Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/05/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 6222 del R.G. relativo all'anno 2021 riservato per la decisione con ordinanza del 28.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Sbiroli ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla Via Principe Amedeo n. 176, giusta mandato in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sallustio ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto al Viale Virgilio n.106, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 3121/2022, depositata il 14.12.2022 , questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico. Concessi i termini ex art 183 sesto comma cpc, all'udienza cartolare del 27.11.2024, in assenza di istruttoria, precisate le conclusioni dalla sola parte ricorrente , il G.I. con ordinanza del 28.11.2024 rimetteva la causa al Collegio con assegnazione del termine di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
***
A seguito della presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di all'udienza presidenziale dell'01.02.2022, la convenuta non si Parte_1
presentava, sebbene ritualmente citata, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
In tale sede venivano confermati i provvedimenti provvisori della separazione, con esclusione dell'obbligo previsto a carico del ricorrente di versare in favore della moglie l'assegno a titolo di concorso al mantenimento dei figli, nelle more divenuti maggiorenni.
Nulla deve prevedersi a titolo di assegno divorzile per la resistente, la quale pur costituendosi in giudizio chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensili , non ha insistito nell'accoglimento di tale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni , sicchè tale domanda deve intendersi oggetto di implicita rinuncia.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da Parte_1
nei confronti di così dispone: Controparte_1
- Nulla dispone in merito alla domanda di riconoscimento di assegno divorzile in quanto implicitamente oggetto di rinuncia;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 23.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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