CA
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2024, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 64 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto inadempimento contrattuale e vertente
TRA
), difesa dall'avvocato Marcello Rubino Parte_1 P.IVA_1
Parte appellante – appellata incidentale
e
( ), difesa dall'avvocato Iolanda Controparte_1 P.IVA_2
Giordanelli
Parte appellata – appellante incidentale
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante principale – appellata incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande di parte appellante, giustamente formulate nel
1 presente atto e per quanto riportato nello stesso: -accogliere il presente appello e sentire riformare la sentenza n.539/2019, pubblicata il 3 Giugno
2019, a conclusione del procedimento civile n. 1316/2015, dichiarando nulla e/o inefficace la sentenza stessa, per i relativi capi, oggetto della presente impugnazione, in virtù delle motivazioni espresse in narrativa, e, per l'effetto della riforma:
1-In via principale, condannare la in p.d.l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 900,00, a titolo d'indennizzo, ai sensi dell'art.26 delle Condizioni Generali di abbonamento
, nonché ai sensi dell'art.4, comma 1 e 11, comma 2, dell'All.A della CP_1
Delibera n.73/2011, per l'interruzione ingiustificata della linea Org_1
telefonica fissa, recante numero 0968/53818, da calcolare nella doppia misura di €6,08, oltre IVA al 50% del canone mensile, relativo al periodo dal
28 Aprile 2015 al 25 Giugno 2015, nonché alla somma di € 2.700,00 per il periodo dal 21 Ottobre 2015 al 20 Gennaio 2016, a titolo d'indennizzo, ai sensi dell'art.26 delle Condizioni Generali di abbonamento , nonché CP_1
ai sensi dell'art.4, comma 1 e 11, comma 2, dell'All.A della Delibera
n.73/2011, oltre interessi e rivalutazione dalla proposizione della Org_1
domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
2-condannare la , in p.d.l.r.p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
della parte attrice, della somma di €900,00, a titolo d'indennizzo, ai sensi dell'art.26 delle Condizioni Generali di Abbonamento, nonché degli artt. 4, comma 1 e 11, comma 2 dell'All.A della Delibera n.73/2011, per Org_1
interruzione ingiustificata della linea adsl, relativa al numero 0968/53818, da calcolare nella doppia misura di € 6,08, oltre IVA al 50% del canone mensile, relativo al periodo intercorrente dal 28 Aprile 2015 AL 25 Giugno 2015, nonché alla somma di €2.700,00 per il periodo dal 21 Ottobre 2015 al 20
2 Gennaio 2016, a titolo d'indennizzo, ai sensi dell'art.26 delle Condizioni
Generali di abbonamento , nonché ai sensi dell'art.4, comma 1 e 11, CP_1
comma 2, dell'All.A della Delibera n.73/2011, oltre interessi e Org_1
rivalutazione dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
3-condannare, inoltre, la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ex art. 93 C.p.c.”
Per la parte appellata principale – appellante incidentale: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame e, in accoglimento di quello incidentale spiegato dalla deducente, rigettare la domanda di risarcimento danni ex adverso proposta, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese liquidate. Con vittoria di spese e di competenze del giudizio, da distrarsi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva adito il tribunale di Lamezia Terme per sentir Parte_1
condannare al risarcimento dei danni causati da Controparte_1
mancata attivazione delle tariffe telefoniche pattuite a seguito di un contratto di “uso business” con applicazione della tariffa “tutto senza limiti ADSL” e quella denominata “ Promo valore”, al prezzo di € 39,99 servizi illimitati di telefonia fissa, ADSL e mobile, tuttavia la avrebbe applicato la CP_1
precedente – e più onerosa – tariffa, e solo successivamente avrebbe riconosciuto l'errore ed emesso delle note di credito.
Aveva, altresì, dedotto l'illegittima sospensione del servizio, a seguito di mancato pagamento di fatture, per il periodo dal 28 aprile al 25 giugno
3 2015 e, solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., anche per quello dal 21 ottobre
2015 al 20 gennaio 2016, lamentando di aver subito un danno.
non si era costituita. Controparte_1
Con la sentenza n. 539/2019 emessa in data 23.5.2019 nel giudizio n.
1316/2015, il Tribunale di Lamezia Terme ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta dalla liquidato Parte_1
in via equitativa in € 600,00, e rigettato la domanda di indennizzo, avendo la parte attrice sospeso illegittimamente i pagamenti delle fatture.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, Parte_1
deducendone l'erroneità nella parte in cui non ha riconosciuto l'indennizzo previsto dalla delibera AGCOM 73/2011 nel caso di illegittima sospensione del servizio.
Si è costituita argomentando per l'infondatezza Controparte_1
dell'impugnazione e proponendo appello incidentale, erronea essendo la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato in via equitativa un danno che non risulterebbe provato.
All'udienza del 14.11.2023 la causa – assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 20.11.2023, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Sia l'appello principale che quello incidentale sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono.
In via preliminare occorre dichiarare infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda relativa al secondo periodo di somministrazione perché dedotta soltanto con la memoria ex art. 183 c.p.c., poiché “nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza
4 ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato” (Cass. ordinanza 7 settembre
2020, n. 18546).
La corte ritiene tale che tale principio sia applicabile al caso di specie, anche per esigenze di economia processuale e considerato che la controparte avrebbe potuto difendersi successivamente alla modifica di cui ha dedotto l'inammissibilità.
Nel merito della controversia, incontestato è il contratto di somministrazione tra le parti, così come il mancato pagamento di fatture da parte dell'utente e la conseguente interruzione del servizio per i periodi prima indicati;
tale ultima circostanza è provata anche dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 13.2.2018.
Emerge dagli atti, e precisamente dalla missiva di del CP_1
12.6.2015 allegata al fascicolo della parte attrice in primo grado, che la società appellata principale ha riconosciuto di aver applicato la tariffa errata e perciò ha emesso delle note di credito a favore dell'utente.
L'art. 1565 c.c. stabilisce che se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
Nel caso di specie le fatture non pagate relative al periodo precedente la sospensione ammontano complessivamente a circa € 250,00 e non può dunque dirsi che l'inadempimento sia grave, né, a fronte della difesa
5 dell'utente relativa al mancato preavviso, non ha fornito la prova di CP_1
aver dato il preavviso richiesto dalla norma.
Ne discende che per i periodi prima indicati – precisamente di 58 giorni il primo e di 92 giorni il secondo – ha Controparte_1
illegittimamente sospeso la somministrazione ed è, dunque, tenuta al pagamento dell'indennizzo previsto dagli articoli 4 e 12 dell'allegato A alla delibera Agcom n. 73/2011, allegata al fascicolo della parte attrice in primo grado e senz'altro applicabile al caso oggetto di giudizio.
Ai sensi dell'art. 4, “nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”.
Ai sensi dell'art. 12, “se l'utenza interessata dal disservizio è di tipo
“affari”, nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6 gli importi liquidati a titolo di indennizzo ed i limiti corrispondenti sono computati in misura pari al doppio”.
Orbene, nel caso di specie è incontestato che l'utenza sia di tipo
“affari” e che i servizi siano due (linea telefonica e ADSL), ne consegue che deve essere condannata a pagare a la somma CP_1 Parte_1
complessiva somma di € 4.500, precisamente di € 1.740,00 (7,5x2x58) per il primo periodo di sospensione, di € 2.760 (7,5x2x92) per il secondo;
a tale somma devono essere aggiunti gli interessi dalla data della domanda fino al soddisfo.
Anche l'appello incidentale risulta fondato, in quanto il danno sofferto, di cui si chiede il ristoro e liquidato equitativamente dal giudice di primo grado, così come quello non patrimoniale, risulta genericamente
6 dedotto, non essendo state specificate con precisione le conseguenze della condotta illecita della controparte.
Dalle considerazioni suesposte discende l'accoglimento di entrambe le impugnazioni.
Attesa la reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di indennizzo di Parte_1
e condanna a pagare in favore
[...] Controparte_1
dell'appellante la somma di € 4.500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
- compensa tra le parti le spese di lite del giudizio d'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 64 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto inadempimento contrattuale e vertente
TRA
), difesa dall'avvocato Marcello Rubino Parte_1 P.IVA_1
Parte appellante – appellata incidentale
e
( ), difesa dall'avvocato Iolanda Controparte_1 P.IVA_2
Giordanelli
Parte appellata – appellante incidentale
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante principale – appellata incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande di parte appellante, giustamente formulate nel
1 presente atto e per quanto riportato nello stesso: -accogliere il presente appello e sentire riformare la sentenza n.539/2019, pubblicata il 3 Giugno
2019, a conclusione del procedimento civile n. 1316/2015, dichiarando nulla e/o inefficace la sentenza stessa, per i relativi capi, oggetto della presente impugnazione, in virtù delle motivazioni espresse in narrativa, e, per l'effetto della riforma:
1-In via principale, condannare la in p.d.l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 900,00, a titolo d'indennizzo, ai sensi dell'art.26 delle Condizioni Generali di abbonamento
, nonché ai sensi dell'art.4, comma 1 e 11, comma 2, dell'All.A della CP_1
Delibera n.73/2011, per l'interruzione ingiustificata della linea Org_1
telefonica fissa, recante numero 0968/53818, da calcolare nella doppia misura di €6,08, oltre IVA al 50% del canone mensile, relativo al periodo dal
28 Aprile 2015 al 25 Giugno 2015, nonché alla somma di € 2.700,00 per il periodo dal 21 Ottobre 2015 al 20 Gennaio 2016, a titolo d'indennizzo, ai sensi dell'art.26 delle Condizioni Generali di abbonamento , nonché CP_1
ai sensi dell'art.4, comma 1 e 11, comma 2, dell'All.A della Delibera
n.73/2011, oltre interessi e rivalutazione dalla proposizione della Org_1
domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
2-condannare la , in p.d.l.r.p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
della parte attrice, della somma di €900,00, a titolo d'indennizzo, ai sensi dell'art.26 delle Condizioni Generali di Abbonamento, nonché degli artt. 4, comma 1 e 11, comma 2 dell'All.A della Delibera n.73/2011, per Org_1
interruzione ingiustificata della linea adsl, relativa al numero 0968/53818, da calcolare nella doppia misura di € 6,08, oltre IVA al 50% del canone mensile, relativo al periodo intercorrente dal 28 Aprile 2015 AL 25 Giugno 2015, nonché alla somma di €2.700,00 per il periodo dal 21 Ottobre 2015 al 20
2 Gennaio 2016, a titolo d'indennizzo, ai sensi dell'art.26 delle Condizioni
Generali di abbonamento , nonché ai sensi dell'art.4, comma 1 e 11, CP_1
comma 2, dell'All.A della Delibera n.73/2011, oltre interessi e Org_1
rivalutazione dalla proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
3-condannare, inoltre, la in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese generali, C.P.A. e IVA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ex art. 93 C.p.c.”
Per la parte appellata principale – appellante incidentale: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame e, in accoglimento di quello incidentale spiegato dalla deducente, rigettare la domanda di risarcimento danni ex adverso proposta, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese liquidate. Con vittoria di spese e di competenze del giudizio, da distrarsi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva adito il tribunale di Lamezia Terme per sentir Parte_1
condannare al risarcimento dei danni causati da Controparte_1
mancata attivazione delle tariffe telefoniche pattuite a seguito di un contratto di “uso business” con applicazione della tariffa “tutto senza limiti ADSL” e quella denominata “ Promo valore”, al prezzo di € 39,99 servizi illimitati di telefonia fissa, ADSL e mobile, tuttavia la avrebbe applicato la CP_1
precedente – e più onerosa – tariffa, e solo successivamente avrebbe riconosciuto l'errore ed emesso delle note di credito.
Aveva, altresì, dedotto l'illegittima sospensione del servizio, a seguito di mancato pagamento di fatture, per il periodo dal 28 aprile al 25 giugno
3 2015 e, solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., anche per quello dal 21 ottobre
2015 al 20 gennaio 2016, lamentando di aver subito un danno.
non si era costituita. Controparte_1
Con la sentenza n. 539/2019 emessa in data 23.5.2019 nel giudizio n.
1316/2015, il Tribunale di Lamezia Terme ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta dalla liquidato Parte_1
in via equitativa in € 600,00, e rigettato la domanda di indennizzo, avendo la parte attrice sospeso illegittimamente i pagamenti delle fatture.
ha proposto appello avverso la predetta sentenza, Parte_1
deducendone l'erroneità nella parte in cui non ha riconosciuto l'indennizzo previsto dalla delibera AGCOM 73/2011 nel caso di illegittima sospensione del servizio.
Si è costituita argomentando per l'infondatezza Controparte_1
dell'impugnazione e proponendo appello incidentale, erronea essendo la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato in via equitativa un danno che non risulterebbe provato.
All'udienza del 14.11.2023 la causa – assegnata al relatore in data
8.6.2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 20.11.2023, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Sia l'appello principale che quello incidentale sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono.
In via preliminare occorre dichiarare infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda relativa al secondo periodo di somministrazione perché dedotta soltanto con la memoria ex art. 183 c.p.c., poiché “nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza
4 ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di "petitum" mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato” (Cass. ordinanza 7 settembre
2020, n. 18546).
La corte ritiene tale che tale principio sia applicabile al caso di specie, anche per esigenze di economia processuale e considerato che la controparte avrebbe potuto difendersi successivamente alla modifica di cui ha dedotto l'inammissibilità.
Nel merito della controversia, incontestato è il contratto di somministrazione tra le parti, così come il mancato pagamento di fatture da parte dell'utente e la conseguente interruzione del servizio per i periodi prima indicati;
tale ultima circostanza è provata anche dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 13.2.2018.
Emerge dagli atti, e precisamente dalla missiva di del CP_1
12.6.2015 allegata al fascicolo della parte attrice in primo grado, che la società appellata principale ha riconosciuto di aver applicato la tariffa errata e perciò ha emesso delle note di credito a favore dell'utente.
L'art. 1565 c.c. stabilisce che se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.
Nel caso di specie le fatture non pagate relative al periodo precedente la sospensione ammontano complessivamente a circa € 250,00 e non può dunque dirsi che l'inadempimento sia grave, né, a fronte della difesa
5 dell'utente relativa al mancato preavviso, non ha fornito la prova di CP_1
aver dato il preavviso richiesto dalla norma.
Ne discende che per i periodi prima indicati – precisamente di 58 giorni il primo e di 92 giorni il secondo – ha Controparte_1
illegittimamente sospeso la somministrazione ed è, dunque, tenuta al pagamento dell'indennizzo previsto dagli articoli 4 e 12 dell'allegato A alla delibera Agcom n. 73/2011, allegata al fascicolo della parte attrice in primo grado e senz'altro applicabile al caso oggetto di giudizio.
Ai sensi dell'art. 4, “nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”.
Ai sensi dell'art. 12, “se l'utenza interessata dal disservizio è di tipo
“affari”, nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6 gli importi liquidati a titolo di indennizzo ed i limiti corrispondenti sono computati in misura pari al doppio”.
Orbene, nel caso di specie è incontestato che l'utenza sia di tipo
“affari” e che i servizi siano due (linea telefonica e ADSL), ne consegue che deve essere condannata a pagare a la somma CP_1 Parte_1
complessiva somma di € 4.500, precisamente di € 1.740,00 (7,5x2x58) per il primo periodo di sospensione, di € 2.760 (7,5x2x92) per il secondo;
a tale somma devono essere aggiunti gli interessi dalla data della domanda fino al soddisfo.
Anche l'appello incidentale risulta fondato, in quanto il danno sofferto, di cui si chiede il ristoro e liquidato equitativamente dal giudice di primo grado, così come quello non patrimoniale, risulta genericamente
6 dedotto, non essendo state specificate con precisione le conseguenze della condotta illecita della controparte.
Dalle considerazioni suesposte discende l'accoglimento di entrambe le impugnazioni.
Attesa la reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di indennizzo di Parte_1
e condanna a pagare in favore
[...] Controparte_1
dell'appellante la somma di € 4.500,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
- compensa tra le parti le spese di lite del giudizio d'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
7