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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/08/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 370 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentate p.t. della società (P.IVA Pt_1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Santoro;
P.IVA_1
ATTORE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Manna;
CONVENUTA
Oggetto: sinistro stradale;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio la al fine di ottenere Controparte_2 Controparte_1 la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali al veicolo Alfa Romeo Brera targata DS234CN quantificati in € 10.200,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data
26.10.2020, alle ore 20.05 circa, allorquando nel percorrere la Parte_3 strada statale 107 in direzione Rocca di Neto-Cosenza, alla guida dell'autovettura
Alfa Romeo Brera targata DS234CN di proprietà della Controparte_3
[..
[...] veniva coinvolto in un sinistro causato dal repentino passaggio di un
[...] cinghiale sulla carreggiata, che provocava ingenti danni all'autovettura.
La ha resistito alle avverse deduzioni, eccependo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e deducendo l'infondatezza della domanda, sia nell'an che nel quantum debeatur.
Preliminarmente, in punto di legittimazione passiva, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione ha di recente più volte affermato (Cass. n. 31342/2023; n.
16550/2022, n. 3023/2021, nn. 20997/2020, n. 16550/2020, n. 13848/2020, n.
12113/2020, 8385/2020, n. 8384/2020, n. 7969/2020) che laddove è invocato il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., posto che detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura ed alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (Cass. n.
4671/2024).
Ne deriva che il diritto di proprietà previso dalla L. n. 157/1992 in capo allo Stato
– ma la cui gestione è rimessa alle singole Regioni, in relazione alla fauna selvatica, tra cui rientrano i cinghiali – consente la riconduzione della fattispecie alla disciplina di cui all'art. 2052 c.c..
In particolare, la fauna selvatica, di proprietà indisponibile pubblica, è invero nell'utilizzo delle Regioni, quali enti a cui sono attribuite ex lege le competenze per la tutela, la gestione e il controllo del patrimonio faunistico (sul punto, v.
Cass. n. 7969/2020). Sono dunque le Regioni gli enti pubblici cui spettano, oltre alla competenza normativa, anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, compresi i poteri sostitutivi da esercitare in caso di omissioni.
Legittimate passive rispetto alla domanda di risarcimento danni provocati da fauna selvatica sono pertanto le Regioni, quali enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico ai fini della tutela ambientale e dell'ecosistema e che sono dunque gravati della presunzione ex lege di responsabilità in materia.
2 In definitiva, la legittimazione passiva ex art. 2052 c.c. spetta alla salvo CP_1 il diritto di rivalsa nei confronti di un diverso ente in forza di una condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari.
Ancora, individuato in capo alla il criterio di attribuzione della CP_1 responsabilità ex art. 2052 c.c., è stato altresì precisato che – posto che la CP_1
è tenuta a predisporre tutte le misure idonee ad evitare la produzione di danni a persone o cose da parte di animali selvatici e ne risponde in forza della propria posizione di controllo rispetto alla fonte del rischio, a prescindere dalla previa individuazione in capo a sé di una condotta colposa – la al fine di andare CP_1 esente da responsabilità, ha l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia l'onere di dimostrare che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, configurando una causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile, neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cass. n. 37595/2022; Cass. n. 9677/2022; Cass. n.
3292/2022).
Peraltro, con particolare riferimento alle ipotesi di sinistri stradali causati da fauna selvatica, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali, di cui all'art. 2052 c.c., non impedisce l'operatività della presunzione prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., nei confronti del conducente di veicolo senza guida di rotaie per danni prodotti a persone o cose, compresi anche gli animali, dalla circolazione del veicolo (cfr. Cass. n. 13848/2020).
Dunque, in caso di danni derivanti da sinistri stradali tra veicoli ed animali selvatici, non è sufficiente accertare la mera presenza dell'animale sulla careggiata o l'impatto tra il veicolo e l'animale, occorrendo invece fornire la prova dell'esatta dinamica dell'incidente, dalla quale emerga l'adozione, da parte del conducente, di tutte le cautele possibili nella propria condotta di guida, circostanza questa da valutare con rigore in caso, ad esempio, di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici.
3 Da tanto non deriva che il giudice debba preliminarmente accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro e, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all'art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell'animale. È stato precisato, infatti (Cass. n. 16550/2022, n.
4373/2016, n. 200/2002, n. 5783/1997, n. 2717/1983, n. 778/1979, n. 2615 e
1356/1970, n. 1860/1962), che la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art. 2052 c.c..
Con la conseguenza che: a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura (in termini, Cass. 4671/2024).
Applicando tali principi – cui deve darsi continuità – al caso di specie, si osserva quanto segue.
All'esito dell'istruttoria deve considerarsi provata la verificazione del sinistro, nei termini descritti nell'atto di citazione.
Parte attrice ha documentato, attraverso le fotografie allegate, la presenza della carcassa del cinghiale nel sito di interesse. Dalle fotografie è chiaramente evincibile che il cinghiale è stato investito proprio dall'automobile sopra identificata.
L'attore ha altresì provato, attraverso la produzione del relativo verbale, che sui luoghi è intervenuta la polizia stradale di Crotone, la quale ha ivi constatato la presenza del cinghiale e l'investimento dello stesso da parte del veicolo Alfa
Romeo.
Ancora, il testimone oculare – rispetto al quale parte convenuta Testimone_1 non ha sollevato eccezioni di incapacità a testimoniare – che nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione viaggiava nella medesima automobile, ha riferito che il cinghiale è sopravvenuto dal lato del guidatore, ossia dalla parte del fiume, e che questo, a seguito dell'impatto con il veicolo, è deceduto.
Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese dalla teste oculare Testimone_2
– della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e che nelle circostanze
[...]
4 di tempo e luogo indicate in citazione viaggiava sulla medesima strada provinciale, nello stesso senso di marcia dell'Alfa Romeo – il quale è sopraggiunto poco dopo il sinistro ed ha confermato di aver visto il cinghiale incastrato sotto il veicolo Alfa Romeo.
Orbene, dalla dinamica del sinistro, confermata dalla documentazione allegata e dalle deposizioni dei testimoni oculari, è dato ritenere che – per le modalità di tempo e di luogo in cui si è verificato l'evento, considerata l'assenza di illuminazione, l'assenza di segnaletica di pericolo, la velocità moderata del veicolo condotto dall'attore e la repentinità dell'attraversamento dell'animale
(evincibile dalle fotografie dell'automobile, riconosciute dai testimoni, che riscontrano una significativa deformazione della carrozzeria del veicolo, evidentemente oggetto di un forte impatto) – il danneggiato non potesse verosimilmente adottare accorgimenti, in concreto esigibili, al fine di evitare il sinistro.
Per contro, la convenuta non ha offerto la prova liberatoria del caso fortuito di cui era onerata ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel senso sopra precisato.
Ne deriva che la responsabilità del sinistro deve essere attribuita in via esclusiva alla . Controparte_1
Venendo ora alla quantificazione dei danni patrimoniali, si evidenzia anzitutto che il Ctu nominato in corso di causa – rispetto alle cui conclusioni, che devono essere condivise, le parti non hanno formulato osservazioni di sorta – ha accertato la riconducibilità eziologica dei danni a carico del veicolo al sinistro per cui è causa.
In ordine al quantum, incontestato che i danni riportati dal mezzo ne abbiano reso antieconomica la riparazione (come accertato dal Ctu) il risarcimento va commisurato al valore ante-sinistro dell'automobile. Il Ctu ha rilevato, all'esito di accurate indagini, che al momento del sinistro il veicolo aveva un valore di mercato oscillante tra € 4.000,00 ed € 5.000,00.
In mancanza di allegazioni delle parti utili a consentire una quantificazione più precisa del valore di mercato del veicolo ante-sinistro, si reputa equo riconoscere all'attore l'importo medio di € 4.500,00 a titolo di danno patrimoniale, rivalutato all'attualità, oltre interessi legali sulla medesima somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i
5 principi fissati dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 1712/1995), oltre ulteriori interessi legali sulla somma di € 4.500,00 rivalutata all'attualità, decorrenti dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidata con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della , con obbligo di rimborso di Controparte_1 quanto a tale titolo anticipato dagli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che la responsabilità del sinistro è ascrivibile esclusivamente alla
; Controparte_1
- condanna la al pagamento in favore di in Controparte_1 Parte_1 qualità di legale rappresentate p.t. della società della Controparte_2 somma di € 4.500,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi legali da calcolarsi nei termini indicati in parte motiva;
- condanna la al pagamento delle spese processuali che liquida, Controparte_1 con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Rocco Santoro che ne ha fatto richiesta, in € 264,00 per esborsi ed in € 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico della le spese di ctu, liquidate Controparte_1 con separato decreto.
Così deciso in Crotone, li 06.08.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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