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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 25/09/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Campobasso, sezione unica civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico Di Dedda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 290/2023 vertente
TRA
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Parte_1 P.IVA_1
A. Credentino
Attore/opponente
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. M. Gallinaro
Convenuta/opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 620/2022 (R.G. 1968/2022) emesso dal
Tribunale di Campobasso.
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 620/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso su richiesta della veniva intimato alla il pagamento della somma di euro Controparte_1 Parte_1
10.367,43 oltre interessi e spese del monitorio, per le forniture di energia elettrica e gas in favore della società opponente nei seguenti periodi: Agosto – Novembre 2020, Dicembre –
Gennaio 2021 e Giugno – Luglio 2022, relativamente alle quali erano state emesse, dall'odierna opposta, le fatture per ciascun periodo di riferimento.
Avverso il su citato decreto ingiuntivo, in data 03/02/2023, proponeva opposizione la con le seguenti richieste: Parte_1
- accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e, per l'effetto, revocare il decreto opposto;
- accertare e dichiarare la inesistenza del diritto di credito azionato per mancanza di prova e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare nel merito il diritto al risarcimento del danno nella misura di euro
8.517,00, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, determinato dal maggior costo sostenuto con altro gestore, per omessa comunicazione della risoluzione – recesso – disdetta dal contratto di fornitura tra le parti riservandosi di quantificare l'ulteriore danno successivo subito;
- condannare la società convenuta al pagamento delle spese e compenso professionale con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07/03/2024 si costituiva Controparte_1 impugnando e contestando tutte le domande proposte dall'opponente e formulando le seguenti richieste:
- respingere integralmente la domanda riconvenzionale, nonché la richiesta di risarcimento del danno, in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di qualsivoglia supporto probatorio;
- nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto e dichiararlo definitivamente esecutivo;
- in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso la al pagamento della somma che risulterà di giustizia, oltre interessi al Parte_1 tasso di cui al D.L. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture versate in atti;
con vittoria di spese, diritti e onorari. L'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto al mancato esperimento della negoziazione assistita, la doglianza proposta da parte opponente risulta da rigettare.
Risulta infatti che la Legge n. 162/2014 non preveda l'obbligo di negoziazione assistita relativamente ai procedimenti di ingiunzione.
Relativamente alla doglianza circa l'inesistenza del credito azionato per mancanza di prova, la stessa va rigettata.
Risulta infatti che la abbia fornito in atti sia le fatture inviate al cliente, ma Controparte_1 anche le fatture di trasporto emesse dal gestore della rete (E-Distribuzione SpA) che attestano la quantità di energia fornita relativa al singolo cliente.
Inoltre risulta che le fatture di somministrazione ricevute dall'opponente (aventi valore probatorio della somministrazione ex art. 2697 c.c.), oltre a non essere state onorate, non siano mai state contestate né negli importi, né nelle quantità dell'energia fornita e consumata, dalla Parte_1
Pertanto, alla luce di quanto emerge anche dalla documentazione versata in atti, l'opposizione appare dilatoria e totalmente non motivata.
Quanto invece alla richiesta di risarcimento in riconvenzionale avanzata dall'opponente, anch'essa risulta da rigettare.
Relativamente all'eventuale danno derivato in seguito alla variazione contrattuale c.d.
“clausola di salvaguardia”, risulta come il subentro del gestore HE (che ha cominciato a fornire energia e gas ex lege, attivando il servizio c.d. di “Salvaguardia”), non abbia causato alcuna interruzione nell'erogazione del servizio, tanto da garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica.
Inoltre, il recesso dell'opposta risulta legittimo, stante la pregressa morosità della
[...]
Parte_1
Occorre chiarire a tal proposito che il Servizio di Salvaguardia per aziende garantisce la continuità della fornitura di energia elettrica a quelle utenze non domestiche (aziende, enti, ecc.) che si trovano senza un venditore nel mercato libero, a causa di disdetta del contratto, cessazione amministrativa o altre ragioni che le privano di un fornitore (in questo caso per morosità).
Il servizio è erogato da fornitori selezionati tramite procedure concorsuali indette da
Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della Legge 125/07. Le tariffe sono stabilite dal fornitore selezionato dalla gara ed includono costi di approvvigionamento, dispacciamento e commercializzazione anche sulla base di tariffe determinate dall' . Pt_2
Agli atti non risulta documentato alcun pregiudizio all'attività della Parte_1 causato dalla a seguito del subentro della HE S.p.A. in qualità di Controparte_2 fornitore in regime di “salvaguardia”, pertanto la doglianza risulta da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 620/2022 confermandolo integralmente e dichiarandolo esecutivo, con rivalutazione le somme all'attualità a far data dal suo rilascio;
- condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in euro Parte_1
2.155,00, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Campobasso, data del deposito
Il Giudice Monocratico
dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Campobasso, sezione unica civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico Di Dedda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 290/2023 vertente
TRA
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Parte_1 P.IVA_1
A. Credentino
Attore/opponente
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. M. Gallinaro
Convenuta/opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 620/2022 (R.G. 1968/2022) emesso dal
Tribunale di Campobasso.
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 620/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso su richiesta della veniva intimato alla il pagamento della somma di euro Controparte_1 Parte_1
10.367,43 oltre interessi e spese del monitorio, per le forniture di energia elettrica e gas in favore della società opponente nei seguenti periodi: Agosto – Novembre 2020, Dicembre –
Gennaio 2021 e Giugno – Luglio 2022, relativamente alle quali erano state emesse, dall'odierna opposta, le fatture per ciascun periodo di riferimento.
Avverso il su citato decreto ingiuntivo, in data 03/02/2023, proponeva opposizione la con le seguenti richieste: Parte_1
- accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e, per l'effetto, revocare il decreto opposto;
- accertare e dichiarare la inesistenza del diritto di credito azionato per mancanza di prova e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare nel merito il diritto al risarcimento del danno nella misura di euro
8.517,00, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, determinato dal maggior costo sostenuto con altro gestore, per omessa comunicazione della risoluzione – recesso – disdetta dal contratto di fornitura tra le parti riservandosi di quantificare l'ulteriore danno successivo subito;
- condannare la società convenuta al pagamento delle spese e compenso professionale con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07/03/2024 si costituiva Controparte_1 impugnando e contestando tutte le domande proposte dall'opponente e formulando le seguenti richieste:
- respingere integralmente la domanda riconvenzionale, nonché la richiesta di risarcimento del danno, in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di qualsivoglia supporto probatorio;
- nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto e dichiararlo definitivamente esecutivo;
- in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso la al pagamento della somma che risulterà di giustizia, oltre interessi al Parte_1 tasso di cui al D.L. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture versate in atti;
con vittoria di spese, diritti e onorari. L'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto al mancato esperimento della negoziazione assistita, la doglianza proposta da parte opponente risulta da rigettare.
Risulta infatti che la Legge n. 162/2014 non preveda l'obbligo di negoziazione assistita relativamente ai procedimenti di ingiunzione.
Relativamente alla doglianza circa l'inesistenza del credito azionato per mancanza di prova, la stessa va rigettata.
Risulta infatti che la abbia fornito in atti sia le fatture inviate al cliente, ma Controparte_1 anche le fatture di trasporto emesse dal gestore della rete (E-Distribuzione SpA) che attestano la quantità di energia fornita relativa al singolo cliente.
Inoltre risulta che le fatture di somministrazione ricevute dall'opponente (aventi valore probatorio della somministrazione ex art. 2697 c.c.), oltre a non essere state onorate, non siano mai state contestate né negli importi, né nelle quantità dell'energia fornita e consumata, dalla Parte_1
Pertanto, alla luce di quanto emerge anche dalla documentazione versata in atti, l'opposizione appare dilatoria e totalmente non motivata.
Quanto invece alla richiesta di risarcimento in riconvenzionale avanzata dall'opponente, anch'essa risulta da rigettare.
Relativamente all'eventuale danno derivato in seguito alla variazione contrattuale c.d.
“clausola di salvaguardia”, risulta come il subentro del gestore HE (che ha cominciato a fornire energia e gas ex lege, attivando il servizio c.d. di “Salvaguardia”), non abbia causato alcuna interruzione nell'erogazione del servizio, tanto da garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica.
Inoltre, il recesso dell'opposta risulta legittimo, stante la pregressa morosità della
[...]
Parte_1
Occorre chiarire a tal proposito che il Servizio di Salvaguardia per aziende garantisce la continuità della fornitura di energia elettrica a quelle utenze non domestiche (aziende, enti, ecc.) che si trovano senza un venditore nel mercato libero, a causa di disdetta del contratto, cessazione amministrativa o altre ragioni che le privano di un fornitore (in questo caso per morosità).
Il servizio è erogato da fornitori selezionati tramite procedure concorsuali indette da
Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della Legge 125/07. Le tariffe sono stabilite dal fornitore selezionato dalla gara ed includono costi di approvvigionamento, dispacciamento e commercializzazione anche sulla base di tariffe determinate dall' . Pt_2
Agli atti non risulta documentato alcun pregiudizio all'attività della Parte_1 causato dalla a seguito del subentro della HE S.p.A. in qualità di Controparte_2 fornitore in regime di “salvaguardia”, pertanto la doglianza risulta da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico del Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 620/2022 confermandolo integralmente e dichiarandolo esecutivo, con rivalutazione le somme all'attualità a far data dal suo rilascio;
- condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in euro Parte_1
2.155,00, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Campobasso, data del deposito
Il Giudice Monocratico
dott. Enrico Di Dedda