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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3957/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3957/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARZO MANUELA e dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
VETRONE PIERINA, elettivamente domiciliato in VIALE G. MARCONI 334 PESCARA, presso il difensore avv. DE MARZO MANUELA
PARTE ATTRICE contro
(P.I. , con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 7 PESCARA, presso il difensore avv.
CAPOBIANCO ANTONIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
l' ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità del , in Pt_1 Controparte_1
relazione al sinistro dedotto in giudizio, condanni l'Ente a rifondere all' , sede di SC, la Pt_1 somma di € 151.811,92 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi di legge dall'esborso all'effettivo saldo;
il ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, accertata la Controparte_1
cooperazione colposa prevalente del danneggiato, la riduzione del risarcimento richiesto ex art. 1227, primo comma cc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 20.10.2022 e ritualmente notificato, l' ha chiesto che il Pt_1
Tribunale, previo accertamento della responsabilità del nella Controparte_2
causazione del sinistro in itinere occorso al sig. assicurato , condanni il convenuto Persona_1 Pt_1
pagina 1 di 4 a rimborsare all'Istituto le somme dal medesimo corrisposte al danneggiato, a titolo di indennizzo, pari ad € 151.811,92, salvo adeguamenti del valore capitale, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
A sostegno della domanda formulata ha dedotto che, in data 19.11.2022, il sig. , mentre si Persona_1
recava al lavoro a bordo del motociclo Kymco Xcting 500 tg CC63835, era caduto a causa di un'anomalia presente sulla sede stradale, consistente in una doppia crepa in senso trasversale ed in una piccola buca di forma triangolare con base di 13 cm, altezza di 15 cm e profondità di 3 cm, come accertato dalla Polizia Municipale di SC, intervenuta sul luogo del sinistro (cfr. doc. 1).
A seguito della caduta, il sig. aveva riportato trauma alla spalla sx con lesione del Persona_1
tendine del sovraspinato, flebolinfedema alla gamba sx in TVP, distorsione caviglia sx con lesione dei legamenti deltoideo e PAA, trauma ginocchio sx con lesione del neolegamento operato (CA) e del piatto tibiale (cfr. doc. 2).
Dopo un periodo di inabilità assoluta al lavoro della durata di 60 giorni, al sig. era stata Per_1
riconosciuta dai sanitari , una inabilità al lavoro pari al 14%, come emerge dalla relazione di Pt_1
visita medica per accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica, effettuata in data
05.8.2021 dai sanitari della sede di SC (cfr. doc. 3). Pt_1
Essendo l'infortunato lavoratore obbligatoriamente assicurato presso l' , l'Istituto aveva erogato Pt_1
le prestazioni di legge, sostenendo un onere economico di € 151.811,92 per indennità di temporanea, spese di protesi, visite mediche e rendita, come da prospetto oneri, a firma del direttore della Sede Pt_1
di SC, datato 07.9.2022 (cfr. doc. 4).
Assumendo che il sinistro era da ricondurre ad un'anomalia della sede stradale, l' ha concluso Pt_1
chiedendo la condanna del alla rifusione degli importi versati dall'Istituto Controparte_1 all'assicurato, quantificati nella misura di € 147.350,86 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi di legge dall'esborso all'effettivo saldo.
2. Con comparsa depositata il 25.1.2023 si è costituito il , contestando le Controparte_1
avverse pretese ed assumendo che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva dell'infortunato.
3. Rigettata con ordinanza in data 23.6.2023 la prova capitolata dalle parti, attesa l'inammissibilità di una prova per testi avente ad oggetto il contenuto di un documento e della prova testimoniale capitolata dalla convenuta, che aveva indicato come teste l'infortunato , titolare di un interesse che ne Pt_1
potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.10.2024, nella quale era stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
*****
pagina 2 di 4 A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
a.1 La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è rappresentata dall'art 2051 c.c, che recita “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ad integrare la responsabilità è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).
Nel caso di specie l'azione è stata esercitata dall' che, avendo indennizzato l'assicurato, si è Pt_1
surrogato nei diritti al medesimo spettanti.
B. Sull'applicazione alla fattispecie in esame dei principi di diritto sopra richiamati
La domanda spiegata dall' deve essere rigettata. Pt_1
Dall'esame dei rilievi svolti dalla Polizia Municipale e dalle fotografie allegate al verbale, risulta che la caduta del ciclomotore è avvenuta in via Passo Lanciano a SC, all'altezza del civico 54 alle ore
16.00 del 19.11.202 su strada rettilinea ed in condizioni di visibilità diurna.
Il sinistro risulta quindi riconducibile, in via esclusiva, alla condotta di guida dell'infortunato che, avendo lasciato sul fondo stradale asciutto una traccia di scarrocciamento, misturata dai verbalizzanti in
25,45 mt, procedeva a velocità sicuramente superiore al limite di 50 km/h previsto per quel tratto di strada.
Considerato che la presenza sul manto stradale di una doppia crepa in senso trasversale e di una piccola buca di forma triangolare, con base di 13 cm, altezza di 15 e profondità di 3 cm, costituisce anomalia sicuramente visibile, che poteva essere evitata o comunque superata dall'infortunato, tenuto a procedere a velocità rispettosa dei limiti e commisurata alle condizioni della strada, rallentando la marcia del motoveicolo in presenza delle citate anomalie del fondo stradale, la domanda formulata dall' va rigettata, non ricorrendo gli estremi dell'insidia, configurabile solo nel caso in cui Pt_1
l'utente non sia stato in grado di evitare l'anomalia del fondo stradale, facendo uso della normale diligenza.
C. Sulle spese
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri Pt_1
minimi, considerata la linearità della vicenda trattata e la giurisprudenza pacifica sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 3957/2022 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA la domanda di rimborso spiegata dall' per le causali di cui in motivazione. Pt_1
CONDANNA
l' alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal che liquida in € Pt_1 Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
SC, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3957/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE MARZO MANUELA e dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
VETRONE PIERINA, elettivamente domiciliato in VIALE G. MARCONI 334 PESCARA, presso il difensore avv. DE MARZO MANUELA
PARTE ATTRICE contro
(P.I. , con il patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO Controparte_1 P.IVA_2
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA 7 PESCARA, presso il difensore avv.
CAPOBIANCO ANTONIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno concluso come segue:
l' ha chiesto che il Tribunale, accertata la responsabilità del , in Pt_1 Controparte_1
relazione al sinistro dedotto in giudizio, condanni l'Ente a rifondere all' , sede di SC, la Pt_1 somma di € 151.811,92 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi di legge dall'esborso all'effettivo saldo;
il ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, accertata la Controparte_1
cooperazione colposa prevalente del danneggiato, la riduzione del risarcimento richiesto ex art. 1227, primo comma cc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 20.10.2022 e ritualmente notificato, l' ha chiesto che il Pt_1
Tribunale, previo accertamento della responsabilità del nella Controparte_2
causazione del sinistro in itinere occorso al sig. assicurato , condanni il convenuto Persona_1 Pt_1
pagina 1 di 4 a rimborsare all'Istituto le somme dal medesimo corrisposte al danneggiato, a titolo di indennizzo, pari ad € 151.811,92, salvo adeguamenti del valore capitale, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
A sostegno della domanda formulata ha dedotto che, in data 19.11.2022, il sig. , mentre si Persona_1
recava al lavoro a bordo del motociclo Kymco Xcting 500 tg CC63835, era caduto a causa di un'anomalia presente sulla sede stradale, consistente in una doppia crepa in senso trasversale ed in una piccola buca di forma triangolare con base di 13 cm, altezza di 15 cm e profondità di 3 cm, come accertato dalla Polizia Municipale di SC, intervenuta sul luogo del sinistro (cfr. doc. 1).
A seguito della caduta, il sig. aveva riportato trauma alla spalla sx con lesione del Persona_1
tendine del sovraspinato, flebolinfedema alla gamba sx in TVP, distorsione caviglia sx con lesione dei legamenti deltoideo e PAA, trauma ginocchio sx con lesione del neolegamento operato (CA) e del piatto tibiale (cfr. doc. 2).
Dopo un periodo di inabilità assoluta al lavoro della durata di 60 giorni, al sig. era stata Per_1
riconosciuta dai sanitari , una inabilità al lavoro pari al 14%, come emerge dalla relazione di Pt_1
visita medica per accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica, effettuata in data
05.8.2021 dai sanitari della sede di SC (cfr. doc. 3). Pt_1
Essendo l'infortunato lavoratore obbligatoriamente assicurato presso l' , l'Istituto aveva erogato Pt_1
le prestazioni di legge, sostenendo un onere economico di € 151.811,92 per indennità di temporanea, spese di protesi, visite mediche e rendita, come da prospetto oneri, a firma del direttore della Sede Pt_1
di SC, datato 07.9.2022 (cfr. doc. 4).
Assumendo che il sinistro era da ricondurre ad un'anomalia della sede stradale, l' ha concluso Pt_1
chiedendo la condanna del alla rifusione degli importi versati dall'Istituto Controparte_1 all'assicurato, quantificati nella misura di € 147.350,86 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi di legge dall'esborso all'effettivo saldo.
2. Con comparsa depositata il 25.1.2023 si è costituito il , contestando le Controparte_1
avverse pretese ed assumendo che il sinistro si era verificato per responsabilità esclusiva dell'infortunato.
3. Rigettata con ordinanza in data 23.6.2023 la prova capitolata dalle parti, attesa l'inammissibilità di una prova per testi avente ad oggetto il contenuto di un documento e della prova testimoniale capitolata dalla convenuta, che aveva indicato come teste l'infortunato , titolare di un interesse che ne Pt_1
potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.10.2024, nella quale era stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
*****
pagina 2 di 4 A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie di cui è processo
a.1 La norma applicabile alla fattispecie oggetto di controversia è rappresentata dall'art 2051 c.c, che recita “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ad integrare la responsabilità è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739).
Nel caso di specie l'azione è stata esercitata dall' che, avendo indennizzato l'assicurato, si è Pt_1
surrogato nei diritti al medesimo spettanti.
B. Sull'applicazione alla fattispecie in esame dei principi di diritto sopra richiamati
La domanda spiegata dall' deve essere rigettata. Pt_1
Dall'esame dei rilievi svolti dalla Polizia Municipale e dalle fotografie allegate al verbale, risulta che la caduta del ciclomotore è avvenuta in via Passo Lanciano a SC, all'altezza del civico 54 alle ore
16.00 del 19.11.202 su strada rettilinea ed in condizioni di visibilità diurna.
Il sinistro risulta quindi riconducibile, in via esclusiva, alla condotta di guida dell'infortunato che, avendo lasciato sul fondo stradale asciutto una traccia di scarrocciamento, misturata dai verbalizzanti in
25,45 mt, procedeva a velocità sicuramente superiore al limite di 50 km/h previsto per quel tratto di strada.
Considerato che la presenza sul manto stradale di una doppia crepa in senso trasversale e di una piccola buca di forma triangolare, con base di 13 cm, altezza di 15 e profondità di 3 cm, costituisce anomalia sicuramente visibile, che poteva essere evitata o comunque superata dall'infortunato, tenuto a procedere a velocità rispettosa dei limiti e commisurata alle condizioni della strada, rallentando la marcia del motoveicolo in presenza delle citate anomalie del fondo stradale, la domanda formulata dall' va rigettata, non ricorrendo gli estremi dell'insidia, configurabile solo nel caso in cui Pt_1
l'utente non sia stato in grado di evitare l'anomalia del fondo stradale, facendo uso della normale diligenza.
C. Sulle spese
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri Pt_1
minimi, considerata la linearità della vicenda trattata e la giurisprudenza pacifica sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 3957/2022 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA la domanda di rimborso spiegata dall' per le causali di cui in motivazione. Pt_1
CONDANNA
l' alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal che liquida in € Pt_1 Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
SC, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 4 di 4