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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 25/11/2024, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RGC 377\24 avente ad oggetto: separazione giudiziale, trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024
TRA
( ) n. a Rombiolo il 4.11.1936, ivi res.te (VV) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Mario Ferraro giusta ricorrente
E
( ) nata a [...]. Russa) il CP_1 C.F._2
Convenuta contumace
Nonché
Pubblico Ministero – sede - intervenuto
Conclusioni: come atti e verbali di causa svolgimento del processo
e motivi della decisione
Con ricorso dep. il 14.3.2024 il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 22.3.2005, che dall'unione non nascevano figli;
che la Pag. 1 di 2 convivenza era da tempo interrotta dimorando la resistente in altro comune – chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con esclusione di assegno di mantenimento separativo in favore della resistente e assegnazione a sé medesimo della casa coniugale.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti – comunicata al PM -non si costituiva la resistente, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo. .
All'udienza del 5.11.2024, verificata la regolarità della notifica alla convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia.
Rilevata la già intervenuta pronuncia di separazione giusta sentenza dell'intestato Tribunale n. 266/2023 dep. il 12.6.2023, il ricorrente rinunciava la domanda e la difesa, dando atto della mancata trascrizione della sentenza de qua nei registri degli atti civili, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
indi la causa era riservata alla decisione collegiale.
In rito
Osserva il Collegio che la rinuncia alla domanda – operata dalla parte personalmente in udienza – si traduca nel venir meno dell'interesse alla naturale conclusione del giudizio – (anche da parte della convenuta la quale, infatti, sebbene ritualmente citata, non si è costituita manifestando così di fatto disinteresse alla prosecuzione del giudizio) - e fondi, dunque, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate in considerazione della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) nulla per le spese
Così deciso nella CC telematica del 11.11.2024
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RGC 377\24 avente ad oggetto: separazione giudiziale, trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2024
TRA
( ) n. a Rombiolo il 4.11.1936, ivi res.te (VV) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Mario Ferraro giusta ricorrente
E
( ) nata a [...]. Russa) il CP_1 C.F._2
Convenuta contumace
Nonché
Pubblico Ministero – sede - intervenuto
Conclusioni: come atti e verbali di causa svolgimento del processo
e motivi della decisione
Con ricorso dep. il 14.3.2024 il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio con la resistente in data 22.3.2005, che dall'unione non nascevano figli;
che la Pag. 1 di 2 convivenza era da tempo interrotta dimorando la resistente in altro comune – chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con esclusione di assegno di mantenimento separativo in favore della resistente e assegnazione a sé medesimo della casa coniugale.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti – comunicata al PM -non si costituiva la resistente, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo. .
All'udienza del 5.11.2024, verificata la regolarità della notifica alla convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia.
Rilevata la già intervenuta pronuncia di separazione giusta sentenza dell'intestato Tribunale n. 266/2023 dep. il 12.6.2023, il ricorrente rinunciava la domanda e la difesa, dando atto della mancata trascrizione della sentenza de qua nei registri degli atti civili, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
indi la causa era riservata alla decisione collegiale.
In rito
Osserva il Collegio che la rinuncia alla domanda – operata dalla parte personalmente in udienza – si traduca nel venir meno dell'interesse alla naturale conclusione del giudizio – (anche da parte della convenuta la quale, infatti, sebbene ritualmente citata, non si è costituita manifestando così di fatto disinteresse alla prosecuzione del giudizio) - e fondi, dunque, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate in considerazione della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) nulla per le spese
Così deciso nella CC telematica del 11.11.2024
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
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