Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Vittoria Mingione, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1283/2022
TRA
( ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Alessandro Vignati Parte_1 CodiceFiscale_1
( ) ed elettivamente domiciliato in Via Larga n. 8, Milano, nonché all'indirizzo di CodiceFiscale_2 posta elettronica certificata Email_1
- opponente -
E
), rappresentato e difeso dell'Avv. Laura Lanfranco CP_1 C.F._3
( , elettivamente domiciliato in Novara, C.so Cavallotti n° 7 nonché all'indirizzo di C.F._4 posta elettronica certificata Email_2
- opposto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
OPPONENTE:
In via pregiudiziale di rito
- dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verbania che ha emesso il decreto ingiuntivo n. 236/22 (R.G. n.
796/22) e conseguentemente, dichiarare la nullità del medesimo, ovvero revocarlo, essendo competente il Tribunale di Novara ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità ex art. 1414 e ss c.c. per simulazione relativa soggettiva dell'atto unilaterale recettizio datato
11 maggio 2018 e successiva integrazione con cui il Sig. avrebbe riconosciuto un proprio “debito personale”; Pt_1
pagina 1 di 11
l'atto unilaterale recettizio datato 15 maggio 2018 e successiva integrazione con cui il Sig. avrebbe riconosciuto un Pt_1 proprio “debito personale”;
Nel merito, in via subordinata
- accertare e dichiarare l'assenza di vincolatività giuridica dell'atto unilaterale recettizio datato 11 maggio 2018 e successiva integrazione con cui il Sig. avrebbe riconosciuto un proprio “debito personale” e per l'effetto, per le causali di cui Pt_1 premessa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o la mancanza di titolarità del rapporto di credito- debito alla base della pretesa creditoria avanzata dall'opposto;
In ogni caso
- annullare, dichiarare nullo ovvero revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto, perché riportante un credito inesistente e/o non dovuto dal Sig. e comunque perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto Parte_1 condannare l'Avv. a restituire l'importo di euro 45.503,71 oltre interessi legali dal giorno della domanda e fino CP_1 al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare l'intervenuto saldo del debito paventato dall'Avv. al Sig. nello CP_1 Pt_1 scambio di e-mail del settembre 2018 e riguardante l'importo di euro 7.000,00 già bonificato in favore dell'odierno opposto;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la responsabilità dell'Avv. per aver abusato dello strumento CP_1 monitorio ed aver posto in esecuzione con negligenza, imprudenza, imperizia un titolo riportante una pretesa creditoria che il ricorrente sapeva essere infondata / illegittima e per l'effetto risarcire il Sig. dei danni patiti e patendi che ci si riserva Pt_1 di quantificare all'esito dell'istruttoria e che il giudice potrà altresì valutare secondo equità ex art. 1226 c.c.;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
OPPOSTO
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta
In via preliminare
Dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per assoluta indeterminatezza degli elementi di cui ai numeri 3)
e 4) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c.
In via principale
Respingere l'opposizione e rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 236/22 (RG n. 796/22) emesso in data 28/06/2022 dal Tribunale di Verbania.
Nel merito
In ogni caso accertare e dichiarare fondata la richiesta e l'esistenza del diritto di credito fatto valere con il decreto ingiuntivo qui opposto e, pertanto, condannare parte attrice al pagamento della somma di € 41.500,00 e/o di quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta all'esito del giudizio con interessi di legge dal dovuto al saldo.
Sempre nel merito pagina 2 di 11 Accertata la temerarietà della lite del provvisorio giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, condannare parte attrice ex art.
96 c.p.c. al risarcimento dei danni in favore del convenuto opponente, da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 236/2022 R.G., emesso su istanza di CP_1 dal Giudice del Tribunale di Verbania in data 28.6.2022, e notificato in data 4.8.2022, è stato
[...] ingiunto a di pagare la somma di € 41.500,00 oltre gli interessi come da domanda e spese, Parte_1 quale debito restitutorio da prestito, sulla base delle dichiarazioni di riconoscimento del debito sottoscritte dall'ingiunto in data 11.5.2018 e in data 25.5.2018.
2. Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 1182
c.c., essendo il domicilio dell'Avv. a Novara e non a Verbania. CP_1
Nel merito, ha narrato che: l'opposto, Avvocato è lo zio materno della propria moglie, CP_1 [...]
e che gli esponenti delle famiglie e erano soci della società a Persona_1 Pt_1 Per_1 responsabilità limitata di diritto estone OO HO OU (di cui era anche il Parte_1 rappresentante). Questi avevano in vario modo finanziato la società, in particolare:
- (socia al 5% della predetta società e suocera di aveva Parte_2 Parte_1 versato l'importo di € 20.000 a seguito di richiesta di cognato del nipote Persona_2 Pt_1 dell'Avv. e amministratore della società, in carenza di liquidità, CP_1 Controparte_2
, partecipata dalla OO HO OU;
[...]
- il sig. amico di lunga data dell'Avv. aveva effettuato un finanziamento Persona_3 CP_1 fruttifero in favore della società per l'importo di € 100.000,00 con interessi convenzionali del 10% all'anno, da corrispondersi in quattro rate trimestrali di € 2.500,00; al momento della sottoscrizione del riconoscimento del debito, l'Avv. aveva corrisposto per l'estinzione del debito, in luogo CP_1 della società OO HO O.U., complessivi € 15.000,00, a cui poi si era aggiunto un ulteriore importo di euro 2.500,00 all'epoca della sottoscrizione del secondo riconoscimento del debito;
pertanto, i predetti importi, oggetto delle scritture di riconoscimento del debito, non costituivano un proprio debito personale, essendo, al contrario:
- per € 20.000,00, un debito restitutorio della società di diritto estone OO HO OU nei confronti di Persona_2
- per € 17.500,00, un debito della medesima società di diritto estone OO HO OU nei confronti di CP_1
pagina 3 di 11 Infine, il residuo importo di € 4.000,00 era un debito restitutorio della società per un Controparte_3 errato pagamento effettuato dall'Avv. in favore della società quale corrispettivo di forniture e CP_1 servizi regolarmente eseguiti.
Tanto premesso, ha esposto come all'epoca del riconoscimento del debito era in corso una procedura esecutiva – con pignoramento immobiliare della propria abitazione, sulla base di una sentenza emessa dal
Tribunale di Milano – e si trovava in una situazione di dissesto finanziario;
pertanto, su consiglio dell'Avv.
aveva sottoscritto il riconoscimento del debito con l'accordo che, all'esito di una tempestiva azione CP_1 esecutiva, tali importi sarebbero stati reinvestiti nelle proprie aziende.
Essendosi rivelate pretestuose le azioni dei creditori (con la riforma della sentenza del Tribunale di Milano), la scrittura non era stata più utilizzata dall'Avv. per lo scopo concordato. Solo a seguito di una CP_1 contrapposizione di natura personale, a seguito della quale l'Avv. si era dimesso da tutti i mandati CP_1 difensivi, questi aveva utilizzato la scrittura di riconoscimento del debito per ottenere nei propri confronti il decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, nel merito, ha chiesto accertarsi la nullità per simulazione delle scritture di riconoscimento del debito o, in alternativa, annullare le scritture di riconoscimento del debito per violenza del terzo, avendo sottoscritto le dichiarazioni in quanto intimorito dall'azione esecutiva promossa dai creditori nei propri confronti.
In via subordinata, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva o di titolarità del debito, non essendo i debiti restitutori riferibili alla propria posizione personale come risultante dalle scritture di riconoscimento del debito.
Infine, premesso di aver corrisposto le somme di cui al ricorso monitorio solo allo scopo di procedere alla liberazione dall'ipoteca giudiziale e procedere alla vendita programmata del proprio immobile, ha chiesto condannarsi l'opposto alla restituzione dell'indebito e al risarcimento del danno per lite temeraria.
3. Si è costituito l'opposto, che preliminarmente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, stante il contrasto tra la simulazione della scrittura privata e la violenza, dedotte dall'attore.
Di seguito, ha riconosciuto di aver ricevuto il pagamento della somma ingiunta.
Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio, ha evidenziato di risiedere a Malesco e che è del tutto irrilevante la circostanza che il proprio studio professionale si trovi a Novara.
Ha contestato l'eccepita simulazione delle scritture di riconoscimento del debito, esponendo come la stessa documentazione prodotta dal convenuto evidenzi le causali dei diversi debiti contratti e che aveva atteso quattro anni prima di azionare il credito in ragione del rapporto familiare, essendosi poi determinato ad agire a fronte della vendita imminente dell'unico bene dell'opponente.
pagina 4 di 11 Quanto all'annullabilità delle scritture unilaterali, ha eccepito l'assenza di allegazioni circa i soggetti che avevano posto in essere la violenza.
Infine, ha svolto domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.
4. All'udienza del 10.2.2023, ritenuto di esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio unitamente al merito e rigettata l'eccezione di nullità della citazione, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
All'udienza del 27.10.2023, rigettate le istanze di prova orale dell'attore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 25.6.2024, poi rinviata d'ufficio al
29.11.2024.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusionali e note di udienza.
5. Sull'eccezione di incompetenza per territorio
Tanto premesso va, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente è inammissibile.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto, “al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati "in limine" né ad essi apportare qualsiasi mutamento" con la conseguenza che, "in mancanza di una tempestiva e completa contestazione,
l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza” (Cassazione civile, sez. III, 25/11/2005, n. 24903).
Come affermato dalla Cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 6652 del 22/05/2000):“In tema di obbligazione pecuniaria per la quale, quanto al luogo di adempimento, è applicabile la regola del domicilio del creditore, dettata dal terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., la previsione di cui all'ultimo comma della medesima norma ha carattere sussidiario e va applicata solo ove non soccorra alcuno dei criteri specifici che, pertanto, devono essere puntualmente e motivatamente contestati dalla parte che eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito”.
Nell'atto di opposizione non vi è alcuna specifica contestazione della competenza per territorio del
Tribunale di Verbania con riguardo al foro generale previsto dall'art. 19 c.p.c., né con riguardo al foro per le cause relative a diritti di obbligazioni, previsto dall'art. 20 c.p.c., che individua due fori speciali alternativi, quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione e quello del luogo ove la stessa deve essere eseguita.
La mera enunciazione del criterio attributivo della competenza astrattamente previsto dalla legge (cfr. atto di citazione pagina 8, in cui è indicata Novara quale luogo in cui l'obbligazione avrebbe dovuto eseguirsi) non equivale ad una contestazione in concreto della competenza, in assenza di esposizione delle circostanze di fatto su cui tale contestazione si fondi.
Discende da quanto suddetto che l'eccezione è inammissibile. pagina 5 di 11 L'eccezione è in ogni caso infondata, tenuto conto che per orientamento pacifico della Cassazione, ai fini della competenza territoriale, “qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che
è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche” (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 14937 del 14/06/2013).
Dal certificato di residenza storico prodotto in allegato alla memoria primo termine, risulta che l'opposto risiede a Malesco Via Sesdro n. 32 (rientrante nella competenza del Tribunale di Verbania), dal 4.4.2021
(data di gran lunga antecedente al momento del deposito del ricorso monitorio), e ciò costituisce elemento sufficiente per affermare la competenza del Tribunale di Verbania in ragione del collegamento tra il foro e la sede principale delle relazioni familiari e sociali dell'attore.
6. Sulla domanda di simulazione delle dichiarazioni ricognitive e sulla carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità del debito in capo all'opponente
Nel documento allegato in sede monitoria (doc. 1) e sottoscritto dall'opposto si legge: “Il Sottoscritto Pt_1 riconosce un debito complessivo pari a € 39.000,00 a per prestiti personali erogati alla data odierna”,
[...] CP_1 con sottoscrizione della dichiarazione; nel medesimo documento, vi è l'ulteriore successiva dichiarazione:
“in data 25 ricevo la somma pari ad Eur 2.500,00 e così in totale Eur 41.500,00” con sottoscrizione della dichiarazione.
L'opponente ha allegato che le predette dichiarazioni di riconoscimento del debito erano simulate, in quanto erano volte a creare l'apparenza di una esposizione debitoria per sottrarre parte del proprio patrimonio ai creditori mediante una tempestiva azione esecutiva da parte dell'Avv. con l'accordo CP_1 del successivo reinvestimento delle somme nelle proprie attività imprenditoriali.
A sostegno della domanda l'opponente ha dedotto che costituisce controdichiarazione lo scambio di mail – documento 8 - avvenuto con l'opposto in data 27.9.2018, in cui si legge: “Ciao credo ci sia un errore nel Per_4 documento che ho firmato ieri relativo ai prestiti da te erogati a mio favore. In data 11 maggio si indicava un totale complessivo corrispondente ad EUR 39.000 Dalle mie ricostruzioni risulta:
4.000 EUR Mediasistemi per telecamere
20.000 Prestito inviato a OO HO attraverso 5.000 EUR inviati a per interessi UGO 5.000 Pt_2 Per_1
Perso EUR inviati a me per UGO 5.000 EUR da te direttamente versati ad per pagamento interessi fino a settembre
2018 (indicazioni da te trasmesse a maggio). Il totale riporta correttamente la cifra di EUR 39.000 leri però mi hai chiesto di inviare ulteriori 5.000 EUR quando, stando a quanto sopra, avremmo dovuto versare, a mio avviso, solo il trimestre. Mi hai indicato che un pagamento non è stato fatto ma risulta però conteggiato nella cifra complessiva dei 39.000 quale mio
pagina 6 di 11 Perso debito. Ti chiedo di darmi dettagli perché cosi non mi è chiaro. Stando cosi e cose, in teoria risulterebbe sistemato fino a febbraio 2019. Mi fai sapere per cortesia?”.
Tanto premesso, la domanda è infondata.
È principio consolidato quello in forza del quale la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto (cfr., Cass., Sez. 1, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091;
Sez. 2 , Ordinanza n. 10464 del 17/04/2024 ).
Esso può essere indicato o meno nell'atto ricognitivo, nel primo caso parlandosi di riconoscimento titolato, nel secondo caso di riconoscimento puro.
Venendo alla simulazione, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
Sez. 2 , Sentenza n. 6357 del 05/03/2019): “La simulazione presuppone la partecipazione di tutti i soggetti che hanno partecipato all'accordo simulatorio e la prova della simulazione va fornita con la controdichiarazione, vietando l'art. 1417 c.c. la prova per testi o per presunzioni.
È vero che la controdichiarazione, che nei rapporti fra le parti costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale e che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio (Cass. 4 maggio 1998 n. 4410), di tal che la controdichiarazione non solo non deve essere coeva all'atto simulato ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Tuttavia, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta (Cassazione civile, sez. II, 30/01/2013, n. 2203; Cassazione civile, sez. II, 09/06/1992, n. 7084)”.
6.1. Ciò posto, dal contenuto della mail sopra riportato non risulta alcuna controdichiarazione, non rinvenendosi dichiarazioni di segno contrastante, bensì convergente, con quelle di riconoscimento del debito poste a fondamento del ricorso monitorio.
Invero, dalla stessa mail risulta confermato che il si fosse obbligato alla restituzione delle somme Pt_1 ivi indicate, facendo riferimento a “prestiti da te erogati a mio favore” e al “mio debito”.
Sotto questo profilo, la mail sopra citata costituisce ulteriore dichiarazione di riconoscimento del debito che reca, quale unica differenza con quelle poste a fondamento del ricorso monitorio, la titolazione, ossia il riferimento al rapporto sottostante (operata dall'opponente e non specificamente contestata dall'opposto) dal quale i debiti riconosciuti sono sorti. In ciò si sostanziano le precisazioni relative al fatto che gli importi pagina 7 di 11 ivi citati erano oggetto di pretese restitutorie dell'Avv. per versamenti effettuati, a vario titolo, in CP_1 favore di soggetti terzi, come da elencazione delle causali dei debiti operata in citazione.
Invero, dal contenuto della mail prodotta sub doc. 8 e dalle stesse allegazioni dell'opponente risultano le causali delle pretese restitutorie dell'Avv. riconducibili, in parte, a pagamenti indebiti (4.000,00 CP_1 euro alla società , in parte, a prestiti effettuati dall'Avv. in favore della società OO CP_3 CP_1
HO OU (per € 20.000,00), in parte, a pagamenti di debiti riconducibili alla medesima società effettuati dall'Avv. (per € 17.500,00). CP_1
La circostanza che le somme versate dall'opponente fossero destinate a ripianare esposizioni debitorie della società estera, da una parte, non costituisce una controdichiarazione, trattandosi di dichiarazione in ogni caso contra sé resa dal medesimo soggetto obbligato in forza della dichiarazione di ricognizione del debito, dall'altra, non costituisce neppure un principio di prova di un accordo simulatorio.
Invero, la predetta mail non offre alcun elemento idoneo ad escludere che il debito restitutorio gravasse effettivamente sull'opponente.
Dal contenuto della mail, non si evince, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, che la restituzione degli importi avrebbe dovuto essere effettuata dalle società di cui l'opponente è il legale rappresentante, né la circostanza che si trattasse di somme destinate a ripianare debiti restitutori di società terze non è idonea, di per sé sola, a escludere che il versamento da parte dell'Avv. delle citate CP_1 somme fosse avvenuto nell'interesse del né che l'obbligo restitutorio gravasse su quest'ultimo sulla Pt_1 base di accordi raggiunti con l'Avv né l'accollo da parte del dell'obbligo restitutorio CP_1 Pt_1 gravante sulle società.
A ciò va aggiunto che le allegazioni dell'attore in merito allo scopo della simulazione sono del tutto sfornite di prova e in contrasto con la documentazione in atti.
A prescindere dalla genericità delle prospettate iniziative recuperatorie da parte dei terzi, non risulta neppure provato alcun collegamento tra l'azione esecutiva, già promossa dai creditori in forza della sentenza del Tribunale di Milano, e le originarie dichiarazioni di riconoscimento del debito, circostanza che in ogni caso deve escludersi tenuto conto che l'azione esecutiva risale al 2017, laddove, invece, entrambe le dichiarazioni di riconoscimento del debito sono del 2018. Sul punto, diversamente da quanto dedotto dall'opponente (pagina 2 dell'atto di opposizione), non vi è alcuna incertezza, né alcuna falsità, della data delle dichiarazioni di riconoscimento del debito, essendo la prima dichiarazione del 11 maggio, la seconda, del 25 settembre, come si legge nel documento recante la dichiarazione doc. 1 allegato al ricorso monitorio
(“Novara, 11 maggio 2018” e “in data 25 ricevo”) e come confermato nella mail del 27 settembre doc. 8 dell'opponente.
pagina 8 di 11 A ciò va aggiunto che l'ulteriore e successivo riconoscimento del debito prodotto dal convenuto opposto
(doc. 6 e 7 di parte opposta, non specificamente contestato) è stato reso nel 2019 a distanza di tempo dalla dedotta difficoltà finanziaria dell'opponente, riconducibile al 2018 (pagina 7 atto di citazione).
Infine, in nessuna delle dichiarazioni di riconoscimento del debito si fa alcun riferimento alla personale situazione finanziaria dell'opponente, a procedure esecutive in essere o potenziali.
Dal rigetto della domanda di accertamento della simulazione delle dichiarazioni di ricognizione del debito, discende l'opponente è legittimato passivo della pretesa sulla base delle allegazioni e delle ricognizioni del debito prodotta dall'opposto.
6.2. Venendo alla prova dell'inesistenza del debito, la stessa grava sull'opponente alla luce della giurisprudenza sopra richiamata.
Nel caso di specie, l'onere della prova dell'inesistenza del titolo non è stato assolto, avendo lo stesso opponente confermato che l'Avv. ha effettuato i versamenti per un importo pari a quello di cui CP_1 richiede la restituzione.
In punto di titolarità passiva dell'obbligo di restituzione, ulteriormente rispetto a quanto suddetto in ordine al contenuto della citata mail (dalla quale risulta confermata l'assunzione dell'obbligo di restituzione da parte dell'opponente), è del tutto verosimile che il versamento di importi destinati alla società estera fosse stato effettuato dall'Avv. nell'interesse del e che questi fosse l'unico soggetto obbligato alla CP_1 Pt_1 restituzione, considerata la posizione di amministratore rivestita da questi nelle due società, la circostanza che alcun riferimento si legge nelle comunicazioni delle parti all'obbligo di restituzione gravante sulle società, il rilievo che il l'ulteriore e successivo riconoscimento del debito prodotto dal convenuto opposto
(doc. 6 e 7 di parte opposta) reca la data del 7.6.2019 e, dunque, ancora a quella data, in epoca prossima all'estinzione della società estera nel settembre del medesimo anno (doc.8 del convenuto opposto),
l'opponente si riconosceva debitore, senza fare alcun riferimento all'obbligo restitutorio gravante sulle società.
Conclusivamente, alla luce di quanto suddetto, l'opponente è obbligato passivamente sulle base delle dichiarazioni di riconoscimento del debito, delle allegazioni dell'atto di opposizione e della mail del
27.9.2018, dalle quali si evince l'esistenza del debito, le causali del debito (non specificamente contestate) e la circostanza che l'obbligo di restituzione fosse stato assunto, ab origine o per accordo successivo, dal medesimo opponente.
7. Sulla domanda di annullamento delle dichiarazioni ricognitive per violenza.
In alternativa, l'opponente ha chiesto annullare le scritture di riconoscimento del debito per violenza del terzo, avendo sottoscritto le dichiarazioni in quanto intimorito dall'azione esecutiva promossa dai creditori nei propri confronti.
La domanda è infondata. pagina 9 di 11 L'art. 1427 c.c. prevede: “Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti”;
l'art. 1434 c.c. prevede: “La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo”;
l'art. 1435 c.c. prevede: “La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone”;
l'art. 1438 c.c. prevede: “La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti”.
Per principio costante della giurisprudenza di legittimità: “In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 cod. civ. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo;
è in ogni caso sempre necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16179 del 18/08/2004; Sez. L -
, Sentenza n. 19974 del 10/08/2017).
In fatto, l'opponente non ha allegato alcun comportamento intimidatorio posto in essere dai terzi creditori, non avendo neppure l'attore prospettato alcuna minaccia di far valere un diritto o intimidazione volta a conseguire vantaggi ingiusti.
La mera proposizione di una azione esecutiva non costituisce una minaccia, trattandosi peraltro di azione promossa sulla base di un titolo giudiziale.
Anche ove sussistente, l'eventuale timore provato dall'opponente di subire ulteriori azioni esecutive, al momento della redazione della dichiarazione, non risulta in alcun modo riconducibile ad una violenza.
Alla luce di quanto suddetto l'opposizione è infondata e va rigettata.
Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso ma, tenuto conto dell'intervenuto pagamento in corso di causa delle somme ingiunte, va revocato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico dell'opponente.
Le stesse si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento di un ulteriore importo, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., stante la manifesta infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e della domanda di annullamento delle dichiarazioni di riconoscimento del debito, oltre che della prova documentale della titolarità passiva dell'obbligo di pagamento e dell'assenza di qualsivoglia supporto probatorio a fondamento delle circostanze poste a fondamento della dedotta simulazione. pagina 10 di 11 Si stima equo determinare la somma dovuta in un importo pari alla metà dell'importo quantificato a titolo di compensi professionali esclusi accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e conferma la legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
2. Dato atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa dell'importo oggetto di ingiunzione per credito, interessi e spese, revoca il D.I. provvisoriamente esecutivo n. 236/2022 R.G. emesso su istanza di dal Giudice del Tribunale di Verbania in data 28.6.2022. CP_1
3. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in €
7.616,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, cpa ed IVA come per legge.
4. Condanna l'opponente al pagamento di un ulteriore importo in favore dell'opposto ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che liquida in via equitativa in € 3.808,00.
Verbania, 10.1.2025
Il Giudice Dr.ssa Vittoria Mingione
pagina 11 di 11