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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 4609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4609 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
- ha pronunciato, all'esito della odierna udienza collegiale ed a seguito della camera di consiglio la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5901/2018 R.G., vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t. per la carica domiciliato presso la sede
Parte_1 dell'ente , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Itro, presso il domicilio digitale del quale (
elettivamente domicilia, procura alla lite in atti, Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t. domiciliato per Controparte_1 la carica presso la sede della Giunta Regionale in Napoli alla via Santa Lucia nr. 81,
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2016, il conveniva in giudizio la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. per sentir pronunciare l'annullamento del decreto Controparte_1 dirigenziale nr.245 del 4 novembre 2016, notificato il 7 novembre 2016, emesso nei confronti del , in persona Pt_1 del Sindaco pro tempore , e irrogato ai sensi del combinato disposto degli artt.101, comma 1 e 2 e 133 comma1 del
D.lgs. nr.155/2006, deplorando l'atto avversato per vizio del procedimento consistito nella omessa notificazione del verbale di contestazione al trasgressore nella qualità di Sindaco legale rappresentante;
per intervenuta prescrizione , oltre che per “pregiudizialità della sentenza penale”, assolutoria emessa nei confronti del Sindaco;
ancora, per violazione dell'art.10 della Legge nr.241/1990 e dell'art.74 del D.lgs. nr. 152/2006 attesa la natura di “acque reflue domestiche”; infine per difetto di motivazione “ per assenza dei parametri di calcolo”.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Tribunale di Benevento con sentenza nr.1623/2018 dell'01.10.2018, dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca del decreto nr.245/2016 e dichiarava di nulla dover provvedere in relazione alle spese di lite.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 06.12.2018, il interpone Parte_1 appello avverso la sentenza di prime cure, lamentando la violazione della norma di cui all'art.91 c.p.c. e cioè la violazione del principio di soccombenza. Il Tribunale di Benevento male avrebbe giudicato a non avere considerato la revoca del decreto regionale di irrogazione della sanzione amministrativa;
per tale motivo chiede la parziale riforma della sentenza di primo grado con la condanna della alla refusione delle spese di lite del primo e del Controparte_1 secondo grado del giudizio.
La non si costituisce in giudizio. Controparte_1
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_1
L'appello è infondato e deve essere rigetto sulla base della motivazione che segue. L'ente locale pone in evidenza che con il ricorso in opposizione l'ente locale aveva lamentato la violazione dell'art.14 della legge nr.689/1981 per difetto di contestazione al soggetto obbligato. Difatti era stato contestato un vizio del procedimento consistente nel fatto che il verbale di contestazione del 30.11.2011 della infrazione rilevata dalla Guardia di Forestale era stato notificato al Sindaco in proprio e quale trasgressore nel suo domicilio in San Giorgio del Sannio , mentre il decreto sanzionatorio oggetto dell'opposizione , era stato notificato al nella persona del Sindaco Pt_1 Per_1
all'indirizzo di posta elettronica dell'ente nella qualità di soggetto obbligato in solido. Secondo l'appellante le
[...] posizioni del trasgressore e del coobbligato in solido sono da ritenersi del tutto autonome trattandosi inequivocabilmente di due soggetti giuridicamente distinti: il primo persona fisica coincidente con l'autore materiale dell'illecito ed il secondo, ente pubblico. Dall'omessa notifica dell'atto di contestazione al coobbligato solidale discenderebbe la nullità del provvedimento sanzionatorio.
Male avrebbe giudicato il primo giudice a non aver accolto l'eccezione di prescrizione di cui all'art.28 della legge nr.689/1981 nonché la denunciata violazione dell'art.18 della legge nr.689/1981 per mancata audizione del
Sindaco dell'ente locale. Infine , il primo giudice avrebbe dovuto annullare l'ordinanza ingiunzione , in quanto il era stato assolto dai capi di imputazione di cui agli artt.449 e 434 commi primo e secondo c.p. Il giudicato Pt_2 penale avrebbe esteso i suoi effetti anche alla sanzione amministrativa e tanto non è stato applicato dal Tribunale di
Benevento con violazione dell'art.24 della legge nr.689/1981. E tanto senza contare il merito della contestazione.
Osserva il Collegio che per comodità espositiva si sono riportati i motivi di opposizione all'ordinanza ingiunzione, poi riproposti in questa sede come motivi di impugnazione. Al termine dell'atto di appello, il
[...] deduce che il decreto sanzionatorio nr.245/2016, opposto con i motivi di cui sopra, era stato Parte_1 revocato da successivo decreto, il nr.309/2017 e da tanto l'ente locale ne ricava la soccombenza virtuale. Senonchè non risulta prodotto agli atti del giudizio l'ultimo decreto della il nr. 309/2017, per cui l'odierno Controparte_1 appellante non ha provato che la revoca del decreto sia stata disposta proprio per i motivi di opposizione su riportati. Ne consegue il rigetto del gravame.
Le spese di lite nei confronti di rimangono irripetibili. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) di chiara irripetibili le spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. Così deciso in Napoli, addì 30.09.2025
Il Presidente est.
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere
- ha pronunciato, all'esito della odierna udienza collegiale ed a seguito della camera di consiglio la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5901/2018 R.G., vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t. per la carica domiciliato presso la sede
Parte_1 dell'ente , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Itro, presso il domicilio digitale del quale (
elettivamente domicilia, procura alla lite in atti, Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante p.t. domiciliato per Controparte_1 la carica presso la sede della Giunta Regionale in Napoli alla via Santa Lucia nr. 81,
APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2016, il conveniva in giudizio la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. per sentir pronunciare l'annullamento del decreto Controparte_1 dirigenziale nr.245 del 4 novembre 2016, notificato il 7 novembre 2016, emesso nei confronti del , in persona Pt_1 del Sindaco pro tempore , e irrogato ai sensi del combinato disposto degli artt.101, comma 1 e 2 e 133 comma1 del
D.lgs. nr.155/2006, deplorando l'atto avversato per vizio del procedimento consistito nella omessa notificazione del verbale di contestazione al trasgressore nella qualità di Sindaco legale rappresentante;
per intervenuta prescrizione , oltre che per “pregiudizialità della sentenza penale”, assolutoria emessa nei confronti del Sindaco;
ancora, per violazione dell'art.10 della Legge nr.241/1990 e dell'art.74 del D.lgs. nr. 152/2006 attesa la natura di “acque reflue domestiche”; infine per difetto di motivazione “ per assenza dei parametri di calcolo”.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Tribunale di Benevento con sentenza nr.1623/2018 dell'01.10.2018, dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuta revoca del decreto nr.245/2016 e dichiarava di nulla dover provvedere in relazione alle spese di lite.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 06.12.2018, il interpone Parte_1 appello avverso la sentenza di prime cure, lamentando la violazione della norma di cui all'art.91 c.p.c. e cioè la violazione del principio di soccombenza. Il Tribunale di Benevento male avrebbe giudicato a non avere considerato la revoca del decreto regionale di irrogazione della sanzione amministrativa;
per tale motivo chiede la parziale riforma della sentenza di primo grado con la condanna della alla refusione delle spese di lite del primo e del Controparte_1 secondo grado del giudizio.
La non si costituisce in giudizio. Controparte_1
All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_1
L'appello è infondato e deve essere rigetto sulla base della motivazione che segue. L'ente locale pone in evidenza che con il ricorso in opposizione l'ente locale aveva lamentato la violazione dell'art.14 della legge nr.689/1981 per difetto di contestazione al soggetto obbligato. Difatti era stato contestato un vizio del procedimento consistente nel fatto che il verbale di contestazione del 30.11.2011 della infrazione rilevata dalla Guardia di Forestale era stato notificato al Sindaco in proprio e quale trasgressore nel suo domicilio in San Giorgio del Sannio , mentre il decreto sanzionatorio oggetto dell'opposizione , era stato notificato al nella persona del Sindaco Pt_1 Per_1
all'indirizzo di posta elettronica dell'ente nella qualità di soggetto obbligato in solido. Secondo l'appellante le
[...] posizioni del trasgressore e del coobbligato in solido sono da ritenersi del tutto autonome trattandosi inequivocabilmente di due soggetti giuridicamente distinti: il primo persona fisica coincidente con l'autore materiale dell'illecito ed il secondo, ente pubblico. Dall'omessa notifica dell'atto di contestazione al coobbligato solidale discenderebbe la nullità del provvedimento sanzionatorio.
Male avrebbe giudicato il primo giudice a non aver accolto l'eccezione di prescrizione di cui all'art.28 della legge nr.689/1981 nonché la denunciata violazione dell'art.18 della legge nr.689/1981 per mancata audizione del
Sindaco dell'ente locale. Infine , il primo giudice avrebbe dovuto annullare l'ordinanza ingiunzione , in quanto il era stato assolto dai capi di imputazione di cui agli artt.449 e 434 commi primo e secondo c.p. Il giudicato Pt_2 penale avrebbe esteso i suoi effetti anche alla sanzione amministrativa e tanto non è stato applicato dal Tribunale di
Benevento con violazione dell'art.24 della legge nr.689/1981. E tanto senza contare il merito della contestazione.
Osserva il Collegio che per comodità espositiva si sono riportati i motivi di opposizione all'ordinanza ingiunzione, poi riproposti in questa sede come motivi di impugnazione. Al termine dell'atto di appello, il
[...] deduce che il decreto sanzionatorio nr.245/2016, opposto con i motivi di cui sopra, era stato Parte_1 revocato da successivo decreto, il nr.309/2017 e da tanto l'ente locale ne ricava la soccombenza virtuale. Senonchè non risulta prodotto agli atti del giudizio l'ultimo decreto della il nr. 309/2017, per cui l'odierno Controparte_1 appellante non ha provato che la revoca del decreto sia stata disposta proprio per i motivi di opposizione su riportati. Ne consegue il rigetto del gravame.
Le spese di lite nei confronti di rimangono irripetibili. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) di chiara irripetibili le spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit. Così deciso in Napoli, addì 30.09.2025
Il Presidente est.
dott. Gennaro Iacone