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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 428/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi residente nella Via Parte_1 C.F._1
E. Montale n. 4/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria D'Anca, come da procura allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta, via Rochester n.2, e
, nato a [...] il [...], (C.F. , ed ivi residente alla Parte_2 C.F._2
Via E. Montale, 4/C, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale della Regione, 146, presso lo studio dell'Avv. Giuliana Scaletta, che lo rappresenta e difende giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., allegato al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “I difensori dei ricorrenti, con le note depositate per l'udienza del 14.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nel ricorso introduttivo e nel suo accoglimento”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 7.7.2016 in
Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2016, parte 2, serie A, n. 60, volume
1; che dal matrimonio è nato una figlia, il 17.7.2018; Per_1
1 che i difensori, con le note scritte depositate per l'udienza del 14.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento del ricorso, avendo le parti, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'uso della casa familiare (che rimane per intero nella disponibilità della madre presso cui viene collocata la figlia minore in via prevalente), all'affidamento ed al mantenimento della figlia minorenne appaiono conformi alla legge e all'interesse della predetta figlia minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori della stessa figlia minore, con il collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarla secondo la tempistica ivi indicata (con pernottamento nei fine settimana alternati e nella giornata infrasettimanale),
e ponendo a carico del Balistreri l'obbligo di versare ogni mese alla a titolo di mantenimento Pt_1 della figlia minore la somma di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici
ISTAT, con assegno unico interamente in favore della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, nel rispetto del Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Caltanissetta
e l'Ordine degli Avvocati in materia di famiglia in data 17.10.2018, come richiamato nell'accordo delle parti, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 4.3.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 428/2025 V.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi”; promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), ed ivi residente nella Via Parte_1 C.F._1
E. Montale n. 4/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria D'Anca, come da procura allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta, via Rochester n.2, e
, nato a [...] il [...], (C.F. , ed ivi residente alla Parte_2 C.F._2
Via E. Montale, 4/C, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale della Regione, 146, presso lo studio dell'Avv. Giuliana Scaletta, che lo rappresenta e difende giusto mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., allegato al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI-
Conclusioni delle parti: “I difensori dei ricorrenti, con le note depositate per l'udienza del 14.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nel ricorso introduttivo e nel suo accoglimento”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha rilevato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Rilevato che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data 7.7.2016 in
Caltanissetta, atto iscritto agli atti del comune di Caltanissetta, anno 2016, parte 2, serie A, n. 60, volume
1; che dal matrimonio è nato una figlia, il 17.7.2018; Per_1
1 che i difensori, con le note scritte depositate per l'udienza del 14.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., hanno insistito nell'accoglimento del ricorso, avendo le parti, rinunciato alla partecipazione personale in udienza in presenza e dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione relative all'uso della casa familiare (che rimane per intero nella disponibilità della madre presso cui viene collocata la figlia minore in via prevalente), all'affidamento ed al mantenimento della figlia minorenne appaiono conformi alla legge e all'interesse della predetta figlia minorenne, avendo, tra l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori della stessa figlia minore, con il collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrarla secondo la tempistica ivi indicata (con pernottamento nei fine settimana alternati e nella giornata infrasettimanale),
e ponendo a carico del Balistreri l'obbligo di versare ogni mese alla a titolo di mantenimento Pt_1 della figlia minore la somma di € 300,00, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici
ISTAT, con assegno unico interamente in favore della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, nel rispetto del Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Caltanissetta
e l'Ordine degli Avvocati in materia di famiglia in data 17.10.2018, come richiamato nell'accordo delle parti, potendo, per il resto, il Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi;
che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese del giudizio, atteso che il ricorso è stato presentato in accordo tra le parti;
P. Q. M.
visti gli artt. 158 c.c. e 473-bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA
La separazione consensuale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti come specificati nel ricorso depositato il 4.3.2025, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Nulla sulle spese.
ORDINA
Che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) del D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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