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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato il dispositivo della seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 337/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giancarlo Madonna Parte_1
Ricorrente
Contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
La ricorrente ha così concluso: “A) Accertare e dichiarare, per quanto esposto in precedenza, nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 05220249002566212000 limitatamente alle pretese di pagamento per contributi I.V.S. di cui agli avvisi di addebito nn. 35220160000461422000 e
35220160001376458000. C) In via subordinata, in caso di accoglimento parziale del presente ricorso e per quanto esposto in precedenza, accertare e dichiarare, nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 05220249002566212000 limitatamente alle pretese di pagamento per contributi I.V.S. di cui all'avviso di addebito n. 35220160000461422000 ovvero di cui all'avviso di addebito n.
35220160001376458000, e/o limitatamente a quelle voci di pagamento i cui importi dovessero essere ritenuti non dovuti”. Al riguardo va ribadito quanto già rilevato dal precedente giudicante all'udienza del
3/4/2024 e cioè che l'intimazione di pagamento non è atto esecutivo, nè tantomeno costituisce titolo esecutivo, ma, più semplicemente, una comunicazione che preannuncia l'inizio dell'esecuzione forzata qualora il debitore non adempia a quanto già richiesto con i precedenti avvisi d'addebito.
Quest'ultimi costituiscono, semmai, titolo esecutivo, mentre l'intimazione si risolve, in buona sostanza, in una sorta d'atto di precetto, avente l'effetto di costituire in mora il debitore nonché d'interrompere la prescrizione.
Evidente pertanto che l'intimazione non sia né suscettibile di sospensione, né d'essere dichiara nulla o annullata.
Ebbene, posto che per consolidata giurisprudenza il contenuto della domanda, ovvero il petitum, va interpretato alla luce del complesso dell'atto introduttivo/di costituzione, ritiene lo scrivente che, a dispetto del tenore delle conclusioni sopra riportate, l' Pt_1
abbia proposto una domanda d'accertamento negativo della debenza delle somme portate nei 2 avvisi d'addebito per cui è causa ovvero un'opposizione all'esecuzione oppure un'opposizione assimilabile a quella contro il precetto.
In tal senso depone l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata alla pag. 3 del ricorso, nel quale si legge, tra l'altro “…qualora fosse provata la notifica dei suddetti avvisi di addebito, si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale delle relative pretese di pagamento, negando a tal fine espressamente la successiva notifica di uno o più atti interruttivi dell'eccepita prescrizione.
Mancando dunque la prova della rituale notifica di più atti validi per l'interruzione dell'eccepita prescrizione, le pretese azionate nei provvedimenti sopra indicati andranno dichiarate prescritte”.
Va poi puntualizzato che, per consolidata opinione giurisprudenziale, una simile azione è ben ammissibile qualora s'intenda far valere il decorso della prescrizione;
ciò indipendentemente dall'aver il debitore omesso d'opporsi all'avviso d'addebito - costituente uno speciale titolo esecutivo, introdotto dal D.L. 78/2010 – entro il termine prescritto dall'art. 24, comma 5, D Lg.s. n. 46/1999,
Trattasi, infatti, d'un termine meramente processuale e non sostanziale, il decorso del quale rende definitivo il titolo esecutivo, ma non impedisce che il debitore possa esperire un'opposizione “recuperatoria” al fine di far valere l'estinzione del credito per fatti successivi alla formazione del titolo.
Si rileva poi che nella fattispecie non vengono in rilievo, pertanto, né vizi dell'intimazione nè vizi della cartella esattoriale.
Ciò, oltre a rendere inconferente i richiami giurisprudenziali contenuti nelle note scritte dall' esclude anche esclude la legittimazione passiva dell'Agenzia . CP_1 CP_2
Sul complesso di tale questioni opportuno richiamare Cass. a S.U. del 08/03/2022,
n.7514:, nella quale s'afferma: “la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n.
16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva,
e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116)”.
Il caso esaminato è simile a quello di specie poiché “…Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è
l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)”
Si soggiunge che “Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario". Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi,
l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato.”.
Da ciò viene tratta la seguente conclusione: “..limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”.
Conclude la Corte: “Deve ritersi per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)” cosicchè
“…deve affermarsi …in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno
2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo….”.
Correttamente, pertanto, l'attrice ha instaurato la presente causa nei soli confronti dell' CP_1 Tutto ciò premesso, il ricorso va rigettato poiché l' ha depositato documentazione CP_1
attestante che del termine prescrizionale è stato ripetutamente interrotto.
Dagli atti risulta infatti che:
-gli avvisi d'addebito n. 35220160000461422000 (all. 3) e n. 35220160001376458000 (all.
2) furono notificati dall' all' rispettivamente il 24/6/2016 (all. 4) e il CP_1 Pt_1
9/12/2016 (all. 3);
-seguì l'intimazione di pagamento del 29/9/2019 (all. 6), notificata il 14/11/2019 (all. 7), intimazione nella quale erano indicati anche i 2 avvisi d'addebito per cui è causa;
-identici rilievi valgono per l'intimazione del 25/5/2022 (all. 8) notificata dall'Agenzia delle Entrate il 21/7/2022 (all. 9);
-infine v'è l'intimazione di pagamento del 3/5/2024 oggetto dell'odierna
“impugnazione”.
Evidente, pertanto, che la prescrizione non sia mai maturata.
Si prende poi atto che alla pag. 3 del ricorso l' ha dichiarato “Ad ogni modo si Pt_1
disconosce sin d'ora espressamente la conformità agli originali di eventuali copie di relate e/o di altri documenti che dovessero essere prodotti ex adverso, nonché la loro veridicità e il loro contenuto”, dal che si deduce che la ricorrente ha inteso affermare che le copie degli scritti sopra riportati sarebbero stati falsamente formati dall' oppure che gli originali sarebbero stati CP_1
alterati.
Oltre alla palese improbabilità dell'ipotesi che un ente pubblico possa aver fatto ciò, deve replicarsi che tale disconoscimento, peraltro preventivo, è tamquam non esset poiché del tutto generico e immotivato laddove esso come chiarito dalla giurisprudenza, “deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. civ. n. 17313/2021)
Analogo è il dicum espresso in Cass. civ. n. 27633/2018: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
Utile soggiungere che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.” (Cassazione civile n. 1324 del 18 gennaio
2023)
Infine, puramente pretestuoso è l'argomento esposto per la prima volta nelle note scritte del 16/6/2025, nelle quali s'assume che la costituzione dell' avvenuta il 16/11/2024 CP_1
sarebbe stata tardiva poiché essa avrebbe dovuto intervenire all'udienza del 3/7/2024.
Tale udienza, infatti, è stata fissata esclusivamente per la trattazione dell'istanza di sospensiva dell'intimazione, come s'evince chiaramente dal decreto reso il 27/6/2024 in prosecuzione di quello del 10/6/2024 nonché dal tenore del provvedimento emesso il
3/7/2024, col quale il precedente giudicante fissava udienza di merito in data
28/11/2024.
Il ricorso va dunque rigettato e la condannata alla rifusione degli oneri Pt_1
processuali, che determinati sulla base del valore della domanda (poco più di € 2000,00) si quantificano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
Rigetta il ricorso.
Condanna alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, che Parte_1
si liquidano in € 880,00 per la fase di studio, € 420,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione, € 700,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 21/6/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato il dispositivo della seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 337/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giancarlo Madonna Parte_1
Ricorrente
Contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
La ricorrente ha così concluso: “A) Accertare e dichiarare, per quanto esposto in precedenza, nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 05220249002566212000 limitatamente alle pretese di pagamento per contributi I.V.S. di cui agli avvisi di addebito nn. 35220160000461422000 e
35220160001376458000. C) In via subordinata, in caso di accoglimento parziale del presente ricorso e per quanto esposto in precedenza, accertare e dichiarare, nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 05220249002566212000 limitatamente alle pretese di pagamento per contributi I.V.S. di cui all'avviso di addebito n. 35220160000461422000 ovvero di cui all'avviso di addebito n.
35220160001376458000, e/o limitatamente a quelle voci di pagamento i cui importi dovessero essere ritenuti non dovuti”. Al riguardo va ribadito quanto già rilevato dal precedente giudicante all'udienza del
3/4/2024 e cioè che l'intimazione di pagamento non è atto esecutivo, nè tantomeno costituisce titolo esecutivo, ma, più semplicemente, una comunicazione che preannuncia l'inizio dell'esecuzione forzata qualora il debitore non adempia a quanto già richiesto con i precedenti avvisi d'addebito.
Quest'ultimi costituiscono, semmai, titolo esecutivo, mentre l'intimazione si risolve, in buona sostanza, in una sorta d'atto di precetto, avente l'effetto di costituire in mora il debitore nonché d'interrompere la prescrizione.
Evidente pertanto che l'intimazione non sia né suscettibile di sospensione, né d'essere dichiara nulla o annullata.
Ebbene, posto che per consolidata giurisprudenza il contenuto della domanda, ovvero il petitum, va interpretato alla luce del complesso dell'atto introduttivo/di costituzione, ritiene lo scrivente che, a dispetto del tenore delle conclusioni sopra riportate, l' Pt_1
abbia proposto una domanda d'accertamento negativo della debenza delle somme portate nei 2 avvisi d'addebito per cui è causa ovvero un'opposizione all'esecuzione oppure un'opposizione assimilabile a quella contro il precetto.
In tal senso depone l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata alla pag. 3 del ricorso, nel quale si legge, tra l'altro “…qualora fosse provata la notifica dei suddetti avvisi di addebito, si eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale delle relative pretese di pagamento, negando a tal fine espressamente la successiva notifica di uno o più atti interruttivi dell'eccepita prescrizione.
Mancando dunque la prova della rituale notifica di più atti validi per l'interruzione dell'eccepita prescrizione, le pretese azionate nei provvedimenti sopra indicati andranno dichiarate prescritte”.
Va poi puntualizzato che, per consolidata opinione giurisprudenziale, una simile azione è ben ammissibile qualora s'intenda far valere il decorso della prescrizione;
ciò indipendentemente dall'aver il debitore omesso d'opporsi all'avviso d'addebito - costituente uno speciale titolo esecutivo, introdotto dal D.L. 78/2010 – entro il termine prescritto dall'art. 24, comma 5, D Lg.s. n. 46/1999,
Trattasi, infatti, d'un termine meramente processuale e non sostanziale, il decorso del quale rende definitivo il titolo esecutivo, ma non impedisce che il debitore possa esperire un'opposizione “recuperatoria” al fine di far valere l'estinzione del credito per fatti successivi alla formazione del titolo.
Si rileva poi che nella fattispecie non vengono in rilievo, pertanto, né vizi dell'intimazione nè vizi della cartella esattoriale.
Ciò, oltre a rendere inconferente i richiami giurisprudenziali contenuti nelle note scritte dall' esclude anche esclude la legittimazione passiva dell'Agenzia . CP_1 CP_2
Sul complesso di tale questioni opportuno richiamare Cass. a S.U. del 08/03/2022,
n.7514:, nella quale s'afferma: “la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n.
16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva,
e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116)”.
Il caso esaminato è simile a quello di specie poiché “…Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è
l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412)”
Si soggiunge che “Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario". Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi,
l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato.”.
Da ciò viene tratta la seguente conclusione: “..limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”.
Conclude la Corte: “Deve ritersi per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)” cosicchè
“…deve affermarsi …in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno
2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo….”.
Correttamente, pertanto, l'attrice ha instaurato la presente causa nei soli confronti dell' CP_1 Tutto ciò premesso, il ricorso va rigettato poiché l' ha depositato documentazione CP_1
attestante che del termine prescrizionale è stato ripetutamente interrotto.
Dagli atti risulta infatti che:
-gli avvisi d'addebito n. 35220160000461422000 (all. 3) e n. 35220160001376458000 (all.
2) furono notificati dall' all' rispettivamente il 24/6/2016 (all. 4) e il CP_1 Pt_1
9/12/2016 (all. 3);
-seguì l'intimazione di pagamento del 29/9/2019 (all. 6), notificata il 14/11/2019 (all. 7), intimazione nella quale erano indicati anche i 2 avvisi d'addebito per cui è causa;
-identici rilievi valgono per l'intimazione del 25/5/2022 (all. 8) notificata dall'Agenzia delle Entrate il 21/7/2022 (all. 9);
-infine v'è l'intimazione di pagamento del 3/5/2024 oggetto dell'odierna
“impugnazione”.
Evidente, pertanto, che la prescrizione non sia mai maturata.
Si prende poi atto che alla pag. 3 del ricorso l' ha dichiarato “Ad ogni modo si Pt_1
disconosce sin d'ora espressamente la conformità agli originali di eventuali copie di relate e/o di altri documenti che dovessero essere prodotti ex adverso, nonché la loro veridicità e il loro contenuto”, dal che si deduce che la ricorrente ha inteso affermare che le copie degli scritti sopra riportati sarebbero stati falsamente formati dall' oppure che gli originali sarebbero stati CP_1
alterati.
Oltre alla palese improbabilità dell'ipotesi che un ente pubblico possa aver fatto ciò, deve replicarsi che tale disconoscimento, peraltro preventivo, è tamquam non esset poiché del tutto generico e immotivato laddove esso come chiarito dalla giurisprudenza, “deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cass. civ. n. 17313/2021)
Analogo è il dicum espresso in Cass. civ. n. 27633/2018: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”.
Utile soggiungere che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.” (Cassazione civile n. 1324 del 18 gennaio
2023)
Infine, puramente pretestuoso è l'argomento esposto per la prima volta nelle note scritte del 16/6/2025, nelle quali s'assume che la costituzione dell' avvenuta il 16/11/2024 CP_1
sarebbe stata tardiva poiché essa avrebbe dovuto intervenire all'udienza del 3/7/2024.
Tale udienza, infatti, è stata fissata esclusivamente per la trattazione dell'istanza di sospensiva dell'intimazione, come s'evince chiaramente dal decreto reso il 27/6/2024 in prosecuzione di quello del 10/6/2024 nonché dal tenore del provvedimento emesso il
3/7/2024, col quale il precedente giudicante fissava udienza di merito in data
28/11/2024.
Il ricorso va dunque rigettato e la condannata alla rifusione degli oneri Pt_1
processuali, che determinati sulla base del valore della domanda (poco più di € 2000,00) si quantificano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
Rigetta il ricorso.
Condanna alla rifusione in favore della resistente delle spese processuali, che Parte_1
si liquidano in € 880,00 per la fase di studio, € 420,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione, € 700,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 21/6/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli