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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5443/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/08/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5443/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata nella FEDERAZIONE RUSSA Parte_1 C.F._1 il 27/10/1984,
E
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. LONGONI MICHELA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago (MB).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bovisio Masciago in Via Melgacciata n. 26, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori, ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi Parte_1 non avranno raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE
− I figli resteranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori, ma saranno collocati prevalentemente presso la madre nella casa familiare. − Le parti stabiliscono che il padre potrà tenere con sé un giorno infrasettimanale, il Per_1 martedì, prendendola all'uscita da scuola e riaccompagnandola a casa dopo cena intorno alle
21,00; nonché a weekend alternati dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera, riaccompagnandola a casa verso le 21,00. Lo stesso farà con che, data l'età, si potrà recare Per_2 dal padre in autonomia negli stessi giorni sopra indicati.
− I genitori ripartiranno a metà tra loro le vacanze di Natale e di Pasqua ad anni alterni, come segue: i figli trascorreranno dalla mattina di Natale (ore 10,00 circa) al 31/12 (ore 16) con un genitore;
dalle ore 16,00 del 31/12 alle ore 16,00 dell'Epifania con l'altro genitore;
inoltre, trascorreranno dalla mattina del 23/12 alla mattina di Natale (fino alle 10) col genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale. Inoltre, trascorreranno la Pasqua (ed i giorni di vacanza scolastica precedenti) con un genitore e TA (e i giorni di vacanza successivi, sino alla ripresa della scuola) con l'altro genitore. I genitori alterneranno tra loro anche i ponti e le festività minori (Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre). I figli trascorreranno sempre la festa della mamma e la festa del papà con il genitore festeggiato, a prescindere dalla competenza del weekend.
− Il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, ad anni alterni, da concordare entro 31/05.
− Il padre, , verserà alla sig.ra entro il 15 di ogni mese un contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, solo in caso di indice positivo), oltre al 50% delle spese straordinarie, come sotto meglio specificate.
− Le parti concordano che l'assegno unico/assegno familiare per i figli verrà incassato per intero dalla sig.ra Parte_1
Le parti convengono che sono da considerarsi spese straordinarie le seguenti: a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche (mensa, tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, materiale di corredo scolastico e di cancelleria, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento); spese extrascolastiche (pre-scuola, dopo-scuola, tempo prolungato e centri estivi, se entrambe i genitori lavorano e non vi sono parenti disponibili ad accudire la bimba, riaccompagnandola a casa dalla madre all'orario concordato con ola stessa), spese mediche sanitarie (farmaci, tickets, visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN);
b) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche (tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati eventualmente frequentati dai figli;
spese alloggiative per studi fuori sede, corsi di specializzazione, corsi di recupero, lezioni private, corsi di lingua straniera e informatica, gite scolastiche con pernottamento), spese sportive ed artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, attività sportive, ricreative e pertinenti attrezzature); spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN, salvo urgenze indefettibili, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
− I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo con sentenza emessa in data 31.10.2024 (sent. n. 929/24 – pubbl. in data 05.11.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (15.10.2006) e (17.05.2014). Per_2 Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 05/08/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Bovisio Masciago in data 03/06/2006 (atto n. 57, Parte II, Serie C del registro Pt_2 degli atti di matrimonio del Comune di Bovisio Masciago (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bovisio Masciago (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 05/08/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5443/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata nella FEDERAZIONE RUSSA Parte_1 C.F._1 il 27/10/1984,
E
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. LONGONI MICHELA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bovisio Masciago (MB).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bovisio Masciago in Via Melgacciata n. 26, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori, ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi Parte_1 non avranno raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE
− I figli resteranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori, ma saranno collocati prevalentemente presso la madre nella casa familiare. − Le parti stabiliscono che il padre potrà tenere con sé un giorno infrasettimanale, il Per_1 martedì, prendendola all'uscita da scuola e riaccompagnandola a casa dopo cena intorno alle
21,00; nonché a weekend alternati dal venerdì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera, riaccompagnandola a casa verso le 21,00. Lo stesso farà con che, data l'età, si potrà recare Per_2 dal padre in autonomia negli stessi giorni sopra indicati.
− I genitori ripartiranno a metà tra loro le vacanze di Natale e di Pasqua ad anni alterni, come segue: i figli trascorreranno dalla mattina di Natale (ore 10,00 circa) al 31/12 (ore 16) con un genitore;
dalle ore 16,00 del 31/12 alle ore 16,00 dell'Epifania con l'altro genitore;
inoltre, trascorreranno dalla mattina del 23/12 alla mattina di Natale (fino alle 10) col genitore con cui non trascorreranno il giorno di Natale. Inoltre, trascorreranno la Pasqua (ed i giorni di vacanza scolastica precedenti) con un genitore e TA (e i giorni di vacanza successivi, sino alla ripresa della scuola) con l'altro genitore. I genitori alterneranno tra loro anche i ponti e le festività minori (Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre). I figli trascorreranno sempre la festa della mamma e la festa del papà con il genitore festeggiato, a prescindere dalla competenza del weekend.
− Il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, ad anni alterni, da concordare entro 31/05.
− Il padre, , verserà alla sig.ra entro il 15 di ogni mese un contributo Parte_2 Parte_1 al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, solo in caso di indice positivo), oltre al 50% delle spese straordinarie, come sotto meglio specificate.
− Le parti concordano che l'assegno unico/assegno familiare per i figli verrà incassato per intero dalla sig.ra Parte_1
Le parti convengono che sono da considerarsi spese straordinarie le seguenti: a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche (mensa, tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, materiale di corredo scolastico e di cancelleria, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento); spese extrascolastiche (pre-scuola, dopo-scuola, tempo prolungato e centri estivi, se entrambe i genitori lavorano e non vi sono parenti disponibili ad accudire la bimba, riaccompagnandola a casa dalla madre all'orario concordato con ola stessa), spese mediche sanitarie (farmaci, tickets, visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN);
b) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori e che devono essere rimborsate dal padre, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte della madre: spese scolastiche (tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati eventualmente frequentati dai figli;
spese alloggiative per studi fuori sede, corsi di specializzazione, corsi di recupero, lezioni private, corsi di lingua straniera e informatica, gite scolastiche con pernottamento), spese sportive ed artistiche (vacanze trascorse senza i genitori, attività sportive, ricreative e pertinenti attrezzature); spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN, salvo urgenze indefettibili, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto;
nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
− I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo con sentenza emessa in data 31.10.2024 (sent. n. 929/24 – pubbl. in data 05.11.2024).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (15.10.2006) e (17.05.2014). Per_2 Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 05/08/2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Bovisio Masciago in data 03/06/2006 (atto n. 57, Parte II, Serie C del registro Pt_2 degli atti di matrimonio del Comune di Bovisio Masciago (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bovisio Masciago (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona