TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/01/2026, n. 122
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Ordinanza collegiale 13 settembre 2022
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Ordinanza collegiale 20 ottobre 2022
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Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3, l. 241/1990. Difetto di motivazione.

    L'Amministrazione ha adeguatamente motivato la propria decisione, avendo proceduto ad un compiuto esame della vicenda ed esercitato il proprio potere discrezionale previa valutazione delle risultanze istruttorie. Le censure non hanno pregio in quanto la revoca cd. facoltativa delle speciali misure di protezione costituisce l’epilogo di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione che deve essere operata sulla base dell’istruttoria svolta e dei pareri di tutti gli organi coinvolti, in un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi. Non è riscontrabile alcun vizio istruttorio e la valutazione espressa dalla Commissione centrale è adeguatamente motivata, inquadra la vicenda nell’ambito un complessivo e non manifestamente irragionevole bilanciamento di interessi e presenta un’intrinseca razionalità e logicità.

  • Rigettato
    Erronea applicazione degli artt. 13 e 13-quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti. Erronea applicazione dell’art. 10, comma 15, d.m. 161/2004

    L'Amministrazione ha adeguatamente motivato la propria decisione, avendo proceduto ad un compiuto esame della vicenda ed esercitato il proprio potere discrezionale previa valutazione delle risultanze istruttorie. Le censure non hanno pregio in quanto la revoca cd. facoltativa delle speciali misure di protezione costituisce l’epilogo di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione che deve essere operata sulla base dell’istruttoria svolta e dei pareri di tutti gli organi coinvolti, in un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi. Non è riscontrabile alcun vizio istruttorio e la valutazione espressa dalla Commissione centrale è adeguatamente motivata, inquadra la vicenda nell’ambito un complessivo e non manifestamente irragionevole bilanciamento di interessi e presenta un’intrinseca razionalità e logicità. L’avere a suo tempo fatto richiesta per l’apertura di una attività commerciale, o l’anelare il reinserimento sociale, non possono costituire per parte ricorrente giustificazione né del primo, né, a maggior ragione, del secondo rifiuto al trasferimento, anche in considerazione del fatto che nel diffidare il ricorrente (circostanza che è pacifica) la Commissione aveva esplicitato trattarsi di violazione confliggente con il regime tutorio, che avrebbe potuto condurre alla revoca dello stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/01/2026, n. 122
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 122
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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