TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/07/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 12883/2022 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giancosimo Zecca come da Parte_1 procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
- in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Bianco come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2022 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver svolto attività lavorativa a far data dal 01.04.1992, prima come operaio edile stradale e poi come operaio agricolo;
in particolare, di aver svolto attività di bracciante agricolo dal 01.01.1994 sino ad oggi;
di essere stato esposto a stress fisici, quali vibrazioni determinate dall'uso di mezzi agricoli, posture incongrue e sforzi fisici, con un notevole sforzo e impegno fisico per il rachide lombare, a causa altresì della movimentazione di carichi pesanti e della conduzione e guida di mezzi agricoli, lavorando esclusivamente con l'adempimento della propria forza fisica;
di aver contratto le patologia indicata in atti (spondilodiscoartrosi lombosacrale con ernie discali e radicolopatia degli arti inferiori), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale della CP_1 patologia denunciata e concludeva affinché l'istituto suddetto fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs. n.38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul
1 lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, la presente controversia ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia denunciata all' in data 29.06.2021, asseritamente contratta dall'assicurato nell'esercizio della CP_1 propria attività lavorativa.
Espletata CTU medico-legale, la dott. ssa ha ricostruito il quadro patologico che Persona_1 caratterizza il ricorrente e riferito che la malattia dalla quale egli risulta affetto (“Spondilodiscoartrosi del rachide”) non può considerarsi di origine professionale.
Piuttosto, secondo la valutazione del consulente “Passando quindi dal generale al particolare per il D' Pt_1 soggetto di anni 54 da tempo affetto da obesità di I Classe per BMI pari a 30, la documentazione sanitaria prodotta unicamente rappresentata da esami strumentali RMN ed emgrafico relativi al 2021 da ritenersi “aspecifici” soprattutto in quanto non confortati da certificazione medica oltre che generici poiché si conclude, quello elettromiografico, per reperti compatibili con radicolopatia S1 a sinistra senza specificare se acuto e cronico né tantomento l'intensità lieve, moderata, grave. Si ritiene pertanto sulla scorta di quanto documentato di dover escludere anche quale ruolo concausale la genesi tecnopatica della malattia denunciata. GIUDIZIO MEDICO LEGALE A conclusione del presente accertamento medico-legale si ritiene di dover escludere per la denunciata malattia “Spondilodiscoartrosi del rachide” la genesi tecnopatica essendo preponderante la eziopatogenesi cronico-degenerativa.” (cfr. la reazione depositata il 19.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate, mediante la riproposizione di osservazioni già sottoposte all'attenzione del consulente e dallo stesso valutate in sede di deposito della relazione definitiva, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata
2 delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le difformi osservazioni di parte, difatti, si risolvono in una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall' , liquidate in € CP_1
1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla Dott.ssa
Flavia Vitali, M.o.t.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 9.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA EX ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 12883/2022 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giancosimo Zecca come da Parte_1 procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE
ed
- in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Bianco come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2022 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver svolto attività lavorativa a far data dal 01.04.1992, prima come operaio edile stradale e poi come operaio agricolo;
in particolare, di aver svolto attività di bracciante agricolo dal 01.01.1994 sino ad oggi;
di essere stato esposto a stress fisici, quali vibrazioni determinate dall'uso di mezzi agricoli, posture incongrue e sforzi fisici, con un notevole sforzo e impegno fisico per il rachide lombare, a causa altresì della movimentazione di carichi pesanti e della conduzione e guida di mezzi agricoli, lavorando esclusivamente con l'adempimento della propria forza fisica;
di aver contratto le patologia indicata in atti (spondilodiscoartrosi lombosacrale con ernie discali e radicolopatia degli arti inferiori), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura professionale della CP_1 patologia denunciata e concludeva affinché l'istituto suddetto fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs. n.38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul
1 lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per
l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, la presente controversia ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia denunciata all' in data 29.06.2021, asseritamente contratta dall'assicurato nell'esercizio della CP_1 propria attività lavorativa.
Espletata CTU medico-legale, la dott. ssa ha ricostruito il quadro patologico che Persona_1 caratterizza il ricorrente e riferito che la malattia dalla quale egli risulta affetto (“Spondilodiscoartrosi del rachide”) non può considerarsi di origine professionale.
Piuttosto, secondo la valutazione del consulente “Passando quindi dal generale al particolare per il D' Pt_1 soggetto di anni 54 da tempo affetto da obesità di I Classe per BMI pari a 30, la documentazione sanitaria prodotta unicamente rappresentata da esami strumentali RMN ed emgrafico relativi al 2021 da ritenersi “aspecifici” soprattutto in quanto non confortati da certificazione medica oltre che generici poiché si conclude, quello elettromiografico, per reperti compatibili con radicolopatia S1 a sinistra senza specificare se acuto e cronico né tantomento l'intensità lieve, moderata, grave. Si ritiene pertanto sulla scorta di quanto documentato di dover escludere anche quale ruolo concausale la genesi tecnopatica della malattia denunciata. GIUDIZIO MEDICO LEGALE A conclusione del presente accertamento medico-legale si ritiene di dover escludere per la denunciata malattia “Spondilodiscoartrosi del rachide” la genesi tecnopatica essendo preponderante la eziopatogenesi cronico-degenerativa.” (cfr. la reazione depositata il 19.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate, mediante la riproposizione di osservazioni già sottoposte all'attenzione del consulente e dallo stesso valutate in sede di deposito della relazione definitiva, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata
2 delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le difformi osservazioni di parte, difatti, si risolvono in una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico del ricorrente secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall' , liquidate in € CP_1
1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla Dott.ssa
Flavia Vitali, M.o.t.
3