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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 26/11/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. RI Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 956 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza dell'11.11.2025, promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO OM, presso il cui studio sito a Milano, piazza Velasca 8 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attore -
CONTRO
pagina 1 di 11 (codice fiscale Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Battazza presso il cui P.IVA_1
indirizzo pec ha eletto domicilio Email_1
- convenuta -
In punto a: mutuo.
Conclusioni
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, respinta ogni diversa istanza, eccezione e
deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto,
in relazione al contratto di mutuo in esame, nel merito, se ritenuto opportuno,
previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre CTU nei termini
meglio indicati nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. di parte
attrice:1) accertare e dichiarare l'omessa indicazione in contratto (e nella
successiva rinegoziazione) del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli
interessi; conseguentemente: a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per
indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa
e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) rideterminare il mutuo
pagina 2 di 11 mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB 2)
accertare e dichiarare il carattere vessatorio ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo
della clausola floor contenuta nel contratto di mutuo (e nella successiva
rinegoziazione); conseguentemente: a) dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della
clausola floor;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione del tasso di
interesse contrattuale (o rideterminato nei termini di cui al precedente punto 1),
senza la limitazione imposta dalla clausola floor in ogni caso, condannare il
convenuto a rimborsare a l'indebito (maggior somma corrisposta a Parte_1
titolo di interessi) risultante dalla predetta rideterminazione, che si quantifica in
Euro 12.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa, con
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per la convenuta:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni diversa istanza disattesa, respingere le
avverse domande perché manifestamente infondate, in fatto e in diritto, e non
provate. Con vittoria di spese e compensi legali anche per il procedimento di
mediazione, oltre a rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di
legge”.
pagina 3 di 11 MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 10.3.2023 conveniva in Parte_1
giudizio , Controparte_1
esponendo di aver stipulato con la stessa convenuta in data 26.11.2012 un contratto di mutuo fondiario con piano di rimborso “alla francese”; d'aver regolarmente pagato il mutuo sino alla cinquantesima rata, per poi estinguere il finanziamento in data del 26.02.2017; che il contratto era affetto da nullità (1) per omessa indicazione del regime finanziario (semplice o composto) utilizzato per il calcolo degli interessi con conseguente indeterminabilità della clausola degli interessi;
(2) per vessatorietà della cd. clausola floor ai sensi dell'art. 33 del d.lgs.
06.09.2005 n.206 (codice del consumo).
Domandava, quindi, che, accertate le nullità, fosse rideterminato il dovuto mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e condannata la convenuta alla ripetizione dell'indebito pari ad €.12.000,00. CP_1
Si costituiva , Controparte_1
la quale contestava le domande, eccependo che gli interessi erano determinati nelle clausole (nn. 3 e 4) del contratto mediante previsione di un tasso variabile pagina 4 di 11 indicizzato ed ammortamento “alla francese”, il quale non determinava l'applicazione di interessi composti;
che la clausola floor non era vessatoria;
che eccessiva era la somma pretesa a titolo di indebito. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande con il favore delle spese.
Esperita la mediazione obbligatoria, l'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza dell'11.11.2025.
2 – Parte attrice assume la nullità del contratto nei due profili indicati, da esaminarsi separatamente.
2.1 - Riguardo al tasso di interesse, si rileva che, secondo noti principi, in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (cfr. Cass. 2018 n. 8028; Cass. 2014
n. 25205; Cass. 2013 n. 2072).
In particolare, nel caso di utilizzo di un tasso indicizzato, per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa pagina 5 di 11 agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici
(cfr. Cass. 2009, n. 17679; Cass. 2010 n. 12276). Non a caso, del resto, i contratti di mutuo “… di regola… prevedono un riferimento puntuale e
circostanziato al tasso …, con l'indicazione, in particolare, dello “spazio
temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato
(360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) …”
(Cass. 2023 n. 36026, in motiv.).
Il contratto di mutuo intercorso tra le parti prevede il capitale finanziato
(€.50.000,00); il tasso di interesse indicato come variabile ed indicizzato al parametro Euribor 365 gg 3 mesi lettera media mese precedente (pubblicato da
“Il Sole 24 Ore”), arrotondato allo 0,10% superiore + 6,50% (spread) con un minimo del 7% in ragione d'anno; il numero di rate (180 mensili); l'importo della rata iniziale (€.449,41), il TAEG/ISC indicato pari al 7,62%.
In tal modo la pattuizione relativa agli interessi corrispettivi risulta determinata, giacché il richiamo al tasso Euribor maggiorato dei 6,50 punti, con indicazione del divisore (365) e dei paramenti temporali di riferimento, consente pagina 6 di 11 un rinvio ad un tasso ufficiale preciso ed adeguatamente pubblicizzato, tanto che il tasso di interesse via via da applicare e convenuto tra le parti è determinabile mediante un normale calcolo materiale, sia pure a prezzo di una peculiare diligenza o di una professionalità particolare. Ma, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso,
non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale (cfr. Cass. 2014 n. 3968);
La giurisprudenza di legittimità si è, così, ormai da tempo consolidata nel senso di ritenere che, in fattispecie come quella in esame, nella quale i contratti di finanziamento indicano il TAEG/ISC, un meccanismo di indicizzazione ancorato all'Euribor 3 mesi pubblicato su “il Sole 24Ore”, l'elenco dei costi, l'ammontare degli interessi, sia complessivamente sia mensilmente dovuti, ed un piano di ammortamento, sviluppato sul TAN, il contratto non può ritenersi invalido né sotto il profilo del calcolo degli interessi né sotto il profilo della pretesa indeterminatezza dell'oggetto (cfr. Cass. 2025 n. 20874 in motivazione). Con la precisazione che “la predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove
pagina 7 di 11 fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di
un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la
gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità” del contratto di mutuo. “Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per
ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” (così
Cass. 2020 n. n. 12922).
Parte attrice, del resto, riconosce che il contratto di mutuo indica “il tasso di interesse espresso in termini di TAN”, ma assume che non sarebbe stato pattuito
“il regime finanziario per il calcolo degli interessi”, ossia mancherebbe la pattuizione del regime di capitalizzazione, giacché – si sostiene – il pattuito l'ammortamento “alla francese” potrebbe essere sviluppato secondo un regime di capitalizzazione semplice o composta.
L'assunto è infondato.
Come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, “in tema di
mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso
variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota
di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso,
pagina 8 di 11 sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora
dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi
è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di
ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato,
della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la
loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la
nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo
il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi
sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi
che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non
può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare
finale dell'importo da restituire” (Cass. 2025 n. 7382; v. anche Cass. sez. un.
2024 n. 15130).
La regolamentazione degli interessi, mediante ammortamento alla francese, nel contratto di mutuo concluso dalle parti non determina, dunque,
alcuna capitalizzazione, né incide sulla determinabilità dell'oggetto.
pagina 9 di 11 2.2 – Parte attrice deduce, da ultimo, la nullità della clausola floor in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo.
Al riguardo, si rileva che, come osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità, “la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene
alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo
e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma
2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e
comprensibile” (Cass. 2025 n. 1942).
La dedotta nullità è, dunque, insussistente.
3 – Per quanto esposto, le domande di parte attrice vanno disattese.
Atteso che sulle questioni dedotte è stato necessario un intervento delle
Sezioni Unite (successivo alla proposizione della domanda), ricorrono gravi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
pagina 10 di 11 1) respinge le domande proposte da Parte_1
2) compensa le spese processuali.
Così deciso a Rimini il 26.11.2025.
;
Il giudice dr. RI Melucci
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Rimini, nella persona del dr. RI Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 956 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 posta in decisione all'udienza dell'11.11.2025, promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO OM, presso il cui studio sito a Milano, piazza Velasca 8 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attore -
CONTRO
pagina 1 di 11 (codice fiscale Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Battazza presso il cui P.IVA_1
indirizzo pec ha eletto domicilio Email_1
- convenuta -
In punto a: mutuo.
Conclusioni
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, respinta ogni diversa istanza, eccezione e
deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto,
in relazione al contratto di mutuo in esame, nel merito, se ritenuto opportuno,
previa rimessione della causa in istruttoria al fine di disporre CTU nei termini
meglio indicati nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. di parte
attrice:1) accertare e dichiarare l'omessa indicazione in contratto (e nella
successiva rinegoziazione) del regime finanziario utilizzato per il calcolo degli
interessi; conseguentemente: a) dichiarare la nullità del tasso di interesse per
indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa
e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB;
b) rideterminare il mutuo
pagina 2 di 11 mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB 2)
accertare e dichiarare il carattere vessatorio ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo
della clausola floor contenuta nel contratto di mutuo (e nella successiva
rinegoziazione); conseguentemente: a) dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della
clausola floor;
b) rideterminare il mutuo mediante applicazione del tasso di
interesse contrattuale (o rideterminato nei termini di cui al precedente punto 1),
senza la limitazione imposta dalla clausola floor in ogni caso, condannare il
convenuto a rimborsare a l'indebito (maggior somma corrisposta a Parte_1
titolo di interessi) risultante dalla predetta rideterminazione, che si quantifica in
Euro 12.000,00 o quella diversa somma quantificata in corso di causa, con
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per la convenuta:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni diversa istanza disattesa, respingere le
avverse domande perché manifestamente infondate, in fatto e in diritto, e non
provate. Con vittoria di spese e compensi legali anche per il procedimento di
mediazione, oltre a rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di
legge”.
pagina 3 di 11 MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato il 10.3.2023 conveniva in Parte_1
giudizio , Controparte_1
esponendo di aver stipulato con la stessa convenuta in data 26.11.2012 un contratto di mutuo fondiario con piano di rimborso “alla francese”; d'aver regolarmente pagato il mutuo sino alla cinquantesima rata, per poi estinguere il finanziamento in data del 26.02.2017; che il contratto era affetto da nullità (1) per omessa indicazione del regime finanziario (semplice o composto) utilizzato per il calcolo degli interessi con conseguente indeterminabilità della clausola degli interessi;
(2) per vessatorietà della cd. clausola floor ai sensi dell'art. 33 del d.lgs.
06.09.2005 n.206 (codice del consumo).
Domandava, quindi, che, accertate le nullità, fosse rideterminato il dovuto mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB e condannata la convenuta alla ripetizione dell'indebito pari ad €.12.000,00. CP_1
Si costituiva , Controparte_1
la quale contestava le domande, eccependo che gli interessi erano determinati nelle clausole (nn. 3 e 4) del contratto mediante previsione di un tasso variabile pagina 4 di 11 indicizzato ed ammortamento “alla francese”, il quale non determinava l'applicazione di interessi composti;
che la clausola floor non era vessatoria;
che eccessiva era la somma pretesa a titolo di indebito. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande con il favore delle spese.
Esperita la mediazione obbligatoria, l'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza dell'11.11.2025.
2 – Parte attrice assume la nullità del contratto nei due profili indicati, da esaminarsi separatamente.
2.1 - Riguardo al tasso di interesse, si rileva che, secondo noti principi, in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (cfr. Cass. 2018 n. 8028; Cass. 2014
n. 25205; Cass. 2013 n. 2072).
In particolare, nel caso di utilizzo di un tasso indicizzato, per la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa pagina 5 di 11 agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici
(cfr. Cass. 2009, n. 17679; Cass. 2010 n. 12276). Non a caso, del resto, i contratti di mutuo “… di regola… prevedono un riferimento puntuale e
circostanziato al tasso …, con l'indicazione, in particolare, dello “spazio
temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato
(360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) …”
(Cass. 2023 n. 36026, in motiv.).
Il contratto di mutuo intercorso tra le parti prevede il capitale finanziato
(€.50.000,00); il tasso di interesse indicato come variabile ed indicizzato al parametro Euribor 365 gg 3 mesi lettera media mese precedente (pubblicato da
“Il Sole 24 Ore”), arrotondato allo 0,10% superiore + 6,50% (spread) con un minimo del 7% in ragione d'anno; il numero di rate (180 mensili); l'importo della rata iniziale (€.449,41), il TAEG/ISC indicato pari al 7,62%.
In tal modo la pattuizione relativa agli interessi corrispettivi risulta determinata, giacché il richiamo al tasso Euribor maggiorato dei 6,50 punti, con indicazione del divisore (365) e dei paramenti temporali di riferimento, consente pagina 6 di 11 un rinvio ad un tasso ufficiale preciso ed adeguatamente pubblicizzato, tanto che il tasso di interesse via via da applicare e convenuto tra le parti è determinabile mediante un normale calcolo materiale, sia pure a prezzo di una peculiare diligenza o di una professionalità particolare. Ma, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso,
non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale (cfr. Cass. 2014 n. 3968);
La giurisprudenza di legittimità si è, così, ormai da tempo consolidata nel senso di ritenere che, in fattispecie come quella in esame, nella quale i contratti di finanziamento indicano il TAEG/ISC, un meccanismo di indicizzazione ancorato all'Euribor 3 mesi pubblicato su “il Sole 24Ore”, l'elenco dei costi, l'ammontare degli interessi, sia complessivamente sia mensilmente dovuti, ed un piano di ammortamento, sviluppato sul TAN, il contratto non può ritenersi invalido né sotto il profilo del calcolo degli interessi né sotto il profilo della pretesa indeterminatezza dell'oggetto (cfr. Cass. 2025 n. 20874 in motivazione). Con la precisazione che “la predisposizione di un piano di ammortamento - che, ove
pagina 7 di 11 fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di
un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la
gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità” del contratto di mutuo. “Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per
ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate” (così
Cass. 2020 n. n. 12922).
Parte attrice, del resto, riconosce che il contratto di mutuo indica “il tasso di interesse espresso in termini di TAN”, ma assume che non sarebbe stato pattuito
“il regime finanziario per il calcolo degli interessi”, ossia mancherebbe la pattuizione del regime di capitalizzazione, giacché – si sostiene – il pattuito l'ammortamento “alla francese” potrebbe essere sviluppato secondo un regime di capitalizzazione semplice o composta.
L'assunto è infondato.
Come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, “in tema di
mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso
variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota
di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso,
pagina 8 di 11 sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora
dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi
è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di
ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato,
della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la
loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la
nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo
il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi
sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi
che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non
può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare
finale dell'importo da restituire” (Cass. 2025 n. 7382; v. anche Cass. sez. un.
2024 n. 15130).
La regolamentazione degli interessi, mediante ammortamento alla francese, nel contratto di mutuo concluso dalle parti non determina, dunque,
alcuna capitalizzazione, né incide sulla determinabilità dell'oggetto.
pagina 9 di 11 2.2 – Parte attrice deduce, da ultimo, la nullità della clausola floor in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo.
Al riguardo, si rileva che, come osservato dalla recente giurisprudenza di legittimità, “la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene
alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo
e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma
2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e
comprensibile” (Cass. 2025 n. 1942).
La dedotta nullità è, dunque, insussistente.
3 – Per quanto esposto, le domande di parte attrice vanno disattese.
Atteso che sulle questioni dedotte è stato necessario un intervento delle
Sezioni Unite (successivo alla proposizione della domanda), ricorrono gravi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
pagina 10 di 11 1) respinge le domande proposte da Parte_1
2) compensa le spese processuali.
Così deciso a Rimini il 26.11.2025.
;
Il giudice dr. RI Melucci
pagina 11 di 11