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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 830/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. RI GR DE Presidente
Dott. AN CO Consigliere rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.3.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marchese Parte_1 C.F._1
Giovanni, con elezione di domicilio in Via Montevideo n. 5, 20100 Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RIni Francesca, con Controparte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in via Donizetti, 20851 Lissone, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)
1 CONCLUSIONI per Parte_1
Piaccia all'On.le CO d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così giudicare:
1) in via principale dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 7.445,00 (di cui € 6.251,54 per morosità inesistente, € 957,46 per interessi legali di cui al precetto in rinnovazione opposto ed € 236,00 oltre accessori fiscali e previdenziali di legge per compensi detto) e per l'effetto
Dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di precetto in rinnovazione opposto e, per l'effetto, disporne la revoca.
2) in via subordinata dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 1.193,46 (di cui € 957,46 per interessi legali di cui al precetto in rinnovazione opposto ed € 236,00 oltre accessori fiscali e previdenziali di legge per compensi detto) e per l'effetto
Dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di precetto in rinnovazione opposto e, per l'effetto, disporne la revoca.
3) in ogni caso
Revocare la disposizione di condanna dell'odierno appellante ex art. 96 comma 3° c.p.c.
4) spese del doppio grado rifuse.
per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma CO di Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. Pt_1 in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto, per le ragioni di cui in atti e,
[...] conseguentemente, confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 216/25 - RG 3409/23 - emessa dal
Tribunale di Monza in data 30.1.25 e pubblicata il 3/2/25
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e tassa di registro a carico del soccombente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2.12.2008 la fondazione concedeva in locazione ad un Controparte_1 Parte_1 immobile di sua proprietà, chiedendo contestualmente il rilascio di una fideiussione solidale da parte di un terzo, a garanzia degli obblighi contrattuali di cui alla locazione medesima;
il terzo che veniva individuato da nella propria datrice di lavoro Antologia s.s.. Parte_1
2 interrompeva i pagamenti. Causa intimava lo sfratto per morosità. La Parte_1 CP_1 morosità veniva ammessa, e chiesto termine di grazia;
all'esito, la morosità non veniva sanata, lo sfratto veniva convalidato, con liquidazione delle spese del giudizio;
veniva poi emesso decreto ingiuntivo per canoni e spese accessorie. Causa Pia d'Adda intimava precetto per tali somme.
Con atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Monza Causa Pia d'Adda, contestandone il diritto a procedere in via esecutiva e chiedendo, previa sospensione del titolo esecutivo, la revoca e/o annullamento del precetto in rinnovazione, notificatogli il 20.03.2023 per la somma complessiva di € 22.156,80, in forza di decreto ingiuntivo n. 3969/2014 emesso da quel Tribunale in data 29.5.2014 a favore dell'odierna opposta (somma comprensiva dei canoni di locazione, delle spese accessorie, delle spese del giudizio di convalida di sfratto, degli interessi, delle spese legali dei procedimenti monitorio e di precetto). chiedeva la revoca e/o l'annullamento del precetto sulla base del diritto di regresso Parte_1 da esercitarsi nei confronti del fideiussore terzo chiamato in causa Controparte_2
; in via subordinata, deduceva il mancato diritto della appellata a
[...] procedere all'esecuzione forzata in considerazione del pregiudizio causato all'appellante dal decorso del tempo e dall'inerzia colpevole di con conseguente violazione dei Controparte_1 principi di correttezza e buona fede contrattuale e del legittimo affidamento sulla circostanza di diritto che la detta terza chiamata fosse subentrata per surroga nei rapporti con la creditrice.
Si costituiva in giudizio Causa ricordando che stante l'inadempimento del conduttore, CP_1 aveva intrapreso l'azione di sfratto per morosità avanti il Tribunale di Monza (RG 18387/13), nell'ambito della quale l'opponente non contestava il debito ma, anzi, e chiedeva la concessione dei termini di grazia;
che all'udienza di verifica dei pagamenti del 6.5.2014, il Giudice convalidava lo sfratto non avendo sanato la morosità, liquidando altresì le spese del giudizio;
di Parte_1 aver quindi notificato all'opposto atto di precetto e titolo esecutivo per il recupero delle spese di lite liquidate nel procedimento di sfratto;
di aver successivamente ottenuto dal medesimo Tribunale di
Monza D.I. provvisoriamente esecutivo n. 3969/14 per € 16.685,94, oltre interessi e spese legali, per il pagamento di canoni di locazione e delle spese accessorie;
anche questo titolo veniva notificato ad in uno con gli atti di precetto;
entrambi i titoli erano provvisoriamente Parte_1 esecutivi, muniti di formula esecutiva, e non venivano opposti, diventando dunque definitivi;
di aver promosso nei confronti di un pignoramento presso terzi (RGE 5052/14), Parte_1 definito con ordinanza di assegnazione di somme per € 20.924,62, a parziale soddisfazione del credito;
che era pendente avanti il medesimo Tribunale (RGE 1243/23) ulteriore procedimento di esecuzione per il residuo. Chiedeva dunque respingere l'opposizione.
3 La chiamata veniva autorizzata, Antologia s.s. restava contumace. Nelle conclusioni rassegnate l'opponente dichiarava di rinunciare alle domande svolte nei confronti della terza chiamata.
Il Tribunale con sentenza 216/25 resa in data 30.1.2025 definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda disattesa, rigettava l'opposizione perché infondata;
condannava a rifondere a le spese di giudizio;
condannava infine Parte_1 Controparte_1 parte opponente ai sensi dell'art. 96 comma III e IV c.p.c. al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 1.000,00 e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00; nulla sulle spese tra l'opponente e la terza chiamata.
Avverso la sentenza proponeva appello contestando, con un primo motivo, la Parte_1 correttezza degli importi precettati, e con un secondo motivo, dolendosi della condanna per lite temeraria.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione e confermare la sentenza Controparte_1 impugnata.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 24.6.2025, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, il consigliere fissava l'udienza del 21.10.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
L'esecuzione si fonda su titoli definitivi: il decreto ingiuntivo n. 3969/2014 del Tribunale di Monza in data 29.05.2014; il provvedimento di liquidazione delle spese legali nel giudizio di sfratto
6.5.2014; ad essi sono stati aggiunti gli interessi legali, correttamente calcolati, e le spese di precetto, in misura conforme alle tabelle vigenti.
Il conteggio è il seguente:
1. € 18.740,14 di cui all'atto di precetto del 10.6.14 notificato in uno a d.i. provvisoriamente esecutivo n. 3969/14;
2. € 1.579,10 di cui all'atto di precetto del 29/5/14 notificato in uno a titolo esecutivo del
9/1/14;
3. € 957,46 per interessi legali sul capitale al 8.3.23;
4 4. € 515,75 per tassa di registro su d.i. n. 3969/14;
5. € 236,00 per compensi di precetto rinnovativo;
6. € 20,00 per spese di notifica del precetto rinnovativo;
7. € 35,40 per rimborso forfettario spese al 15%;
8. € 10,86 per CPA al 4%;
9. € 62,10 per IVA al 22%.
Per complessivi € 22.156,80.
Con l'atto di appello si limita a “contestare unicamente l'esposizione degli importi ulteriori rispetto a quelli già precettati”, vale a dire le sole voci da 3 a 9 dell'elencazione che precede.
Ci si può quindi limitare ad osservare che si tratta di contestazioni non formulate in primo grado, e quindi tardive, e comunque, nel merito, infondate, perché si verte in tema di interessi legali, dovuti per legge (artt. 1224, 1284 c.c.); di IVA e CPA, parimenti dovute per legge;
di voci afferenti a costi procedimentali documentati (tassa di registro, spese di notifica) o normativamente stabiliti in via forfettaria (rimborso spese ex art. 2 co 2 DM 55/2014); di compensi per il precetto rinnovativo nei pieni limiti tabellari (€ 236,00 è il valore medio per lo scaglione di valore azionato).
Non può imputarsi al creditore la decorrenza degli interessi in caso di mancato pagamento, tuttora perdurante, nella misura indicata (ci sono stati pagamenti parziali); se il debitore non avesse voluto pagare interessi, avrebbe potuto pagare alla prima richiesta.
Né è fondata la contestazione in ordine alla superflua duplicazione del precetto;
i primi precetti, quelli del 2014, hanno consentito il recupero di parte della somma dovuta;
il nuovo precetto, quello del 2023, si è rivelato necessario per recuperare il residuo, previa individuazione del terzo chiamato a rendere dichiarazione (il nuovo datore di lavoro, . Controparte_3
Deve parimenti essere confermata la correttezza della condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., con statuizione che merita di essere reiterata in questo grado di appello.
In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91
c.p.c., “anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Nel caso in questione, infatti, è possibile rilevare:
a) una totale soccombenza della parte, non soltanto in considerazione dell'esito finale della lite ma anche nella prospettiva della responsabilità nell'avere instaurato un giudizio proponendo un atto d'appello macroscopicamente infondato;
5 b) la temerarietà dell'iniziativa processuale, riconducibile alla mala fede della parte -da intendersi come consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice- ravvisabile nell'aver omesso quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito all'opponente/appellante di avvertire l'infondatezza delle proprie pretese, considerata la presenza di titoli definitivi, e la natura patente defatigatoria dell'azione e dell'impugnazione, tanto più alla luce della chiara motivazione espressa dal Giudice di primo grado, e la conclamata strumentalità dell'atto di appello configurante un'ipotesi di impiego pretestuoso -e quindi di abuso- del diritto d'impugnazione.
Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un appello basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado, ovvero su censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitarne il gravame (Cass. n. 24546/2014), o, comunque, su censure non rapportate all'effettivo contenuto della sentenza impugnata.
Nella proposizione di un'impugnazione, per identificare l'elemento soggettivo che l'art. 96 terzo comma richiede, occorre infatti parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto del provvedimento impugnato: una riproposizione pedissequa di quanto era già stato sottoposto al giudice che lo ha emesso e che non si rapporta in modo specifico alle risposte di confutazione che il giudice ha fornito per opporre specifiche obiezioni a tali risposte, che non consistano esclusivamente nella ripetizione di quanto gli era stato addotto, già di per sé ha natura abusiva imperniata sulla mala fede, in quanto non tiene conto del fatto che l'impugnazione deve avere per oggetto il provvedimento impugnato e non può pretermetterlo. In tali casi l'impugnazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (CO cost. n. 152 del 2016; Cass. n. 19285/2016);
c) l'effettiva esistenza di un pregiudizio quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Con riferimento poi al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito di commisurare quel danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi ordinariamente quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, senza fissare alcun limite quantitativo, né massimo né minimo, così che la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. n. 21570/2012).
6 Sulla base di tali criteri, è sicuramente possibile fare riferimento al pregiudizio -ricavabile per presunzioni e secondo nozioni di comune esperienza- che la parte vittoriosa ha subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi e impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per le consultazioni con il difensore, per la valutazione della linea difensiva etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul piano strettamente tecnico, dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, relative al solo rimborso degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica, spese giudiziali a cui può in ogni caso farsi riferimento per la liquidazione del danno.
E' inoltre possibile far riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo, affermato dall'art. 111, secondo comma, Cost. e alla l. 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali che rendano necessarie prolungate attività processuali, oltre a danni patrimoniali, cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (in questi termini, Cass. n. 24645/2007).
Considerata la natura di eclatante infondatezza che connota il gravame e tenuto conto altresì dell'evidente scopo defatigatorio, si stima equo determinare il quantum della sanzione da irrogare all'appellante, secondo i criteri indicati dalla Suprema CO (Cass. n. 3311/2017), nella metà delle spese liquidate per la presente fase.
Nonché ai sensi del comma IV del suddetto articolo al pagamento dell'ulteriore somma di € 500,00 in favore della Parte_2
S'impongono quindi la reiezione dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, sulla scorta dello scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione, decisione, minimi per la fase di trattazione, considerata la sua esiguità.
P.Q.M.
La CO d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 CP_1
che liquida per compensi defensionali in € 4.888,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
[...]
7 - condanna parte appellante ai sensi dell'art. 96 comma III e IV c.p.c. al pagamento Parte_1 in favore della parte appellata della somma di € 2.444,00 e al pagamento in favore della Parte_2 ammende della somma di € 500,00;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 24/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN CO RI GR DE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. RI GR DE Presidente
Dott. AN CO Consigliere rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17.3.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marchese Parte_1 C.F._1
Giovanni, con elezione di domicilio in Via Montevideo n. 5, 20100 Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RIni Francesca, con Controparte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in via Donizetti, 20851 Lissone, presso e nello studio del difensore;
appellata
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)
1 CONCLUSIONI per Parte_1
Piaccia all'On.le CO d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, così giudicare:
1) in via principale dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 7.445,00 (di cui € 6.251,54 per morosità inesistente, € 957,46 per interessi legali di cui al precetto in rinnovazione opposto ed € 236,00 oltre accessori fiscali e previdenziali di legge per compensi detto) e per l'effetto
Dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di precetto in rinnovazione opposto e, per l'effetto, disporne la revoca.
2) in via subordinata dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 1.193,46 (di cui € 957,46 per interessi legali di cui al precetto in rinnovazione opposto ed € 236,00 oltre accessori fiscali e previdenziali di legge per compensi detto) e per l'effetto
Dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di precetto in rinnovazione opposto e, per l'effetto, disporne la revoca.
3) in ogni caso
Revocare la disposizione di condanna dell'odierno appellante ex art. 96 comma 3° c.p.c.
4) spese del doppio grado rifuse.
per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma CO di Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:
IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. Pt_1 in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto, per le ragioni di cui in atti e,
[...] conseguentemente, confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 216/25 - RG 3409/23 - emessa dal
Tribunale di Monza in data 30.1.25 e pubblicata il 3/2/25
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e tassa di registro a carico del soccombente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2.12.2008 la fondazione concedeva in locazione ad un Controparte_1 Parte_1 immobile di sua proprietà, chiedendo contestualmente il rilascio di una fideiussione solidale da parte di un terzo, a garanzia degli obblighi contrattuali di cui alla locazione medesima;
il terzo che veniva individuato da nella propria datrice di lavoro Antologia s.s.. Parte_1
2 interrompeva i pagamenti. Causa intimava lo sfratto per morosità. La Parte_1 CP_1 morosità veniva ammessa, e chiesto termine di grazia;
all'esito, la morosità non veniva sanata, lo sfratto veniva convalidato, con liquidazione delle spese del giudizio;
veniva poi emesso decreto ingiuntivo per canoni e spese accessorie. Causa Pia d'Adda intimava precetto per tali somme.
Con atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Monza Causa Pia d'Adda, contestandone il diritto a procedere in via esecutiva e chiedendo, previa sospensione del titolo esecutivo, la revoca e/o annullamento del precetto in rinnovazione, notificatogli il 20.03.2023 per la somma complessiva di € 22.156,80, in forza di decreto ingiuntivo n. 3969/2014 emesso da quel Tribunale in data 29.5.2014 a favore dell'odierna opposta (somma comprensiva dei canoni di locazione, delle spese accessorie, delle spese del giudizio di convalida di sfratto, degli interessi, delle spese legali dei procedimenti monitorio e di precetto). chiedeva la revoca e/o l'annullamento del precetto sulla base del diritto di regresso Parte_1 da esercitarsi nei confronti del fideiussore terzo chiamato in causa Controparte_2
; in via subordinata, deduceva il mancato diritto della appellata a
[...] procedere all'esecuzione forzata in considerazione del pregiudizio causato all'appellante dal decorso del tempo e dall'inerzia colpevole di con conseguente violazione dei Controparte_1 principi di correttezza e buona fede contrattuale e del legittimo affidamento sulla circostanza di diritto che la detta terza chiamata fosse subentrata per surroga nei rapporti con la creditrice.
Si costituiva in giudizio Causa ricordando che stante l'inadempimento del conduttore, CP_1 aveva intrapreso l'azione di sfratto per morosità avanti il Tribunale di Monza (RG 18387/13), nell'ambito della quale l'opponente non contestava il debito ma, anzi, e chiedeva la concessione dei termini di grazia;
che all'udienza di verifica dei pagamenti del 6.5.2014, il Giudice convalidava lo sfratto non avendo sanato la morosità, liquidando altresì le spese del giudizio;
di Parte_1 aver quindi notificato all'opposto atto di precetto e titolo esecutivo per il recupero delle spese di lite liquidate nel procedimento di sfratto;
di aver successivamente ottenuto dal medesimo Tribunale di
Monza D.I. provvisoriamente esecutivo n. 3969/14 per € 16.685,94, oltre interessi e spese legali, per il pagamento di canoni di locazione e delle spese accessorie;
anche questo titolo veniva notificato ad in uno con gli atti di precetto;
entrambi i titoli erano provvisoriamente Parte_1 esecutivi, muniti di formula esecutiva, e non venivano opposti, diventando dunque definitivi;
di aver promosso nei confronti di un pignoramento presso terzi (RGE 5052/14), Parte_1 definito con ordinanza di assegnazione di somme per € 20.924,62, a parziale soddisfazione del credito;
che era pendente avanti il medesimo Tribunale (RGE 1243/23) ulteriore procedimento di esecuzione per il residuo. Chiedeva dunque respingere l'opposizione.
3 La chiamata veniva autorizzata, Antologia s.s. restava contumace. Nelle conclusioni rassegnate l'opponente dichiarava di rinunciare alle domande svolte nei confronti della terza chiamata.
Il Tribunale con sentenza 216/25 resa in data 30.1.2025 definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda disattesa, rigettava l'opposizione perché infondata;
condannava a rifondere a le spese di giudizio;
condannava infine Parte_1 Controparte_1 parte opponente ai sensi dell'art. 96 comma III e IV c.p.c. al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 1.000,00 e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00; nulla sulle spese tra l'opponente e la terza chiamata.
Avverso la sentenza proponeva appello contestando, con un primo motivo, la Parte_1 correttezza degli importi precettati, e con un secondo motivo, dolendosi della condanna per lite temeraria.
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione e confermare la sentenza Controparte_1 impugnata.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 24.6.2025, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, il consigliere fissava l'udienza del 21.10.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
L'esecuzione si fonda su titoli definitivi: il decreto ingiuntivo n. 3969/2014 del Tribunale di Monza in data 29.05.2014; il provvedimento di liquidazione delle spese legali nel giudizio di sfratto
6.5.2014; ad essi sono stati aggiunti gli interessi legali, correttamente calcolati, e le spese di precetto, in misura conforme alle tabelle vigenti.
Il conteggio è il seguente:
1. € 18.740,14 di cui all'atto di precetto del 10.6.14 notificato in uno a d.i. provvisoriamente esecutivo n. 3969/14;
2. € 1.579,10 di cui all'atto di precetto del 29/5/14 notificato in uno a titolo esecutivo del
9/1/14;
3. € 957,46 per interessi legali sul capitale al 8.3.23;
4 4. € 515,75 per tassa di registro su d.i. n. 3969/14;
5. € 236,00 per compensi di precetto rinnovativo;
6. € 20,00 per spese di notifica del precetto rinnovativo;
7. € 35,40 per rimborso forfettario spese al 15%;
8. € 10,86 per CPA al 4%;
9. € 62,10 per IVA al 22%.
Per complessivi € 22.156,80.
Con l'atto di appello si limita a “contestare unicamente l'esposizione degli importi ulteriori rispetto a quelli già precettati”, vale a dire le sole voci da 3 a 9 dell'elencazione che precede.
Ci si può quindi limitare ad osservare che si tratta di contestazioni non formulate in primo grado, e quindi tardive, e comunque, nel merito, infondate, perché si verte in tema di interessi legali, dovuti per legge (artt. 1224, 1284 c.c.); di IVA e CPA, parimenti dovute per legge;
di voci afferenti a costi procedimentali documentati (tassa di registro, spese di notifica) o normativamente stabiliti in via forfettaria (rimborso spese ex art. 2 co 2 DM 55/2014); di compensi per il precetto rinnovativo nei pieni limiti tabellari (€ 236,00 è il valore medio per lo scaglione di valore azionato).
Non può imputarsi al creditore la decorrenza degli interessi in caso di mancato pagamento, tuttora perdurante, nella misura indicata (ci sono stati pagamenti parziali); se il debitore non avesse voluto pagare interessi, avrebbe potuto pagare alla prima richiesta.
Né è fondata la contestazione in ordine alla superflua duplicazione del precetto;
i primi precetti, quelli del 2014, hanno consentito il recupero di parte della somma dovuta;
il nuovo precetto, quello del 2023, si è rivelato necessario per recuperare il residuo, previa individuazione del terzo chiamato a rendere dichiarazione (il nuovo datore di lavoro, . Controparte_3
Deve parimenti essere confermata la correttezza della condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c., con statuizione che merita di essere reiterata in questo grado di appello.
In base a tale norma il giudice, “in ogni caso”, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91
c.p.c., “anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Nel caso in questione, infatti, è possibile rilevare:
a) una totale soccombenza della parte, non soltanto in considerazione dell'esito finale della lite ma anche nella prospettiva della responsabilità nell'avere instaurato un giudizio proponendo un atto d'appello macroscopicamente infondato;
5 b) la temerarietà dell'iniziativa processuale, riconducibile alla mala fede della parte -da intendersi come consapevolezza dell'infondatezza del ricorso al giudice- ravvisabile nell'aver omesso quella diligenza, prudenza e perizia minime che avrebbero consentito all'opponente/appellante di avvertire l'infondatezza delle proprie pretese, considerata la presenza di titoli definitivi, e la natura patente defatigatoria dell'azione e dell'impugnazione, tanto più alla luce della chiara motivazione espressa dal Giudice di primo grado, e la conclamata strumentalità dell'atto di appello configurante un'ipotesi di impiego pretestuoso -e quindi di abuso- del diritto d'impugnazione.
Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c., costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante "colpa grave", la proposizione di un appello basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice di primo grado, ovvero su censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitarne il gravame (Cass. n. 24546/2014), o, comunque, su censure non rapportate all'effettivo contenuto della sentenza impugnata.
Nella proposizione di un'impugnazione, per identificare l'elemento soggettivo che l'art. 96 terzo comma richiede, occorre infatti parametrare il contenuto dell'atto impugnativo con il contenuto del provvedimento impugnato: una riproposizione pedissequa di quanto era già stato sottoposto al giudice che lo ha emesso e che non si rapporta in modo specifico alle risposte di confutazione che il giudice ha fornito per opporre specifiche obiezioni a tali risposte, che non consistano esclusivamente nella ripetizione di quanto gli era stato addotto, già di per sé ha natura abusiva imperniata sulla mala fede, in quanto non tiene conto del fatto che l'impugnazione deve avere per oggetto il provvedimento impugnato e non può pretermetterlo. In tali casi l'impugnazione integra un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale, risultando piegato a fini dilatori e destinato, così, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti, donde la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi della norma suddetta (CO cost. n. 152 del 2016; Cass. n. 19285/2016);
c) l'effettiva esistenza di un pregiudizio quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente.
Con riferimento poi al quantum della condanna, il legislatore impone il ricorso alla determinazione di una somma “equitativamente determinata”, affidando al giudice il compito di commisurare quel danno la cui effettiva esistenza possa ritenersi ordinariamente quale conseguenza diretta della condotta processuale della parte rimasta soccombente, senza fissare alcun limite quantitativo, né massimo né minimo, così che la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. ord. n. 21570/2012).
6 Sulla base di tali criteri, è sicuramente possibile fare riferimento al pregiudizio -ricavabile per presunzioni e secondo nozioni di comune esperienza- che la parte vittoriosa ha subito di per sé, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi e impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per le consultazioni con il difensore, per la valutazione della linea difensiva etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo, sul piano strettamente tecnico, dalla pronuncia di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, relative al solo rimborso degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica, spese giudiziali a cui può in ogni caso farsi riferimento per la liquidazione del danno.
E' inoltre possibile far riferimento al principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo, affermato dall'art. 111, secondo comma, Cost. e alla l. 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali che rendano necessarie prolungate attività processuali, oltre a danni patrimoniali, cagionano ex se anche danni di natura non patrimoniale che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (in questi termini, Cass. n. 24645/2007).
Considerata la natura di eclatante infondatezza che connota il gravame e tenuto conto altresì dell'evidente scopo defatigatorio, si stima equo determinare il quantum della sanzione da irrogare all'appellante, secondo i criteri indicati dalla Suprema CO (Cass. n. 3311/2017), nella metà delle spese liquidate per la presente fase.
Nonché ai sensi del comma IV del suddetto articolo al pagamento dell'ulteriore somma di € 500,00 in favore della Parte_2
S'impongono quindi la reiezione dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, sulla scorta dello scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione, decisione, minimi per la fase di trattazione, considerata la sua esiguità.
P.Q.M.
La CO d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 CP_1
che liquida per compensi defensionali in € 4.888,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
[...]
7 - condanna parte appellante ai sensi dell'art. 96 comma III e IV c.p.c. al pagamento Parte_1 in favore della parte appellata della somma di € 2.444,00 e al pagamento in favore della Parte_2 ammende della somma di € 500,00;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 24/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN CO RI GR DE
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