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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 9.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1260/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MARIO LUCCI Parte_1
ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. PIERA MESSINA CP_1
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili per l'esenzione del ticket ex art. 5 c. 3 L. 407/90, per la pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71, per l'art. 80 co. 3 l. 388/2000, nonché la disabilità grave art. 3 co. 3 l. 104/92 anche ai fini dell'art. 4, c.1, D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (agevolazioni fiscali relative ai veicoli e/o rilascio contrassegno); che in sede di atp (4179/2022) veniva dichiara l'inammissibilità della domanda relativa all'art. 80 l. 388/2000 sul presupposto che la stessa avrebbe dovuto essere azionata come un ordinario processo di cognizione e veniva riconosciuta ma non omologata la sola invalidità al 70% utile ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie, con decorrenza dal marzo 2022; di aver quindi contestato parzialmente le conclusioni rassegnate dal ctu, depositando la dichiarazione di dissenso;
parte ricorrente ha agito al fine di ottenere l'accertamento dei detti requisiti sanitari con esclusione dell'assegno di inabilità di cui all'art. 12 l.
118/71 alla con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e in subordine l'omologa parziale per l'esenzione del ticket ex art. 5 co. 3 l. 407/90 con decorrenza dal mese di marzo 2022. L' resistente, costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad CP_2 agire con riferimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80 co. 3 l. 388/2000; ha inoltre eccepito la inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali.
La causa è stata istruita documentalmente, e decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente deve rilevarsi la infondatezza della eccezione sollevata dall'Ente resistente in merito alla carenza di interesse ad agire con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa, concordemente con la più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sez. L, n. 30636 del
18.10.2022), che condivisibilmente afferma che il requisito sanitario non costituisca nel caso di specie elemento frazionato della pretesa e che possa quindi procedersi con l'accertamento dello stesso in sede di ATP, ferma l'inammissibilità in questa sede di domande volte all'accertamento della spettanza della prestazione.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta riconoscono una percentuale di invalidità pari al 60% percentuale insufficiente al riconoscimento della pretesa oggi avanzata.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono il periziando affermando che lo stesso è affetto da “da tiroidite di Hashimoto in attuale compenso farmacologico e sindrome extrapiramidale parkinsoniana” e ha rilevato che “ per completezza di esposizione ed analisi, va rilevato come il paziente sia in possesso di una patente superiore (D) per la conduzione di mezzi pubblici;
e come non possa condividersi nel modo più assoluto quanto riportato nella certificazione del 19/04/24, esibita allo scrivente, a firma del prof.
nella quale si rileva un “grave deficit delle funzioni cognitive”, condizione assolutamente irricevibile, quantomeno Per_1 in un'ottica medico-legale, vista la odierna espressione psico-cognitiva del paziente assolutamente normale.”
Ha quindi concluso ritenendo che le condizioni cliniche emerse non concretizzano il requisito sanitario di cui all'art. 12 l. 118/71, di cui all'art. 80 l. 388/2000 né una percentuale di invalidità utile al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ex art. 5, c. 3 L. 407/90.
Quanto poi ai requisiti per il riconoscimento dell'handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92, gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta, hanno evidenziato la sussistenza dei presupposti per tale riconoscimento.
Il CTU ha infatti affermato che “In base a tali riferimenti normativi e in rapporto all'obiettività clinica rilevata, si ritiene che il periziando sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92.”.
Il CTU ha correttamente tenuto conto del quadro patologico del ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono lo stesso e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa del ricorrente. Ha, inoltre, proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico ed avendo correttamente esaminato e preso posizione sulle note critiche avanzate dal consulente tecnico di parte. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1260/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente della disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Rigetta per il resto la domanda.
- Compensa tra le parti le spese legali.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli 9.12.2025
Il Giudice
SI TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 9.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1260/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MARIO LUCCI Parte_1
ricorrente
e
con il patrocinio dell'Avv. PIERA MESSINA CP_1
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili per l'esenzione del ticket ex art. 5 c. 3 L. 407/90, per la pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71, per l'art. 80 co. 3 l. 388/2000, nonché la disabilità grave art. 3 co. 3 l. 104/92 anche ai fini dell'art. 4, c.1, D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (agevolazioni fiscali relative ai veicoli e/o rilascio contrassegno); che in sede di atp (4179/2022) veniva dichiara l'inammissibilità della domanda relativa all'art. 80 l. 388/2000 sul presupposto che la stessa avrebbe dovuto essere azionata come un ordinario processo di cognizione e veniva riconosciuta ma non omologata la sola invalidità al 70% utile ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese sanitarie, con decorrenza dal marzo 2022; di aver quindi contestato parzialmente le conclusioni rassegnate dal ctu, depositando la dichiarazione di dissenso;
parte ricorrente ha agito al fine di ottenere l'accertamento dei detti requisiti sanitari con esclusione dell'assegno di inabilità di cui all'art. 12 l.
118/71 alla con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, e in subordine l'omologa parziale per l'esenzione del ticket ex art. 5 co. 3 l. 407/90 con decorrenza dal mese di marzo 2022. L' resistente, costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad CP_2 agire con riferimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80 co. 3 l. 388/2000; ha inoltre eccepito la inammissibilità per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali.
La causa è stata istruita documentalmente, e decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente deve rilevarsi la infondatezza della eccezione sollevata dall'Ente resistente in merito alla carenza di interesse ad agire con riferimento al beneficio della contribuzione figurativa, concordemente con la più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sez. L, n. 30636 del
18.10.2022), che condivisibilmente afferma che il requisito sanitario non costituisca nel caso di specie elemento frazionato della pretesa e che possa quindi procedersi con l'accertamento dello stesso in sede di ATP, ferma l'inammissibilità in questa sede di domande volte all'accertamento della spettanza della prestazione.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta riconoscono una percentuale di invalidità pari al 60% percentuale insufficiente al riconoscimento della pretesa oggi avanzata.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono il periziando affermando che lo stesso è affetto da “da tiroidite di Hashimoto in attuale compenso farmacologico e sindrome extrapiramidale parkinsoniana” e ha rilevato che “ per completezza di esposizione ed analisi, va rilevato come il paziente sia in possesso di una patente superiore (D) per la conduzione di mezzi pubblici;
e come non possa condividersi nel modo più assoluto quanto riportato nella certificazione del 19/04/24, esibita allo scrivente, a firma del prof.
nella quale si rileva un “grave deficit delle funzioni cognitive”, condizione assolutamente irricevibile, quantomeno Per_1 in un'ottica medico-legale, vista la odierna espressione psico-cognitiva del paziente assolutamente normale.”
Ha quindi concluso ritenendo che le condizioni cliniche emerse non concretizzano il requisito sanitario di cui all'art. 12 l. 118/71, di cui all'art. 80 l. 388/2000 né una percentuale di invalidità utile al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario ex art. 5, c. 3 L. 407/90.
Quanto poi ai requisiti per il riconoscimento dell'handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92, gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta, hanno evidenziato la sussistenza dei presupposti per tale riconoscimento.
Il CTU ha infatti affermato che “In base a tali riferimenti normativi e in rapporto all'obiettività clinica rilevata, si ritiene che il periziando sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92.”.
Il CTU ha correttamente tenuto conto del quadro patologico del ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono lo stesso e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa del ricorrente. Ha, inoltre, proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico ed avendo correttamente esaminato e preso posizione sulle note critiche avanzate dal consulente tecnico di parte. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1260/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente della disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Rigetta per il resto la domanda.
- Compensa tra le parti le spese legali.
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli 9.12.2025
Il Giudice
SI TT