Trib. Pescara, sentenza 07/01/2025, n. 13
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Sentenza 7 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara dal Giudice dott.ssa Patrizia Medica, riguarda una controversia tra l'INAIL e il Comune di Pescara in merito a un sinistro stradale. L'INAIL ha richiesto il riconoscimento della responsabilità del Comune per un incidente occorso a un lavoratore assicurato, chiedendo il rimborso di € 151.811,92 per le indennità erogate. Dall'altra parte, il Comune ha contestato la domanda, sostenendo che la responsabilità fosse esclusivamente dell'infortunato, richiedendo in subordine una riduzione del risarcimento per cooperazione colposa.

Il Giudice ha rigettato la domanda dell'INAIL, argomentando che il sinistro era da attribuire esclusivamente alla condotta di guida dell'infortunato, il quale non aveva rispettato i limiti di velocità e non aveva adottato le necessarie precauzioni per evitare le anomalie del manto stradale. La decisione si basa sull'applicazione dell'art. 2051 c.c., evidenziando che l'INAIL non ha dimostrato l'insidia, poiché l'anomalia era visibile e superabile con la normale diligenza. Pertanto, il Tribunale ha condannato l'INAIL a rifondere le spese legali sostenute dal Comune, liquidate in € 7.052,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 07/01/2025, n. 13
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 13
    Data del deposito : 7 gennaio 2025

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