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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 890/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Giovanni Surdo - Consigliere
3) Dott. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 890/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Angelo Galante presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecce,
via Palumbo n. 55
APPELLANTE
contro
(P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bevilacqua,
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VA (LE), via Totaro Fila n. 36
APPELLATA
e contro
, già Controparte_2 [...]
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. ), e Controparte_2 P.IVA_2
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. FERMI” di Lecce (C.F. , P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici sono domiciliati, in Lecce, Via Rubichi n. 39
APPELLATI
nonché contro
(P. IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_4
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rizzo, presso il cui studio in
Andrano (Le) è elettivamente domiciliata, in via I Maggio n. 5
APPELLATA
CONCLUSIONI
sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.12.2024 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 11.11.20202 Parte_1
conveniva in giudizio l'istituto tecnico industriale “E. Fermi” di Lecce, il
[...]
(oggi ) e per Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1
sentir accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in relazione all'incidente allo stesso occorso il giorno 12.09.2019, pretendendo di conseguenza il risarcimento del danno.
L'attore affermava che in predetta data, mentre era ancora studente presso l'istituto industriale “E. Fermi” di Lecce ed inserito nel progetto alternanza scuola – lavoro presso l'azienda aveva subito un incidente sul lavoro mentre operava Controparte_1
una riparazione meccanica su un camion, avvitando un bullone sulla carrozzeria,
aiutandosi con un'asta di ferro e procurandosi una ferita al quinto dito della mano destra, con conseguente invalidità al 3% ed una prognosi di 20 giorni, come riconosciuto dall' CP_4
Esperito infruttuosamente il tentativo di negoziazione assistita, l'attore citava in giudizio i convenuti chiedendo il risarcimento del danno patito per omessa vigilanza dell'istituto scolastico e per mancata adozione delle cautele di sicurezza sul lavoro da parte di
[...]
Controparte_1
Costituitisi regolarmente i convenuti e chiamata in causa la compagnia di assicurazione
, con la quale l'istituto scolastico aveva stipulato una polizza infortuni Controparte_3
e responsabilità civile, la causa veniva istruita tramite prova testimoniale e trattenuta quindi in decisione.
Con sentenza n. 2652 del 05.10.2023 il Tribunale di Lecce così provvedeva:
“Il Tribunale di Lecce – Prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa
N. 8486/2020 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore del
[...]
e della liquidate Controparte_5 Controparte_1
per ciascuna in euro 2.552,00 per compenso, oltre il rimborso spese generali, IV e Cap
come per legge;
- Compensa interamente le spese di lite tra e le altre parti Controparte_3
processuali.”
In particolare, il Tribunale preliminarmente rigettava l'eccezione di legittimazione passiva formulata dall'azienda evidenziando che in applicazione Controparte_1
dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
chi svolge attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, nonché il soggetto beneficiario dell'iniziativa di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta dal mondo del lavoro (Cass. pen. n. 7093/2022).
Di contro, accoglieva l'eccezione di legittimazione passiva dell'istituto scolastico formulata dal , in ragione della mera autonomia organizzativa Controparte_2
riconosciuta all'istituto, il quale rimane comunque un organo del . CP_2
Nel merito il giudice di prime cure, pur ritenendo acclarato il fatto che l'incidente era accaduto durante il tirocinio effettuato nel periodo di alternanza scuola-lavoro, non riteneva raggiunta la prova della responsabilità dei convenuti.
Difatti, sul presupposto della applicabilità nel caso di specie del regime della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. derivante da contatto sociale qualificato per l'insorgenza in capo all'istituto scolastico e dell'azienda ospitante dei doveri di protezione di cui agli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., con le relative conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio, il Tribunale evidenziava come l'istruttoria non avesse confermato la dinamica dei fatti riferita alla giornata in questione, così come allegata dall'attore.
Dall'esame delle dichiarazioni dei testi escussi nel corso dell'istruttoria, nessuno dei quali aveva assistito direttamente all'incidente, emergeva infatti che gli studenti potevano solo assistere al lavoro sui veicoli, non potendo, invece, eseguire alcun intervento sugli stessi;
da ciò il primo giudice inferiva che in realtà la domanda risarcitoria fosse fondata sull'autolesione procuratasi dall'attore per via di un proprio comportamento imprudente.
Il giudice di prime cure sottolineava che l'obbligo di protezione che incombe in capo all'istituto scolastico, in forza del principio della responsabilità da contatto sociale, deve essere commisurato anche, nel caso di soggetto minore, all'età e al grado di maturazione raggiunto dallo studente, in virtù del principio di autoresponsabilità, non essendo possibile porre a carico della scuola un danno che l'alunno avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza: dall'istruttoria era emerso che l'attore aveva spontaneamente compiuto attività cui non era autorizzato, e non invece che si fosse leso nell'esercizio di mansioni cui era stato adibito dalla struttura.
Osservava, inoltre, il primo giudice che l'obbligo di sorveglianza nei confronti dell'attore doveva ritenersi ridotto in ragione della presunzione che uno studente di 17 anni abbia una maturità tale da adempiere alle prescrizioni imposte dall'azienda ospitante e tenere una condotta conforme e diligente;
difatti il dovere di vigilanza che incombe sui docenti e, nel caso di specie, sul tutor aziendale, cui è trasferita la posizione di garanzia, non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni,
purché non manchino le misure organizzative atte a mantenere la disciplina tra gli allievi.
Avverso la sentenza, con atto notificato il 30.10.2023, ha proposto appello
[...]
per i motivi che saranno illustrati in prosieguo. Parte_1
Con unico atto si sono costituiti il nonché l Controparte_2 [...]
di Lecce, contestando l'ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo Controparte_6
l'integrale rigetto dell'appello proposto.
Si è costituita instando per la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
Anche , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_3
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.12.2024 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce la contraddittorietà della sentenza gravata e l'erroneo inquadramento normativo della fattispecie, nonché la violazione dell'art. 2087
c.c. e della normativa sulla sicurezza e tutela del lavoratore sul posto di lavoro (artt. 17
e 18 D.Lgs. 81/2008). In particolare, sostiene l'appellante come non vi sia alcuna prova del fatto che il comportamento del ragazzo sia stato imprudente atteso che il solo divieto di operare manualmente sui mezzi non è di per sé sufficiente ad esonerare l'azienda dalle responsabilità né un tale comportamento imprudente si potrebbe inferire dal semplice verificarsi dell'incidente, essendo peraltro difficile immaginare che lo studente abbia agito di sua iniziativa.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nell'ignorare il rigore della normativa che disciplina la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che imponeva ulteriori adempimenti a carico della scuola e dell'azienda a tutela degli studenti che il primo giudice non aveva preso in considerazione;
ancor prima della verifica della sussistenza di eventuali responsabilità dello studente, i convenuti avrebbero avuto l'onere di allegare e provare di aver assolto a tutti i loro obblighi di prevenzione, tutela e sicurezza, onere tuttavia dagli stessi non assolto: nello specifico, non risultava provato che lo studente avesse ricevuto la preventiva formazione dalla scuola e dall'azienda di cui all'art. 5,
comma 1, D.M. 195/2017 né che i convenuti avessero adottato tutte le cautele dirette a prevenire un qualsiasi evento lesivo all'interno dell'azienda sia di carattere generale che personali ai sensi degli artt. 17 e 18 D.lgs. 81/2008.
A sostegno di dette considerazioni l'appellante richiama alcune pronunce giurisprudenziali che escludono la responsabilità del datore di lavoro e dei soggetti ad esso equiparati per gli infortuni subiti dal lavoratore solo in caso di comportamento eccezionale, abnorme ed esorbitante del lavoratore rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute, circostanza che doveva escludersi nel caso di specie, dovendosi di contro imputare la responsabilità esclusivamente all'azienda ospitante e all'istituto scolastico per la mancata adozione delle necessarie cautele prescritte dalla legge.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2087 c.c., 2051 c.c. e 2697
c.c. Sostiene l'appellante che, oltre che ai sensi dell'art. 2087 c.c., l'azienda doveva rispondere ex art. 2051 c.c., con conseguente applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in materia che pongono a carico del danneggiato un semplice onere di prova del nesso di causalità tra la cosa e la lesione e invece, in capo al danneggiante,
l'onere di fornire la prova del caso fortuito o forza maggiore o di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il danno. Nella specie, occorreva la prova rigorosa dell'elemento in grado di elidere il nesso causale tra la cosa e il danno, riconducibile ad una condotta imprevedibile e imprevenibile del danneggiato. Tuttavia, in atti vi era la sola prova della lesione subita dall'alunno e del nesso di causalità con la sua attività di apprendimento in azienda e con la cosa che l'ha procurata;
di contro difettava la prova,
anche indiziaria, di una responsabilità dello studente, tale da interrompere il nesso causale.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove acquisite.
Sostiene che un più attento esame delle dichiarazioni testimoniali avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad affermare che l'incidente si era verificato come raccontato dallo studente, il quale non aveva alcun interesse o competenza per narrare pretestuosamente una diversa dinamica. Le dichiarazioni rese dai testi lavoratori dipendenti dell'azienda convenuta non potevano essere poste a fondamento della decisione, data la scarsa attendibilità delle stesse dovuta alla compiacenza verso il proprio datore di lavoro ed al timore di esporsi a responsabilità disciplinari;
per converso, le deposizioni degli studenti compagni di scuola dell'attore, anche se de relato,
non escludevano che quanto narrato dal compagno fosse realmente avvenuto e dovevano certamente considerarsi più genuine e credibili.
In ogni caso, considerata la evidente discrasia delle due versioni, nessuna delle quali supportata da una prova piena, l'appellante prospetta la possibilità per la Corte di deferire ad esso danneggiato giuramento suppletorio sulla circostanza di aver lavorato manualmente sul camion secondo le indicazioni fornitegli.
4. I tre i motivi di appello, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Correttamente il primo giudice ha inquadrato la fattispecie nell'alveo della responsabilità
da contatto sociale qualificato, con le connesse implicazioni in punto di qualificazione del regime di responsabilità e del relativo riparto dell'onere della prova.
Com'è noto, per costante orientamento giurisprudenziale con l'espressione contatto sociale qualificato si intende il rapporto, privo di base contrattuale, che intercorre tra due soggetti, dei quali uno pone affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze tecniche e professionali.
Tradizionalmente, tale rapporto concretamente intervenuto tra i due soggetti viene ricondotto nell'alveo della locuzione “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico” di cui all'art. 1173 c.c.; trattasi, quindi, di una situazione relazionale di fatto idonea a produrre obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Il contenuto di tale obbligo si sostanzia nell'espletamento dell'attività con un'adeguata diligenza al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi in capo al soggetto con cui sia venuto in contatto. Pur in assenza di un vincolo contrattuale, il soggetto professionalmente qualificato, gravato da obblighi di protezione risponderà dei danni cagionati per negligenza secondo la disciplina prevista per la responsabilità da inadempimento, e non ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. n. 24071 del 2017).
Qualora, quindi, si instauri una relazione socialmente significativa tra due soggetti che vengano, appunto, in contatto tra loro, in assenza di un vincolo contrattuale tra le parti,
sorge in capo al soggetto dotato di una particolare qualifica pubblicistica – come, nel caso di specie, l'istituto scolastico o l'azienda ospitante l'alunno sulla quale viene trasferita la posizione di garanzia nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro –
un obbligo di particolare protezione nei confronti dell'altra parte, derivante dal più
generale dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., di tal che l'altro soggetto possa riporre un ragionevole affidamento sulla professionalità della condotta altrui.
Di conseguenza, il regime di responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo di protezione scaturente dal contatto sociale qualificato è da ricondursi nell'alveo della disciplina della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione – nella specie,
l'obbligazione di protezione – di cui all'art. 1218 c.c., con le relative implicazioni in punto di riparto dell'onere probatorio.
La vicenda per cui è causa è sussumibile in toto nell'ambito applicativo della categoria del contatto sociale qualificato;
difatti, l'assenza di un rapporto contrattuale tra l'alunno e l'istituto scolastico, nonché la particolare qualifica pubblicistica da quest'ultimo rivestita – e, correlativamente, anche dall'azienda ospitante l'alunno nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro sulla quale viene trasferita la posizione di garanzia
– fanno nascere un obbligo di vigilanza e protezione del minore da parte di quest'ultimi,
la cui violazione si sostanzia, come detto, nel configurarsi di una responsabilità ex art. 1218 c.c. per inadempimento dell'obbligazione di protezione.
Il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. comporta che mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile (tra le tante, Cass. n. 10516 del 2017).
Dall'istruttoria espletata risulta incontestato che il danno subito dall'appellante si è
verificato durante l'attività di tirocinio alternanza scuola - lavoro presso l'azienda CP_1
sulla quale vigeva un dovere di protezione – in ragione del trasferimento della posizione di garanzia – rispetto all'incolumità dell'alunno nello svolgimento delle attività
affidategli.
Tanto premesso, va rilevato che dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel primo grado di giudizio è emersa la circostanza, di carattere dirimente, che l'odierno appellante non era autorizzato ad eseguire alcun tipo di intervento sui mezzi presenti nell'azienda, potendo solo assistere al lavoro degli operai della In questo senso le convergenti CP_1
testimonianze – della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare - di , Testimone_1
operaio in servizio della e di , responsabile tecnico CP_1 Testimone_2
dell'officina CP_1
Se dunque il tirocinio previsto si risolveva in un'attività di mera osservazione del lavoro svolto dagli operai e quindi di mero apprendimento (presumibilmente sulla scorta delle spiegazioni fornite dagli stessi operai) delle tecniche adoperate, la condotta posta in essere da assume i caratteri della abnormità ed Parte_1
esorbitanza rispetto alle direttive ricevute, sì da integrare causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso.
Come osservato dal primo giudice, nella specie l'obbligo di sorveglianza nei confronti dello studente va commisurato alla sua età (17 anni) e al correlato grado di maturazione dell'alunno, il che lascia presumere che il predetto fosse in grado di adempiere alle prescrizioni impartite dall'azienda, procurandosi le lesioni disattendendo tali prescrizioni e ponendo in essere con condotta del tutto autonoma svolgendo un'attività cui non era stato autorizzato.
Nessuno dei testimoni ha assistito direttamente all'evento; pertanto, alla stregua del quadro probatorio come sopra delineato, non risulta acquisito al giudizio alcun elemento che possa evidenziare qualsivoglia responsabilità dell'azienda in riferimento all'eventuale coinvolgimento del danneggiato in attività che esulassero dalle disposizioni impartite.
Non ricorrono i presupposti per il deferimento del richiesto giuramento suppletorio, in difetto di semiplena probatio.
5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Rizzo, difensore antistatario di CP_3
.
[...]
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 30.10.2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
, Istituto tecnico industriale “E. Controparte_1 Controparte_2
Fermi” di Lecce e , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. Controparte_3
2652 del 05.10.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle parti appellate, in € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA
e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Rizzo, difensore antistatario di;
Controparte_3
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Giovanni Surdo - Consigliere
3) Dott. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 890/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Angelo Galante presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecce,
via Palumbo n. 55
APPELLANTE
contro
(P. IV , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bevilacqua,
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VA (LE), via Totaro Fila n. 36
APPELLATA
e contro
, già Controparte_2 [...]
, in persona del Ministro pro tempore (C.F. ), e Controparte_2 P.IVA_2
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. FERMI” di Lecce (C.F. , P.IVA_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici sono domiciliati, in Lecce, Via Rubichi n. 39
APPELLATI
nonché contro
(P. IV ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_4
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rizzo, presso il cui studio in
Andrano (Le) è elettivamente domiciliata, in via I Maggio n. 5
APPELLATA
CONCLUSIONI
sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.12.2024 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato in data 11.11.20202 Parte_1
conveniva in giudizio l'istituto tecnico industriale “E. Fermi” di Lecce, il
[...]
(oggi ) e per Controparte_2 Controparte_2 Controparte_1
sentir accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti in relazione all'incidente allo stesso occorso il giorno 12.09.2019, pretendendo di conseguenza il risarcimento del danno.
L'attore affermava che in predetta data, mentre era ancora studente presso l'istituto industriale “E. Fermi” di Lecce ed inserito nel progetto alternanza scuola – lavoro presso l'azienda aveva subito un incidente sul lavoro mentre operava Controparte_1
una riparazione meccanica su un camion, avvitando un bullone sulla carrozzeria,
aiutandosi con un'asta di ferro e procurandosi una ferita al quinto dito della mano destra, con conseguente invalidità al 3% ed una prognosi di 20 giorni, come riconosciuto dall' CP_4
Esperito infruttuosamente il tentativo di negoziazione assistita, l'attore citava in giudizio i convenuti chiedendo il risarcimento del danno patito per omessa vigilanza dell'istituto scolastico e per mancata adozione delle cautele di sicurezza sul lavoro da parte di
[...]
Controparte_1
Costituitisi regolarmente i convenuti e chiamata in causa la compagnia di assicurazione
, con la quale l'istituto scolastico aveva stipulato una polizza infortuni Controparte_3
e responsabilità civile, la causa veniva istruita tramite prova testimoniale e trattenuta quindi in decisione.
Con sentenza n. 2652 del 05.10.2023 il Tribunale di Lecce così provvedeva:
“Il Tribunale di Lecce – Prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa
N. 8486/2020 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore del
[...]
e della liquidate Controparte_5 Controparte_1
per ciascuna in euro 2.552,00 per compenso, oltre il rimborso spese generali, IV e Cap
come per legge;
- Compensa interamente le spese di lite tra e le altre parti Controparte_3
processuali.”
In particolare, il Tribunale preliminarmente rigettava l'eccezione di legittimazione passiva formulata dall'azienda evidenziando che in applicazione Controparte_1
dell'art. 2 comma 1 lett. a) del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
chi svolge attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, nonché il soggetto beneficiario dell'iniziativa di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta dal mondo del lavoro (Cass. pen. n. 7093/2022).
Di contro, accoglieva l'eccezione di legittimazione passiva dell'istituto scolastico formulata dal , in ragione della mera autonomia organizzativa Controparte_2
riconosciuta all'istituto, il quale rimane comunque un organo del . CP_2
Nel merito il giudice di prime cure, pur ritenendo acclarato il fatto che l'incidente era accaduto durante il tirocinio effettuato nel periodo di alternanza scuola-lavoro, non riteneva raggiunta la prova della responsabilità dei convenuti.
Difatti, sul presupposto della applicabilità nel caso di specie del regime della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. derivante da contatto sociale qualificato per l'insorgenza in capo all'istituto scolastico e dell'azienda ospitante dei doveri di protezione di cui agli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c., con le relative conseguenze in tema di riparto dell'onere probatorio, il Tribunale evidenziava come l'istruttoria non avesse confermato la dinamica dei fatti riferita alla giornata in questione, così come allegata dall'attore.
Dall'esame delle dichiarazioni dei testi escussi nel corso dell'istruttoria, nessuno dei quali aveva assistito direttamente all'incidente, emergeva infatti che gli studenti potevano solo assistere al lavoro sui veicoli, non potendo, invece, eseguire alcun intervento sugli stessi;
da ciò il primo giudice inferiva che in realtà la domanda risarcitoria fosse fondata sull'autolesione procuratasi dall'attore per via di un proprio comportamento imprudente.
Il giudice di prime cure sottolineava che l'obbligo di protezione che incombe in capo all'istituto scolastico, in forza del principio della responsabilità da contatto sociale, deve essere commisurato anche, nel caso di soggetto minore, all'età e al grado di maturazione raggiunto dallo studente, in virtù del principio di autoresponsabilità, non essendo possibile porre a carico della scuola un danno che l'alunno avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza: dall'istruttoria era emerso che l'attore aveva spontaneamente compiuto attività cui non era autorizzato, e non invece che si fosse leso nell'esercizio di mansioni cui era stato adibito dalla struttura.
Osservava, inoltre, il primo giudice che l'obbligo di sorveglianza nei confronti dell'attore doveva ritenersi ridotto in ragione della presunzione che uno studente di 17 anni abbia una maturità tale da adempiere alle prescrizioni imposte dall'azienda ospitante e tenere una condotta conforme e diligente;
difatti il dovere di vigilanza che incombe sui docenti e, nel caso di specie, sul tutor aziendale, cui è trasferita la posizione di garanzia, non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni,
purché non manchino le misure organizzative atte a mantenere la disciplina tra gli allievi.
Avverso la sentenza, con atto notificato il 30.10.2023, ha proposto appello
[...]
per i motivi che saranno illustrati in prosieguo. Parte_1
Con unico atto si sono costituiti il nonché l Controparte_2 [...]
di Lecce, contestando l'ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo Controparte_6
l'integrale rigetto dell'appello proposto.
Si è costituita instando per la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
Anche , costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_3
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 10.12.2024 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce la contraddittorietà della sentenza gravata e l'erroneo inquadramento normativo della fattispecie, nonché la violazione dell'art. 2087
c.c. e della normativa sulla sicurezza e tutela del lavoratore sul posto di lavoro (artt. 17
e 18 D.Lgs. 81/2008). In particolare, sostiene l'appellante come non vi sia alcuna prova del fatto che il comportamento del ragazzo sia stato imprudente atteso che il solo divieto di operare manualmente sui mezzi non è di per sé sufficiente ad esonerare l'azienda dalle responsabilità né un tale comportamento imprudente si potrebbe inferire dal semplice verificarsi dell'incidente, essendo peraltro difficile immaginare che lo studente abbia agito di sua iniziativa.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nell'ignorare il rigore della normativa che disciplina la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che imponeva ulteriori adempimenti a carico della scuola e dell'azienda a tutela degli studenti che il primo giudice non aveva preso in considerazione;
ancor prima della verifica della sussistenza di eventuali responsabilità dello studente, i convenuti avrebbero avuto l'onere di allegare e provare di aver assolto a tutti i loro obblighi di prevenzione, tutela e sicurezza, onere tuttavia dagli stessi non assolto: nello specifico, non risultava provato che lo studente avesse ricevuto la preventiva formazione dalla scuola e dall'azienda di cui all'art. 5,
comma 1, D.M. 195/2017 né che i convenuti avessero adottato tutte le cautele dirette a prevenire un qualsiasi evento lesivo all'interno dell'azienda sia di carattere generale che personali ai sensi degli artt. 17 e 18 D.lgs. 81/2008.
A sostegno di dette considerazioni l'appellante richiama alcune pronunce giurisprudenziali che escludono la responsabilità del datore di lavoro e dei soggetti ad esso equiparati per gli infortuni subiti dal lavoratore solo in caso di comportamento eccezionale, abnorme ed esorbitante del lavoratore rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute, circostanza che doveva escludersi nel caso di specie, dovendosi di contro imputare la responsabilità esclusivamente all'azienda ospitante e all'istituto scolastico per la mancata adozione delle necessarie cautele prescritte dalla legge.
2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2087 c.c., 2051 c.c. e 2697
c.c. Sostiene l'appellante che, oltre che ai sensi dell'art. 2087 c.c., l'azienda doveva rispondere ex art. 2051 c.c., con conseguente applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in materia che pongono a carico del danneggiato un semplice onere di prova del nesso di causalità tra la cosa e la lesione e invece, in capo al danneggiante,
l'onere di fornire la prova del caso fortuito o forza maggiore o di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il danno. Nella specie, occorreva la prova rigorosa dell'elemento in grado di elidere il nesso causale tra la cosa e il danno, riconducibile ad una condotta imprevedibile e imprevenibile del danneggiato. Tuttavia, in atti vi era la sola prova della lesione subita dall'alunno e del nesso di causalità con la sua attività di apprendimento in azienda e con la cosa che l'ha procurata;
di contro difettava la prova,
anche indiziaria, di una responsabilità dello studente, tale da interrompere il nesso causale.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove acquisite.
Sostiene che un più attento esame delle dichiarazioni testimoniali avrebbe dovuto condurre il Tribunale ad affermare che l'incidente si era verificato come raccontato dallo studente, il quale non aveva alcun interesse o competenza per narrare pretestuosamente una diversa dinamica. Le dichiarazioni rese dai testi lavoratori dipendenti dell'azienda convenuta non potevano essere poste a fondamento della decisione, data la scarsa attendibilità delle stesse dovuta alla compiacenza verso il proprio datore di lavoro ed al timore di esporsi a responsabilità disciplinari;
per converso, le deposizioni degli studenti compagni di scuola dell'attore, anche se de relato,
non escludevano che quanto narrato dal compagno fosse realmente avvenuto e dovevano certamente considerarsi più genuine e credibili.
In ogni caso, considerata la evidente discrasia delle due versioni, nessuna delle quali supportata da una prova piena, l'appellante prospetta la possibilità per la Corte di deferire ad esso danneggiato giuramento suppletorio sulla circostanza di aver lavorato manualmente sul camion secondo le indicazioni fornitegli.
4. I tre i motivi di appello, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Correttamente il primo giudice ha inquadrato la fattispecie nell'alveo della responsabilità
da contatto sociale qualificato, con le connesse implicazioni in punto di qualificazione del regime di responsabilità e del relativo riparto dell'onere della prova.
Com'è noto, per costante orientamento giurisprudenziale con l'espressione contatto sociale qualificato si intende il rapporto, privo di base contrattuale, che intercorre tra due soggetti, dei quali uno pone affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze tecniche e professionali.
Tradizionalmente, tale rapporto concretamente intervenuto tra i due soggetti viene ricondotto nell'alveo della locuzione “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico” di cui all'art. 1173 c.c.; trattasi, quindi, di una situazione relazionale di fatto idonea a produrre obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Il contenuto di tale obbligo si sostanzia nell'espletamento dell'attività con un'adeguata diligenza al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi in capo al soggetto con cui sia venuto in contatto. Pur in assenza di un vincolo contrattuale, il soggetto professionalmente qualificato, gravato da obblighi di protezione risponderà dei danni cagionati per negligenza secondo la disciplina prevista per la responsabilità da inadempimento, e non ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. n. 24071 del 2017).
Qualora, quindi, si instauri una relazione socialmente significativa tra due soggetti che vengano, appunto, in contatto tra loro, in assenza di un vincolo contrattuale tra le parti,
sorge in capo al soggetto dotato di una particolare qualifica pubblicistica – come, nel caso di specie, l'istituto scolastico o l'azienda ospitante l'alunno sulla quale viene trasferita la posizione di garanzia nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro –
un obbligo di particolare protezione nei confronti dell'altra parte, derivante dal più
generale dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., di tal che l'altro soggetto possa riporre un ragionevole affidamento sulla professionalità della condotta altrui.
Di conseguenza, il regime di responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo di protezione scaturente dal contatto sociale qualificato è da ricondursi nell'alveo della disciplina della responsabilità per inadempimento di un'obbligazione – nella specie,
l'obbligazione di protezione – di cui all'art. 1218 c.c., con le relative implicazioni in punto di riparto dell'onere probatorio.
La vicenda per cui è causa è sussumibile in toto nell'ambito applicativo della categoria del contatto sociale qualificato;
difatti, l'assenza di un rapporto contrattuale tra l'alunno e l'istituto scolastico, nonché la particolare qualifica pubblicistica da quest'ultimo rivestita – e, correlativamente, anche dall'azienda ospitante l'alunno nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro sulla quale viene trasferita la posizione di garanzia
– fanno nascere un obbligo di vigilanza e protezione del minore da parte di quest'ultimi,
la cui violazione si sostanzia, come detto, nel configurarsi di una responsabilità ex art. 1218 c.c. per inadempimento dell'obbligazione di protezione.
Il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. comporta che mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile (tra le tante, Cass. n. 10516 del 2017).
Dall'istruttoria espletata risulta incontestato che il danno subito dall'appellante si è
verificato durante l'attività di tirocinio alternanza scuola - lavoro presso l'azienda CP_1
sulla quale vigeva un dovere di protezione – in ragione del trasferimento della posizione di garanzia – rispetto all'incolumità dell'alunno nello svolgimento delle attività
affidategli.
Tanto premesso, va rilevato che dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel primo grado di giudizio è emersa la circostanza, di carattere dirimente, che l'odierno appellante non era autorizzato ad eseguire alcun tipo di intervento sui mezzi presenti nell'azienda, potendo solo assistere al lavoro degli operai della In questo senso le convergenti CP_1
testimonianze – della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare - di , Testimone_1
operaio in servizio della e di , responsabile tecnico CP_1 Testimone_2
dell'officina CP_1
Se dunque il tirocinio previsto si risolveva in un'attività di mera osservazione del lavoro svolto dagli operai e quindi di mero apprendimento (presumibilmente sulla scorta delle spiegazioni fornite dagli stessi operai) delle tecniche adoperate, la condotta posta in essere da assume i caratteri della abnormità ed Parte_1
esorbitanza rispetto alle direttive ricevute, sì da integrare causa esclusiva del verificarsi dell'evento dannoso.
Come osservato dal primo giudice, nella specie l'obbligo di sorveglianza nei confronti dello studente va commisurato alla sua età (17 anni) e al correlato grado di maturazione dell'alunno, il che lascia presumere che il predetto fosse in grado di adempiere alle prescrizioni impartite dall'azienda, procurandosi le lesioni disattendendo tali prescrizioni e ponendo in essere con condotta del tutto autonoma svolgendo un'attività cui non era stato autorizzato.
Nessuno dei testimoni ha assistito direttamente all'evento; pertanto, alla stregua del quadro probatorio come sopra delineato, non risulta acquisito al giudizio alcun elemento che possa evidenziare qualsivoglia responsabilità dell'azienda in riferimento all'eventuale coinvolgimento del danneggiato in attività che esulassero dalle disposizioni impartite.
Non ricorrono i presupposti per il deferimento del richiesto giuramento suppletorio, in difetto di semiplena probatio.
5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Rizzo, difensore antistatario di CP_3
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[...]
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 30.10.2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
, Istituto tecnico industriale “E. Controparte_1 Controparte_2
Fermi” di Lecce e , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. Controparte_3
2652 del 05.10.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di ciascuna delle parti appellate, in € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA
e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Rizzo, difensore antistatario di;
Controparte_3
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23.1.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito