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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/12/2025, n. 17503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17503 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario IN AN EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PER INTERVENUTA CONCILIAZIONE
nella causa civile di I Grado iscritta al 54497/ 2024 promossa da:
P.I.: LUDE287492781) Parte_1
con il patrocinio dell'Avv.Nicolò Andrea Roberto Gatto con Studio in Milano, via Ceare Battisti, 11
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Monica Ortenzi con Studio in Roma, viale Parioli n. 87,
- Indirizzo telematico
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI All'udienza del 16 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni chiedendo che la causa fosse decisa per intervenuto accordo tra le parti come da istanza congiunta depositata telematicamente in data
30 giugno 2025..
La causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12077/2024, emesso dal Tribunale di Roma in data 17 settembre 2024 (R.G.
16143/2024), con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di
[...] dell'importo di € 71.000,00 oltre interessi, spese e accessori. CP_1
Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Nel corso del procedimento, le Parti hanno manifestato volontà di definire la controversia in via bonaria. Con istanza congiunta depositata telematicamente in data 30 giugno 2025, le parti hanno chiesto:
La revoca del decreto ingiuntivo n. 12077/2024;
La declaratoria di estinzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 306
c.p.c.;
La compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza del 16 luglio 2025, i procuratori delle parti, presenti come da verbale, hanno confermato l'accordo raggiunto.
Motivi Della Decisione
Preso atto della volontà congiunta delle parti di definire il giudizio in via transattiva, con rinuncia al decreto ingiuntivo e all'opposizione, e non residuando alcun interesse alla prosecuzione del processo, va disposta:
-la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
-la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Pag. 2 di 3 Tenuto conto della natura conciliativa della definizione della controversia, si giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 12077/2024, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 16143/2024;
Dichiara estinto il giudizio R.G. 54497/2024 ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso
Roma, il 13 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(IN AN EN)
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario IN AN EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PER INTERVENUTA CONCILIAZIONE
nella causa civile di I Grado iscritta al 54497/ 2024 promossa da:
P.I.: LUDE287492781) Parte_1
con il patrocinio dell'Avv.Nicolò Andrea Roberto Gatto con Studio in Milano, via Ceare Battisti, 11
◼ Indirizzo telematico
OPPONENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avv. Monica Ortenzi con Studio in Roma, viale Parioli n. 87,
- Indirizzo telematico
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI All'udienza del 16 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni chiedendo che la causa fosse decisa per intervenuto accordo tra le parti come da istanza congiunta depositata telematicamente in data
30 giugno 2025..
La causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12077/2024, emesso dal Tribunale di Roma in data 17 settembre 2024 (R.G.
16143/2024), con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di
[...] dell'importo di € 71.000,00 oltre interessi, spese e accessori. CP_1
Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Nel corso del procedimento, le Parti hanno manifestato volontà di definire la controversia in via bonaria. Con istanza congiunta depositata telematicamente in data 30 giugno 2025, le parti hanno chiesto:
La revoca del decreto ingiuntivo n. 12077/2024;
La declaratoria di estinzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 306
c.p.c.;
La compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza del 16 luglio 2025, i procuratori delle parti, presenti come da verbale, hanno confermato l'accordo raggiunto.
Motivi Della Decisione
Preso atto della volontà congiunta delle parti di definire il giudizio in via transattiva, con rinuncia al decreto ingiuntivo e all'opposizione, e non residuando alcun interesse alla prosecuzione del processo, va disposta:
-la revoca del decreto ingiuntivo opposto,
-la estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Pag. 2 di 3 Tenuto conto della natura conciliativa della definizione della controversia, si giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 12077/2024, emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 16143/2024;
Dichiara estinto il giudizio R.G. 54497/2024 ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso
Roma, il 13 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
(IN AN EN)
Pag. 3 di 3