioni relative ai prodotti commercializzati;
ha aggiunto il teste di non essere a conoscenza del titolo di studio dell' e di non aver mai sottoposto a quest'ultimo un questionario Mifid. Pt_9
Alla successiva udienza del 1.03.2022, contraddicendosi, il ha dichiarato di aver seguito Tes_1
l' nella procedura di acquisto di 150 obbligazioni convertibili NE AN del 4 gennaio 2013 Pt_9
(prima, quindi, di essere responsabile di filiale), fornendo in quell'occasione tutte le informazioni necessarie;
per quanto riguarda, invece, l'operazione di acquisto di n. 1500 obbligazioni convertibili eseguita in pari data, il teste ha asserito di aver “collaborato con altri colleghi nelle spiegazioni delle caratteristiche del prodotto”. Per quanto concerne la , la stessa all'udienza 10.11.2020 ha dichiarato di aver seguito Tes_2 personalmente gli acquisti di azioni ordinarie, obbligazioni convertibili e azioni inoptate di NE AN effettuati dal 2012 in poi, fornendo nell'occasione tutte le informazioni necessarie riguardo il Parte_15
prodotto.
Escussa nuovamente all'udienza del 1.03.2022, la ha dichiarato di aver solo Tes_2
“presumibilmente” informato l' in merito alla natura e alle caratteristiche dei prodotti acquistati in Pt_9 data 4.1.2013 (con riferimento alle 1500 obbligazioni convertibili), 28.6.2013, 24.09.2013 e 1.7.2013.
Ebbene, tali testimonianze non risultano attendibili poiché in evidente contraddizione intrinseca oltre che estrinseca;
invero, dal materiale probatorio in atti emerge che l' ha ricevuto la documentazione Pt_9 informativa necessaria, anche alla luce della natura illiquida dei titoli acquistati, solamente in occasione degli acquisti dell'1.7.2014, rispetto ai quali è tuttavia mancata una corretta analisi in merito all'adeguatezza delle operazioni.
Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento della domanda principale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. di tutte le operazioni eseguite da parte attrice, atteso il grave deficit informativo della banca convenuta in relazione agli stessi.
Passando all'esame della domanda di restituzione, la somma complessivamente investita è di €
204.033,50, mentre l'attore ha percepito dividendi sulle azioni possedute, nonché cedole sulle obbligazioni, per un totale di €. 6.446,64 (cfr. pagg. 41 e 69 della CTU).
Pertanto, la somma dovuta in restituzione è pari alla differenza tra i predetti due importi, ossia €
197.586,86. A tale importo, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di ciascun pagamento, atteso il carattere retroattivo della risoluzione (art. 1468 c.c.). Nulla è dovuto per la pure richiesta rivalutazione monetaria in assenza di alcuna allegazione e prove del maggior danno (art. 1224 co. 2 c.c.)
Quanto precede è, di per sé, assorbente ed esime dall'esame delle ulteriori domande proposte.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande nei confronti della Parte_16
2) dichiara la risoluzione per inadempimento delle operazioni negoziali di acquisto dei titoli azionari di cui in motivazione da parte dell'attore e condanna da un lato la e, per essa, Controparte_2 Controparte_3 quale incorporante, alla restituzione della somma di € 197.586,86 in favore dei sigg.ri
[...] Parte_1
, , , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Parte_4 [...]
, , (interventori volontari nel presente giudizio in Parte_17 Parte_7 Parte_8 quanto eredi del sig. , unico soggetto che effettuava gli acquisti di titoli NE AN s.p.a., nelle Pt_9 more deceduto), oltre al pagamento degli interessi legali come indicato in motivazione, e dall'altro dei predetti interventori alla restituzione dei titoli azionari ancora in possesso del sig. al momento del Pt_9 decesso;
3) condanna la e, per essa, al pagamento delle spese processuali in Controparte_2 Controparte_3 favore degli avv.ti Avv. Leonardo Delre e Carlo Mindicini, difensori degli interventori volontari sigg.ri
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Parte_4 [...]
, , dichiaratisi antistatari, che si liquidano in Parte_17 Parte_7 Parte_8 complessivi € 14.300,00 di cui € 14.000.000 per compenso professionale ed € 300,00 per borsuali, oltre IVA
e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_2
Così deciso in Bari, 9.1.2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma