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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 92/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
nata a [...], il [...], C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. VALENTINA MIGLIARDI, Ced elettivamente domiciliata in Parma, Borgo
Santa Chiara n. 8, presso l'Avv. VALENTINA MIGLIARDI
e nato a [...], il [...], C.F. , con Parte_2 C.F._2
l'Avv. ALESSANDRA MAESTRI, ed elettivamente domiciliato in Parma, via
Benedetto Cairoli n. 1, presso l'Avv. ALESSANDRA MAESTRI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale: DICHIARARE la separazione personale dei coniugi sig.ri nato a [...], il [...], residente in [...] Provinciale per Torrile, n.48 e , nata a [...], il [...], Parte_1
residente in [...], con conseguente trasmissione al competente Ufficiale di stato civile onde procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio, secondo le prescrizioni di cui all'art.69 DPR
396/2000 • OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione: 1) La LI sarà Per_1
affidata, in via paritaria e condivisa, ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre ove verrà fissata la sua residenza. 2) Le parti stabiliscono che, salvo diverso accordo, la suddivisione dei tempi di permanenza della LI minore presso ciascun genitore sarà perfettamente equivalente, ovvero come indicato nel seguente schema e come già avviene: 1° settimana: lunedì con il padre;
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre;
sabato e domenica con il padre;
2° settimana: lunedì con il padre, martedì e mercoledì con la madre;
giovedì e venerdì con il padre;
sabato e domenica con la madre;
3° settimana: come la 1° 4° settimana: come la 2° 3) Durante ogni estate ciascun genitore trascorrerà con la LI un periodo di Per_1
vacanza di almeno due settimane, che dovranno essere ogni anno concordate tra le parti, possibilmente, entro il 30 aprile. In caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora, che la madre avrà diritto di scelta negli anni pari mentre il padre in quelli dispari. In ogni caso, i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi, preventivamente, il recapito ed il numero di telefono del luogo scelto per le vacanze insieme alla LI. Oltre a ciò, i genitori pattuiscono che per il prossimo mese di giugno
2025 (ed anche eventualmente per gli anni successivi, ma solo previo accordo tra gli stessi), durante il periodo di vacanze scolastiche estive, potrà trascorrere il mese di Per_1
giugno con i nonni materni. 4)Salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno di essi, trascorrerà con ciascun genitore, Per_1
alternando di anno in anno, le diverse festività (24, 25, 26 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta) con l'uno e con l'altro genitore. Nei giorni non festivi verrà seguito il normale calendario di frequentazione. Si precisa che ogni altra festività diversa da quelle natalizie e pasquali verrà trascorsa da con il genitore Per_1
che in quella giornata (secondo la normale calendarizzazione) l'avrà con sé. 5) La casa familiare sita in Colorno, via Provinciale per Torrile n.48, verrà assegnata al sig. con tutto quanto ivi contenuto, avendo già provveduto la sig.ra a Parte_2 Pt_1
Pag. 2 di 5 ritirare i propri effetti personali e alcuni beni di sua proprietà. 6)I genitori si dichiarano entrambi idonei a soddisfare le esigenze di vita quotidiana della LI e stante il Per_1
collocamento paritario della stessa, concordano che il padre a titolo di contributo, entro e non oltre il 25 di ogni mese, verserà alla madre la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra 7)Le spese straordinarie per la LI , così come elencate dal Pt_1 Per_1
Protocollo adottato dal Tribunale di Parma (che si allega quale parte integrante del presente ricorso), verranno sostenute nella misura del 50% per ciascun genitore. 8) I ricorrenti prestano, fin da ora reciproco consenso allorché questo fosse necessario per legge ad uno di loro, per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto fermo restando che, invece, gli eventuali viaggi all'estero di dovranno sempre essere Per_1
preventivamente autorizzati da entrambi i genitori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8/01/2025 le parti hanno premesso: di aver contratto matrimonio concordatario a Portovenere (SP) in data 10/09/2016, in regime di separazione dei beni;
dall'unione era nata la LI , il 18/04/2018; ormai da tempo Per_1
la convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno, quindi, chiesto pronuncia di separazione e provvedersi in conformità degli accordi aventi ad oggetto le questioni di affido e mantenimento della minore, proponendo, altresì, domanda di divorzio.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali, dimostrano che è venuta meno da entrambe le parti la
Pag. 3 di 5 volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate sottoscritte dai medesimi interessati, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo oltre che rispondenti all'interesse della minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario. Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Il procedimento dovrà proseguire per deliberare sulla proposta domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in Portovenere (SP) in data 10/09/2016, trascritto nel registro atti di matrimonio del comune al n. 60, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2016;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portovenere (SP) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti e riportati nel ricorso introduttivo depositato in data 8/01/2025, da intendersi quivi integralmente trascritti.
Il procedimento dovrà proseguire avanti al nominato Giudice rel. per deliberare sulla proposta domanda di cessazione effetti civili del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Nulla per le spese del procedimento.
Pag. 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/02/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 92/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
nata a [...], il [...], C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. VALENTINA MIGLIARDI, Ced elettivamente domiciliata in Parma, Borgo
Santa Chiara n. 8, presso l'Avv. VALENTINA MIGLIARDI
e nato a [...], il [...], C.F. , con Parte_2 C.F._2
l'Avv. ALESSANDRA MAESTRI, ed elettivamente domiciliato in Parma, via
Benedetto Cairoli n. 1, presso l'Avv. ALESSANDRA MAESTRI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale: DICHIARARE la separazione personale dei coniugi sig.ri nato a [...], il [...], residente in [...] Provinciale per Torrile, n.48 e , nata a [...], il [...], Parte_1
residente in [...], con conseguente trasmissione al competente Ufficiale di stato civile onde procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio, secondo le prescrizioni di cui all'art.69 DPR
396/2000 • OMOLOGARE le seguenti condizioni di separazione: 1) La LI sarà Per_1
affidata, in via paritaria e condivisa, ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre ove verrà fissata la sua residenza. 2) Le parti stabiliscono che, salvo diverso accordo, la suddivisione dei tempi di permanenza della LI minore presso ciascun genitore sarà perfettamente equivalente, ovvero come indicato nel seguente schema e come già avviene: 1° settimana: lunedì con il padre;
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre;
sabato e domenica con il padre;
2° settimana: lunedì con il padre, martedì e mercoledì con la madre;
giovedì e venerdì con il padre;
sabato e domenica con la madre;
3° settimana: come la 1° 4° settimana: come la 2° 3) Durante ogni estate ciascun genitore trascorrerà con la LI un periodo di Per_1
vacanza di almeno due settimane, che dovranno essere ogni anno concordate tra le parti, possibilmente, entro il 30 aprile. In caso di disaccordo sulla scelta dei rispettivi periodi, si stabilisce fin da ora, che la madre avrà diritto di scelta negli anni pari mentre il padre in quelli dispari. In ogni caso, i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi, preventivamente, il recapito ed il numero di telefono del luogo scelto per le vacanze insieme alla LI. Oltre a ciò, i genitori pattuiscono che per il prossimo mese di giugno
2025 (ed anche eventualmente per gli anni successivi, ma solo previo accordo tra gli stessi), durante il periodo di vacanze scolastiche estive, potrà trascorrere il mese di Per_1
giugno con i nonni materni. 4)Salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno di essi, trascorrerà con ciascun genitore, Per_1
alternando di anno in anno, le diverse festività (24, 25, 26 dicembre, 31 dicembre e 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta) con l'uno e con l'altro genitore. Nei giorni non festivi verrà seguito il normale calendario di frequentazione. Si precisa che ogni altra festività diversa da quelle natalizie e pasquali verrà trascorsa da con il genitore Per_1
che in quella giornata (secondo la normale calendarizzazione) l'avrà con sé. 5) La casa familiare sita in Colorno, via Provinciale per Torrile n.48, verrà assegnata al sig. con tutto quanto ivi contenuto, avendo già provveduto la sig.ra a Parte_2 Pt_1
Pag. 2 di 5 ritirare i propri effetti personali e alcuni beni di sua proprietà. 6)I genitori si dichiarano entrambi idonei a soddisfare le esigenze di vita quotidiana della LI e stante il Per_1
collocamento paritario della stessa, concordano che il padre a titolo di contributo, entro e non oltre il 25 di ogni mese, verserà alla madre la somma di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra 7)Le spese straordinarie per la LI , così come elencate dal Pt_1 Per_1
Protocollo adottato dal Tribunale di Parma (che si allega quale parte integrante del presente ricorso), verranno sostenute nella misura del 50% per ciascun genitore. 8) I ricorrenti prestano, fin da ora reciproco consenso allorché questo fosse necessario per legge ad uno di loro, per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto fermo restando che, invece, gli eventuali viaggi all'estero di dovranno sempre essere Per_1
preventivamente autorizzati da entrambi i genitori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8/01/2025 le parti hanno premesso: di aver contratto matrimonio concordatario a Portovenere (SP) in data 10/09/2016, in regime di separazione dei beni;
dall'unione era nata la LI , il 18/04/2018; ormai da tempo Per_1
la convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno, quindi, chiesto pronuncia di separazione e provvedersi in conformità degli accordi aventi ad oggetto le questioni di affido e mantenimento della minore, proponendo, altresì, domanda di divorzio.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali, dimostrano che è venuta meno da entrambe le parti la
Pag. 3 di 5 volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate sottoscritte dai medesimi interessati, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo oltre che rispondenti all'interesse della minore (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo), con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario. Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Il procedimento dovrà proseguire per deliberare sulla proposta domanda di divorzio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio in Portovenere (SP) in data 10/09/2016, trascritto nel registro atti di matrimonio del comune al n. 60, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2016;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portovenere (SP) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti e riportati nel ricorso introduttivo depositato in data 8/01/2025, da intendersi quivi integralmente trascritti.
Il procedimento dovrà proseguire avanti al nominato Giudice rel. per deliberare sulla proposta domanda di cessazione effetti civili del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Nulla per le spese del procedimento.
Pag. 4 di 5 Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26/02/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
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