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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7320 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GALLO GABRIELE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. GALLO GABRIELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 18/04/2024, le parti Pt_1
e chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili in
[...] Controparte_1
relazione al matrimonio da loro contratto in Ravello il 14/10/1993 (Atto n. 96 p. II s. B sez.
1 anno1993). Aggiungevano che dalla loro unione era nato un figlio: (nato a Persona_1
Napoli il 20.08.1994) maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza cartolare di comparizione delle parti in data 02.05.2025.
Le parti, con note di udienza depositate in data 29.04.2025, dichiaravano che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso, anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni indicate in separazione.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio, preliminarmente rileva che, con sentenza n° 386/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in data 25.9.2024 (passata in giudicato), veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente
(18.07.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ …che le condizioni divorzili restino le medesime della separazione omologata. Invero i coniugi con atto del 22.10.2024, rep. 7542, racc. 5891, hanno proceduto a dar seguito agli obblighi contrattuali assunti in separazione, trasferendosi i beni in titolarità e per parte trasferendoli all'unico figlio della coppia. I trasferimenti immobiliari, come specificato anche nella fase di separazione, sono quale datio in solutum, accettata dai coniugi e dal figlio maggiorenne, che con l'integrazione depositata in corso di giudizio, copre ogni posta a carico di entrambi in favore dell'altro coniuge rispettivamente
e in favore dell'unico figlio. Chiedono congiuntamente che l'On.le Tribunale adito, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo legge, ai patti e alle condizioni stabilite ed omologate in sede di separazione con conseguente comunicazione allo stato civile per l'annotazione
a margine dell'estratto dell'atto di matrimonio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare), e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
2 Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti, nato il [...] e Parte_1
nato il 06/09/1962, a [...] il [...] (atto n. 86 parte II Controparte_1
Serie B, sez. T, reg. Atti Matrimonio anno 1993);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RAVELLO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7320 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GALLO GABRIELE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. GALLO GABRIELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 18/04/2024, le parti Pt_1
e chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili in
[...] Controparte_1
relazione al matrimonio da loro contratto in Ravello il 14/10/1993 (Atto n. 96 p. II s. B sez.
1 anno1993). Aggiungevano che dalla loro unione era nato un figlio: (nato a Persona_1
Napoli il 20.08.1994) maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza cartolare di comparizione delle parti in data 02.05.2025.
Le parti, con note di udienza depositate in data 29.04.2025, dichiaravano che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso, anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni indicate in separazione.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio, preliminarmente rileva che, con sentenza n° 386/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in data 25.9.2024 (passata in giudicato), veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente
(18.07.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ …che le condizioni divorzili restino le medesime della separazione omologata. Invero i coniugi con atto del 22.10.2024, rep. 7542, racc. 5891, hanno proceduto a dar seguito agli obblighi contrattuali assunti in separazione, trasferendosi i beni in titolarità e per parte trasferendoli all'unico figlio della coppia. I trasferimenti immobiliari, come specificato anche nella fase di separazione, sono quale datio in solutum, accettata dai coniugi e dal figlio maggiorenne, che con l'integrazione depositata in corso di giudizio, copre ogni posta a carico di entrambi in favore dell'altro coniuge rispettivamente
e in favore dell'unico figlio. Chiedono congiuntamente che l'On.le Tribunale adito, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo legge, ai patti e alle condizioni stabilite ed omologate in sede di separazione con conseguente comunicazione allo stato civile per l'annotazione
a margine dell'estratto dell'atto di matrimonio”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare), e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
2 Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti, nato il [...] e Parte_1
nato il 06/09/1962, a [...] il [...] (atto n. 86 parte II Controparte_1
Serie B, sez. T, reg. Atti Matrimonio anno 1993);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RAVELLO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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