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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
D'AMATO OMBRETTA, TO
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 247/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia - Via Roma N. 6 34170 Gorizia GO
elettivamente domiciliato presso dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GORIZIA sez. 2 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. IST.RIMBORSO IMP.STRAORDINAR 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Conclude per la riforma della sentenza impugnata con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: Conclude per il rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava il tacito rifiuto alla restituzione del rimborso di imposta straordinaria versata a seguito di adesione al c.d. scudo fiscale di cui all'art. 134 bis del D.L. n. 78/2009.
Nello specifico, il contribuente deteneva quattro immobili siti nel Regno Unito per il tramite della società offshore Società_1 di cui possedeva l'intero capitale sociale.
Decidendo di avvalersi dello scudo fiscale, provvedeva a presentare quattro diverse dichiarazioni riservate nelle quali ciascun immobile veniva indicato per l'importo di euro 375.000, per un totale di euro 1.500.000; su tale valore era stata calcolata e versata l'imposta straordinaria nella misura di legge, 7%, pari ad euro
105.000.
L'Agenzia delle Entrate di Gorizia emetteva avviso di accertamento, anno d'imposta 2013, ritenendo che la menzionata società non poteva essere considerata un mero schermo trattandosi di società svolgente un'effettiva attività d'impresa, e quindi lo scudo fiscale avrebbe dovuto riguardare le partecipazioni in detta società e non gli immobili ad essa facenti capo.
Inoltre, a seguito della liquidazione della società, il contribuente intestandosi i suddetti immobili, avrebbe omesso di dichiarare redditi di capitale per un ammontare corrispondente alla differenza tra il valore normale di detti immobili ed il costo fiscale della partecipazione.
A seguito all'atto di adesione sottoscritto il data 11.4.2022 con il quale si definivano le imposte dovute sulla base della riqualificazione operata dai verificatori, l'Ufficio determinava le imposte al lordo delle somme versate in occasione della citata adesione allo scudo fiscale.
Successivamente il ricorrente chiedeva il rimborso dell'importo capitale di euro 105.000 versato a titolo di imposta straordinaria a seguito dell'adesione allo scudo fiscale, avendo l'Ufficio disconosciuto l'applicazione del suddetto istituto.
Da qui l'istanza di rimborso su cui si è formato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio.
Il contribuente, dunque, con il primo motivo del ricorso lamentava, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 212/2000, violazione del principio del legittimo affidamento in quanto la regolarizzazione ex D.L. n.78/2009 sarebbe avvenuta confidando sul contenuto di documenti di prassi dell'Ufficio, costituito dal fatto che in sede di adesione l'Ufficio aveva ritenuto di disapplicare le sanzioni amministrative irrogate nell'avviso di accertamento, disapplicazione interpretata dal ricorrente come riconoscimento di un legittimo affidamento estensibile anche alla somma versata per la regolarizzazione effettuata in sede di scudo fiscale.
Lamentava anche violazione dell'art. 53 della Costituzione per indebito arricchimento dell'Erario, posto che esso, attraverso la notifica dell'accertamento, aveva disconosciuto in via definitiva gli effetti premiali connessi allo scudo fiscale facendo decadere la procedura ex art. 13 bis del D.L. n. 78/2009 con effetti ex nunc.
In tal modo l'Erario percepiva l'imposta straordinaria, in quanto il contribuente aveva regolarizzato gli immobili detenuti all'estero, e dall'altro l'Ufficio ritassava gli stessi beni considerandoli ancora all'interno della società.
Quindi, il rifiuto alla restituzione dell'imposta versata comporterebbe violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, versandosi in un caso di somme che l'amministrazione trattiene senza titolo.
Con il terzo motivo, il contribuente lamentava violazione dell'art. 67 del DPR n. 600/73 ed art. 163 del DPR
n. 917/2019 non avendo l'Ufficio, nel determinare il maggiore imponibile, tenuto conto della procedura di regolarizzazione a cui il contribuente aveva aderito. In particolare, dalla plusvalenza accertata avrebbe dovuto scomputare gli imponibili dichiarati nel 2010 o comunque, tutt'al più, dedurre dalle imposte dovute in sede di accertamento l'imposta straordinaria versata.
Richiamava sul punto la circolare n. 43/E/2009.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, con sentenza n.12/2024 dd. 25.03.2024, rigettava il ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
In primo luogo, la Corte precisava che gli eventuali motivi svolti dal ricorrente per la prima volta nella memoria del 5.10.2023, siccome tardivi, non possono essere esaminati;
parimenti, a fronte dell'eccezione tempestiva dell'Ufficio, non possono essere presi in considerazione i documenti eventualmente a favore del ricorrente allegati solo alla predetta memoria.
La Corte, in relazione al primo motivo del ricorso (violazione del principio di affidamento) ha ritenuto che la tesi del contribuente non poggia su alcun elemento testuale dell'atto di adesione. Infatti, optando per lo scudo fiscale il ricorrente ha goduto di una considerevole riduzione delle imposte che, ove non avesse celato i beni immobili al fisco italiano, egli avrebbe invece dovuto pagare, così sanando tutte le annualità pregresse rispetto a quelle a partire dalle quali ha iniziato a dichiarare i redditi sulle locazioni e che l'Ufficio, in sede di adesione, ha tenuto in considerazione per lo scomputo della relativa maggiore irpef.
Il pagamento dell'imposta sostitutiva ha scudato solo le annualità sino al 2010, precedenti a quelle oggetto di controllo da parte della DF (cioè dal 2010 al 2018), ma soprattutto a quella del 2013, interessato dall'avviso di accertamento definito con adesione, da cui il ricorrente prende le mosse per invocare la restituzione di quanto versato anni prima, nel 2010, per il citato “scudo fiscale”,
che ha valenza solo per le annualità antecedenti al 2009 ma non ha valenza ed effetti per le annualità successive.
Inoltre, il rimpatrio giuridico degli immobili in questione non ha implicato l'estromissione degli stessi dal patrimonio della società inglese Società_1, atteso che, come precisato dalla circolare n. 43/E/2009, assume esclusiva rilevanza fiscale e non ha valenza ai fini civilistici.
In relazione al secondo motivo di censura (ovvero violazione dell'art. 53 della Costituzione), la Corte ha ritenuto che esso non trova alcun fondamento giuridico. Infatti, la notifica dell'avviso di accertamento non implica nessun disconoscimento degli effetti premiali connessi allo scudo fiscale, perché optando per lo scudo fiscale il contribuente ha sanato la propria posizione per il 2009 e quindi non sussiste alcun incasso senza titolo per il 2013 e dunque nessuna violazione dell'art. 53.
Infine, in ordine al terzo motivo del ricorso (violazione degli artt. 67 DPR n. 600/73 ed art. 163 DPR
n.917/1986), la Corte ha ribadito che il pagamento dell'imposta straordinaria ha consentito al contribuente di essere protetto dai controlli dell'ufficio per le annualità fino al 2009, ma non ha effetti sul 2013.
Avverso la sentenza Ricorrente_1 ha presentato tempestivo appello, affermando in primo luogo che con la memoria del 5.10.2023 non sono stati introdotti nuovi motivi di ricorso, ma soltanto confermato e meglio circostanziato il contenuto di quello introduttivo mediante una descrizione documentata dei precedenti controlli effettuati dall'ufficio.
Nel merito ribadisce le contestazioni già originariamente formulate, rilevando che l'intestazione di quattro immobili siti nel Regno Unito ad una società con sede nelle British Virgin Islands non poteva avere altro obiettivo se non quello di interporre tale società rispetto all'effettivo beneficiario e schermare così nei confronti della Amministrazione finanziaria i beni ad essa intestati. In tale ottica, posto che ben può esistere una
“società senza impresa” - vale a dire una società “dove siano stati veicolati beni non costituenti azienda
(denaro, fabbricati, terreni, valori mobiliari)” (così Cassazione n. 6082/2023) – e che la società interposta si
è limitata negli anni a riscuotere i canoni di locazione senza porre in essere alcuna attività imprenditoriale, se ne deve dedurre quindi che il versamento della imposta straordinaria sullo “scudo” è stato effettuato sulla base del consolidato orientamento della prassi amministrativa, che ha ripetutamente dimostrato una preferenza nello “scudare” gli immobili (vale a dire, “il contenuto”) rispetto alla partecipazione nel capitale di una società paradisiaca (ovvero “il contenitore”). Se però – come prospettato dall'Ufficio accertatore - si considera la società offshore quale esercente effettiva di attività d'impresa, allora la regolarizzazione degli immobili diventa alla radice priva di efficacia e l'assegnazione degli stessi al contribuente risulta fiscalmente rilevante: da qui la richiesta di rimborso dell'imposta straordinaria versata.
Infatti, venendo meno lo scudo, vengono meno anche i presupposti iniziali e gli effetti ad esso collegati, con il conseguente obbligo per l'Ufficio di restituire quanto erroneamente versato e trattenuto poi dall'Erario sine titulo.
L'appellante conclude per la riforma della sentenza impugnata con rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Gorizia, controdeduce affermando preliminarmente che non può esservi nessun dubbio che la memoria del 5.10.2023 contenesse nuovi motivi di ricorso, non essendosi limitata a circostanziare il contenuto di quello originario. Nel merito, contesta punto per punto l'atto di appello, ribadendo che il pagamento dell'imposta sostitutiva ha “scudato” soltanto le annualità sino al 2010, precedenti a quelle oggetto di controllo da parte dei verificatori (cioè dal 2010 al 2018), ma soprattutto a quella del 2013, interessata dall'avviso di accertamento definito con adesione, da cui il ricorrente ha preso le mosse per invocare la restituzione di quanto versato nel 2010 per il citato scudo fiscale. Ribadisce altresì che l'avviso di accertamento attiene a plusvalenze emerse nel momento della assegnazione degli immobili al ricorrente, effettuata nell'ambito della liquidazione della società offshore, e che sono ricollegabili a presupposti reddituali emersi successivamente al rimpatrio e rispetto ai quali non opera nessuna preclusione ai controlli.
Infine, sull'efficacia dello scudo, precisa che esso ha certamente avuto l'effetto di sanare la situazione del contribuente sino ad un determinato momento, ovvero per le annualità antecedenti al 2009, chiaramente accertabili poi al momento in cui interviene lo scudo, cioè nel 2010.
Le attività accertative svolte per periodi successivi non sono in alcun modo in contrasto con l'efficacia dello scudo, che non può certo avere l'effetto di impedire un controllo fiscale per annualità successive a quelle scudate.
Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese del grado.
Parte appellante deposita ulteriore memoria a sostegno delle proprie tesi, in particolare in risposta alle argomentazioni di cui alle controdeduzioni depositate dall'ufficio.
All'udienza del 18 giugno 2025 la Corte, con ordinanza interlocutoria, ha invitato le parti in causa ad approfondire con brevi note la questione relativa all'efficacia/inefficacia dell'operazione “di scudo” realizzata dal contribuente e alle conseguenze di essa. Con ordinanza interlocutoria dell'8 ottobre 2025, poi, si è disposto un ulteriore rinvio onde verificare la possibilità di pervenire tra le parti ad una soluzione conciliativa del contenzioso, ma all'odierna udienza la Corte, preso atto dell'impossibilità di individuare tra esse un siffatto componimento, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello é infondato, imponendosene dunque il rigetto alla stregua delle confluenti argomentazioni esposte nell'appellata sentenza, che meritano di essere qui richiamate nella loro totalità (tecnica motivazionale, questa, che la giurisprudenza di legittimità ritiene pienamente adottabile: cfr., ex multis, Cass., sez. tributaria,
22.12.2025 n. 33584; sez. 2^, 9.6.2023 n. 18351; sez. 1^, 05.08.2019 n. 20883).
Preliminarmente si dà atto che nel corso della trattazione della presente controversia si è proceduto, in primo luogo, ad approfondire tra le parti la questione attinente l'efficacia dello scudo fiscale ed in seconda battuta a verificare, ma senza successo, la possibilità di una soluzione conciliativa del contenzioso.
Pertanto, si prosegue nell'esame della materia del contendere, confermandosi innanzitutto quanto già affermato dai giudici di prima istanza circa la natura di motivi nuovi riscontrabile in quelli dedotti dal ricorrente nella memoria del 5.10.2023, che risultano dunque inammissibili, di talché anche i documenti ad essa allegati non possono essere presi in considerazione.
Emerge infatti che tale memoria contiene argomentazioni ulteriori rispetto a quelle esposte nel ricorso introduttivo, in quanto esse si riferiscono in maniera circostanziata a precedenti controlli effettuati dall'Ufficio ed alle conseguenze da questi derivate: in sostanza la memoria del 5.10.2023 ha ampliato – articolandole sulla base di nuovi elementi e considerazioni – le doglianze esposte in sede di ricorso introduttivo, incorrendo così (come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità) nel rilevato vizio di inammissibilità, in quanto “nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione" (così, ex multis, Cass. sez. 5^, 5.9.2024 n. 23856). Venendo dunque al merito delle questioni, si è già detto che il Ricorrente_1 ha proposto i seguenti motivi di appello: violazione ed errata applicazione dell'art. 10 della legge n. 212/2000 per presunta violazione del principio del legittimo affidamento del contribuente;
violazione ed errata applicazione dell'art. 53 della
Costituzione per presunto indebito arricchimento dell'Erario; violazione ed errata applicazione dell'art. 67 del dpr n. 600/1973 e art. 163 del dpr n. 917/1986 per presunta violazione del divieto della doppia imposizione.
Orbene, il punto cruciale della presente controversia risiede nel definire correttamente il raggio di azione del cosiddetto “scudo fiscale”, misura emblematica finalizzata a mettere un freno alla dilagante evasione fiscale. Come noto, l'art. 1° 3-bis del D.L.
1.7.2009 n. 78 e successive modifiche ha introdotto una disciplina volta all'emersione, mediante regolarizzazione o rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute dal cittadino italiano all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. Quindi, attraverso il pagamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2009, di un'imposta straordinaria pari al 5% (successivamente elevata al 7%) del capitale depositato all'estero, il contribuente sanava la propria posizione e si garantiva appunto uno “scudo”, ossia una protezione dagli accertamenti futuri e da possibili maggiori imponibili come conseguenza di rilievi strettamente correlati ad avere originato i capitali emersi.
Trattasi dunque di una sorta di condono fiscale che permetteva al contribuente di procedere alla regolarizzazione mitigata dei beni e dei capitali detenuti all'estero in una data non successiva al 31 dicembre 2008 e mai dichiarati al Fisco italiano.
Premesso un tanto, in primo luogo preme evidenziare che l'avviso di accertamento in questione riguarda esclusivamente l'omessa dichiarazione di redditi da capitale relativamente all'assegnazione al contribuente degli immobili oggetto dello scudo fiscale a seguito della liquidazione della società offshore “Società_1”.
Trattasi, dunque, di plusvalenze non dichiarate e riconducibili ad una situazione fiscale successiva al rimpatrio degli immobili in questione, tanto è che l'accertamento ha interessato l'anno 2013 e nulla ha a che vedere con lo scudo fiscale di cui il Ricorrente_1 ha usufruito nel 2009.
Infatti, tra il suddetto accertamento e lo scudo fiscale non vi è nessun collegamento, in quanto l'accertamento
è scaturito da una verifica fiscale della Guardia di Finanza avviata a seguito della nota inchiesta giornalistica
“Panama Papers” e non dallo scudo fiscale, della cui esistenza, in prima battuta, in verificatori non erano nemmeno a conoscenza.
Inoltre, il pagamento dell'imposta sostitutiva versata dal ricorrente per “scudare” gli immobili in questione non ha una efficacia illimitata, ma investe le sole annualità antecedenti al 2010, cioè l'annualità 2009 e quelle precedenti, in quanto lo scudo fiscale di cui si discute è stato previsto e disciplinato dal D.L. n. 78/2009.
Invece, l'accertamento fiscale da cui ha preso le mosse il ricorrente per invocare la restituzione di quanto versato nel 2010 quale imposta straordinaria per “scudare” gli immobili riguarda - come già detto - l'anno
2013, annualità ben successiva a quelle interessate dallo scudo fiscale.
D'altronde, diversamente non potrebbe essere, in quanto – lo si ribadisce - lo scudo fiscale è disciplinato dal D.L. n. 79/2009 e la circolare n. 43/E del 2009 ha ben precisato che “la preclusione delle attività di accertamento si riferisce in ogni caso a presupposti verificativi fino al 31.12.2008 (…) Per converso gli effetti della dichiarazione riservata non possono essere fatti valere a tali fini qualora l'accertamento abbia ad oggetto elementi che nulla hanno a che vedere con attività per le quali si è usufruito del regime di emersione”
Quanto riportato si attaglia perfettamente al caso di specie, ove il contribuente si è avvalso, ai sensi del D.
L. n.78/2009, del regime di emersione di beni detenuti all'estero al 31 dicembre 2008 per l'anno 2009 e per le annualità precedenti al 2009, mentre il successivo accertamento, relativo all'anno 2013, riguarda l'omessa dichiarazione di redditi da capitale per il periodo successivo alla assegnazione degli immobili al ricorrente a seguito della liquidazione della società Società_1: una situazione del tutto diversa e slegata, anche perché successiva all'operazione di regolarizzazione e rimpatrio degli immobili stessi.
Si sottolinea dunque, come già anticipato in premessa, che tale interpretazione dell'efficacia dello scudo fiscale vale a risolvere in toto la controversia in oggetto poiché, nel circoscrivere l'efficacia dello scudo nei termini appena descritti, l'accertamento del 2013 è del tutto slegato dall'operazione di rimpatrio dei beni detenuti in Gran Bretagna e conseguentemente tutti i motivi di appello (che comunque vengono singolarmente esaminati) non possono che risultare infondati.
In particolare, rispetto al motivo d'appello svolto in ordine alla violazione dell'art. 10 della legge n. 212/2000
(ovvero violazione del principio del legittimo affidamento del contribuente) si concorda totalmente con quanto già affermato dai giudici di prima istanza. Parte appellante sostiene che la regolarizzazione avvenuta ai sensi del citato D.L. n. 78/2009 era stata effettuata anche sulla base del contenuto di documenti di prassi dell'Amministrazione Finanziaria e che quindi vi sarebbe stata lesione, appunto, del principio del legittimo affidamento.
In sostanza, il ricorrente ritiene che, poiché in sede di adesione - atto sottoscritto in data 11.4.2022 relativamente all'avviso di accertamento del 2013 - l'Ufficio aveva ritenuto di disapplicare le sanzioni irrogate nell'accertamento, tale disapplicazione andava interpretata come riconoscimento di un legittimo affidamento estensibile anche alla somma versata per la regolarizzazione e rimpatrio dei beni in sede di scudo fiscale. Tale assunto risulta però del tutto arbitrario e privo di logica. In primo luogo l'atto di adesione riguarda l'anno
2013 e vi è quindi un lasso di tempo significativo rispetto al periodo di imposta per il quale il contribuente ha beneficiato dello scudo fiscale, il che difficilmente farebbe presupporre un collegamento, oltre al fatto che
- come già rappresentato - lo scudo fiscale può dispiegare i suoi effetti solo per le annualità precedenti all'anno 2009 per le quali il ricorrente ha beneficiato dell'agevolazione, sanando appunto le annualità pregresse.
Inoltre (cosa di non poco conto) il ricorrente, sottoscrivendo l'atto di adesione, era ben consapevole che nello stesso non vi era traccia di alcun riconoscimento dell'imposta sostitutiva versata a seguito dello scudo fiscale, riconoscimento pur espressamente richiesto in quella sede.
Comunque, la circostanza vieppiù tranciante risiede nel fatto che nel verbale di contraddittorio dell'11.4.2022
l'Ufficio specificava l'impossibilità di scomputare dalle maggiori imposte contestate la menzionata imposta straordinaria, per i motivi già illustrati. Pertanto, nessuna violazione del principio di affidamento può essere invocato, atteso che il comportamento dell'Ufficio risulta essere stato chiaro e del tutto coerente con le attività da esso svolte. Quanto alla presunta violazione ed errata applicazione dell'art. 53 della Costituzione (ovvero il presunto indebito arricchimento da parte dell'Erario) il ricorrente ritiene che l'accertamento relativo all'anno
2013 avrebbe sostanzialmente vanificato gli effetti dello scudo facendone venire meno tutti i suoi effetti, con la conseguenza che l'importo dell'imposta straordinaria andrebbe restituito in quanto l'Amministrazione
Finanziaria deterrebbe detta somma senza titolo. L'appellante ritiene cioè che l'Agenzia abbia tassato nuovamente i medesimi beni formanti oggetto dello scudo fiscale considerandoli ancora all'interno della società e disconoscendo così gli effetti dello scudo stesso: il rifiuto di restituzione della imposta straordinaria versata comporterebbe una violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.
Ebbene, ribadendosi qui quanto già evidenziato in premessa circa l'efficacia dello scudo fiscale, si osserva che aderendo allo scudo fiscale il contribuente ha sanato soltanto le annualità pregresse rispetto a quelle a partire dalle quali ha iniziato a dichiarare i redditi sulle locazioni, cioè l'anno 2010.
La notifica dell'avviso di accertamento, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non implica alcun disconoscimento degli effetti dello scudo fiscale, che non è affatto decaduto, essendo riferito al 2009 ed alle annualità precedenti.
In conclusione, nessun indebito arricchimento è ravvisabile in capo alla Amministrazione Finanziaria, trattandosi, come già precisato, di due situazioni ben diverse e distinte: da un lato i vantaggi fiscali usufruiti dall'avere azionato lo scudo fiscale - valevole per le annualità pregresse al 2009 e per il 2009 – dall'altro l'avviso di accertamento notificato al ricorrente per l'anno 2013, assolutamente svincolato dallo scudo fiscale perché relativo all'omessa dichiarazione di redditi da capitale per il periodo successivo all'assegnazione degli immobili al Dal Ricorrente_1 a seguito della liquidazione della società Società_1.
Parte appellante lamenta anche la presunta violazione ed errata applicazione dell'art. 67 del dpr n. 600/73
e dell'art. 163 del dpr n. 917/1986 per la presunta violazione del divieto della doppia imposizione.
Nello specifico, l'Ufficio - nel riqualificare diversamente le attività estere, ovvero da immobili a partecipazioni
- ha fatto emergere materia imponibile, cosa che non sarebbe stato possibile fare se l'Ufficio stesso non avesse proceduto in tal senso, così facendo venire meno anche la preclusione dell'attività accertativa prevista, quale conseguenza dell'avere attivato lo scudo fiscale. Ebbene, anche in questo caso si richiama quanto già affermato, ovvero che lo scudo fiscale ha concesso al contribuente la possibilità di sanare la propria posizione nei confronti dell'Erario per il periodo antecedente al 2009 relativamente alla titolarità dei quattro immobili in Gran Bretagna, fino al 2009 mai dichiarati in Italia. Nessuna doppia imposizione può dunque essere ipotizzata, ribadendosi che quanto accertato per l'anno 2013 nulla ha a che vedere con il regime di regolarizzazione e rimpatrio attivato dal ricorrente con lo scudo fiscale. Sul punto si richiama anche quanto osservato dall'Agenzia nelle sue controdeduzioni: ”il valore degli immobili scudati non è stato assoggettato a doppia imposizione, in quanto il costo storico degli stessi risulta scomputato dagli utili di partecipazione calcolati in applicazione del disposto di cui all'art. 47 comma 5 del TUIR”. Pertanto,
l'operato dell'Ufficio è senz'altro corretto e legittimo nell'avere controllato e ripreso a tassazione situazioni fiscali successive (lo si ripete) all'anno 2009, annualità che non erano più “coperte” dallo scudo fiscale, come appunto l'anno 2013, oggetto dell'avviso di accertamento in questione.
Al rigetto dell'impugnazione segue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Friuli Venezia Giulia, sezione 1, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Gorizia, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Gorizia n. 12/2024, che per l'effetto conferma;
condanna Ricorrente_1 a rifondere alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Gorizia, le spese processuali, che liquida in complessivi €. 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.
Trieste, 3 dicembre 2025
Il TO Il Presidente
Ombretta D'AM ER IG
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DRIGANI OLIVIERO, Presidente
D'AMATO OMBRETTA, TO
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 247/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia - Via Roma N. 6 34170 Gorizia GO
elettivamente domiciliato presso dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GORIZIA sez. 2 e pubblicata il 25/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. IST.RIMBORSO IMP.STRAORDINAR 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Conclude per la riforma della sentenza impugnata con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellato: Conclude per il rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava il tacito rifiuto alla restituzione del rimborso di imposta straordinaria versata a seguito di adesione al c.d. scudo fiscale di cui all'art. 134 bis del D.L. n. 78/2009.
Nello specifico, il contribuente deteneva quattro immobili siti nel Regno Unito per il tramite della società offshore Società_1 di cui possedeva l'intero capitale sociale.
Decidendo di avvalersi dello scudo fiscale, provvedeva a presentare quattro diverse dichiarazioni riservate nelle quali ciascun immobile veniva indicato per l'importo di euro 375.000, per un totale di euro 1.500.000; su tale valore era stata calcolata e versata l'imposta straordinaria nella misura di legge, 7%, pari ad euro
105.000.
L'Agenzia delle Entrate di Gorizia emetteva avviso di accertamento, anno d'imposta 2013, ritenendo che la menzionata società non poteva essere considerata un mero schermo trattandosi di società svolgente un'effettiva attività d'impresa, e quindi lo scudo fiscale avrebbe dovuto riguardare le partecipazioni in detta società e non gli immobili ad essa facenti capo.
Inoltre, a seguito della liquidazione della società, il contribuente intestandosi i suddetti immobili, avrebbe omesso di dichiarare redditi di capitale per un ammontare corrispondente alla differenza tra il valore normale di detti immobili ed il costo fiscale della partecipazione.
A seguito all'atto di adesione sottoscritto il data 11.4.2022 con il quale si definivano le imposte dovute sulla base della riqualificazione operata dai verificatori, l'Ufficio determinava le imposte al lordo delle somme versate in occasione della citata adesione allo scudo fiscale.
Successivamente il ricorrente chiedeva il rimborso dell'importo capitale di euro 105.000 versato a titolo di imposta straordinaria a seguito dell'adesione allo scudo fiscale, avendo l'Ufficio disconosciuto l'applicazione del suddetto istituto.
Da qui l'istanza di rimborso su cui si è formato il silenzio-rifiuto dell'Ufficio.
Il contribuente, dunque, con il primo motivo del ricorso lamentava, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 212/2000, violazione del principio del legittimo affidamento in quanto la regolarizzazione ex D.L. n.78/2009 sarebbe avvenuta confidando sul contenuto di documenti di prassi dell'Ufficio, costituito dal fatto che in sede di adesione l'Ufficio aveva ritenuto di disapplicare le sanzioni amministrative irrogate nell'avviso di accertamento, disapplicazione interpretata dal ricorrente come riconoscimento di un legittimo affidamento estensibile anche alla somma versata per la regolarizzazione effettuata in sede di scudo fiscale.
Lamentava anche violazione dell'art. 53 della Costituzione per indebito arricchimento dell'Erario, posto che esso, attraverso la notifica dell'accertamento, aveva disconosciuto in via definitiva gli effetti premiali connessi allo scudo fiscale facendo decadere la procedura ex art. 13 bis del D.L. n. 78/2009 con effetti ex nunc.
In tal modo l'Erario percepiva l'imposta straordinaria, in quanto il contribuente aveva regolarizzato gli immobili detenuti all'estero, e dall'altro l'Ufficio ritassava gli stessi beni considerandoli ancora all'interno della società.
Quindi, il rifiuto alla restituzione dell'imposta versata comporterebbe violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, versandosi in un caso di somme che l'amministrazione trattiene senza titolo.
Con il terzo motivo, il contribuente lamentava violazione dell'art. 67 del DPR n. 600/73 ed art. 163 del DPR
n. 917/2019 non avendo l'Ufficio, nel determinare il maggiore imponibile, tenuto conto della procedura di regolarizzazione a cui il contribuente aveva aderito. In particolare, dalla plusvalenza accertata avrebbe dovuto scomputare gli imponibili dichiarati nel 2010 o comunque, tutt'al più, dedurre dalle imposte dovute in sede di accertamento l'imposta straordinaria versata.
Richiamava sul punto la circolare n. 43/E/2009.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Gorizia, con sentenza n.12/2024 dd. 25.03.2024, rigettava il ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
In primo luogo, la Corte precisava che gli eventuali motivi svolti dal ricorrente per la prima volta nella memoria del 5.10.2023, siccome tardivi, non possono essere esaminati;
parimenti, a fronte dell'eccezione tempestiva dell'Ufficio, non possono essere presi in considerazione i documenti eventualmente a favore del ricorrente allegati solo alla predetta memoria.
La Corte, in relazione al primo motivo del ricorso (violazione del principio di affidamento) ha ritenuto che la tesi del contribuente non poggia su alcun elemento testuale dell'atto di adesione. Infatti, optando per lo scudo fiscale il ricorrente ha goduto di una considerevole riduzione delle imposte che, ove non avesse celato i beni immobili al fisco italiano, egli avrebbe invece dovuto pagare, così sanando tutte le annualità pregresse rispetto a quelle a partire dalle quali ha iniziato a dichiarare i redditi sulle locazioni e che l'Ufficio, in sede di adesione, ha tenuto in considerazione per lo scomputo della relativa maggiore irpef.
Il pagamento dell'imposta sostitutiva ha scudato solo le annualità sino al 2010, precedenti a quelle oggetto di controllo da parte della DF (cioè dal 2010 al 2018), ma soprattutto a quella del 2013, interessato dall'avviso di accertamento definito con adesione, da cui il ricorrente prende le mosse per invocare la restituzione di quanto versato anni prima, nel 2010, per il citato “scudo fiscale”,
che ha valenza solo per le annualità antecedenti al 2009 ma non ha valenza ed effetti per le annualità successive.
Inoltre, il rimpatrio giuridico degli immobili in questione non ha implicato l'estromissione degli stessi dal patrimonio della società inglese Società_1, atteso che, come precisato dalla circolare n. 43/E/2009, assume esclusiva rilevanza fiscale e non ha valenza ai fini civilistici.
In relazione al secondo motivo di censura (ovvero violazione dell'art. 53 della Costituzione), la Corte ha ritenuto che esso non trova alcun fondamento giuridico. Infatti, la notifica dell'avviso di accertamento non implica nessun disconoscimento degli effetti premiali connessi allo scudo fiscale, perché optando per lo scudo fiscale il contribuente ha sanato la propria posizione per il 2009 e quindi non sussiste alcun incasso senza titolo per il 2013 e dunque nessuna violazione dell'art. 53.
Infine, in ordine al terzo motivo del ricorso (violazione degli artt. 67 DPR n. 600/73 ed art. 163 DPR
n.917/1986), la Corte ha ribadito che il pagamento dell'imposta straordinaria ha consentito al contribuente di essere protetto dai controlli dell'ufficio per le annualità fino al 2009, ma non ha effetti sul 2013.
Avverso la sentenza Ricorrente_1 ha presentato tempestivo appello, affermando in primo luogo che con la memoria del 5.10.2023 non sono stati introdotti nuovi motivi di ricorso, ma soltanto confermato e meglio circostanziato il contenuto di quello introduttivo mediante una descrizione documentata dei precedenti controlli effettuati dall'ufficio.
Nel merito ribadisce le contestazioni già originariamente formulate, rilevando che l'intestazione di quattro immobili siti nel Regno Unito ad una società con sede nelle British Virgin Islands non poteva avere altro obiettivo se non quello di interporre tale società rispetto all'effettivo beneficiario e schermare così nei confronti della Amministrazione finanziaria i beni ad essa intestati. In tale ottica, posto che ben può esistere una
“società senza impresa” - vale a dire una società “dove siano stati veicolati beni non costituenti azienda
(denaro, fabbricati, terreni, valori mobiliari)” (così Cassazione n. 6082/2023) – e che la società interposta si
è limitata negli anni a riscuotere i canoni di locazione senza porre in essere alcuna attività imprenditoriale, se ne deve dedurre quindi che il versamento della imposta straordinaria sullo “scudo” è stato effettuato sulla base del consolidato orientamento della prassi amministrativa, che ha ripetutamente dimostrato una preferenza nello “scudare” gli immobili (vale a dire, “il contenuto”) rispetto alla partecipazione nel capitale di una società paradisiaca (ovvero “il contenitore”). Se però – come prospettato dall'Ufficio accertatore - si considera la società offshore quale esercente effettiva di attività d'impresa, allora la regolarizzazione degli immobili diventa alla radice priva di efficacia e l'assegnazione degli stessi al contribuente risulta fiscalmente rilevante: da qui la richiesta di rimborso dell'imposta straordinaria versata.
Infatti, venendo meno lo scudo, vengono meno anche i presupposti iniziali e gli effetti ad esso collegati, con il conseguente obbligo per l'Ufficio di restituire quanto erroneamente versato e trattenuto poi dall'Erario sine titulo.
L'appellante conclude per la riforma della sentenza impugnata con rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Gorizia, controdeduce affermando preliminarmente che non può esservi nessun dubbio che la memoria del 5.10.2023 contenesse nuovi motivi di ricorso, non essendosi limitata a circostanziare il contenuto di quello originario. Nel merito, contesta punto per punto l'atto di appello, ribadendo che il pagamento dell'imposta sostitutiva ha “scudato” soltanto le annualità sino al 2010, precedenti a quelle oggetto di controllo da parte dei verificatori (cioè dal 2010 al 2018), ma soprattutto a quella del 2013, interessata dall'avviso di accertamento definito con adesione, da cui il ricorrente ha preso le mosse per invocare la restituzione di quanto versato nel 2010 per il citato scudo fiscale. Ribadisce altresì che l'avviso di accertamento attiene a plusvalenze emerse nel momento della assegnazione degli immobili al ricorrente, effettuata nell'ambito della liquidazione della società offshore, e che sono ricollegabili a presupposti reddituali emersi successivamente al rimpatrio e rispetto ai quali non opera nessuna preclusione ai controlli.
Infine, sull'efficacia dello scudo, precisa che esso ha certamente avuto l'effetto di sanare la situazione del contribuente sino ad un determinato momento, ovvero per le annualità antecedenti al 2009, chiaramente accertabili poi al momento in cui interviene lo scudo, cioè nel 2010.
Le attività accertative svolte per periodi successivi non sono in alcun modo in contrasto con l'efficacia dello scudo, che non può certo avere l'effetto di impedire un controllo fiscale per annualità successive a quelle scudate.
Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese del grado.
Parte appellante deposita ulteriore memoria a sostegno delle proprie tesi, in particolare in risposta alle argomentazioni di cui alle controdeduzioni depositate dall'ufficio.
All'udienza del 18 giugno 2025 la Corte, con ordinanza interlocutoria, ha invitato le parti in causa ad approfondire con brevi note la questione relativa all'efficacia/inefficacia dell'operazione “di scudo” realizzata dal contribuente e alle conseguenze di essa. Con ordinanza interlocutoria dell'8 ottobre 2025, poi, si è disposto un ulteriore rinvio onde verificare la possibilità di pervenire tra le parti ad una soluzione conciliativa del contenzioso, ma all'odierna udienza la Corte, preso atto dell'impossibilità di individuare tra esse un siffatto componimento, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello é infondato, imponendosene dunque il rigetto alla stregua delle confluenti argomentazioni esposte nell'appellata sentenza, che meritano di essere qui richiamate nella loro totalità (tecnica motivazionale, questa, che la giurisprudenza di legittimità ritiene pienamente adottabile: cfr., ex multis, Cass., sez. tributaria,
22.12.2025 n. 33584; sez. 2^, 9.6.2023 n. 18351; sez. 1^, 05.08.2019 n. 20883).
Preliminarmente si dà atto che nel corso della trattazione della presente controversia si è proceduto, in primo luogo, ad approfondire tra le parti la questione attinente l'efficacia dello scudo fiscale ed in seconda battuta a verificare, ma senza successo, la possibilità di una soluzione conciliativa del contenzioso.
Pertanto, si prosegue nell'esame della materia del contendere, confermandosi innanzitutto quanto già affermato dai giudici di prima istanza circa la natura di motivi nuovi riscontrabile in quelli dedotti dal ricorrente nella memoria del 5.10.2023, che risultano dunque inammissibili, di talché anche i documenti ad essa allegati non possono essere presi in considerazione.
Emerge infatti che tale memoria contiene argomentazioni ulteriori rispetto a quelle esposte nel ricorso introduttivo, in quanto esse si riferiscono in maniera circostanziata a precedenti controlli effettuati dall'Ufficio ed alle conseguenze da questi derivate: in sostanza la memoria del 5.10.2023 ha ampliato – articolandole sulla base di nuovi elementi e considerazioni – le doglianze esposte in sede di ricorso introduttivo, incorrendo così (come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità) nel rilevato vizio di inammissibilità, in quanto “nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione" (così, ex multis, Cass. sez. 5^, 5.9.2024 n. 23856). Venendo dunque al merito delle questioni, si è già detto che il Ricorrente_1 ha proposto i seguenti motivi di appello: violazione ed errata applicazione dell'art. 10 della legge n. 212/2000 per presunta violazione del principio del legittimo affidamento del contribuente;
violazione ed errata applicazione dell'art. 53 della
Costituzione per presunto indebito arricchimento dell'Erario; violazione ed errata applicazione dell'art. 67 del dpr n. 600/1973 e art. 163 del dpr n. 917/1986 per presunta violazione del divieto della doppia imposizione.
Orbene, il punto cruciale della presente controversia risiede nel definire correttamente il raggio di azione del cosiddetto “scudo fiscale”, misura emblematica finalizzata a mettere un freno alla dilagante evasione fiscale. Come noto, l'art. 1° 3-bis del D.L.
1.7.2009 n. 78 e successive modifiche ha introdotto una disciplina volta all'emersione, mediante regolarizzazione o rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute dal cittadino italiano all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. Quindi, attraverso il pagamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2009, di un'imposta straordinaria pari al 5% (successivamente elevata al 7%) del capitale depositato all'estero, il contribuente sanava la propria posizione e si garantiva appunto uno “scudo”, ossia una protezione dagli accertamenti futuri e da possibili maggiori imponibili come conseguenza di rilievi strettamente correlati ad avere originato i capitali emersi.
Trattasi dunque di una sorta di condono fiscale che permetteva al contribuente di procedere alla regolarizzazione mitigata dei beni e dei capitali detenuti all'estero in una data non successiva al 31 dicembre 2008 e mai dichiarati al Fisco italiano.
Premesso un tanto, in primo luogo preme evidenziare che l'avviso di accertamento in questione riguarda esclusivamente l'omessa dichiarazione di redditi da capitale relativamente all'assegnazione al contribuente degli immobili oggetto dello scudo fiscale a seguito della liquidazione della società offshore “Società_1”.
Trattasi, dunque, di plusvalenze non dichiarate e riconducibili ad una situazione fiscale successiva al rimpatrio degli immobili in questione, tanto è che l'accertamento ha interessato l'anno 2013 e nulla ha a che vedere con lo scudo fiscale di cui il Ricorrente_1 ha usufruito nel 2009.
Infatti, tra il suddetto accertamento e lo scudo fiscale non vi è nessun collegamento, in quanto l'accertamento
è scaturito da una verifica fiscale della Guardia di Finanza avviata a seguito della nota inchiesta giornalistica
“Panama Papers” e non dallo scudo fiscale, della cui esistenza, in prima battuta, in verificatori non erano nemmeno a conoscenza.
Inoltre, il pagamento dell'imposta sostitutiva versata dal ricorrente per “scudare” gli immobili in questione non ha una efficacia illimitata, ma investe le sole annualità antecedenti al 2010, cioè l'annualità 2009 e quelle precedenti, in quanto lo scudo fiscale di cui si discute è stato previsto e disciplinato dal D.L. n. 78/2009.
Invece, l'accertamento fiscale da cui ha preso le mosse il ricorrente per invocare la restituzione di quanto versato nel 2010 quale imposta straordinaria per “scudare” gli immobili riguarda - come già detto - l'anno
2013, annualità ben successiva a quelle interessate dallo scudo fiscale.
D'altronde, diversamente non potrebbe essere, in quanto – lo si ribadisce - lo scudo fiscale è disciplinato dal D.L. n. 79/2009 e la circolare n. 43/E del 2009 ha ben precisato che “la preclusione delle attività di accertamento si riferisce in ogni caso a presupposti verificativi fino al 31.12.2008 (…) Per converso gli effetti della dichiarazione riservata non possono essere fatti valere a tali fini qualora l'accertamento abbia ad oggetto elementi che nulla hanno a che vedere con attività per le quali si è usufruito del regime di emersione”
Quanto riportato si attaglia perfettamente al caso di specie, ove il contribuente si è avvalso, ai sensi del D.
L. n.78/2009, del regime di emersione di beni detenuti all'estero al 31 dicembre 2008 per l'anno 2009 e per le annualità precedenti al 2009, mentre il successivo accertamento, relativo all'anno 2013, riguarda l'omessa dichiarazione di redditi da capitale per il periodo successivo alla assegnazione degli immobili al ricorrente a seguito della liquidazione della società Società_1: una situazione del tutto diversa e slegata, anche perché successiva all'operazione di regolarizzazione e rimpatrio degli immobili stessi.
Si sottolinea dunque, come già anticipato in premessa, che tale interpretazione dell'efficacia dello scudo fiscale vale a risolvere in toto la controversia in oggetto poiché, nel circoscrivere l'efficacia dello scudo nei termini appena descritti, l'accertamento del 2013 è del tutto slegato dall'operazione di rimpatrio dei beni detenuti in Gran Bretagna e conseguentemente tutti i motivi di appello (che comunque vengono singolarmente esaminati) non possono che risultare infondati.
In particolare, rispetto al motivo d'appello svolto in ordine alla violazione dell'art. 10 della legge n. 212/2000
(ovvero violazione del principio del legittimo affidamento del contribuente) si concorda totalmente con quanto già affermato dai giudici di prima istanza. Parte appellante sostiene che la regolarizzazione avvenuta ai sensi del citato D.L. n. 78/2009 era stata effettuata anche sulla base del contenuto di documenti di prassi dell'Amministrazione Finanziaria e che quindi vi sarebbe stata lesione, appunto, del principio del legittimo affidamento.
In sostanza, il ricorrente ritiene che, poiché in sede di adesione - atto sottoscritto in data 11.4.2022 relativamente all'avviso di accertamento del 2013 - l'Ufficio aveva ritenuto di disapplicare le sanzioni irrogate nell'accertamento, tale disapplicazione andava interpretata come riconoscimento di un legittimo affidamento estensibile anche alla somma versata per la regolarizzazione e rimpatrio dei beni in sede di scudo fiscale. Tale assunto risulta però del tutto arbitrario e privo di logica. In primo luogo l'atto di adesione riguarda l'anno
2013 e vi è quindi un lasso di tempo significativo rispetto al periodo di imposta per il quale il contribuente ha beneficiato dello scudo fiscale, il che difficilmente farebbe presupporre un collegamento, oltre al fatto che
- come già rappresentato - lo scudo fiscale può dispiegare i suoi effetti solo per le annualità precedenti all'anno 2009 per le quali il ricorrente ha beneficiato dell'agevolazione, sanando appunto le annualità pregresse.
Inoltre (cosa di non poco conto) il ricorrente, sottoscrivendo l'atto di adesione, era ben consapevole che nello stesso non vi era traccia di alcun riconoscimento dell'imposta sostitutiva versata a seguito dello scudo fiscale, riconoscimento pur espressamente richiesto in quella sede.
Comunque, la circostanza vieppiù tranciante risiede nel fatto che nel verbale di contraddittorio dell'11.4.2022
l'Ufficio specificava l'impossibilità di scomputare dalle maggiori imposte contestate la menzionata imposta straordinaria, per i motivi già illustrati. Pertanto, nessuna violazione del principio di affidamento può essere invocato, atteso che il comportamento dell'Ufficio risulta essere stato chiaro e del tutto coerente con le attività da esso svolte. Quanto alla presunta violazione ed errata applicazione dell'art. 53 della Costituzione (ovvero il presunto indebito arricchimento da parte dell'Erario) il ricorrente ritiene che l'accertamento relativo all'anno
2013 avrebbe sostanzialmente vanificato gli effetti dello scudo facendone venire meno tutti i suoi effetti, con la conseguenza che l'importo dell'imposta straordinaria andrebbe restituito in quanto l'Amministrazione
Finanziaria deterrebbe detta somma senza titolo. L'appellante ritiene cioè che l'Agenzia abbia tassato nuovamente i medesimi beni formanti oggetto dello scudo fiscale considerandoli ancora all'interno della società e disconoscendo così gli effetti dello scudo stesso: il rifiuto di restituzione della imposta straordinaria versata comporterebbe una violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.
Ebbene, ribadendosi qui quanto già evidenziato in premessa circa l'efficacia dello scudo fiscale, si osserva che aderendo allo scudo fiscale il contribuente ha sanato soltanto le annualità pregresse rispetto a quelle a partire dalle quali ha iniziato a dichiarare i redditi sulle locazioni, cioè l'anno 2010.
La notifica dell'avviso di accertamento, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non implica alcun disconoscimento degli effetti dello scudo fiscale, che non è affatto decaduto, essendo riferito al 2009 ed alle annualità precedenti.
In conclusione, nessun indebito arricchimento è ravvisabile in capo alla Amministrazione Finanziaria, trattandosi, come già precisato, di due situazioni ben diverse e distinte: da un lato i vantaggi fiscali usufruiti dall'avere azionato lo scudo fiscale - valevole per le annualità pregresse al 2009 e per il 2009 – dall'altro l'avviso di accertamento notificato al ricorrente per l'anno 2013, assolutamente svincolato dallo scudo fiscale perché relativo all'omessa dichiarazione di redditi da capitale per il periodo successivo all'assegnazione degli immobili al Dal Ricorrente_1 a seguito della liquidazione della società Società_1.
Parte appellante lamenta anche la presunta violazione ed errata applicazione dell'art. 67 del dpr n. 600/73
e dell'art. 163 del dpr n. 917/1986 per la presunta violazione del divieto della doppia imposizione.
Nello specifico, l'Ufficio - nel riqualificare diversamente le attività estere, ovvero da immobili a partecipazioni
- ha fatto emergere materia imponibile, cosa che non sarebbe stato possibile fare se l'Ufficio stesso non avesse proceduto in tal senso, così facendo venire meno anche la preclusione dell'attività accertativa prevista, quale conseguenza dell'avere attivato lo scudo fiscale. Ebbene, anche in questo caso si richiama quanto già affermato, ovvero che lo scudo fiscale ha concesso al contribuente la possibilità di sanare la propria posizione nei confronti dell'Erario per il periodo antecedente al 2009 relativamente alla titolarità dei quattro immobili in Gran Bretagna, fino al 2009 mai dichiarati in Italia. Nessuna doppia imposizione può dunque essere ipotizzata, ribadendosi che quanto accertato per l'anno 2013 nulla ha a che vedere con il regime di regolarizzazione e rimpatrio attivato dal ricorrente con lo scudo fiscale. Sul punto si richiama anche quanto osservato dall'Agenzia nelle sue controdeduzioni: ”il valore degli immobili scudati non è stato assoggettato a doppia imposizione, in quanto il costo storico degli stessi risulta scomputato dagli utili di partecipazione calcolati in applicazione del disposto di cui all'art. 47 comma 5 del TUIR”. Pertanto,
l'operato dell'Ufficio è senz'altro corretto e legittimo nell'avere controllato e ripreso a tassazione situazioni fiscali successive (lo si ripete) all'anno 2009, annualità che non erano più “coperte” dallo scudo fiscale, come appunto l'anno 2013, oggetto dell'avviso di accertamento in questione.
Al rigetto dell'impugnazione segue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Friuli Venezia Giulia, sezione 1, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Gorizia, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Gorizia n. 12/2024, che per l'effetto conferma;
condanna Ricorrente_1 a rifondere alla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Gorizia, le spese processuali, che liquida in complessivi €. 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.
Trieste, 3 dicembre 2025
Il TO Il Presidente
Ombretta D'AM ER IG