Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2025, n. 8672
CASS
Sentenza 1 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 18 marzo 2025, con numero di registro generale 1714/2018. Il ricorrente, un ex dipendente pubblico, ha chiesto di accertare il diritto a percepire differenze retributive per mansioni superiori svolte dal 14 luglio 2003, richiedendo la condanna della Regione Lazio, del Comune di Latina e dell'INPS. La Corte d'Appello di Roma, in precedenza, aveva accolto l'appello dell'INPS, escludendo la sua responsabilità e non pronunciandosi sulle altre due amministrazioni, poiché il ricorrente non aveva proposto appello incidentale.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, argomentando che l'assegnazione del ricorrente all'INPS era avvenuta nell'interesse della Regione Lazio, e che, pertanto, l'INPS non era tenuto a rispondere delle pretese economiche. Inoltre, il ricorrente non aveva riproposto le domande nei confronti degli altri enti, rendendo impossibile una pronuncia su di essi. La Corte ha ribadito che, in caso di comando, le spese per le mansioni superiori gravano sull'amministrazione di appartenenza, non su quella di destinazione. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della questione.

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Massime2

L'assegnazione di un pubblico impiegato della Regione Lazio presso l'INPS, a norma dell'art. 80, comma 8, della l. n. 388 del 2000, per esercitare funzioni delle quali era titolare detta Regione, ai sensi dell'art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, integra una speciale ipotesi di comando disposto nell'interesse esclusivo dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, su cui continuano pertanto a gravare gli oneri economici connessi alle prestazioni rese.

In tema di pubblico impiego, ricorre l'istituto del comando quando il pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta Amministrazione o ente, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera; si configura, invece, il distacco del dipendente pubblico quando quest'ultimo è temporaneamente impiegato presso la stessa P.A. di appartenenza e per esclusive esigenze di questa, ma in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato.

Commentari2

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

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    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 marzo 2025, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2025, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 2 e 4-bis, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002), nel testo modificato dapprima dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 19 febbraio 2004, n. 3 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46) e, infine, dall'art. 1, comma 77, della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2025, n. 8672
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8672
Data del deposito : 1 aprile 2025

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