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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5483 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5950/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Abbagnato;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 15 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 10275/2024 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha
1 contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto non corrispondenti al suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 10 giugno 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza del 25 giugno 2025), in questa sede l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., pur confermando il giudizio espresso dal collega nominato nella prima fase del giudizio, ha verificato il peggioramento delle condizioni di Parte_1
ed ha conseguentemente concluso riconoscendo la sussistenza dei requisiti sanitari
[...]
per l'indennità di accompagnamento e per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2025 (cfr. relazione depositata il 12 agosto 2025: “Il Sig.
di anni 81 è affetto da SEVERO QUADRO DI COXARTROSI E Parte_1
GONARTROSI, DIABETE MELLITO, CARDIOPATIA IPERTENSIVA INPORTATORE DI
PM, NON DEAMBULANTE AUTONOMAMENTE (…) Per le infermità riportate in diagnosi, si è del parere che l'istante presenti difficoltà gravi (100%) a svolgere le funzioni e i compiti dei soggetti di pari età. Per quanto sopra, si ritiene che il Sig presenti i Parte_1 requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a causa del peggioramento del quadro clinico di gonartrosi e coxartrosi probabilmente dai due mesi precedenti
l'attuale accertamento peritale e per le medesime motivazioni, di concedere la connotazione di portatore di handicap in situazione di gravità comma 3 art.3. (…) Per le infermità accertate presenta difficoltà gravi (100%) a svolgere le funzioni e i compiti dei soggetti di pari età con diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento e dei benefici della legge 104/1992 art 3 comma 3 a far data dai due mesi precedenti l'odierno accertamento, cioè da maggio 2025.”).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2025.
Visto l'esito complessivo della lite e le ragioni della decisione (parziale accoglimento della pretesa per il sopravvenuto peggioramento delle condizioni del ricorrente sostanzialmente dopo l'esaurimento della prima fase del procedimento), appare equo
2 disporre l'integrale compensazione delle spese di lite (d'altra parte, all'esito della prima fase del giudizio il ricorrente ben avrebbe potuto presentare una nuova domanda amministrativa in considerazione dell'aggravamento della sua condizione).
Infine, il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di c.t.u., vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., liquidate con separati decreti che vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2025; dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO LT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5950/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Abbagnato;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 15 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 14 aprile 2025 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 10275/2024 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha
1 contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto non corrispondenti al suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 10 giugno 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in geriatria (cfr. ordinanza del 25 giugno 2025), in questa sede l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., pur confermando il giudizio espresso dal collega nominato nella prima fase del giudizio, ha verificato il peggioramento delle condizioni di Parte_1
ed ha conseguentemente concluso riconoscendo la sussistenza dei requisiti sanitari
[...]
per l'indennità di accompagnamento e per i benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2025 (cfr. relazione depositata il 12 agosto 2025: “Il Sig.
di anni 81 è affetto da SEVERO QUADRO DI COXARTROSI E Parte_1
GONARTROSI, DIABETE MELLITO, CARDIOPATIA IPERTENSIVA INPORTATORE DI
PM, NON DEAMBULANTE AUTONOMAMENTE (…) Per le infermità riportate in diagnosi, si è del parere che l'istante presenti difficoltà gravi (100%) a svolgere le funzioni e i compiti dei soggetti di pari età. Per quanto sopra, si ritiene che il Sig presenti i Parte_1 requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a causa del peggioramento del quadro clinico di gonartrosi e coxartrosi probabilmente dai due mesi precedenti
l'attuale accertamento peritale e per le medesime motivazioni, di concedere la connotazione di portatore di handicap in situazione di gravità comma 3 art.3. (…) Per le infermità accertate presenta difficoltà gravi (100%) a svolgere le funzioni e i compiti dei soggetti di pari età con diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento e dei benefici della legge 104/1992 art 3 comma 3 a far data dai due mesi precedenti l'odierno accertamento, cioè da maggio 2025.”).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2025.
Visto l'esito complessivo della lite e le ragioni della decisione (parziale accoglimento della pretesa per il sopravvenuto peggioramento delle condizioni del ricorrente sostanzialmente dopo l'esaurimento della prima fase del procedimento), appare equo
2 disporre l'integrale compensazione delle spese di lite (d'altra parte, all'esito della prima fase del giudizio il ricorrente ben avrebbe potuto presentare una nuova domanda amministrativa in considerazione dell'aggravamento della sua condizione).
Infine, il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di c.t.u., vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., liquidate con separati decreti che vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dal mese di maggio 2025; dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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