TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N° 375/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 375/2024 R.G.A.C.
TRA
“ ”, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con avv. Michele FIORELLA;
ATTRICE OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con avv. Mariano CIVITILLO;
CONVENUTA OPPOSTA NONCHE'
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 avv.ti Claudia ANGIOLINI e Leandra FIACCO;
CONVENUTO OPPOSTO All'udienza del 16.04.2025, innanzi al G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice opponente
[...]
”, in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Parte_1
Michele FIORELLA, per la convenuta opposta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Ferdinando GALASSO,
[...] in sostituzione dell'avv. Mariano CIVITILLO e per il convenuto opposto
”, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 l'avv. Leandra FIACCO anche in sostituzione dell'avv. Claudia ANGIOLINI. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. In particolare l'avv. FIACCO evidenzia che, per quel che riguarda la presunta tardività – eccepita tardivamente solo in sede conclusionale – della domanda subordinata avanzata a titolo di indebito arricchimento nella prima memoria ex art. 171 ter, se ne eccepisce la tardività ed infondatezza stante la possibilità, riconosciuta anche dalla giurisprudenza, di modificare o introdurre la domanda in via subordinata nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. (oggi prima memoria 171 ter c.p.c. ) purché risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio rispondendo tale possibilità a finalità di economia processuale (cfr. Cass. Sez. Unite 15/06/2015 n. 12310; Cass. sent. n.
4322 del 14/02/2019; Cass. sent. n. 27620 del 03/12/2020). L'avv. FIACCO altresì impugna e contesta la documentazione depositata tardivamente solo in sede conclusionale e chiede che la stessa venga espunta dal fascicolo istruttorio.
In ogni caso rileva che essa è inconferente in quanto attiene ad una rilevazione di consumo per un periodo diverso da quello oggetto di contestazione. Insiste,
1 pertanto, nella richiesta di accoglimento delle conclusioni rassegnati in atti. L'avv. GALASSO si associa alle eccezioni di tardività testé sollevate dall'avv. FIACCO. L'avv. FIORELLA impugna e contesta a sua volta. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
2 Segue processo verbale d'udienza del 16.04.2025 – proc. n° 375/2024
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 16.04.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 375/2024 R.G.A.C. e vertente
TRA
“ ”, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con avv. Michele FIORELLA;
ATTRICE OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con avv. Mariano CIVITILLO;
CONVENUTA OPPOSTA
NONCHE'
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2
avv.ti Claudia ANGIOLINI e Leandra FIACCO;
CONVENUTO OPPOSTO
3 Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento recante n° prot. 306 del
10.10.2023, “Rif. ID Pratica 24980030” (cfr. all. n° 1 all'atto introduttivo).
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
“svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata in fatto e, di riflesso, anche in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, vi è che:
A) al netto di quanto già quanto rilevato – con ordinanza di accoglimento della chiesta sospensiva dell'ingiunzione opposta, resa il 14.06.2024 nell'ambito del sub procedimento recante n° 375-1/2024 R.G.A.C. – in tema di
4 intervenuto infruttuoso decorso (tale ritenuto ex art. 2948 n° 4, c.c.) dei termini prescrizionali relativamente al credito sotteso ad essa ingiunzione,
non di meno l'Ente comunale convenuto ha fatto buon governo [benché in via gradata (cfr. Memoria di costituzione e risposta, ivi pagg. 4 e 5) ed essendosi peraltro espressamente “riservata al merito (…) ogni più
approfondita valutazione” al riguardo in detta ordinanza di rigetto] della normativa di cui agli artt. 67 e 68 del D.L. 17.03.2020, n° 18, conv. in L.
24.04.2020, n° 27 (come noto susseguente alla pandemia da COVID-19), in combinato disposto con l'art. 12, 1° co., D.Lgs. 24.09.2015, n° 159, in punto di “sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori (…) e degli agenti della riscossione (…)”;
B) ciò discende anche dalla debita considerazione del fatto che l'attrice opponente non ha minimamente contestato:
a) non solum l'attinenza/applicabilità anche al caso di specie della ridetta normativa;
b) sed etiam (e soprattutto) l'operato conteggio ovvero l'effettuato calcolo
(da parte di esso Ente convenuto nel predetto atto di costituzione, ivi pag. 5) del complessivo periodo di tale legiferata sospensione, alla luce del quale è emerso che il limite temporale ultimo per la notifica del ripetuto atto impugnato è risultato sostanzialmente prorogato sì da rendere di poi tempestiva la notifica stessa ai fini della proficua interruzione degli evocati termini prescrizionali;
C) essa attrice opponente non ha provveduto a tanto alla prima difesa in ipotesi utile al riguardo e rappresentata dalla 1^ Memoria ex art. 171 ter c.p.c. né in prosieguo di giudizio (per vero risulta che la stessa opponente, nella propria
5 3^ Memoria ex art. 171 ter cit., a questo punto ove mai tempestivamente,
“Insiste (…) per l'inapplicabilità, nel caso di specie, della sospensione dei
termini di prescrizione c.d. Covid”, ma tuttavia:
a) da un canto inappropriatamente in quanto tale affermata insistenza non
è necessariamente sostenuta da antecedente ed efficace correlato asserto;
b) da un altro canto – e comunque – del tutto genericamente ovvero apoditticamente in quanto la medesima insistenza è in ogni caso priva di una pur minima argomentazione/deduzione);
D) l'attrice opponente soffre dunque degli effetti per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c. e ciò – sempre per via del fatto che non ha provveduto ad idonea contestazione alla prima difesa in ipotesi utile al riguardo e, come già precisato, rappresentata dalla 1^ Memoria ex art. 171
ter c.p.c. (quivi essendosi unicamente limitata a ribadire allegazioni già
espresse ed a richiamare difese già apprestate nell'atto introduttivo) né in prosieguo di giudizio – altresì relativamente:
- al contrasto in termini fattuali ex adverso operato (cfr. ancora Memoria
di costituzione e risposta dell' ivi pagg. 5 e 6 con all. n° CP_3
16 – da cui si evince l'abilitazione/la legittimazione della convenuta all'emissione dell'atto opposto – Controparte_1
e cfr. Comparsa di costituzione e risposta di essa convenuta
[...]
, ivi pagg. 4 e 5 con all. n° 5 da cui Controparte_1
parimenti si evince la testé evocata abilitazione/legittimazione) circa l'asserita illegittimità del ricorso allo strumento dell'ingiunzione (cfr.
atto introduttivo, ivi pagg. 3 e 4);
- al contrasto in termini fattuali ex adverso operato (cfr. ancora Memoria
6 di costituzione e risposta dell' ivi pagg. 6 e 7 con l'all. CP_3
n° 7 – da cui si evince che nel corso del tempo l'unico interlocutore di esso Ente è stato giustappunto soltanto l'attrice opponente – e cfr.
ancora Comparsa di costituzione e risposta della
[...]
, ivi pag. 7) circa la sostenuta nullità delle Controparte_1
fatture presupposte ed il connesso difetto di legittimazione passiva (cfr.
ancora atto introduttivo, ivi pagg. 4 e 5);
- al contrasto in termini fattuali ex adverso operato (cfr. ancora Memoria
di costituzione e risposta dell' ivi pagg. 8 e 9 con gli all.ti CP_3
nn°° 10-14 – da cui si evincono i consumi idrici e le sottese rilevate letture – e cfr. ancora Comparsa di costituzione e risposta della
[...]
, ivi sempre pag. 7) circa l'affermato Controparte_1
malfunzionamento del contatore dei consumi idrici e la mancata prova dei consumi oltre che delle relative letture (cfr. ancora atto introduttivo,
ivi pagg. 5 e 6).
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione (la richiesta di C.T.U.
pur avanzata da parte attrice opponente – cfr. atto introduttivo, ivi pag. 7 – non
è stata più coltivata in prosieguo di giudizio sì da doversi ritenere come rinunciata) neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate
7 (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive)
ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene rigettata confermandosi, per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento opposta.
Si è consigliati nel compensare integralmente le spese ed i compensi di giudizio,
anche relativamente al sopra richiamato sub procedimento, stante la soccombenza di entrambi i convenuti in esso sub procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
”, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
contro , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., nonché in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) conferma, per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento opposta recante n° prot.
306 del 10.10.2023, “Rif. ID Pratica 24980030” (cfr. all. n° 1 all'atto introduttivo);
3) compensa integralmente tra le parti, anche relativamente al sub
procedimento recante n° 375-1/2024 R.G.A.C., le spese ed i compensi di giudizio.
8 Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 16.04.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
9
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 375/2024 R.G.A.C.
TRA
“ ”, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con avv. Michele FIORELLA;
ATTRICE OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con avv. Mariano CIVITILLO;
CONVENUTA OPPOSTA NONCHE'
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2 avv.ti Claudia ANGIOLINI e Leandra FIACCO;
CONVENUTO OPPOSTO All'udienza del 16.04.2025, innanzi al G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice opponente
[...]
”, in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Parte_1
Michele FIORELLA, per la convenuta opposta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Ferdinando GALASSO,
[...] in sostituzione dell'avv. Mariano CIVITILLO e per il convenuto opposto
”, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 l'avv. Leandra FIACCO anche in sostituzione dell'avv. Claudia ANGIOLINI. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. In particolare l'avv. FIACCO evidenzia che, per quel che riguarda la presunta tardività – eccepita tardivamente solo in sede conclusionale – della domanda subordinata avanzata a titolo di indebito arricchimento nella prima memoria ex art. 171 ter, se ne eccepisce la tardività ed infondatezza stante la possibilità, riconosciuta anche dalla giurisprudenza, di modificare o introdurre la domanda in via subordinata nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. (oggi prima memoria 171 ter c.p.c. ) purché risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio rispondendo tale possibilità a finalità di economia processuale (cfr. Cass. Sez. Unite 15/06/2015 n. 12310; Cass. sent. n.
4322 del 14/02/2019; Cass. sent. n. 27620 del 03/12/2020). L'avv. FIACCO altresì impugna e contesta la documentazione depositata tardivamente solo in sede conclusionale e chiede che la stessa venga espunta dal fascicolo istruttorio.
In ogni caso rileva che essa è inconferente in quanto attiene ad una rilevazione di consumo per un periodo diverso da quello oggetto di contestazione. Insiste,
1 pertanto, nella richiesta di accoglimento delle conclusioni rassegnati in atti. L'avv. GALASSO si associa alle eccezioni di tardività testé sollevate dall'avv. FIACCO. L'avv. FIORELLA impugna e contesta a sua volta. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
2 Segue processo verbale d'udienza del 16.04.2025 – proc. n° 375/2024
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 16.04.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 375/2024 R.G.A.C. e vertente
TRA
“ ”, in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con avv. Michele FIORELLA;
ATTRICE OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., con avv. Mariano CIVITILLO;
CONVENUTA OPPOSTA
NONCHE'
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_2
avv.ti Claudia ANGIOLINI e Leandra FIACCO;
CONVENUTO OPPOSTO
3 Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento recante n° prot. 306 del
10.10.2023, “Rif. ID Pratica 24980030” (cfr. all. n° 1 all'atto introduttivo).
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
“svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata in fatto e, di riflesso, anche in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, vi è che:
A) al netto di quanto già quanto rilevato – con ordinanza di accoglimento della chiesta sospensiva dell'ingiunzione opposta, resa il 14.06.2024 nell'ambito del sub procedimento recante n° 375-1/2024 R.G.A.C. – in tema di
4 intervenuto infruttuoso decorso (tale ritenuto ex art. 2948 n° 4, c.c.) dei termini prescrizionali relativamente al credito sotteso ad essa ingiunzione,
non di meno l'Ente comunale convenuto ha fatto buon governo [benché in via gradata (cfr. Memoria di costituzione e risposta, ivi pagg. 4 e 5) ed essendosi peraltro espressamente “riservata al merito (…) ogni più
approfondita valutazione” al riguardo in detta ordinanza di rigetto] della normativa di cui agli artt. 67 e 68 del D.L. 17.03.2020, n° 18, conv. in L.
24.04.2020, n° 27 (come noto susseguente alla pandemia da COVID-19), in combinato disposto con l'art. 12, 1° co., D.Lgs. 24.09.2015, n° 159, in punto di “sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore
degli enti impositori (…) e degli agenti della riscossione (…)”;
B) ciò discende anche dalla debita considerazione del fatto che l'attrice opponente non ha minimamente contestato:
a) non solum l'attinenza/applicabilità anche al caso di specie della ridetta normativa;
b) sed etiam (e soprattutto) l'operato conteggio ovvero l'effettuato calcolo
(da parte di esso Ente convenuto nel predetto atto di costituzione, ivi pag. 5) del complessivo periodo di tale legiferata sospensione, alla luce del quale è emerso che il limite temporale ultimo per la notifica del ripetuto atto impugnato è risultato sostanzialmente prorogato sì da rendere di poi tempestiva la notifica stessa ai fini della proficua interruzione degli evocati termini prescrizionali;
C) essa attrice opponente non ha provveduto a tanto alla prima difesa in ipotesi utile al riguardo e rappresentata dalla 1^ Memoria ex art. 171 ter c.p.c. né in prosieguo di giudizio (per vero risulta che la stessa opponente, nella propria
5 3^ Memoria ex art. 171 ter cit., a questo punto ove mai tempestivamente,
“Insiste (…) per l'inapplicabilità, nel caso di specie, della sospensione dei
termini di prescrizione c.d. Covid”, ma tuttavia:
a) da un canto inappropriatamente in quanto tale affermata insistenza non
è necessariamente sostenuta da antecedente ed efficace correlato asserto;
b) da un altro canto – e comunque – del tutto genericamente ovvero apoditticamente in quanto la medesima insistenza è in ogni caso priva di una pur minima argomentazione/deduzione);
D) l'attrice opponente soffre dunque degli effetti per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c. e ciò – sempre per via del fatto che non ha provveduto ad idonea contestazione alla prima difesa in ipotesi utile al riguardo e, come già precisato, rappresentata dalla 1^ Memoria ex art. 171
ter c.p.c. (quivi essendosi unicamente limitata a ribadire allegazioni già
espresse ed a richiamare difese già apprestate nell'atto introduttivo) né in prosieguo di giudizio – altresì relativamente:
- al contrasto in termini fattuali ex adverso operato (cfr. ancora Memoria
di costituzione e risposta dell' ivi pagg. 5 e 6 con all. n° CP_3
16 – da cui si evince l'abilitazione/la legittimazione della convenuta all'emissione dell'atto opposto – Controparte_1
e cfr. Comparsa di costituzione e risposta di essa convenuta
[...]
, ivi pagg. 4 e 5 con all. n° 5 da cui Controparte_1
parimenti si evince la testé evocata abilitazione/legittimazione) circa l'asserita illegittimità del ricorso allo strumento dell'ingiunzione (cfr.
atto introduttivo, ivi pagg. 3 e 4);
- al contrasto in termini fattuali ex adverso operato (cfr. ancora Memoria
6 di costituzione e risposta dell' ivi pagg. 6 e 7 con l'all. CP_3
n° 7 – da cui si evince che nel corso del tempo l'unico interlocutore di esso Ente è stato giustappunto soltanto l'attrice opponente – e cfr.
ancora Comparsa di costituzione e risposta della
[...]
, ivi pag. 7) circa la sostenuta nullità delle Controparte_1
fatture presupposte ed il connesso difetto di legittimazione passiva (cfr.
ancora atto introduttivo, ivi pagg. 4 e 5);
- al contrasto in termini fattuali ex adverso operato (cfr. ancora Memoria
di costituzione e risposta dell' ivi pagg. 8 e 9 con gli all.ti CP_3
nn°° 10-14 – da cui si evincono i consumi idrici e le sottese rilevate letture – e cfr. ancora Comparsa di costituzione e risposta della
[...]
, ivi sempre pag. 7) circa l'affermato Controparte_1
malfunzionamento del contatore dei consumi idrici e la mancata prova dei consumi oltre che delle relative letture (cfr. ancora atto introduttivo,
ivi pagg. 5 e 6).
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione (la richiesta di C.T.U.
pur avanzata da parte attrice opponente – cfr. atto introduttivo, ivi pag. 7 – non
è stata più coltivata in prosieguo di giudizio sì da doversi ritenere come rinunciata) neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate
7 (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive)
ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene rigettata confermandosi, per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento opposta.
Si è consigliati nel compensare integralmente le spese ed i compensi di giudizio,
anche relativamente al sopra richiamato sub procedimento, stante la soccombenza di entrambi i convenuti in esso sub procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
”, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
contro , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., nonché in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) conferma, per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento opposta recante n° prot.
306 del 10.10.2023, “Rif. ID Pratica 24980030” (cfr. all. n° 1 all'atto introduttivo);
3) compensa integralmente tra le parti, anche relativamente al sub
procedimento recante n° 375-1/2024 R.G.A.C., le spese ed i compensi di giudizio.
8 Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 16.04.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
9