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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10571 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 75972 dell'anno 2021 vertente
tra
Parte_1
(c.f./p.iva ), in persona dei soci amministratori e P.IVA_1 legali rappresentanti Sig. e , elettivamente Parte_2 Parte_3 domiciliata in Padova al Viale dell'Industria n. 23 presso lo studio dell'Avv. Roberta Brigato, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(c.f./p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9, presso lo studio dell'Avv.
AN NI che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 24 dicembre 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni: per parte opponente:
“Nel merito, in via principale: Per i motivi tutti di cui alla narrativa dell'atto di citazione in opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Roma n. 18425/2021 del 14.10.2021, caricato nel fascicolo informatico in data
15.10.2021, RG n. 58019/2021, Giudice dott.ssa Chiara Maria D'Orsi, notificato a mezzo pec il 18.10.2021, anche in punto di liquida- zione delle spese del procedimento. Conseguentemente, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto di citazione in opposizione, accertare e dichiarare che l'odierna attrice in opposizione è creditrice nei confronti della Controparte_1
(già ), del complessivo importo di € 25.660,63; Controparte_2 pertanto condannare la seconda al pagamento in favore della prima di tale importo.
In subordine: Presa visione della CTU di natura tecnica depositata, vengano ricostruiti i consumi dell'opponente considerando due anni immediatamente antecedenti (2015 e 2016) e, quindi, applicando formalmente e letteralmente la Delibera ARERA di riferimento. Sulla base di quanto sopra determinare l'importo a debito o credito risultante e condannare la parte che risulterà debitrice al saldo degli importi risultanti.
In ogni caso: Con vittoria dei compensi professionali secondo i parametri tabellari di cui al D.M. 37/2018, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% dei compensi, IVA se dovuta,
CPA come per legge e anticipazioni ove sostenute. Con distrazione delle stesse allo scrivente patrocinio, antistatario di spesa.”
per parte opposta:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: rigettare la domanda spiegata dalla attrice in quanto infondata in fatto e diritto, nonché non provata in ordine ai fatti costituitivi della pretesa, con conferma della validità del decreto ingiuntivo n. 18425/2021; in via subordinata: nel merito, nella denegata ipotesi in cui ritenga di dovere accogliere parzialmente l'opposizione, condannare la società opponente al pagamento nei confronti della società opposta della somma ritenuta dovuta;
… in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari.”
FATTO E DIRITTO
1. (di Parte_1 seguito anche ) ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 18425/2021 emesso il 14 ottobre
2021 (depositato in cancelleria il successivo 15 ottobre 2021), con il quale il Tribunale di Roma aveva intimato alla medesima società agricola di pagare in favore di (già Controparte_1 [...]
) la somma complessiva di euro € 28.142,12, oltre Controparte_2 interessi e spese, quale saldo dovuto per la fornitura di gas in forza della fattura n. 043375/2017 del 31.12.2017 di € 471.978,41 pagata soltanto parzialmente.
A fondamento dell'opposizione la ha Parte_1 dedotto che:
- nella primavera dell'anno 2017 si era verificata una rottura del misuratore del gas;
- dopo aver ricevuto la fatturazione di riferimento, l'odierna opponente aveva richiesto l'indicazione dei criteri con i quali il fornitore aveva contabilizzato i consumi presunti nel periodo della rottura;
- nonostante l'attrice avesse trasmesso apposita relazione tecnica redatta dall'Ing. , il fornitore e il distributore Persona_1 si erano limitati a replicare affermando di aver correttamente operato;
- i consumi contabilizzati nel periodo febbraio-maggio 2017 erano esorbitanti rispetto ai consumi dello stesso periodo del triennio precedente;
- l'elaborato dell'ing. ricostruiva i costi dei consumi Per_1 per il periodo febbraio-maggio 2017 e per le accise dell'anno 2017, con un totale stimato di € 190.449,33 a fronte di una fatturazione, per lo stesso periodo, pari a € 244.252,08 con una differenza a credito dell'odierna attrice pari ad € 53.802,75;
- applicando la compensazione della somma ingiunta, risultava un credito a favore dell'odierna attrice pari ad € 25.660,63.
La ha quindi chiesto la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto e al contempo ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 25.660,63.
2. Si è costituita in giudizio , la quale Controparte_1 in via pregiudiziale ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione.
Nel merito la società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata da controparte e la conferma del decreto opposto. Al riguardo ha dedotto che:
- in data 06.09.2016 l'opponente aveva sottoscritto con
[...]
(ora un contratto di CP_2 Controparte_1 fornitura di gas accettando tutte le sue condizioni, ivi comprese quelle relative alle modalità di calcolo dei consumi, specificatamente indicate;
- si era limitata a fatturare i consumi Controparte_1 indicati dal distributore, unico incaricato del loro rilevamento;
- il semplice raffronto con gli anni precedenti non poteva essere un argomento di prova per dimostrare l'eccessività degli ultimi consumi.
3. All'esito della prima udienza con ordinanza del 19 aprile 2022
è stata respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione ed è stata disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Espletato il procedimento di mediazione con esito negativo sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis).
Con provvedimento emesso in data 24 ottobre 2023 su richiesta di parte opposta è stato ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ad
- quale distributore territorialmente competente Controparte_3 per la fornitura di gas presso l'utenza ubicata in Carceri (Padova) alla via Braggio n. 4 e intestata alla
[...]
(Codice PDR 15540000015031) Parte_1
- di trasmettere, anche per il tramite della Controparte_1
, la certificazione dei consumi relativi al periodo compreso
[...] tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 settembre 2017 indicando le modalità di ricostruzione dei consumi per il periodo di malfunzionamento del misuratore. Il distributore locale, mediante pec datata 29 novembre
2023 trasmessa al difensore di parte opposta, ha comunicato di non avere la disponibilità dei dati richiesti con l'ordine di esibizione e, dunque, non ha fornito la certificazione dei consumi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 settembre 2017, né tanto meno ha indicato le modalità di ricostruzione dei consumi per il periodo di malfunzionamento del misuratore relativo all'utenza per cui è causa.
E' stata quindi disposta ed espletata una CTU al fine di verificare la correttezza dei consumi fatturati dalla società fornitrice (qui opposta) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 settembre 2017 e per ricostruire i consumi per il periodo di malfunzionamento del misuratore.
All'udienza del 24 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti con le rispettive note difensive hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
*********
4. Anzitutto va respinta l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dalla parte opposta per le ragioni già enunciate nell'ordinanza del 20 aprile 2022.
Ed invero l'art. 155 commi 4° e 5° c.p.c. stabilisce che se il giorno di scadenza del termine è festivo, ed in tale nozione rientra sia la domenica, che il sabato, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo, per cui nella specie siccome il 40° giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo sarebbe scaduto sabato 27 novembre 2021, il termine finale è stato differito ex lege al primo lunedì successivo (29 novembre 2021), che è appunto il giorno in cui parte opponente ha notificato alla Controparte_1 la citazione in opposizione.
[...]
5. Venendo al merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
E' pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che in data 6.9.2016 la ha stipulato con la Parte_1
(ora ) un contratto Controparte_2 Controparte_1 per la fornitura di gas naturale presso l'utenza identificata con
Codice PDR 15540000015031 ubicata in Carceri (Padova) alla via
Braggio n. 4 (cfr. all. 1 del fascicolo monitorio).
Per quanto concordemente riferito dalle parti nella primavera dell'anno 2017 si è verificata una rottura del contatore a turbina installato presso l'utenza in questione e, a seguito di tale guasto, la società venditrice, qui opposta, ha emesso in data 31.12.2017 la fattura n. 043375/2017 per l'importo di € 471.978,41 soltanto parzialmente pagato dalla società opponente che ha versato la somma di € 443.836,29. La fattura in questione, allegata al fascicolo monitorio (all. 4), si riferisce al più ampio periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 e riporta i consumi sia precedenti che successivi alla sostituzione del misuratore avvenuta in data 17 maggio 2017.
La , già prima di ricevere la notifica Parte_1 dell'ingiunzione qui opposta, ha contestato la ricostruzione dei consumi relativi al periodo di rottura del contatore, evidenziando che i consumi contabilizzati nel periodo febbraio-maggio 2017 sono del tutto esorbitanti rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del triennio precedente. La società opponente ha anche provveduto a ricostruire i consumi relativi al periodo compreso tra febbraio e maggio 2017 mediante una relazione peritale redatta dall'Ing. (cfr. all. 5 del fascicolo di parte Persona_1 opponente).
La società opposta ha replicato sostenendo di essersi limitata a fatturare i consumi a lei comunicati dal distributore locale, quale soggetto incaricato del loro rilevamento, e tuttavia, nonostante le richieste dell'opponente, non ha indicato i criteri utilizzati dal distributore stesso per la ricostruzione dei consumi riferiti al periodo di rottura del misuratore.
Ora, a fronte della specifica eccezione sollevata sul punto dall'opponente, era onere della società opposta, quale attrice in senso sostanziale, allegare e documentare le modalità con le quali il distributore locale ha provveduto alla ricostruzione dei consumi.
Quest'ultimo, raggiunto in corso di causa da apposito ordine di esibizione impartito ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non ha fornito la certificazione dei consumi relativi al periodo compreso tra il
1° gennaio 2017 ed il 30 settembre 2017, né tanto meno ha indicato le modalità di ricostruzione dei consumi per il periodo di malfunzionamento del misuratore.
L'acquisizione dei valori di misura antecedenti alla data del guasto e dei criteri utilizzati per la ricostruzione dei consumi è stata tentata anche dal CTU nominato in corso di causa, il quale ha rivolto apposita istanza sia al distributore locale ( CP_3
) che all'Acquirente Unico S.p.A. quale gestore del Sistema
[...]
Informativo Integrato (SII). ha trasmesso Controparte_3 soltanto i valori di misura del contatore installato il 17 maggio
2017 e del convertitore rilevati il 25 maggio 2018. L'Acquirente
Unico S.p.A. a sua volta ha fornito soltanto le misure successive ad ottobre 2018 evidenziando che le competenze antecedenti a tale
Part data non sono gestite dal .
Quindi, in assenza della documentazione riguardante le misure antecedenti la data del guasto e dell'indicazione dei criteri utilizzati dal distributore per pervenire ai dati trasmessi al fornitore, le misure indicate nella fattura n. 043375/2017 del
31/12/2017 impugnata dall'opponente non possono ritenersi attendibili.
Si deve allora procedere ad una nuova ricostruzione dei consumi per il periodo di malfunzionamento del misuratore e a tal fine occorre far riferimento alla normativa ARERA e ai criteri ivi indicati per effettuare la ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del misuratore e di impossibilità di stimare l'errore percentuale a causa del blocco del contatore a turbina sostituito in data 17 maggio 2017.
In proposito l'art. 41.11 del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas approvato con delibera ARG/gas 120/08 del 7 agosto 2008 prevede testualmente:
“Nel caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente
l'impresa distributrice provvede alla ricostruzione dei consumi con le modalità e nei tempi stabiliti per il settore elettrico dagli articoli 9, 10 e 11 della deliberazione 28 dicembre 1999, n.
200/99….”
La richiamata Delibera n. 200/99 del 28 dicembre 1999 all'art. 10.1, concernente il “periodo di ricostruzione dei consumi”, dispone: “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si
è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.”
Il successivo art. 11.1 della medesima Delibera n. 200/99, concernente le “Modalità di ricostruzione dei consumi”, a sua volta prevede: “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere
a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente.”
Applicando quindi la disciplina sopra riportata alla fattispecie in esame si deve far riferimento alla seconda ipotesi di conteggio elaborata dal consulente d'ufficio ovvero quella che tiene conto dei consumi dei due anni immediatamente precedenti al guasto rilevato.
Una volta individuate le misure di due periodi corrispondenti a quelli del guasto (marzo e aprile 2015 e 2016), il CTU ha ricostruito i consumi del 2017 facendone la media ed ha poi determinato in euro
198.953,34 il corrispettivo dovuto per la fornitura di gas nel periodo in contestazione (cioè i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2017). Di conseguenza l'importo di euro 471.978,001 (iva inclusa) indicato nella fattura n. 043375/2017 del 31/12/2017 qui impugnata deve essere rettificato in euro 412.331,98 (iva inclusa).
Tenuto conto del pagamento pacificamente effettuato dalla società opponente per euro 443.836,00 quest'ultima risulta creditrice dell'importo di euro 31.504,02 (iva inclusa) pari alla differenza tra l'importo pagato (euro 443.836,00) e l'importo dovuto (euro
412.331,98).
Per quanto fin qui esposto l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parimenti va accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente: la deve essere condannata a pagare in favore Controparte_1 di la somma di euro 31.504,02 oltre Parte_1 agli interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
6. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 con distrazione in favore del difensore di parte opponente che ne ha fatto specifica richiesta dichiarandosi antistatario. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico di parte opposta che è tenuta a rifondere alla controparte le somme anticipate da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18425/2021 emesso il 14 ottobre 2021 (depositato in cancelleria il 15 ottobre
2021) proposta dalla Parte_1
nei confronti di ogni altra
[...] Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
− in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente condanna a pagare in Controparte_1 favore di Parte_1
la somma di euro 31.504,02 oltre interessi legali
[...] dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
− condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese Parte_1 processuali liquidate in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore dell'opponente;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte opposta tenuta a rifondere alla parte opponente le somme anticipate da quest'ultima.
Roma, lì 14 luglio 2025 il Giudice dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 75972 dell'anno 2021 vertente
tra
Parte_1
(c.f./p.iva ), in persona dei soci amministratori e P.IVA_1 legali rappresentanti Sig. e , elettivamente Parte_2 Parte_3 domiciliata in Padova al Viale dell'Industria n. 23 presso lo studio dell'Avv. Roberta Brigato, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opponente
e
(c.f./p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9, presso lo studio dell'Avv.
AN NI che la rappresenta e difende in forza di procura in atti opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 24 dicembre 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni: per parte opponente:
“Nel merito, in via principale: Per i motivi tutti di cui alla narrativa dell'atto di citazione in opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo telematico del Tribunale di Roma n. 18425/2021 del 14.10.2021, caricato nel fascicolo informatico in data
15.10.2021, RG n. 58019/2021, Giudice dott.ssa Chiara Maria D'Orsi, notificato a mezzo pec il 18.10.2021, anche in punto di liquida- zione delle spese del procedimento. Conseguentemente, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto di citazione in opposizione, accertare e dichiarare che l'odierna attrice in opposizione è creditrice nei confronti della Controparte_1
(già ), del complessivo importo di € 25.660,63; Controparte_2 pertanto condannare la seconda al pagamento in favore della prima di tale importo.
In subordine: Presa visione della CTU di natura tecnica depositata, vengano ricostruiti i consumi dell'opponente considerando due anni immediatamente antecedenti (2015 e 2016) e, quindi, applicando formalmente e letteralmente la Delibera ARERA di riferimento. Sulla base di quanto sopra determinare l'importo a debito o credito risultante e condannare la parte che risulterà debitrice al saldo degli importi risultanti.
In ogni caso: Con vittoria dei compensi professionali secondo i parametri tabellari di cui al D.M. 37/2018, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% dei compensi, IVA se dovuta,
CPA come per legge e anticipazioni ove sostenute. Con distrazione delle stesse allo scrivente patrocinio, antistatario di spesa.”
per parte opposta:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: rigettare la domanda spiegata dalla attrice in quanto infondata in fatto e diritto, nonché non provata in ordine ai fatti costituitivi della pretesa, con conferma della validità del decreto ingiuntivo n. 18425/2021; in via subordinata: nel merito, nella denegata ipotesi in cui ritenga di dovere accogliere parzialmente l'opposizione, condannare la società opponente al pagamento nei confronti della società opposta della somma ritenuta dovuta;
… in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari.”
FATTO E DIRITTO
1. (di Parte_1 seguito anche ) ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 18425/2021 emesso il 14 ottobre
2021 (depositato in cancelleria il successivo 15 ottobre 2021), con il quale il Tribunale di Roma aveva intimato alla medesima società agricola di pagare in favore di (già Controparte_1 [...]
) la somma complessiva di euro € 28.142,12, oltre Controparte_2 interessi e spese, quale saldo dovuto per la fornitura di gas in forza della fattura n. 043375/2017 del 31.12.2017 di € 471.978,41 pagata soltanto parzialmente.
A fondamento dell'opposizione la ha Parte_1 dedotto che:
- nella primavera dell'anno 2017 si era verificata una rottura del misuratore del gas;
- dopo aver ricevuto la fatturazione di riferimento, l'odierna opponente aveva richiesto l'indicazione dei criteri con i quali il fornitore aveva contabilizzato i consumi presunti nel periodo della rottura;
- nonostante l'attrice avesse trasmesso apposita relazione tecnica redatta dall'Ing. , il fornitore e il distributore Persona_1 si erano limitati a replicare affermando di aver correttamente operato;
- i consumi contabilizzati nel periodo febbraio-maggio 2017 erano esorbitanti rispetto ai consumi dello stesso periodo del triennio precedente;
- l'elaborato dell'ing. ricostruiva i costi dei consumi Per_1 per il periodo febbraio-maggio 2017 e per le accise dell'anno 2017, con un totale stimato di € 190.449,33 a fronte di una fatturazione, per lo stesso periodo, pari a € 244.252,08 con una differenza a credito dell'odierna attrice pari ad € 53.802,75;
- applicando la compensazione della somma ingiunta, risultava un credito a favore dell'odierna attrice pari ad € 25.660,63.
La ha quindi chiesto la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto e al contempo ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 25.660,63.
2. Si è costituita in giudizio , la quale Controparte_1 in via pregiudiziale ha eccepito la tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione.
Nel merito la società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata da controparte e la conferma del decreto opposto. Al riguardo ha dedotto che:
- in data 06.09.2016 l'opponente aveva sottoscritto con
[...]
(ora un contratto di CP_2 Controparte_1 fornitura di gas accettando tutte le sue condizioni, ivi comprese quelle relative alle modalità di calcolo dei consumi, specificatamente indicate;
- si era limitata a fatturare i consumi Controparte_1 indicati dal distributore, unico incaricato del loro rilevamento;
- il semplice raffronto con gli anni precedenti non poteva essere un argomento di prova per dimostrare l'eccessività degli ultimi consumi.
3. All'esito della prima udienza con ordinanza del 19 aprile 2022
è stata respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione ed è stata disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Espletato il procedimento di mediazione con esito negativo sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis).
Con provvedimento emesso in data 24 ottobre 2023 su richiesta di parte opposta è stato ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ad
- quale distributore territorialmente competente Controparte_3 per la fornitura di gas presso l'utenza ubicata in Carceri (Padova) alla via Braggio n. 4 e intestata alla
[...]
(Codice PDR 15540000015031) Parte_1
- di trasmettere, anche per il tramite della Controparte_1
, la certificazione dei consumi relativi al periodo compreso
[...] tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 settembre 2017 indicando le modalità di ricostruzione dei consumi per il periodo di malfunzionamento del misuratore. Il distributore locale, mediante pec datata 29 novembre
2023 trasmessa al difensore di parte opposta, ha comunicato di non avere la disponibilità dei dati richiesti con l'ordine di esibizione e, dunque, non ha fornito la certificazione dei consumi relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 settembre 2017, né tanto meno ha indicato le modalità di ricostruzione dei consumi per il periodo di malfunzionamento del misuratore relativo all'utenza per cui è causa.
E' stata quindi disposta ed espletata una CTU al fine di verificare la correttezza dei consumi fatturati dalla società fornitrice (qui opposta) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 settembre 2017 e per ricostruire i consumi per il periodo di malfunzionamento del misuratore.
All'udienza del 24 dicembre 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti con le rispettive note difensive hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per le repliche.
*********
4. Anzitutto va respinta l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dalla parte opposta per le ragioni già enunciate nell'ordinanza del 20 aprile 2022.
Ed invero l'art. 155 commi 4° e 5° c.p.c. stabilisce che se il giorno di scadenza del termine è festivo, ed in tale nozione rientra sia la domenica, che il sabato, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo, per cui nella specie siccome il 40° giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo sarebbe scaduto sabato 27 novembre 2021, il termine finale è stato differito ex lege al primo lunedì successivo (29 novembre 2021), che è appunto il giorno in cui parte opponente ha notificato alla Controparte_1 la citazione in opposizione.
[...]
5. Venendo al merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
E' pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che in data 6.9.2016 la ha stipulato con la Parte_1
(ora ) un contratto Controparte_2 Controparte_1 per la fornitura di gas naturale presso l'utenza identificata con
Codice PDR 15540000015031 ubicata in Carceri (Padova) alla via
Braggio n. 4 (cfr. all. 1 del fascicolo monitorio).
Per quanto concordemente riferito dalle parti nella primavera dell'anno 2017 si è verificata una rottura del contatore a turbina installato presso l'utenza in questione e, a seguito di tale guasto, la società venditrice, qui opposta, ha emesso in data 31.12.2017 la fattura n. 043375/2017 per l'importo di € 471.978,41 soltanto parzialmente pagato dalla società opponente che ha versato la somma di € 443.836,29. La fattura in questione, allegata al fascicolo monitorio (all. 4), si riferisce al più ampio periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 e riporta i consumi sia precedenti che successivi alla sostituzione del misuratore avvenuta in data 17 maggio 2017.
La , già prima di ricevere la notifica Parte_1 dell'ingiunzione qui opposta, ha contestato la ricostruzione dei consumi relativi al periodo di rottura del contatore, evidenziando che i consumi contabilizzati nel periodo febbraio-maggio 2017 sono del tutto esorbitanti rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del triennio precedente. La società opponente ha anche provveduto a ricostruire i consumi relativi al periodo compreso tra febbraio e maggio 2017 mediante una relazione peritale redatta dall'Ing. (cfr. all. 5 del fascicolo di parte Persona_1 opponente).
La società opposta ha replicato sostenendo di essersi limitata a fatturare i consumi a lei comunicati dal distributore locale, quale soggetto incaricato del loro rilevamento, e tuttavia, nonostante le richieste dell'opponente, non ha indicato i criteri utilizzati dal distributore stesso per la ricostruzione dei consumi riferiti al periodo di rottura del misuratore.
Ora, a fronte della specifica eccezione sollevata sul punto dall'opponente, era onere della società opposta, quale attrice in senso sostanziale, allegare e documentare le modalità con le quali il distributore locale ha provveduto alla ricostruzione dei consumi.
Quest'ultimo, raggiunto in corso di causa da apposito ordine di esibizione impartito ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non ha fornito la certificazione dei consumi relativi al periodo compreso tra il
1° gennaio 2017 ed il 30 settembre 2017, né tanto meno ha indicato le modalità di ricostruzione dei consumi per il periodo di malfunzionamento del misuratore.
L'acquisizione dei valori di misura antecedenti alla data del guasto e dei criteri utilizzati per la ricostruzione dei consumi è stata tentata anche dal CTU nominato in corso di causa, il quale ha rivolto apposita istanza sia al distributore locale ( CP_3
) che all'Acquirente Unico S.p.A. quale gestore del Sistema
[...]
Informativo Integrato (SII). ha trasmesso Controparte_3 soltanto i valori di misura del contatore installato il 17 maggio
2017 e del convertitore rilevati il 25 maggio 2018. L'Acquirente
Unico S.p.A. a sua volta ha fornito soltanto le misure successive ad ottobre 2018 evidenziando che le competenze antecedenti a tale
Part data non sono gestite dal .
Quindi, in assenza della documentazione riguardante le misure antecedenti la data del guasto e dell'indicazione dei criteri utilizzati dal distributore per pervenire ai dati trasmessi al fornitore, le misure indicate nella fattura n. 043375/2017 del
31/12/2017 impugnata dall'opponente non possono ritenersi attendibili.
Si deve allora procedere ad una nuova ricostruzione dei consumi per il periodo di malfunzionamento del misuratore e a tal fine occorre far riferimento alla normativa ARERA e ai criteri ivi indicati per effettuare la ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del misuratore e di impossibilità di stimare l'errore percentuale a causa del blocco del contatore a turbina sostituito in data 17 maggio 2017.
In proposito l'art. 41.11 del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas approvato con delibera ARG/gas 120/08 del 7 agosto 2008 prevede testualmente:
“Nel caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente
l'impresa distributrice provvede alla ricostruzione dei consumi con le modalità e nei tempi stabiliti per il settore elettrico dagli articoli 9, 10 e 11 della deliberazione 28 dicembre 1999, n.
200/99….”
La richiamata Delibera n. 200/99 del 28 dicembre 1999 all'art. 10.1, concernente il “periodo di ricostruzione dei consumi”, dispone: “La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si
è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo.”
Il successivo art. 11.1 della medesima Delibera n. 200/99, concernente le “Modalità di ricostruzione dei consumi”, a sua volta prevede: “Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente articolo 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per iniziativa dell'esercente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione deve prendere
a riferimento i consumi del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura. In tal caso, il cliente può comunque portare a conoscenza dell'esercente elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente.”
Applicando quindi la disciplina sopra riportata alla fattispecie in esame si deve far riferimento alla seconda ipotesi di conteggio elaborata dal consulente d'ufficio ovvero quella che tiene conto dei consumi dei due anni immediatamente precedenti al guasto rilevato.
Una volta individuate le misure di due periodi corrispondenti a quelli del guasto (marzo e aprile 2015 e 2016), il CTU ha ricostruito i consumi del 2017 facendone la media ed ha poi determinato in euro
198.953,34 il corrispettivo dovuto per la fornitura di gas nel periodo in contestazione (cioè i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2017). Di conseguenza l'importo di euro 471.978,001 (iva inclusa) indicato nella fattura n. 043375/2017 del 31/12/2017 qui impugnata deve essere rettificato in euro 412.331,98 (iva inclusa).
Tenuto conto del pagamento pacificamente effettuato dalla società opponente per euro 443.836,00 quest'ultima risulta creditrice dell'importo di euro 31.504,02 (iva inclusa) pari alla differenza tra l'importo pagato (euro 443.836,00) e l'importo dovuto (euro
412.331,98).
Per quanto fin qui esposto l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parimenti va accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente: la deve essere condannata a pagare in favore Controparte_1 di la somma di euro 31.504,02 oltre Parte_1 agli interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
6. Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del
13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 con distrazione in favore del difensore di parte opponente che ne ha fatto specifica richiesta dichiarandosi antistatario. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico di parte opposta che è tenuta a rifondere alla controparte le somme anticipate da quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18425/2021 emesso il 14 ottobre 2021 (depositato in cancelleria il 15 ottobre
2021) proposta dalla Parte_1
nei confronti di ogni altra
[...] Controparte_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
− accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
− in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente condanna a pagare in Controparte_1 favore di Parte_1
la somma di euro 31.504,02 oltre interessi legali
[...] dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
− condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese Parte_1 processuali liquidate in complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del difensore dell'opponente;
− pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte opposta tenuta a rifondere alla parte opponente le somme anticipate da quest'ultima.
Roma, lì 14 luglio 2025 il Giudice dott. Giuseppe Russo