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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 617384/2024 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Federico Lucci, domiciliato presso la Cancelleria di questo Parte_1 tribunale
E
in persona del legale rappresentante "pro Controparte_1 tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 6.5.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data 7.5.) poi Parte_1 notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli indebiti oggettivi pari ad euro 4641,65 contestato da controparte, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario.” L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti colclusioni: CP_1
“In via principale rigettare il ricorso avversario;
In subordine, dichiarare comunque dovute le somme a titolo di indebito che dovessero risultare dovute in corso di giudizio;
spese come per legge”. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. impugna dunque la nota del 31.1.2024 (in atti) con la quale l le ha Parte_1 CP_1 comunicato che “…a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2016 al 30.11.2018, un pagamento non dovuto sulla pensione VOCOM per un importo complessivo di euro 4641,65 per i seguenti motivi: A seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura diversa da quella corrisposta. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti di legge..”. La ricorrente contesta tale nota richiamando (tra l'altro) le disposizioni di cui all'art. 13, l. n. 412/1991, nonché i principi posti dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale.
3. Come ha precisato la Suprema Corte:
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la
S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).” (Cass., sez.
6 - L, ord. n. 13223 del 30.6.2020; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 13915 del 20.5.2021 e Cass., sez. L, sent. n. 24517 del 10.8.2022). La Corte d'Appello di Roma sez, L, sent. n. 332/2021 argomenta in tema come segue:
“In generale, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta aspetti derogatori rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi che costituisce un dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Si è andato, quindi, affermando il principio per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 28771/18; Cass. 19638/2015; Cass. 8970/2014; Cass. 1446/2008; Cass.
7048/2006) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui
«gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (Cass. 28771/18).
Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (Cass. 28771/2018).
Regole specifiche, invece, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, atteso che l'articolo 37, comma 8, della legge 448/1998 ne consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica (Cass. 28771/2018).
Al contrario, disposizioni specifiche non sussistono rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici, rispetto al quale la giurisprudenza, anche recentemente, ha affermato che in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha Controparte_2
l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020; conforme anche la precedente pronuncia Cass. 26036/2019 e la già citata Cass. 28871/2018).” (cfr.: Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, sent. n. 229 del 31.1.2023). Nello specifico trattasi di somme erogate dal 1.1.2016 fino al 30.11.2018, sicché è tardiva la richiesta di ripetizione di cui alla nota impugnata (di data 31.1.2024) e, d'altro canto, va esclusa la sussistenza del dolo di , considerato che la medesima ha presentato all'Ente Parte_1 competente la dichiarazione dei redditi per gli anni in questione (doc. n. 2 di parte ricorrente) e l era in grado di conoscere i relativi dati (come argomentato dalla Suprema Corte nella CP_1 sentenza sopra citata).
Non può diversamente orientare il presente giudizio la sentenza n. 16767/2024 della Suprema Corte (richiamata da parte resistente all'odierno verbale), atteso che tale sentenza, riguardante un indebito previdenziale per integrazione al minimo, valorizza (quanto al dolo) l'omessa comunicazione dei redditi all' , ma con riguardo a quelli esclusi dalla dichiarazione fiscale CP_1 (peraltro non trova luogo l'art. 21, D. L. n. 144/2022, trattandosi nello specifico di annualità non considerate dalla norma stessa). All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso deve trovare accoglimento (restano assorbite residue questioni).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei vigenti minimi tariffari per cause previdenziale di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara l'irripetibilità della somma di € 4.641,65 di cui alla nota CP_1 del 31.1.2024; condanna l al pagamento delle spese processuali di , liquidate in € 885,00, CP_1 Parte_1 oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 5 marzo 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina
Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 617384/2024 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Federico Lucci, domiciliato presso la Cancelleria di questo Parte_1 tribunale
E
in persona del legale rappresentante "pro Controparte_1 tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 6.5.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data 7.5.) poi Parte_1 notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli indebiti oggettivi pari ad euro 4641,65 contestato da controparte, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario.” L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti colclusioni: CP_1
“In via principale rigettare il ricorso avversario;
In subordine, dichiarare comunque dovute le somme a titolo di indebito che dovessero risultare dovute in corso di giudizio;
spese come per legge”. Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. impugna dunque la nota del 31.1.2024 (in atti) con la quale l le ha Parte_1 CP_1 comunicato che “…a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.01.2016 al 30.11.2018, un pagamento non dovuto sulla pensione VOCOM per un importo complessivo di euro 4641,65 per i seguenti motivi: A seguito della revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo della pensione spetta in misura diversa da quella corrisposta. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti di legge..”. La ricorrente contesta tale nota richiamando (tra l'altro) le disposizioni di cui all'art. 13, l. n. 412/1991, nonché i principi posti dalla Suprema Corte in tema di indebito assistenziale.
3. Come ha precisato la Suprema Corte:
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la
S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).” (Cass., sez.
6 - L, ord. n. 13223 del 30.6.2020; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 13915 del 20.5.2021 e Cass., sez. L, sent. n. 24517 del 10.8.2022). La Corte d'Appello di Roma sez, L, sent. n. 332/2021 argomenta in tema come segue:
“In generale, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta aspetti derogatori rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi che costituisce un dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
Si è andato, quindi, affermando il principio per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 28771/18; Cass. 19638/2015; Cass. 8970/2014; Cass. 1446/2008; Cass.
7048/2006) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui
«gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (Cass. 28771/18).
Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (Cass. 28771/2018).
Regole specifiche, invece, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, atteso che l'articolo 37, comma 8, della legge 448/1998 ne consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica (Cass. 28771/2018).
Al contrario, disposizioni specifiche non sussistono rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici, rispetto al quale la giurisprudenza, anche recentemente, ha affermato che in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha Controparte_2
l'onere di conoscere (Cass. 13223/2020; conforme anche la precedente pronuncia Cass. 26036/2019 e la già citata Cass. 28871/2018).” (cfr.: Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro, sent. n. 229 del 31.1.2023). Nello specifico trattasi di somme erogate dal 1.1.2016 fino al 30.11.2018, sicché è tardiva la richiesta di ripetizione di cui alla nota impugnata (di data 31.1.2024) e, d'altro canto, va esclusa la sussistenza del dolo di , considerato che la medesima ha presentato all'Ente Parte_1 competente la dichiarazione dei redditi per gli anni in questione (doc. n. 2 di parte ricorrente) e l era in grado di conoscere i relativi dati (come argomentato dalla Suprema Corte nella CP_1 sentenza sopra citata).
Non può diversamente orientare il presente giudizio la sentenza n. 16767/2024 della Suprema Corte (richiamata da parte resistente all'odierno verbale), atteso che tale sentenza, riguardante un indebito previdenziale per integrazione al minimo, valorizza (quanto al dolo) l'omessa comunicazione dei redditi all' , ma con riguardo a quelli esclusi dalla dichiarazione fiscale CP_1 (peraltro non trova luogo l'art. 21, D. L. n. 144/2022, trattandosi nello specifico di annualità non considerate dalla norma stessa). All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso deve trovare accoglimento (restano assorbite residue questioni).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei vigenti minimi tariffari per cause previdenziale di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara l'irripetibilità della somma di € 4.641,65 di cui alla nota CP_1 del 31.1.2024; condanna l al pagamento delle spese processuali di , liquidate in € 885,00, CP_1 Parte_1 oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito. Roma, 5 marzo 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina
Pangia