Sentenza 1 aprile 2025
Massime • 2
L'assegnazione di un pubblico impiegato della Regione Lazio presso l'INPS, a norma dell'art. 80, comma 8, della l. n. 388 del 2000, per esercitare funzioni delle quali era titolare detta Regione, ai sensi dell'art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998, integra una speciale ipotesi di comando disposto nell'interesse esclusivo dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, su cui continuano pertanto a gravare gli oneri economici connessi alle prestazioni rese.
In tema di pubblico impiego, ricorre l'istituto del comando quando il pubblico impiegato viene temporaneamente destinato a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico, per esigenze esclusive di detta Amministrazione o ente, determinandosi così una scissione fra la titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, e l'esercizio dei poteri di gestione dello stesso, a cui consegue una modifica del cosiddetto rapporto di servizio, poiché il dipendente viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'Amministrazione di destinazione a favore della quale presta la sua opera; si configura, invece, il distacco del dipendente pubblico quando quest'ultimo è temporaneamente impiegato presso la stessa P.A. di appartenenza e per esclusive esigenze di questa, ma in un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato.
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 marzo 2025, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2025, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, commi 2 e 4-bis, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge Finanziaria Regionale per l'anno 2002), nel testo modificato dapprima dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 19 febbraio 2004, n. 3 (Modifica della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 46) e, infine, dall'art. 1, comma 77, della …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2025, n. 8672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8672 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
2025
1435
AULA 'B'
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
Dirigente pubblico impiego
R.G.N.1714/2018
Cron. Rep.
Ud. 18/03/2025
Dott. LUCIA TRIA
- Presidente - PU
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO
Dott. RO BELLE'
- Consigliere - Consigliere -
Dott. SALVATORE CASCIARO
Rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO GANDINI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 1714-2018 proposto da: AR RO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE BERTONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE IMPROTA;
contro
- ricorrente -
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso la sede dell'AVVOCATURA REGIONALE, rappresentata e difesa dell'avvocato ADELMO BIANCHI;
nonché contro
- controricorrente -
1
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766668d0aaf82-Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell'avvocato SILVIA SCOPELLITI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO CAVALCANTI;
-
nonché contro
- controricorrente -
I.N.P.S. persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO;
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2466/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/06/2017 R.G.N. 517/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2025 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato PASQUALE IMPROTA;
udito l'avvocato SEBASTIANO CARUSO.
FATTI DI CAUSA
1. RT AR ha esposto che: era stato dipendente dal 1999 del Ministero dell'Interno
Ufficio Prefettura di Prato;
il 1° luglio 2001 era stato trasferito alle dipendenze del Comune di Latina con la qualifica di operatore ufficio, categoria A, posizione
economica A3;
2
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
il 14 luglio 2003, in seguito ad un protocollo d'intesa tra Regione Lazio, INPS e Comune di Latina, era stato assegnato alle dipendenze dell'INPS; con determina dirigenziale n. 182/2004 del Comune di Latina era stato inquadrato nei ruoli comunali nella categoria A4 a partire dal 1° marzo 2003; con ordine di servizio del 28 gennaio 2005 gli erano state assegnate dall'INPS mansioni riconducibili all'area C. Egli ha chiesto fosse accertato che aveva svolto mansioni superiori dal 14 luglio 2003, con condanna della Regione Lazio, del Comune di Latina o dell'INPS a pagare la somma di € 22.133,00 a titolo di differenze retributive.
2. Il Tribunale di Latina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1429/2014, ha accolto il ricorso, condannando l'INPS a corrispondere l'importo di cui sopra.
L'INPS ha proposto appello.
RT AR si è costituito e ha proposto appello incidentale in ordine alle spese di lite. Il Comune di Latina si è costituito e, in via incidentale, ha riproposto l'eccezione di prescrizione ritenuta assorbita dal primo giudice.
La Regione Lazio si è costituita.
3. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2466/2017, ha accolto l'appello principale, assorbiti quelli incidentali, rigettando l'originario ricorso di RT AR.
4. RT AR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L'INPS, il Comune di Latina e la Regione Lazio hanno resistito con singoli controricorsi. Il ricorrente ha depositato memorie.
3
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
5. Con ordinanza interlocutoria n. 3358/2023 questa Corte, all'esito dell'udienza pubblica dell'8/11/2023, ha ritenuto che il primo motivo di ricorso involgesse una «questione di massima di particolare importanza» ed ha rimesso la causa alla Prima Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, le quali, con sentenza n. 31136 del 4/12/2024, lo hanno rigettato, rimettendo alla Sezione Lavoro per la decisione sui restanti. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile;
il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta, in sede di impugnazione, l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all'accoglimento dell'appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l'enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall'attore verso l'altro convenuto;
affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest'ultimo, l'attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato".
4
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
In riferimento alla fattispecie esaminata, le Sezioni Unite hanno precisato che "La Corte d'appello di Roma, accogliendo il gravame principale, ha affermato che l'assegnazione del dipendente presso I'INPS era stata disposta e reiterata dai suoi enti datori di lavoro nel loro esclusivo interesse. L'INPS non doveva perciò rispondere delle pretese economiche azionate dal lavoratore. Tuttavia, RT AR non aveva formulato appello incidentale e nemmeno riproposto le domande nei confronti del Comune di Latina e della Regione Lazio, sicché in ordine alle stesse non poteva esserci pronuncia nel giudizio di impugnazione".
6. La causa è stata nuovamente chiamata all'odierna udienza pubblica per le opportune statuizioni sui restanti motivi di ricorso.
7. RT AR e l'INPS hanno depositato memorie. La Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e confermando tale richiesta in udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nel presente procedimento risulta che RT AR, dipendente dal 1999 del Ministero dell'Interno-Ufficio Prefettura di Prato, era stato trasferito il 1° luglio 2001, in virtù delle disposizioni legislative che hanno dato attuazione al trasferimento di funzioni e competenze tra amministrazioni pubbliche in tema di concessione dei trattamenti di invalidità civile (al riguardo, rilevano l'art. 130 d.lgs. n. 112 del 1998 e l'art. 80 legge n. 388 del 2000) alle dipendenze del Comune di Latina con la qualifica di operatore ufficio, categoria A, posizione economica A3, per poi essere assegnato il 14 luglio 2003, in seguito ad un protocollo d'intesa tra Regione Lazio, INPS e Comune di Latina, alle dipendenze dell'INPS. Il medesimo RT AR è transitato il 15 aprile 2005 nel ruolo organico della Regione Lazio.
5
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
Il ricorrente ha esposto che, mentre con determina dirigenziale n. 182/2004 del Comune di Latina era stato inquadrato nei ruoli comunali nella categoria A4 a partire dal 1° marzo 2003, l'INPS gli aveva assegnato, con ordine di servizio del 28 gennaio 2005, mansioni riconducibili all'area C. Pertanto, egli ha agito chiedendo il pagamento delle differenze retributive a lui spettanti per avere esercitato mansioni superiori a partire dal 14 luglio 2003 ed ha proposto la relativa domanda, in via alternativa, nei confronti della Regione Lazio, del Comune di Latina e dell'INPS, chiedendo all'autorità giudiziaria di individuare, fra quelli indicati, il soggetto tenuto ad adempiere l'obbligo di pagare il corrispettivo dovuto per la prestazione resa. Il Tribunale di Latina ha accolto la domanda nei confronti dell'INPS e non verso il Comune di Latina e la Regione Lazio. La Corte d'appello di Roma, adita dall'INPS e nel contraddittorio delle parti, ha deciso, invece, che l'INPS non fosse il soggetto debitore dell'obbligazione di pagamento in esame. Peraltro, ha ritenuto di non doversi pronunciare in ordine alla responsabilità del Comune di Latina e della Regione Lazio, in quanto RT AR, nel costituirsi in secondo grado, non aveva né proposto appello incidentale, eventualmente condizionato, al fine di ottenere la condanna degli enti convenuti diversi dall'INPS, né ripresentato le domande originarie ex art. 346 c.p.c. (per l'esattezza, egli si era limitato a chiedere il rigetto dell'appello principale dell'INPS e aveva articolato, a sua volta, appello incidentale solo in ordine al profilo delle spese di lite).
2. Il primo motivo di ricorso del AR ha indotto la pronuncia dell'ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite ed è stato respinto da queste ultime con affermazione del principio di
6
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
diritto sopra riportato, sicché la causa dev'essere ora esaminata con riferimento ai restanti motivi di seguito passati in rassegna.
3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 57 d.P.R. n. 3 del 1957, relativo alla erronea interpretazione del concetto di comando e/o di distacco, in relazione all'articolo 360, n. 3, c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe argomentato le sue conclusioni sul punto in maniera contraddittoria e non avrebbe considerato che egli ricorrente aveva prestato servizio nell'amministrazione utilizzatrice con ordine di servizio di quest'ultima.
4. La doglianza è infondata.
4.1 Al riguardo, si rileva che, innanzitutto, viene in esame l'istituto del comando. Questo è disciplinato dall'art. 56 del T.U. n. 3 del 1957, per il quale: "L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato. Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.
7
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono. In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando". La nozione di comando sopra esposta descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l'Amministrazione di origine. La giurisprudenza ha chiarito che nel comando - che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (Cass., Sez. L, n. 13482 del 29 maggio 2018). Il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere straordinario. La possibilità di disporre il comando di un impiegato presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici è prevista in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l'adozione.
8
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
Per l'esattezza, nel pubblico impiego privatizzato le esigenze che rilevano, con riguardo al comando, sono quelle dell'Amministrazione di destinazione (Cass., Sez. L, n. 12100 del 16 maggio 2017). Diverso è l'avvalimento che si verifica quando l'amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata la funzione stessa - il quale non determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell'ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest'ultimo a tutti gli effetti e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio (Cass., Sez. L, n. 1471 del 15/1/2024). Ulteriormente distinta da quella del comando è, poi, la fattispecie della utilizzazione temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, a volte denominato distacco nella giurisprudenza amministrativa. Trattasi di istituto in realtà ignoto alla legislazione del pubblico impiego che, tuttavia, nella prassi aveva ed ha ancora una certa diffusione e si distingue dal comando proprio perché, in teoria, l'impiegato non viene assegnato ad una pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza, ma - temporaneamente - ad un ufficio, diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, ma comunque dell'amministrazione datrice di lavoro. Non si tratta pertanto, neppure di un trasferimento che consiste, invece, nel mutamento definitivo del luogo di lavoro. Nel caso del distacco, quindi, a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione di appartenenza. L'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ha regolato il trattamento economico in favore del personale
9
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
comandato, fuori ruolo od in altra analoga posizione, prevedendo che l'amministrazione che utilizza il personale in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione rimborsa all'amministrazione di appartenenza, che sia tenuta ad autorizzare la loro utilizzazione, l'onere relativo al trattamento fondamentale.
4.2 Il comando, oltre ad essere oggetto della disciplina di cui all'art. 56 del d.P.R. n. 3 del 1957 è normato anche dall'art. 30, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto". Questa assegnazione temporanea, di cui parla il citato art. 30, comma 2 sexies, consiste nel comando, ed è simile ad altro istituto, qualificato anch'esso come assegnazione temporanea, disciplinato dall'art. 23 bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, per il quale: "Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti
10
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime". Questa fattispecie di assegnazione temporanea è pur sempre un comando, visto che il dipendente viene fatto traslare da una amministrazione ad un'altra, quando non presso un soggetto privato. Essa si differenzia dal comando classico perché: i. occorre un protocollo di intesa tra le parti: ii. questo comando richiede l'esistenza di specifici progetti di interesse specifico dell'amministrazione (comandante ma anche comandataria); iii. è previsto che l'onere economico cada sul comandatario (cosa normale nel caso del comando tra PP.AA.), anche nel caso di assegnazione temporanea a imprese private (qualificate come "imprese destinatarie").
4.3 Da quanto appena esposto emerge con chiarezza che sia nel comando sia nelle ipotesi di distacco a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione, per l'esattezza di quella di destinazione nel comando e di quella di appartenenza nel distacco che, non a caso, riguarda essenzialmente gli spostamenti all'interno della medesima P.A. Persino ove è prevista la conclusione di appositi protocolli di intesa tra le parti, non rileva l'interesse del dipendente comandato, ma solo quello dell'amministrazione o, eventualmente, di entrambe le amministrazioni interessate. L'unica tutela per l'impiegato consiste nella possibilità di non aderire.
4.4 La giurisprudenza, occupandosi della distinzione fra comando tradizionale del settore pubblico e distacco del lavoro privato ha espresso il principio così massimato: <<Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il "comando" del dipendente pubblico si differenzia dal "distacco" del dipendente privato per la natura provvedimentale dell'atto che dispone il comando, adottato dal soggetto nella cui
11
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
organizzazione il dipendente viene inserito, e non dal suo originario datore di lavoro, per cui, diversamente dal distacco, il comando non realizza un interesse del datore di lavoro ma dell'Amministrazione che lo dispone, e non costituisce un atto organizzativo riconducibile al datore di lavoro;
ne consegue che, laddove nel caso del distacco permangono in capo al datore di lavoro distaccante il potere direttivo e di determinare la cessazione del distacco stesso, e pertanto, in caso di dipendente adibito a mansioni superiori presso il distaccatario, in capo al distaccante si verificheranno le conseguenze di cui all'art. 2103 cod. civ., nell'ipotesi del comando, il dipendente pubblico che si trovi a svolgere mansioni superiori a quelle originarie presso l'amministrazione ove è comandato non ha diritto all'inquadramento nella qualifica superiore presso il proprio datore di lavoro, né al pagamento delle relative differenze retributive>> (Cass., Sez. L, n. 7971 del 5 aprile 2006). Il principio appena esposto nella sostanza pone l'onere delle conseguenze economiche delle mansioni superiori svolte dal dipendente comandato a carico dell'ente nell'interesse del quale l'attività è svolta e che ha disposto il comando.
4.5 Nello specifico, occorre considerare che l'assegnazione del ricorrente presso l'INPS è avvenuta ai sensi dell'art. 80, comma 8, della legge n. 388 del 2000, per il quale "Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio
12
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
della potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998". Inoltre, l'art. 130, comma 2, d.lgs. n. 112 del 1998 ha previsto che "Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale".
4.6 Pertanto, nel caso in esame, il servizio svolto da RT AR presso l'INPS è riconducibile ad una ipotesi di comando, atteso che riguarda due amministrazioni differenti. Tale comando, però, è caratterizzato, diversamente dalla regola esposta, dalla sua esecuzione nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, ovvero la Regione Lazio, in quanto posto in essere in base ad una convenzione stipulata con la medesima INPS ex art. 80, comma 8, della legge n. 388 del 2000 per esercitare delle funzioni delle quali era titolare appunto esclusivamente la detta Regione Lazio ai sensi dell'art. 130, comma 2, d.lgs. n. 112 del 1998. 4.7 La corte territoriale ha pure verificato che, differentemente dall'ordinario comando pubblico, quello in esame era stato disposto e reiterato dal datore di lavoro e che la retribuzione del ricorrente era stata pagata sempre dal medesimo datore di lavoro (prima il Comune di Latina, poi la Regione Lazio), coerentemente con la circostanza che l'interesse sotteso al comando non era riferibile all'INPS. In quest'ottica va letto il riferimento della Corte d'appello di Roma all'art. 19 del CCNL enti locali 2002-2005, intitolato appunto "Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali", in base al quale "1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di
13
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale "distaccato" a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo". Il principio ricavabile da quest'ultima disposizione contrattuale e che, quindi, va qui affermato è che, in tema di pubblico impiego, nelle ipotesi di comando presso altri enti o di distacco nell'ambito della stessa amministrazione, gli oneri economici conseguenti alle prestazioni rese dal personale coinvolto nel comando o nel distacco, se del caso anche con svolgimento di mansioni superiori, gravano sulla P.A. nell'interesse della quale tali prestazioni sono eseguite e, quindi, eventualmente anche su quella titolare del rapporto di lavoro (cfr. da ultimo in questo stesso senso Cass., Sez. L, n. 1471/2024 cit., secondo cui «In tema di pubblico impiego privatizzato, nelle ipotesi, di cui all'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001, di personale comandato, fuori ruolo o in altra analoga posizione, gli oneri economici conseguenti alle prestazioni rese da tale personale gravano sull'amministrazione di appartenenza, che è il soggetto passivamente legittimato nei giudizi concernenti detti oneri, anche se correlati allo svolgimento di mansioni superiori o a casi di demansionamento>>).
4.8 Ne consegue, in applicazione di siffatto principio, che la corte territoriale ha correttamente escluso che il ricorso di RT AR potesse essere proposto nei confronti dell'INPS.
14
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
Pertanto, il secondo motivo di ricorso è rigettato in applicazione dei seguenti principi di diritto: "In tema di pubblico impiego, ricorre l'istituto, di natura straordinaria, del comando quando il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione o diverso ente pubblico per esigenze esclusive di detta Amministrazione o di tale ente, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue una modifica del c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera. Al contrario, il distacco del dipendente pubblico consiste nell'utilizzazione temporanea di quest'ultimo presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, venendo l'impiegato assegnato, diversamente da ciò che avviene nel comando, non ad una Pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza, ma, per esigenze che sono solo dell'amministrazione di appartenenza, ad un ufficio, diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, facente parte, comunque all'amministrazione datrice di lavoro". "L'assegnazione di un pubblico impiegato presso l'INPS in base ad una convenzione stipulata fra quest'ultima e la Regione Lazio ex art. 80, comma 8, della legge n. 388 del 2000 per esercitare funzioni delle quali era titolare la detta Regione ai sensi dell'art. 130, comma 2, d.lgs. n. 112 del 1998 integra un'ipotesi di comando caratterizzata, diversamente dalla regola generale, dalla sua esecuzione nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, ossia la menzionata Regione
Lazio".
15
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82-Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
"In tema di pubblico impiego, nelle ipotesi di comando presso altri enti o di distacco nell'ambito della stessa amministrazione, gli oneri economici conseguenti alle prestazioni rese dal personale coinvolto nel comando o nel distacco, se del caso anche con svolgimento di mansioni superiori, gravano sulla P.A. nell'interesse della quale tali prestazioni sono eseguite e, quindi, eventualmente, anche su quella titolare del rapporto di lavoro".
5. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. in materia di retribuzione proporzionata al tipo di attività effettivamente svolta.
5.1 La doglianza va respinta, per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto dei primi due motivi.
6. Con il quarto motivo il ricorrente contesta l'erronea interpretazione dei documenti allegati e dell'ordine di servizio e l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali ex art. 360, n. 5 c.p.c.
6.1 La doglianza è inammissibile, richiedendo RT AR a questa S.C. un riesame nel merito delle risultanze istruttorie.
7. Il ricorso è rigettato. Le spese del processo sono compensate per la novità e la complessità del giudizio che ha indotto anche a procedere a una rimessione alle Sezioni Unite per la risoluzione di «questione di massima di particolare importanza». Sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l'obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
- rigetta il ricorso e compensa le spese dell'intero processo.
16
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 16143883b3116220
17
Numero registro generale 1714/2018 Numero sezionale 1435/2025 Numero di raccolta generale 8672/2025 Data pubblicazione 01/04/2025
- dichiara che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l'obbligo del ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione il 18 marzo 2025. Il Consigliere est. (Salvatore Casciaro)
La Presidente (Lucia Tria)
Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82-Firmato Da: SALVATORE CASCIARO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 1614388363116220