Articolo 8 della Legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1
Articolo 7
Versione
29 gennaio 1997
Art. 8. Entrata in vigore 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Entrata in vigore il 29 gennaio 1997
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