Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/07/2025, n. 14236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14236 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14236/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12219/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12219 del 2023, proposto da
FR UT, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Pierdominici, Alessandro Raccamadoro Ramelli, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 1194 del 19.5.2022 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, mai pubblicato e depositato in data 18.5.2023 nel fascicolo telematico del giudizio d'ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato n. 6362/2021 e così conosciuto, con cui la suddetta amministrazione, nel riprovvedere come richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2438/2021 e in quel giudizio d'ottemperanza sulla istanza del ricorrente presentata ai fini del riconoscimento in Italia dei propri titoli e della propria formazione professionale ottenuti in Bulgaria, commina immotivatamente e illegittimamente misure compensative ex art. 22 d.lgs. 206/2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la memoria del 3 gennaio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il difensore di parte ricorrente, con dichiarazione depositata in atti il 3 gennaio 2025, ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse del suo assistito alla decisione del ricorso, dal momento che, “previo esperimento delle pur illegittimamente comminate misure compensative ex art. 22 d.lgs. 206/2007, il ricorrente ha frattanto ottenuto il riconoscimento pleno iure della sua formazione estera” ;
Ritenuto che tale circostanza importi l’improcedibilità del ricorso, con compensazione tra le parti delle spese di lite, in ragione della definizione in rito del gravame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12219 del 2023, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Rosaria Oliva | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO