Ordinanza collegiale 13 settembre 2022
Ordinanza collegiale 20 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 05/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09093/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9093 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Cellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno -DPS- di revoca del piano di protezione provvisorio adottata con delibera del 04/05/2022-30/05/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 la dott.ssa RA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe, con cui è stato revocato ex art. 13-quater, l. 82/1991 il piano provvisorio di protezione previamente accordato, con contestuale intimazione al rilascio del domicilio protetto e sospensione dell’assegno di mantenimento.
La revoca è stata disposta (previa diffida/ammonimento) sulla scorta di una serie di condotte del collaboratore adottate nel periodo di vigenza del piano di protezione e ritenute violative degli impegni assunti, nonché stridenti con la ratio e gli obiettivi sottesi al programma stesso (rifiuto del trasferimento in altra località protetta a seguito della discovery della località assegnata per aver parte ricorrente avviato un’attività lavorativa con il proprio nome).
2. Avverso tale determinazione il ricorrente ha lamentato:
- Violazione dell’art. 3, l. 241/1990.Difetto di motivazione. Annullabilità del provvedimento per violazione di legge ex. art. 21-octies, l. 241/1990 , in quanto la motivazione del provvedimento sarebbe scarna e inconsistente e le previe diffide sarebbero state proposte soltanto in forma orale, non consentendo adeguata difesa.
- Erronea applicazione degli artt. 13 e 13-quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento dei fatti. Erronea applicazione dell’art. 10, comma 15, d.m. 161/2004 , perché la P.A. non avrebbe adeguatamente valutato la necessità di reinserimento occupazionale e sociale del ricorrente, né avrebbe opposto alcunché al riguardo; inoltre, la perdita del programma impedirebbe al ricorrente di capitalizzare le somme di denaro percepite, con ogni pregiudizio per il suo reinserimento, nonostante l’impegno profuso nella collaborazione di giustizia, in situazione di pericolo.
3. Con ordinanza n. 11829/2022 è stato ordinato al Ministero intimato di depositare l’atto impugnato ed una documentata relazione sulla vicenda per cui è ricorso, allegando i pareri della DDA e della DNA ed ogni altro documento utile, previa declassifica, ove richiesto.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e con ordinanza n. 13480/2022, nell’attesa della declassificazione della pertinente documentazione, è stata accolta l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato.
Con successiva ordinanza n. 7494/2022, rimasta inappellata, il Tribunale – richiamata la pertinente documentazione, previamente declassificata – ha respinto l’istanza cautelare.
4. In seguito il ricorrente non ha più svolto difese e alla udienza di smaltimento dell’arretrato del 10.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
La revoca delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni è disciplinata all' art. 13-quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991, il quale, al primo comma, dispone che “ Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge ”.
Ai sensi del successivo comma “ Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2 lett. b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9 ”.
Il primo comma della disposizione suddetta, quindi, scolpisce il principio generale che presiede all’applicazione di dette misure protettive (criterio della temporaneità e della periodica rinnovazione del giudizio) e individua i parametri valutativi del giudizio di eventuale permanenza/revoca delle medesime (pericolo alla incolumità, condotta del destinatario della misura).
Il secondo comma invece distingue, più in particolare: a) le fattispecie di revoca obbligatoria (inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale); b) le fattispecie di revoca facoltativa (inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, rinuncia espressa alle misure, rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate), tali da richiedere una particolare valutazione da parte dell’amministrazione in considerazione del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell’articolo 9.
Il procedimento di revoca è, poi, regolato dal D.M. 23 aprile 2004, n. 161, recante il Regolamento ministeriale attuativo delle disposizioni di legge sulle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, il quale, all’art. 11, comma 2, dispone che “ Il Prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la Commissione centrale, l'Autorità proponente e il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di ogni comportamento o circostanza che possono integrare i presupposti per la revoca delle misure speciali di protezione” , mentre al comma 3 prevede che “ La Commissione centrale, una volta ricevuta dal Servizio centrale di protezione o dal Prefetto la nota informativa di cui al comma 2, chiede all'Autorità proponente, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o al Procuratore generale presso la Corte d’appello interessato di esprimere un parere in ordine alla modifica o alla revoca delle speciali misure di protezione, in conseguenza dei fatti segnalati. Qualora le predette Autorità non abbiano emesso il parere entro trenta giorni dalla richiesta della Commissione centrale, quest'ultima decide nel merito, ove non ritenga di prorogare ulteriormente il termine ”.
Ciò premesso, come già osservato in fase cautelare, dalla documentazione agli atti si ricava che il ricorrente e la convivente hanno rifiutato il trasferimento in altra provincia a seguito del disvelamento della località protetta per avere, la seconda, aperto una attività di ristorazione con le proprie generalità ed avere assunto il collaboratore quale dipendente.
Appresi i fatti, la DDA e la DNA hanno chiesto di diffidare il ricorrente e la convivente, i quali tuttavia – pur resi edotti dei rischi – hanno persistito nel rifiutare il trasferimento; pertanto, la DDA, informata della reiterazione della violazione comportamentale, ha dato parere favorevole alla revoca del piano provvisorio e così pure ha proceduto la DNA, che ha giudicato il comportamento tenuto incompatibile con le esigenze di sicurezza correlate al regime tutorio. Di conseguenza, è stato adottato il provvedimento di revoca di cui si discute.
In vista di tanto, il Collegio ritiene che – contrariamente a quanto denunciato – nella fattispecie l’Amministrazione ha adeguatamente motivato la propria decisione, avendo proceduto ad un compiuto esame della vicenda ed esercitato il proprio potere discrezionale previa valutazione delle risultanze istruttorie, dopo aver rilevato la violazione degli impegni assunti ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera a) del D.L. citato (che consistono in “(a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure ”), nonché il compimento di azioni che, nei fatti comportavano “ la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta ” o “ del luogo di residenza ” (art. 13 quater , comma 2, D.L. citato, con conseguente disvelamento della località protetta).
Le censure formulate nel ricorso non hanno pertanto pregio, in quanto la revoca cd. facoltativa delle speciali misure di protezione costituisce l’epilogo di una valutazione dell’Amministrazione che è discrezionale e che deve essere operata sulla base dell’istruttoria svolta e dei pareri di tutti gli organi coinvolti, in un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi (e che incontra, dunque, come unico limite sindacabile in questa sede, quello della logicità e della razionalità della motivazione).
Nel caso di specie, da un lato non è riscontrabile alcun vizio istruttorio, atteso che le numerose risultanze agli atti non sono in alcun modo smentite dalle deduzioni attoree (anzi, sono confermate); dall’altro lato, la valutazione espressa dalla Commissione centrale è adeguatamente motivata, inquadra la vicenda nell’ambito un complessivo e non manifestamente irragionevole bilanciamento di interessi e presenta un’intrinseca razionalità e logicità.
D’altro canto, l’avere a suo tempo fatto richiesta per l’apertura di una attività commerciale, o l’anelare il reinserimento sociale, non possono costituire per parte ricorrente giustificazione né del primo, né, a maggior ragione, del secondo rifiuto al trasferimento, anche in considerazione del fatto che nel diffidare il ricorrente (circostanza che è pacifica) la Commissione aveva esplicitato trattarsi di violazione confliggente con il regime tutorio, che avrebbe potuto condurre alla revoca dello stesso.
6. In conclusione, per quanto detto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. Sussistono peraltro, in ragione della peculiarità della controversia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente FF
RA AR, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AR | AN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.